Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in persona del Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Odorino, in funzione di Giudice Unico, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3431 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2019, e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (codice fiscale E_ C.F._1
), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Bartolomeo Merenda
[...]
(codice fiscale ), presso il cui studio elettivamente domicilia, in CodiceFiscale_2
Frattaminore (NA) alla via Milano n. 2 e con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE / ATTORE
E
subentrata alla Provincia di Napoli ex art. 1, comma 16, legge Controparte_1
56 del 7/04/2014, in persona del pro-tempore (partita Iva ), rappresentata CP_2 P.IVA_1
e difesa, giusta procura generale per notar di el 22/11/2017 (repertorio 336 - Per_1 CP_1
raccolta 267) versata in atti, dagli Avv.ti Maurizio Massimo Marsico (codice fiscale C.F._3
) e Daniela Mauriello (codice fiscale ), con elezione di domicilio in
[...] CodiceFiscale_4
lla pazza Matteotti n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli, CP_1 con indirizzi pec: - Email_2
Email_3
RESISTENTE / CONVENUTO
NONCHÈ
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.
Domenico Fimmanò (codice fiscale con indirizzo pec: CodiceFiscale_6
, e dell'Avv. Simeone Russo (codice fiscale Email_4 [...]
con indirizzo pec: , presso il cui C.F._7 Email_5
studio elettivamente domiciliano, in Frattamaggiore al Coso Durante n. 142;
CHIAMATA IN CAUSA
E
ALLIANZ S.P.A. (già ), in persona del l.r.p.t. (P. Iva ), Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Napolitano (codice fiscale
), presso il cui studio elettivamente domicilia in al Viale Augusto n. CodiceFiscale_8 CP_1
162, con indirizzo pec: Email_6
RESISTENTE / CONVENUTA – CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: difformità di costruzione per inosservanza di norme sismiche e violazione di distanze legali, con correlate richieste risarcitorie;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e repliche versate in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att.
c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze di fatto collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto ritenuto a tal fine non essenziale.
Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
La causa è stata assegnata a questo giudice a seguito di un avvicendamento di magistrati.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 18/03/2019 e notificato nei termini assegnati unitamente al decreto di fissazione al 20/06/2019 dell'udienza di comparizione delle parti,
[...]
, come sopra generalizzato, chiedeva a questo Tribunale la condanna della E_ [...]
in persona del Sindaco p.t. (subentrata all'ente Provincia di Napoli), e la Controparte_1
società in persona del l.r.p.t., in solido tra loro: Controparte_5 - all'immediata realizzazione degli interventi di messa in sicurezza indicati dall'Ing. Domenico
Credendino nella relazione tecnica d'ufficio espletata nel preventivo procedimento per accertamento tecnico, ossia a corrispondere al ricorrente la somma di euro 599.309,92 (oltre euro
86.908,05 per compenso professionale) o la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia concernenti le opere di consolidamento del fabbricato sito in Frattamaggiore (NA) alla via Genoino
n. 75;
- al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 57.543,26 (oltre ad euro 4.560,00 per spese relativa ai canoni di locazione per i tre mesi necessari ai lavori e ai danni subendi), come stimata a titolo risarcitorio dal predetto c.t.u. o alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
- all'arretramento del locale macchine presente sul lastrico solare di copertura dell'immobile sito in Frattamaggiore (NA) alla via Genoino n. 67, di proprietà della resistente Controparte_1 per atto del notaio del 26/07/2007 (repertorio 62129/23454), nel rispetto
[...] Persona_2
delle distanze legali tra costruzioni e al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento dei danni subiti e subendi secondo giustizia;
- al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
All'uopo, l'istante deduceva che l'azione era stata preceduta da accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c. instaurato avanti al Tribunale di Napoli Nord recante R.G. n. 8937/2018 che si era concluso con il deposito, in data 20/02/2019, dell'elaborato peritale redatto dal nominato c.t.u. Ing.
Domenico Credendino, il quale evidenziava:
- difformità alle vigenti norme antisismiche (D.M. 16/01/1996, O.P.C.M. 3274/2003, NTC 2005 del
14/09/2005, NTC 2008 del 14/10/2008 e Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 Decreto del
17/01/2018 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), nella riedificazione del citato fabbricato di proprietà della avvenuta non più tardi del 2010, poiché, in spregio Controparte_1 delle distanze prescritte al capoverso C.
