TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473.bis-51 c.p.c.; promossa da
(C.F.: CF. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1976 e residente in [...] a Reggio Calabria, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco
Leandro Alberghina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 13/05/2024 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/04/2024, e , premesso di essersi Parte_1 Parte_2
separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 15/04/2009, nel giudizio iscritto al n. 1524/2008 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Piazza Armerina il 12/07/2000, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Anno
2000, Numero 11, Parte I, Serie Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_1 Per_2
Armerina il 14/08/2005), maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis-51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 25/04/2024.
In data 13/05/2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Piazza Armerina il 12/07/2000 tra
[...]
nato a [...] il [...] e nata a [...] Pt_1 Parte_2
(EN) il 25.09.1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Piazza Armerina, Anno 2000, Numero 11, Parte I, Serie Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 05/01/2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 25.04.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473.bis-51 c.p.c.; promossa da
(C.F.: CF. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1976 e residente in [...] a Reggio Calabria, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco
Leandro Alberghina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 13/05/2024 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/04/2024, e , premesso di essersi Parte_1 Parte_2
separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 15/04/2009, nel giudizio iscritto al n. 1524/2008 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Piazza Armerina il 12/07/2000, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Anno
2000, Numero 11, Parte I, Serie Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_1 Per_2
Armerina il 14/08/2005), maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis-51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 25/04/2024.
In data 13/05/2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Piazza Armerina il 12/07/2000 tra
[...]
nato a [...] il [...] e nata a [...] Pt_1 Parte_2
(EN) il 25.09.1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Piazza Armerina, Anno 2000, Numero 11, Parte I, Serie Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 05/01/2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 25.04.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo