Sentenza 22 giugno 2007
Massime • 1
In tema di servitù di presa d'acqua, deve ritenersi predicabile, ai sensi dell'art.1062 cod. civ., la costituzione per destinazione del padre di famiglia tutte le volte in cui l'originario unico proprietario, imprimendo una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, abbia collocato in quello servente delle tubazioni per la conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dai pozzi ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2007, n. 14654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14654 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE EL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA BARTOLO, che la difende unitamente all'avvocato FRANCO SALMORIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1244/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 09/10/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ES BE e Giuditta ON LL nella qulità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore EN BE convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Montepulciano Roberto NS e, premesso che la suddetta figlia era proprietaria di un immobile sito in Torrita di Siena, frazione Montefollonico, ricevuto in eredità dal nonno NE ON LL, deceduto il 15.2.1980, chiedevano dichiararsi l'inesistenza di qualsiasi diritto di attingimento d'acqua da due pozzi, esistenti nel giardino, da parte del NS, proprietario di fondi adiacenti, e disporsi la rimozione di due tubi collocati dal convenuto in corrispondenza dei suddetti pozzi.
Il NS, costituitosi in giudizio, premesso di aver acquistato i terreni da NE ON LL, in via riconvenzionale chiedeva affermarsi la servitù di attingimento d'acqua costituitasi per destinazione del padre di famiglia e subordinatamente la sussistenza di un diritto di natura personale concessogli dal ON LL in occasione della vendita del fondo.
Dopo la costituzione in giudizio di EN BE, nelle more divenuta maggiorenne, il Tribunale di Montepulciano con sentenza del 6.10.1998; respingeva la domanda attrice ed accoglieva la domanda riconvenzionale.
A seguito di gravame da parte della BE cui resisteva il NS la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 9.10.2002 ha rigettato l'impugnazione ritenendo provata in particolare, sulla base della deposizione del teste OC, l'esistenza di tubazioni che fuoriuscivano dal pozzo del giardino di proprietà del ON, e quindi la sussistenza della servitù di attingimento per destinazione del padre di famiglia, fin da epoca, antecedente al trasferimento del fondo al Punsuti, in cui parte del terreno era coltivato ad orto da tale AT HI.
Per la cassazione di tale sentenza la BE ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo;
il NS non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provata la collocazione delle tubazioni per l'attingimento dell'acqua in epoca antecedente alla vendita del fondo al NS e per avere inoltre considerato sufficiente per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia la semplice preesistenza delle suddette tubazioni senza ulteriori elementi di riscontro.
Sotto il primo profilo la BE afferma che all'esito delle deposizioni dei testi AN Fè e RA OC non era affatto emersa l'esistenza delle tubazioni in questione prima dell'acquisto dell'immobile da parte del NS, avendo anzi il Fè negato tale circostanza.
La ricorrente inoltre in punto di diritto rileva che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che l'originario unico proprietario dei due fondi abbia effettuato opere permanenti idonee ad imprimere una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i beni, e che nella specie il Giudice di Appello ha omesso ogni indagine sulla sussistenza di tali requisiti, non potendo questi ultimi essere ravvisati nella sola tubazione, ovvero in un impianto composto da elementi facilmente amovibili.
Infine la BE sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare l'eccepita incompatibilità tra il contenuto dell'atto pubblico di vendita concluso tra il ON ed il NS nel quale l'oggetto del contratto era descritto come "un appezzamento di terreno agricolo" peraltro "non coltivabile perché roccioso" e la costituzione di una servitù di presa d'acqua a scopi irrigui, ovvero per una finalità esclusa in radice per l'evidenziata inidoneità del fondo ad essere destinato alla coltivazione.
La censura è infondata.
Deve anzitutto osservarsi che il Giudice di Appello ha ritenuto provata la preesistenza di tubazioni per la conduzione dell'acqua dal pozzo del giardino di proprietà ON al terreno poi acquistato nell'anno 1974 dal NS essenzialmente sulla base della circostanziata deposizione del teste OC, che dal 1972 al 1977 aveva abitato in una casa le cui finestre si affacciavano sul suddetto giardino e che aveva tra l'altro dichiarato che, prima della vendita al NS una parte del fondo era detenuto dal tale AT HI (poi deceduto), che fin dall'anno 1972 lo aveva adibito ad orto;
a tale ultimo proposito la Corte territoriale ha rilevato che questo tipo di coltivazione comportava necessariamente una abbondante irrigazione.
Per altro verso la sentenza impugnata ha ritenuto poco attendibile il teste AN Fè per la sua conclamata inimicizia con il NS, evidenziando comunque che il Fè, pur negando la pregressa esistenza delle suddette tubazioni, aveva tuttavia dichiarato che una parte del terreno poi acquistato dal NS era già in precedenza coltivata ad orto.
Pertanto, rilevato che il peso probatorio accertato alle singole testimonianze così come il giudizio sulla attendibilità di un teste e più in generale la valutazione degli elementi di prova sono riservati al giudice di merito, si ritiene che nella specie la Corte territoriale ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, come tale insindacabile in questa sede.
Con riferimento poi al requisito di opere stabili ed apparenti destinate all'esercizio della servitù e rivelatrici quindi di un peso a carico di un fondo in funzione dell'utilità dell'altro fondo, il Giudice di Appello ha evidentemente ritenuto idonee e sufficienti le tubazioni che fuoriescono dai pozzi collocati nel terreno di proprietà ON e che raggiungono il terreno posto a valle poi acquistato dal NS.
Orbene tale statuizione è corretta, considerato che le suddette tubazioni erano non solo chiaramente visibili, come emerso dalla menzionata deposizione del teste OC, ma anche stabilmente destinate alla finalità di irrigazione del fondo poi venduto al NS, posto che nessun elemento in senso contrario è emerso dall'istruttoria e che anzi è risultata almeno indirettamente la loro piena idoneità a consentire nel corso degli anni di soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante;
ne' d'altra parte la ricorrente ha indicato quali opere ulteriori fossero necessarie rispetto a tali tubazioni per l'esercizio di una servitù di presa d'acqua.
Infine è infondato anche il profilo di censura riguardante la dedotta omessa motivazione in ordine alla eccepita incompatibilità tra il contenuto dell'atto pubblico con il quale il NS aveva acquistato il fondo del ON e la costituzione della servitù di presa d'acqua per cui è causa;
il Giudice di Appello, in realtà, ha esaminato tale assunto, ed ha ritenuto privo di sostanziale rilievo il fatto che il terreno in questione era stato descritto nell'atto pubblico suddetto come "non coltivabile perché roccioso" sia perché tale locuzione era comunque in contrasto con l'altra pure presente nell'atto stesso per la quale il fondo era definito un "appezzamento di terreno agricolo", sia perché comunque sulla base delle concordi deposizioni dei testi OC e Fè era emerso che il terreno stesso era stato destinato ad orto irriguo in epoca antecedente alla suddetta vendita, ovvero fin da quando esso era stato detenuto dal HI;
ed è appena il caso di rilevare che tali statuizioni non sono state specificatamente censurate.
Il ricorso deve quindi essere rigettato;
non occorre procedere ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio non avendo il NS svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007