4.2 del D.M. 16/01/1996 del Ministero per i lavori pubblici, non era stato realizzato un giunto tecnico di cm 15, tra detto immobile e il fabbricato del ricorrente insistente al civico 75, tanto da comportare per quest'ultimo un pericolo attuale di danno nonché vistose fessurazioni nelle mura e nei pavimenti;
- violazioni delle distanze legali tra costruzioni e insufficiente insonorizzazione del locale macchine dell'impianto di condizionamento sito all'ultimo piano dell'edificio di proprietà del ricorrente ente di cui sopra, realizzato a ridosso del cennato fabbricato di proprietà del ricorrente (identificato in
Catasto Fabbricati del Comune di Frattamaggiore al foglio 3, particella 632, sub 9 e 11).
2. Si costituiva in giudizio la resistente in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
con memoria depositata il 16/07/2019, a mezzo della quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso ricorso;
in particolare, contestava la propria estraneità agli addebiti lamentati dal ricorrente, in quanto al riguardo doveva ritenersi responsabile la venditrice CP_3
tenuta a garantire che i cespiti trasferiti all'Amministrazione della Provincia di con
[...] CP_1 atto di compravendita di cosa futura del 26/07/2007 e successivo atto di ricognizione-convenzione integrativa del 21/01/2009, erano stati realizzati secondo le vigenti normative urbanistiche, tra cui anche quelle antisismiche, e ad ogni buon conto riferiva di essere garantita contro danni a terzi da
Allianz s.p.a. (già ) con polizze nn. 5767203 e 64641196. Pertanto, al Controparte_4
fine di essere manlevata sollecitava la chiamata in causa della venditrice e della CP_3 compagnia di assicurazioni Controparte_5
In corso di giudizio si costituiva la chiamata in causa , con comparsa di costituzione e CP_3
risposta depositata il 20/06/2020, eccependo: - la prescrizione dei diritti vantati da E_
; - l'inammissibilità della domanda del ricorrente per aver questi rinunciato alle pretese
[...] inerenti all'immobile oggetto di causa;
- l'inammissibilità della chiamata in causa da parte della per aver la Provincia di constatato, preventivamente, lo stato Controparte_1 CP_1
dell'immobile da acquistare e di averlo accettato senza riserva alcuna. Contestando, altresì, le risultanze della c.t.u. resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Il 12/06/2020 si costituiva anche la compagnia Allianz s.p.a. deducendo la inoperatività per la fattispecie delle polizze nn. 5767203 e 64641196.
3. All'udienza del 23 giugno 2020 di comparizione delle parti l'Istruttore disponeva il mutamento di rito, in quanto la causa non appariva di immediata soluzione, e all'esito della mediazione demandata, conclusosi con verbale negativo, venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; depositate le memorie ai sensi della citata norma, posto che la lite era sorretta da allegazioni documentali e che l'istruttoria era incardinata sull'accertamento tecnico preventivo effettuato con procedimento recante R.G. n. 8937/2018, definito con relazione peritale versata in atti del presente giudizio dal ricorrente, ritenuto pleonastico la rinnovazione o il supplemento della espletata consulenza tecnica d'ufficio, le parti alla fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, rassegnavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c. e la causa, con ordinanza del 28 marzo 2024, veniva nuovamente - a seguito di rimessione sul ruolo - trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dell'elaborato peritale espletato nel preventivo accertamento tecnico si è provveduto a delimitare l'istruttoria, la quale si appalesa esaustiva e consente di addivenire alla decisione delle domande proposte.
Venendo al merito, la controversia in parola trae origine dalle domande avanzate da E_
finalizzate ad ottenere:
[...] a) la somma di euro 599.309,92 (con l'aggiunta di euro 86.908,05 per compenso professionale) o secondo giustizia necessaria ad attuare opere di consolidamento del proprio fabbricato, sito in
Frattamaggiore (NA) alla via Genoino n. 75, e di eliminare il fenomeno in caso di sisma c.d.
