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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI AT Presidente
- Francesca Caputo Componente
- EL RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 549/2019 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Sabrina Conte,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. EM SO,
-parte convenuta-
e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, rappresentate e difese da avv.
[...] C.F._4
EM SO,
-parti convenute- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_4
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. 549/2019
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Squinzano in data 08/09/1994. Ha precisato che dalla loro unione nascevano le figlie
(Lecce, 19/06/1986) e (Lecce, Controparte_2 Controparte_3
18/09/1993).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di aver lavorato quale dipendente di presso la filiale di Lecce e di essersi sempre CP_5 preso cura dell'intero nucleo familiare. A tal proposito, ha dichiarato che la coniuge ha dimostrato forte disinteresse verso i bisogni familiari, essendo per lo più dedita al raggiungimento dei suoi obiettivi professionali.
Ha allegato di aver acquistato, unitamente alla coniuge ed in regime di comunione dei beni, un appartamento sito a Lecce in via Giaquinto n. 1, adibito a domicilio coniugale. Ha dichiarato di aver provveduto a modificare il regime di comunione legale esistente tra i coniugi scegliendo quello della separazione, per poi nuovamente modificarlo, al solo fine di consentire la comproprietà dell'immobile sito a Lecce in via Vecchia Carmiano, da lui acquistato.
Ha, altresì, allegato che la coniuge gli ha ceduto la quota di ½ della proprietà dell'appartamento sito in via Giaquinto n. 1 e di averle ceduto in permuta, in regime di separazione dei beni, la quota di ½ della proprietà dell'abitazione ubicata in via Vecchia Carmiano.
Quanto, infine, alla condizione delle figlie e , ha CP_2 Controparte_3 esposto che costoro hanno intrapreso il percorso universitario, affrontando diverse difficoltà e con scarso rendimento.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'assegnazione ad entrambi gli ex coniugi della casa familiare sita a Lecce in via Vecchia
Carmiano; c) la ripartizione, in egual misura, del canone derivante dalla locazione dell'immobile sito a Lecce in via Giaquinto;
d) in caso di
2 R.G. 549/2019
opposizione, la condanna di controparte alle spese e alle competenze del presente giudizio (ricorso depositato il 21/01/2019).
1.2.- La parte si è costituita in giudizio sin dalla Controparte_1 fase presidenziale, non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di aver sempre contribuito, nonostante gli impegni lavorativi che talvolta l'hanno costretta ad essere lontana dalla famiglia, alla cura dei bisogni familiari nonché di essersi dedicata all'educazione delle figlie ed al loro percorso scolastico. Ha, altresì, dichiarato che l'ex coniuge si è disinteressato della famiglia e in particolare delle figlie, il cui benessere psicofisico è stato compromesso dal carattere iracondo del padre.
Ha allegato di aver versato € 140.000,00 per l'acquisto della casa coniugale sita in via Vecchia Carmiano e che soltanto su imposizione del coniuge attore, il quale avrebbe goduto dei relativi benefici fiscali, hanno mutato il regime patrimoniale della famiglia in quello della separazione dei beni, effettuato la donazione in suo favore della metà dell'immobile di via
TO e l'intestazione al coniuge dell'immobile sito in via Vecchia
Carmiano.
Quanto, infine, alle condizioni delle figlie, ha esposto che ha CP_2 conseguito la laurea triennale ed è iscritta al corso di laurea magistrale in ingegneria, mentre è iscritta all'ultimo anno del corso di Controparte_3 laurea in scienze della comunicazione.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale con addebito all'ex marito;
b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore della procuratrice intestataria (comparsa di risposta depositata il 10/06/2019).
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 02/07/2019, la Presidente delegata, provvedendo in via temporanea e urgente, ha così disposto: i) autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ii) visto l'accordo
3 R.G. 549/2019
delle parti, assegnato la casa coniugale di Lecce, via Vecchia Carmiano n.
82 alla che vi abiterà con le figlie maggiorenni ma non CP_1 economicamente indipendenti, e la casa di via Corrado TO n. 11 a
Lecce a;
iii) posto, a carico di , Parte_1 Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando € 300,00 per ciascuna figlia, entro il 5 di ogni mese, a decorrere da luglio 2019 e con rivalutazione annuale da luglio 2020; iv) posto le spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie a carico di entrambi i genitori in pari misura;
spese da determinarsi secondo il Protocollo vigente presso questo
Tribunale.
Ha, inoltre, designato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
31/07/2019, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.5.- Successivamente, la giudice istruttrice, nell'ambito del subprocedimento frattanto apertosi a norma dell'art. 709 co. 4 c.p.c., ha rigettato la domanda di volta alla revoca dell'obbligo di Parte_1 mantenimento delle figlie e , posto che costoro, pur CP_2 Controparte_3 essendo maggiorenni ed avendo intrapreso percorsi utili all'inserimento nel mondo del lavoro, non erano ancora economicamente indipendenti.
1.6.- Successivamente, le parti e Controparte_2 Controparte_3
si sono costituite in giudizio, contestando nel merito le avverse
[...] deduzioni. In particolare, hanno allegato di aver subito violenza fisica e psicologica dal padre e di aver vissuto, prima del 2019, una situazione familiare che non ha permesso loro di raggiungere i risultati che avrebbero meritato.
