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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28788/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Zanetti Luca e dell'avv. Chiara Francesca Maria Laudiche che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO Parte_1 Parte_2 il 16/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 372 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nate le figlie: in data 4.6.2002 e in data 13.8.2007. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 13.5.2024, con autorizzazione del PM in data
9.6.2021.
Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporre questo Collegio in punto affidamento, collocazione abitativa e regime di visita relativamente alla figlia , atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima Persona_2 nelle more del giudizio (in data 13.8.2007) e difettando quindi i presupposti di legge per ogni statuizione sul punto.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia nata in data [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente risiede altrove;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo alla Pt_2 Persona_2 sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 220,00, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo secondo gli indici Istat.
DISPONE che il sig. si faccia carico al 50% delle spese scolastiche, nonché di quelle mediche. Pt_2 Al pari anche per le spese straordinarie sportive e ludico-ricreative, previamente concordate e pagina 2 di 3 documentate o necessitate, intendendosi quelle che normalmente non sono incluse nell'assegno periodico (così come indicate nel Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino sulle spese per i figli, in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 c.c., stilato in data 15.03.2016) il sig. contribuirà nella misura del 50%. Mensilmente (e comunque entro un mese Pt_2 dalla fine dell'anno) i genitori si scambieranno la documentazione delle spese da suddividere ed effettuate le relative verifiche, procederanno al versamento del solo conguaglio delle eventuali differenze dovute da uno all'altro per le spese anticipate, previa compensazione del resto.
DÀ ATTO che le parti concordano che il predetto protocollo si applicherà anche relativamente alle modalità di comunicazione e documentazione delle spese ed in genere in tutti gli altri aspetti da esso regolati con la precisazione che ciascun genitore viene considerato collocatario per la parte del tempo che trascorre con i figli in base alla turnazione concordata tra le parti.
DÀ ATTO che le parti concordano che avranno diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali nella misura in cui verranno effettivamente sostenute le spese detraibili per i figli.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepirà gli assegni familiari previa Pt_1 comunicazione da parte del sig. della documentazione fiscale (certificazione unica); Pt_2
DÀ ATTO che le parti si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che le parti dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di avere definito prima d'ora i rapporti patrimoniali non avendo altro a pretendere reciprocamente.
DÀ ATTO che le parti si obbligano a comunicarsi per scritto - entro il termine perentorio di trenta giorni
- eventuali cambiamenti di residenza o domicilio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28788/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Zanetti Luca e dell'avv. Chiara Francesca Maria Laudiche che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO Parte_1 Parte_2 il 16/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 372 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nate le figlie: in data 4.6.2002 e in data 13.8.2007. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 13.5.2024, con autorizzazione del PM in data
9.6.2021.
Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporre questo Collegio in punto affidamento, collocazione abitativa e regime di visita relativamente alla figlia , atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima Persona_2 nelle more del giudizio (in data 13.8.2007) e difettando quindi i presupposti di legge per ogni statuizione sul punto.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia nata in data [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente risiede altrove;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo alla Pt_2 Persona_2 sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 220,00, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo secondo gli indici Istat.
DISPONE che il sig. si faccia carico al 50% delle spese scolastiche, nonché di quelle mediche. Pt_2 Al pari anche per le spese straordinarie sportive e ludico-ricreative, previamente concordate e pagina 2 di 3 documentate o necessitate, intendendosi quelle che normalmente non sono incluse nell'assegno periodico (così come indicate nel Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino sulle spese per i figli, in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 c.c., stilato in data 15.03.2016) il sig. contribuirà nella misura del 50%. Mensilmente (e comunque entro un mese Pt_2 dalla fine dell'anno) i genitori si scambieranno la documentazione delle spese da suddividere ed effettuate le relative verifiche, procederanno al versamento del solo conguaglio delle eventuali differenze dovute da uno all'altro per le spese anticipate, previa compensazione del resto.
DÀ ATTO che le parti concordano che il predetto protocollo si applicherà anche relativamente alle modalità di comunicazione e documentazione delle spese ed in genere in tutti gli altri aspetti da esso regolati con la precisazione che ciascun genitore viene considerato collocatario per la parte del tempo che trascorre con i figli in base alla turnazione concordata tra le parti.
DÀ ATTO che le parti concordano che avranno diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali nella misura in cui verranno effettivamente sostenute le spese detraibili per i figli.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepirà gli assegni familiari previa Pt_1 comunicazione da parte del sig. della documentazione fiscale (certificazione unica); Pt_2
DÀ ATTO che le parti si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che le parti dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di avere definito prima d'ora i rapporti patrimoniali non avendo altro a pretendere reciprocamente.
DÀ ATTO che le parti si obbligano a comunicarsi per scritto - entro il termine perentorio di trenta giorni
- eventuali cambiamenti di residenza o domicilio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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