“martellamento”, dovuto alla mancata realizzazione del giunto “tecnico o sismico” allorquando veniva riedificato l'adiacente fabbricato di proprietà della Controparte_1
b) la somma di euro 57.543,26 per danni subiti, come stimata in esito agli accertamenti dalla predetta c.t.u., o secondo giustizia a causa del menzionato martellamento verificatosi nella successione di avvenimenti sismici (oltre ad euro 4.560,00 per spese relativa ai canoni di locazione per i tre mesi occorrenti all'esecuzione dei lavori e ai danni subendi);
c) arretramento del locale ove sono allocate le macchine dell'impianto di condizionamento presente sulla copertura dell'immobile sito in Frattamaggiore (NA) alla via Genoino n. 67, di proprietà della resistente Controparte_1
Parte ricorrente/attrice ha invocato, a sostegno delle formulate domande, la prospettazione dell'impossibilità di oscillazione del proprio fabbricato in caso di sisma, con conseguenti danni allo stesso, riconducibile all'accertata omessa realizzazione del giunto “tecnico” o c.d. “sismico” come descritta nella relazione di c.t.u. e della violazione delle distanze legali del ridetto locale adibito a sala macchine.
In esito alle risultanze della c.t.u. disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 8937/2018), l'ausiliario, in risposta al primo quesito: “Accerti il C.T.U., previo esame degli atti di causa e descrizione dello stato dei luoghi, se l'immobile sito in Frattamaggiore alla Via
Genoino n. 67 sia stato realizzato in violazioni delle vigenti prescrizioni in materia antisismica come lamentato dal ricorrente” e al secondo quesito: “Accerti altresì se il locale macchine ubicato sul lastrico solare del fabbricato al civico 67 sia stato realizzato in violazione delle distanze legali rispetto all'immobile del ricorrente”, ha evidenziato quanto di seguito delineato.
I - Adiacente al fabbricato di proprietà di , composto da tre piani fuori terra, sito E_
alla via Genoino civico 75 (ex 69) e identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Frattamaggiore come abitazione di tipo civile al foglio 3, particella 632, sub 9 e 11, insiste il fabbricato sito ai civici 67/69 e riportato in catasto al foglio 3, particella 632, sub 15, venduto il
26/07/2007 per atto del notaio dott. (repertorio 62129/23454) alla Provincia di Persona_2
poi da , il quale, originariamente faceva parte della CP_1 Controparte_1 CP_3
catena continua di fabbricati della stessa tipologia costruttiva, costituendo il centro storico della città di Frattamaggiore, nell'anno 2000 veniva demolito e ricostruito in virtù della Concessione
Edilizia n. 3873 rilasciata il 22/12/1998 alla società l'intervento prevedeva il Parte_2
completo abbattimento della struttura esistente con edificazione ex novo di una struttura portante in cemento armato;
sebbene strutturalmente l'intervento era concepito secondo i canoni delle costruzioni in c.a. comprensivi dei requisiti concernenti le prescrizioni antisismiche in base alla
Legge Regionale della Campania n. 9/1983 e alla Legge Statale n. 64/1974, come riportato nella relazione della Concessione Edilizia, dalle analisi dei luoghi di causa eseguite in fase di accesso peritale è emerso che detto fabbricato è stato riedificato in difformità alla vigente normativa antisismica;
il predetto fabbricato di recente costruzione in cemento armato, si sviluppa per tre piani fuori terra, occupando privo di giunto tecnico in aderenza dell'intero confine sud-est del fabbricato in muratura di tufo di proprietà del resistente/attore, tanto da determinare un'inadempienza delle vigenti norme (NTC 2005, aggiornate e sostituite dalle NTC 2008 del
4/02/2008 e dalle NTC 2018 del 17/01/2018), ma anche di quelle in vigore all'epoca della sua riedificazione (D.M. Ministero Lavori Pubblici del 16/01/1996, che aveva inglobato i precedenti decreti ministeriali emessi in attuazione della normativa nazionale in materia, D.M. del 3/03/1975
e D.M. del 12/02/1982), ed in particolare il capoverso C.4.2. “Edifici Contigui” del citato D.M. del
16/01/1996. I due fabbricati oggetto di controversia non costituiscono un unico organismo statico e non realizzano, quindi, la completa solidarietà strutturale a cui fa riferimento la normativa menzionata in quanto, benché costruiti tra loro in aderenza, presentano diverse caratteristiche costruttive. Il fabbricato di proprietà della quindi, è difforme rispetto Controparte_1
alle prescrizioni in materia antisismica, poiché non si è tenuto conto allorquando è stato riedificato della necessità, prevista dalle norme tecniche, di realizzare un distacco dal preesistente fabbricato in muratura di tufo di proprietà di tramite un giunto tecnico o sismico, tale da E_
garantire che non si generi tra essi il fenomeno fisico conosciuto come “martellamento”, per il quale due o più edifici adiacenti iniziano ad impattare l'uno contro l'altro a causa dell'effetto di azioni dinamiche orizzontali e che si manifesta quando la distanza di separazione tra gli edifici adiacenti non è sufficientemente ampio da assicurare il moto relativo delle strutture, ad esempio, durante il verificarsi dei terremoti.
