Articolo 2 della Legge 26 novembre 1985, n. 719
Articolo 1
Versione
27 dicembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.
Lo Stato italiano, facendo uso della facolta' prevista dall'articolo 13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicita' del reato in tale articolo indicati, rifiutera' l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

Entrata in vigore il 27 dicembre 1985