Ordinanza cautelare 21 febbraio 2018
Sentenza 31 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/08/2022, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2022
N. 01374/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2018, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Milli, Giovanni Calabro e Francesco Calabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Francesco Calabro in Lecce, via Francesco Lo Re, n. 46;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Questore della Provincia di Lecce n. -OMISSIS-, emesso il 9 novembre 2017 e notificato il successivo 17 novembre 2017, con il quale -OMISSIS- è stato diffidato “dal fare ritorno nel Comune di Melendugno e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di Lecce per il periodo di anni 3 (tre), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria”;
- del provvedimento del Questore della Provincia di Lecce n. -OMISSIS-, emesso il 9 novembre 2017 e notificato il successivo 20 novembre 2017, con il quale -OMISSIS- è stato diffidato “dal fare ritorno nel Comune di Melendugno e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di Lecce per il periodo di anni 3 (tre), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti appena indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Lecce e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 16 gennaio 2018 e depositato in giudizio il 30 gennaio 2018 i ricorrenti, attivisti “NO TAP”, hanno impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento recante foglio di via obbligatorio ex artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011 del Questore della Provincia di Lecce n. -OMISSIS-, emesso il 9 novembre 2017 e notificato il successivo 17 novembre 2017, con il quale il ricorrente -OMISSIS- è stato diffidato «dal fare ritorno nel Comune di Melendugno e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di Lecce per il periodo di anni 3 (tre), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria”, nonchè il provvedimento recante foglio di via obbligatorio ex artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011 del Questore della Provincia di Lecce n. -OMISSIS-, emesso il 9 novembre 2017 e notificato il successivo 20 novembre 2017, con il quale il ricorrente -OMISSIS- è stato diffidato “dal fare ritorno nel Comune di Melendugno e frazioni, senza la preventiva autorizzazione del Questore di Lecce per il periodo di anni 3 (tre), con l'avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria” nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti.
1.1 A sostegno del ricorso hanno dedotto le censure così rubricate:
1) eccesso di potere per difetto di motivazione, ovvero per inadeguatezza della stessa, sviamento di potere, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, manifesta irragionevolezza, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D. Lgs n.159/2011;
2) violazione e falsa applicazione artt.1 e 2 D. Lgs n. 159/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione;
3) violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, eccesso di potere per difetto di motivazione;
4) violazione degli artt. 3 e 7 Legge 241/1990 s.m.i..
2. In data 31 gennaio 2018 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e la Questura di Lecce.
3. Il 15 febbraio 2018 l’’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
4. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20 febbraio 2018, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente osservando che “ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto: - “Secondo l’oramai pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, in sede di adozione di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non è strettamente necessario che il reato sia già stato accertato, poiché anche la semplice presentazione di denunce da parte dell'autorità di pubblica sicurezza potrebbe costituire valido elemento indiziario, purché non si tratti di episodi isolati e gli elementi di valutazione siano tali (come si è verificato nel caso in esame), da indurre l’Autorità procedente ad emettere un razionale giudizio prognostico sulla pericolosità della persona (v. ex multis: T.A.R. Liguria sez. I, 24/2/2016 n. 202).” (Consiglio di Stato n. 200/2017); - Le circostanze secondo le quali i ricorrenti siano stati più volte segnalati per violazione art. 18 T.U.L.P.S., oltraggio e resistenza a P.U. e violenza privata, sembrano idonee a indicare adeguatamente gli elementi di fatto che inducono a ritenere l’appartenenza degli stessi ad una delle categorie previste dall’art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011; - Il provvedimento appare, inoltre sufficientemente motivato in ordine all’individuazione delle circostanze che rivelino la pericolosità, degli stessi soggetti, per la sicurezza pubblica, così come richiesto dall’art. 2 del citato decreto”.
5. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha respinto l’appello ex art. 62 c.p.a proposto avverso la prefata ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questa Sezione osservando che i provvedimenti gravati “contrariamente all’assunto degli appellante, prima facie, fanno riferimento nella motivazione a specifici episodi di violenza posti in essere dagli appellanti, già noti come esponenti NO TAP, nell’ambito dell’attività di protesta per la realizzazione del gasdotto previsto con approdo sulla costa salentina” e che “secondo il costante orientamento di questa Sezione, non è necessario l’accertamento in sede penale dei fatti che conducono all’assunzione della misura di cui si discute (diffida a far ritorno), poiché essa risulta sufficientemente argomentata in ordine alla partecipazione ad eventi che hanno comportato una turbativa per la sicurezza pubblica nella zona”.
6. In data 11 giugno 2022 i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a. rappresentando che “i provvedimenti del Questore di Lecce, oggetto dell’impugnazione, hanno esaurito i loro effetti, trattandosi di misure di prevenzione della durata di anni tre” e che “Non vi è interesse ai fini risarcitori e l’annullamento invocato non risulta più utile per i ricorrenti”. Ha, quindi, chiesto che “il ricorso venga dichiarato improcedibile” con compensazione delle spese di giudizio.
7. All’udienza pubblica del 27 luglio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma I lett. c) c.p.a..
2. Ed invero, osserva il Collegio che, con la menzionata memoria dell’11 giugno 2022, la difesa dei ricorrenti ha chiesto che “il ricorso venga dichiarato improcedibile” (per sopravvenuta carenza di interesse) con compensazione delle spese di giudizio.
2.1 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata dichiarazione resa in tal senso dalla difesa dei ricorrenti, come innanzi esposto.
4. Le spese processuali, seguendo la soccombenza virtuale in ragione della palese infondatezza (emergente “ictu oculi”) delle principali censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, alla stregua delle considerazioni già svolte da questa Sezione in seno all’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- (confermata in grado di appello ex art. 62 c.p.a. con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- della Sezione Terza del Consiglio di Stato), vanno poste a carico dei ricorrenti in solido tra loro (nella misura della metà ciascuno quanto al riparto interno) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna in solido i due ricorrenti al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore delle Amministrazioni resistenti, della somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.