Se il giunto tecnico (cioè lo spazio libero) fra due corpi di fabbrica contigui non è sufficientemente ampio affinché i due elementi strutturali siano liberi di oscillare senza toccarsi, essi urtano l'uno contro l'altro arrecandosi reciprocamente dei danni (v. circolare esplicativa alle NTC 2008 n. 617 del 2/02/2009, paragrafo C.8A.3).
Pertanto, per scongiurare il fenomeno del martellamento tra i due edifici oggetto di causa, doveva essere interposto tra essi un giunto tecnico o sismico avente una distanza di almeno 15 cm pari all'altezza (comprensiva delle fondamenta) del fabbricato del ricorrente/attore.
II - Il locale presente sul lastrico solare di copertura dell'immobile di proprietà della resistente
[...]
di alla via Genoino n. 67, adibita a sala macchine, ove sono ubicati i motori CP_1 CP_1
degli impianti di climatizzazione a servizio degli uffici sottostanti, di dimensioni di mt 3,50 x 11 coperto con una sottile tettoia di lastre in materiale plastico, è costruito a ridosso della proprietà di , dalla quale lo separa una interposta fodera di mattoni in laterizio, perimetrato E_
con blocchi di lapillo e null'altro, ma solo un esiguo spazio vuoto. I motori allocati all'interna di tale locale sono posti a una distanza inferiore a 1 mt dal muro di confine;
oltre a non rispettare le distanze legali tra le costruzioni, il locale risulta anche inadeguatamente insonorizzato, data la portata dei motori presenti.
L'ausiliario, inoltre, in risposta al terzo quesito: “In caso di risposta positiva ai precedenti quesiti dica quali sono le opere necessarie per rimuovere lo stato di pericolo e ripristinare la legalità, quantificandone i costi”, e al quarto quesito: “In caso di risposta positiva al quesito 1 accerti se l'immobile del ricorrente abbia o meno subito i danni denunciati nel ricorso a causa della violazione delle norme antisismiche da parte del resistente, quantificandone l'entità”, ha indicato: III. le soluzioni tecniche atte al consolidamento strutturale del fabbricato di proprietà del resistente/attore, insistente in zona sismica 2, equivalente a una sismicità medio-alta, stante l'impossibilità di creare all'attualità il richiamato giunto tecnico o sismico e il diverso “modo di vibrare” dell'adiacente struttura in cemento armato, per un importo occorrente di euro 599.302,92
(v. pagg. 14 - 17 relazione c.t.u.); IV. e i danni riportati dal fabbricato di consistenti E_
in fenomeni fessurativi, di recente natura, che hanno interessato le mattonelle della pavimentazione, le pareti interne e quelle esterne, correlati alla violazione delle prescrizioni normative antisismiche concernenti l'adiacente fabbricato in cemento armato (v. pagg. 17 - 23 relazione c.t.u.), stimati in euro 57.543,26, oltre euro 4.560,00 per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'unità abitativa ceduta in locazione corrispondenti al periodo necessario dei lavori a farsi.
Questi i fatti indagati ed accertati dal consulente tecnico d'ufficio.
5. ha trasferito all'ente Provincia oggi CP_3 CP_1 Controparte_1
l'immobile asseritamente causa dei danni lamentati dal resistente/attore con atto di vendita di cosa futura per notaio dott. del 26/07/2007 (repertorio 62129 - raccolta 23454), destinato Persona_2
agli usi di Centro per l'Impiego, perfezionatosi con successivo atto di ricognizione – convenzione integrativa del 21/01/2009 a ministero del medesimo notaio (repertorio 66379 - raccolta 34675),
a sua volta acquistato dalla società SO (con atto per notaio del 18/03/1996) CP_6 Per_3
e da e (con atto del notaio del 20/11/2003). Al Persona_4 Controparte_7 Per_5
momento della stipula dell'atto di vendita di cosa futura, l'immobile risultava in corso di costruzione e completo solo nelle sue membrature portanti costituite da pilastri, travi, solai, parte di tompagnature sia esterne che interne e di tramezzature nella parte prospiciente la via Genoino, tant'è che la venditrice si impegnava a consegnarlo all'ente Provincia ad avvenuta esecuzione delle opere di rifinitura, la quale poi in sede del rogito dell'atto di ricognizione - convenzione integrativa, dichiarava la conformità urbanistica della riedificazione dell'immobile, producendo le relative certificazioni e collaudi.
