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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10877/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/10/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_2
), entrambi con il proc. e dom. avv. DI LULLO PAOLO, C.F._2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/12/2002, in
Nimis (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 35, Parte 2, Serie A, dell'anno 2002;
Pers
- dato che dalla unione sono nate le figlie (il 01/02/2005) e (il Per_2
07/09/2006), entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] Parte_1
(GO) il 11/08/1968, e , nata a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in data 21/12/2002 in Nimis (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la residenza ove riterranno opportuno.
2) Nulla per assegni di mantenimento tra i coniugi, essendo essi stessi autosufficienti.
3) Dispone che i genitori contribuiranno alle spese di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie al 50%.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nimis (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 35, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2002.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
2
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10877/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/10/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_2
), entrambi con il proc. e dom. avv. DI LULLO PAOLO, C.F._2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/12/2002, in
Nimis (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 35, Parte 2, Serie A, dell'anno 2002;
Pers
- dato che dalla unione sono nate le figlie (il 01/02/2005) e (il Per_2
07/09/2006), entrambe maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] Parte_1
(GO) il 11/08/1968, e , nata a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in data 21/12/2002 in Nimis (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la residenza ove riterranno opportuno.
2) Nulla per assegni di mantenimento tra i coniugi, essendo essi stessi autosufficienti.
3) Dispone che i genitori contribuiranno alle spese di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie al 50%.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nimis (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 35, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2002.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
2