Tanto premesso, occorre prima di tutto procedere alla qualificazione, nella interrelazione tra la resistente/convenuta e la chiamata in causa , delle domande in questa sede azionate. A CP_3
tal fine, si ritiene che le proposte domanda vadano inquadrate nell'ambito operativo di cui all'art. 1669 cod. civile in considerazione del genere della difformità denunciata e degli effetti di grave difetto da essa derivante a carico del riedificato fabbricato e venduto al resistente/convenuto ente territoriale nonché di scaturigine di danni per l'adiacente immobile di proprietà di parte ricorrente/attrice e di pericolo per la stabilità di quest'ultimo.
A riguardo, vengono in rilievo le sopra descritte elaborate conclusioni cui è giunto il c.t.u., in sede di accertamento preventivo, il quale ha confermato i danni, le relative cause e lo stato di pericolo ascrivibili all'omessa realizzazione in fase di ricostruzione in c.a. dell'edificio per cui vi è lite dell'indispensabile giunto tecnico o sismico.
La gravità dell'occulto difetto di costruzione, fuga ogni dubbio sulla applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1669 cod. civile, poiché incide non solo in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'immobile, ma anche sulla stabilità dell'attiguo fabbricato.
Ciò chiarito, in punto di qualificazione giuridica delle domande quantomeno in ordine ai correlati effetti, la legittimazione in giudizio delle parti che risulta essere comprovata dai titoli allegati in atti.
Sulla disciplina prevista dall'art. 1669 cod. civile giova, in proposito, richiamare l'orientamento formatosi in seno alla Corte di legittimità secondo il quale: “L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civile, può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 10893 dell'8/05/2013). Viepiù, la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2284 del 3 /02/2014, ha affermato che "…La responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civile scaturisce da un contratto ma ne valica i confini, in quanto è riconducibile ad una violazione delle norme dell'ordine pubblico stabilite a salvaguardia dell'interesse di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi alla conservazione e alla funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone. L'art. 1669 cod. civile, pertanto, risponde all'esigenza di tutelare i soggetti danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio. Tale norma non deve rappresentare una limitazione della responsabilità dell'appaltatore, al contrario, deve garantire una tutela più efficace agli aventi causa del committente nonché ai terzi. L'art. 1669 cod. civile rappresenta una norma speciale rispetto a quella generale contenuta nell'art. 2043 cod. civile potendo quest'ultima applicarsi allorché la prima non lo sia in concreto…”. In altre parole, ad avviso della Suprema Corte,
l'art. 1669 e l'art. 2043 cod. civile integrano due azioni risarcitorie perfettamente fungibili.
In siffatta prospettiva, l'accertamento che il giudice del merito è tenuto a svolgere al fine di determinare se il venditore possa essere ritenuto responsabile dei gravi vizi che incidono sulla funzionalità dell'opera, concerne l'attribuibilità della medesima opera al venditore, che può essere dedotta non solo - e a maggior ragione - nel caso in cui quest'ultimo abbia direttamente provveduto alla realizzazione dell'immobile, ma anche qualora, nonostante l'intervento di soggetti terzi nella costruzione, egli abbia mantenuto il controllo sull'attività espletata dai terzi e, in definitiva, sull'esecuzione dei lavori.
Nel caso di specie, è indubbio che dalle risultanze istruttorie siano emersi gravi elementi idonei a comprovare la sussistenza di un potere di controllo da parte venditrice sulla riedificazione dell'immobile venduto all'ente territoriale.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti è dimostrato che la chiamata in causa CP_3
all'atto della stipula della ricognizione-convenzione integrativa ha dichiarato la conformità tecnica urbanistica dell'immobile e quindi comprensiva anche del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e sismiche;
d'altronde non poteva fornire la prova di essere rimasta estranea alla ricostruzione del fabbricato, per altro verso, un tale assunto risulterebbe inverosimile alla luce del fatto che la medesima ha avuto il controllo nella realizzazione dell'opera.
In definitiva, per tutto quanto detto, si ritiene pacificamente provata la legittimazione di CP_3
a resistere alla chiamata in causa per rispondere della denunciata difformità e all'azione
[...]
riparatoria e risarcitoria proposta dal ricorrente/attore nei confronti dell'acquirente ente territoriale.
Ogni contestazione di decadenza e prescrizione nei confronti di Controparte_1
dell'operatività dell'art. 1669 cod. civile va disattesa, in quanto tale ente: - aveva acquistato la piena disponibilità dell'immobile in questione a seguito di trasferimento perfezionatosi con atto di ricognizione-convenzione integrativa del 21/01/2009; - aveva avuto conoscenza della occulta difformità di costruzione a seguito del deposito della relazione di c.t.u. espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. 8937/2018, instaurato il 23/07/2018; - aveva compiuto atti idonei al fine di non incorrere nella prevista decadenza e di interrompere il corso della prescrizione annuale di cui alla più volte citata norma dell'art. 1669 cod. civile, mediante l'inoltro, con nota registro uff. del 22/02/2018, dell'atto stragiudiziale di significazione e di messa in mora comunicato dal denunciante alla venditrice e la chiamata in causa di quest'ultima. E_ CP_3 A tal proposito, va rilevato che in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, deve ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cod. civile, il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente (compratore) non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo”
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 1463 del 23/01/2008; Cass. Civ. nn. 11/2019, 14199/2017,
26233/2013, 18402/2009, 15283/2005, 1655/1986, 3752/1975).
Chiarito la responsabilità della chiamata in causa in relazione alla rappresentata CP_3 denuncia di difformità di costruzione per inosservanza di norme sismiche e dei connessi effetti, può passarsi ad esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dalla predetta chiamata in causa, la quale ha affermato che, essendo stabilito nell'atto di ricognizione-convenzione integrativa del 21/01/2009 per Notaio dott. “che i lavori a farsi da parte della venditrice sono stati tutti eseguiti a Persona_2
regola d'arte, peraltro approvati dalla Provincia giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 895 del 21/11/2008 e verbale di constatazione del 23/10/2008 (allegato alla richiamata deliberazione)”, l'ente territoriale, avendo constatato, preventivamente, lo stato dell'immobile da acquistare lo aveva accettato senza riserva alcuna.
Orbene, posto che la difformità in parola di certo non può ritenersi alla stregua di un vizio riconoscibile con l'ordinaria diligenza al momento della presa visione dell'opera da parte dell'acquirente, trattandosi al contrario di un grave vizio occulto per il quale non opera l'esonero di responsabilità della clausola “visto e piaciuto”, o altra similare clausola di accettazione della cosa venduta, o eventuali espressioni “rafforzative” della medesima clausola, come “nello stato di fatto e d'uso in cui si trova”, le quali assumono rilievo rispetto a vizi riconoscibili oppure con una diligente disamina del bene” ( Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 21204 del 19/10/2016).
E pur vero che il compratore ente territoriale ben poteva, nel corso delle trattive di vendita di cosa futura, avendo tra l'altro a disposizione un ufficio tecnico e in considerazione della destinazione ad ufficio pubblico dell'immobile da acquisire, adoperarsi per una diligente disamina del bene quantomeno in ordine alla adeguatezza rispetto alle norme urbanistiche specialmente di quelle costruttive e sismiche, tant'è che può affermarsi una sua corresponsabilità nella difformità oggetto di lite in misura pari al 30%.
Appare, invece, fondata l'eccezione di prescrizione delle domande riparatoria e risarcitoria avanzate dal ricorrente/attore finalizzate, rispettivamente, al consolidamento del proprio fabbricato e al risarcimento dei danni lamentati. Ed invero, dalla dettagliata esposizione delle circostanze di fatto, tecniche e normative riportate nell'atto stragiudiziale e messa in mora, nella premessa del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e dell'atto introduttivo del presente giudizio nonché, in particolare nella relazione del c.t.p. Arch.
[...]
(v. pag. 2, ove si legge “…Come ebbe modo di accertarsi visivamente lo stesso sig Per_6 E_ in fase di svolgimento di questa costruzione adiacente, il fabbricato non fu dotato del giunto tecnico…” e si riporta alle foto allegate), si desume che il ricorrente/attore aveva piena sapienza della lamenta difformità sismica riferita all'attiguo fabbricato sin dall'inizio dei lavori della riedificazione in cemento armato di detto ultimo immobile, consistenti nelle membrature portanti costituite da pilastri, travi e solai poste in essere con tutta probabilità nel periodo 1999 – 2001, considerato che le opere di ricostruzione dovevano espletarsi entro tre anni dal 22/12/1998, data di rilascio da parte del comune di Frattamaggiore della concessione edilizia n. 3873.
Pertanto, con riguardo all'art. 2035 cod. civile, si rileva che per la pretesa riparatoria formulata da
, al momento della ricezione dell'atto stragiudiziale e di messa in mora nonché dal E_
ricorso per A.T.P., in assenza di atti interruttivi, era già decorso il termine di prescrizione previsto per l'azione ex art. 2043 cod. civile o da quanto regolamentato in via ordinaria e generale dall'art. 2046 cod. civile.
Del pari, per le medesime argomentazioni, risulta prescritta anche la pretesa risarcitoria che ponendosi nell'ambito dell'illecito aquilano è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civile, attesa l'incertezza circa l'epoca in cui si sono verificate le lamentate fessurazioni, le quali possono essere fatte risalire, presuntivamente, al periodo indicato dal c.t.u. ossia verso l'anno 2009 (v. pag. 23 della relazione c.t.u.).
Al riguardo va, inoltre, evidenziato che la descritta inattività di ha altresì E_
contribuito ad occultare la ridetta difformità a norme sismiche, con l'aggravio di precludere all'ente territoriale di poter proporre nei confronti della venditrice, o a quest'ultima verso i propri danti causa, l'azione redibitoria o estimatoria.
Orbene, si ritiene che tale inerzia abbia concorso in misura del 30% nella determinazione della gravità dell'occulto difetto di costruzione.
Ad ogni buon conto, alla luce delle scritture private prodotte dalla chiamata in causa di CP_3
rinunce da parte di a diritti e pretese concernenti l'immobile oggi di proprietà E_
della resistente/convenuta, è accoglibile l'eccezione di inammissibilità delle scrutinate domande riparatoria e risarcitoria. Al riguardo, va rilevato che il ricorrente/attore ha disconosciuto le predette scritture tardivamente, formalizzato con specifica impugnativa solo in sede di comparsa conclusionale, limitandosi negli atti immediatamente successivi al deposito in atti delle medesime a mere e generiche impugnazioni delle avverse deduzioni e produzioni. Trova, invece, in virtù degli accertamenti effettuati dal c.t.u. nel procedimento per A.T.P., accoglimento la domanda volta ad attenere l'arretramento del locale adibito a sala macchine inerenti all'impianto di climatizzatori insistente sul lastrico solare di copertura del fabbricato di proprietà della Controparte_1
Da quanto esposto e puntualizzato, stante l'impossibilità di realizzare il giunto tecnico o sismico e le criticate ed opinabili soluzioni offerte dal c.t.u. nonché le carenti indagini su possibili carenze strutturali per proprie cause del fabbricato di proprietà del ricorrente/attore, per ragioni di opportunità corre, comunque, l'obbligo per la resistente/convenuta allo scopo di garantire sicurezza alle costruzioni e incolumità alle persone di verificare a sue cure l'incidenza del fenomeno c.d. martellamento, come rappresentato nell'elaborato peritale dell'Ing. Domenico Credendino, ed eventuali correlati impatti sull'immobile di proprietà di onde approntare, in caso E_ di positivo riscontro, adeguate soluzioni a spese da sostenersi secondo le sopra richiamate quote di corresponsabilità.
6. Quanto al governo delle spese di giudizio, l'esito della controversia e le peculiarità della vicenda esaminata, giustificano, ad avviso di questo giudice, l'integrale loro compensazione tra le parti.
Sul punto, si segnala la sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunziando nella controversia civile riportata in epigrafe, disattesa od assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande, riparatoria e risarcitoria, avanzate dal ricorrente/attore;
2) accoglie la domanda di tesa ad ottenere dalla resistente/convenuta E_ [...]
l'arretramento, entro le distanze legali, del locale ubicato sul lastrico solare Controparte_1
dell'immobile di sua proprietà adibito a sala macchine per l'impianto di climatizzazione per i sottostanti uffici;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 30-03-2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
La presente sentenza è stata redatta con il supporto del Dott. Nicola Paragliola (AUPP).