Hanno, altresì, dichiarato che , avendo conseguito a Controparte_2 pieni voti la laurea magistrale in ingegneria civile in data 06/10/2021, ha intenzione di sostenere l'esame di abilitazione quanto prima con l'auspicio di trovare un'occupazione lavorativa, e che , pur Controparte_3 non essendo ancora riuscita a conseguire il titolo di laurea, ha inoltrato
4 R.G. 549/2019
numerosi curriculum ad aziende del territorio e si è proposta di seguire dei bambini nello svolgimento dei compiti scolastici.
Hanno concluso domandando: a) il rigetto della domanda;
b) la condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione (comparsa di risposta depositata il 15/11/2021).
1.7.- Con sentenza non definitiva n. 412/2023 pubblicata in data
13/02/2023, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e ha disposto con ordinanza per il prosieguo del giudizio sulle altre questioni controverse.
1.8.- Proseguito il presente giudizio, in occasione dell'udienza del
14/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) le parti, per le quali è già intervenuta sentenza non definitiva di separazione (sentenza N° 412/2023) e sentenza parziale di divorzio (sentenza N° 3065/2024), riconoscono e dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti ed in ogni caso di disporre di mezzi propri adeguati e, pertanto, non avranno reciprochi obblighi economici;
2) non sarà previsto alcun obbligo di mantenimento per le figlie della coppia, (nata il [...]) e (nata il CP_2 CP_3
18.09.1993), entrambe da tempo maggiorenni. In particolare, per quanto riguarda , la più piccola delle due, in relazione CP_3 alla quale era ancora pendente un contributo di mantenimento paterno, questo si intende revocato come in effetti viene revocato, considerando che la ragazza è al momento dotata di attività lavorativa retribuita;
3) le parti intendono definire anche ognuna delle pendenze economiche legate al regime di comunione dei beni. Essi, infatti sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno di tre beni immobili di seguito descritti: A) appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Lecce, giusto frazionamento del
5 R.G. 549/2019
28.04.1990 n. 8769 F01/1979 con qualità seminativo di classe
3, avente una superficie pari a circa mq 3.697 inquadrato a
Foglio 230, Particella 127, Partita 28141; B) villetta unifamiliare sita al piano terra alla via Vecchia Carmiano n. 82, inquadrata al N.C.E.U. del Comune di Lecce al Foglio 236,
Particella 183, sub 3; C) appartamento al piano 3° condominio sito alla Via Corrado Giaquinto, n. 11 inquadrato nel N.C.E.U. del Comune di Lecce al Foglio 229,Particella 193, sub 51;
4) allo scopo di prevenire ulteriori future controversie intendono dividere i suddetti beni bel seguente modo: I) al Sig.
sarà intestata in via esclusiva il 100% Parte_1 della proprietà dell'appartamento di via Corrado Giaquinto, n.
11 inquadrato nel N.C.E.U. del Comune di Lecce al Foglio 229,
Particella 193, sub 51; II) alla Sig.ra sarà Controparte_1 intestata in via esclusiva il 100% della proprietà della villetta unifamiliare sita alla via Vecchia Carmiano n. 82, inquadrata al
N.C.E.U. del Comune di Lecce al Foglio 236, Particella 183, sub
3 ed il 100% della proprietà del terreno ubicato nel Comune di
Lecce, giusto frazionamento del 28.04.1990 n. 8769 F01/1979 con qualità seminativo di classe 3, avente una superficie pari
a circa mq 3.697 inquadrato a Foglio 230, Particella 127,
Partita 28141; III) a tal fine il Sig. e la Parte_1
Sig.ra , con la sottoscrizione del presente Controparte_1 accordo, assumono formalmente l'obbligazione di trasferire reciprocamente, con atto notarile, all'altro, quale attuale comproprietario, le rispettive quote di proprietà dei suddetti beni nei termini già descritti al fine di pervenire allo scioglimento della comunione sui ridetti beni;
IV) il notaio sarà individuato di comune accordo (sulla base del più conveniente tra i preventivi di spesa che le parti si faranno rilasciare) e le spese notarili, ivi comprese imposte e tasse, saranno ripartite tra le parti nella misura della metà; V) la formalità dell'atto
6 R.G. 549/2019
pubblico verrà espletata entro giorni 30 dall'udienza del 17.10
p.v., salvo proroga dovuta a ragioni tecniche (acquisizione documentazione e/o tempi di fissazione da parte dello studio notarile designato o simili) da concordare;
VI) adempiute queste formalità, le parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo ragione o causa afferente e/o in qualunque modo collegata alla comunione dei beni pendente in costanza di matrimonio;
5) le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono, concordemente, immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte;
6) le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande proposte con le proprie difese in giudizio in contrasto con i presenti accordi e dichiarano di accettare le rispettive rinunce. Con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano, altresì, reciprocamente, ad ogni eventuale domanda risarcitoria, anche per ciò che riguarda eventuali danni morali, dipendenti dai fatti e dalle cause connesse alla fine del loro matrimonio, fatta eccezione per quanto attiene il procedimento penale (e gli effetti civili che ne derivano) che vede imputato il Sig.
e parti offese, costituite parti civili, la Parte_1
Sig.ra e le figlie e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 attualmente pendente in grado di appello che le parti intendono espressamente lasciare fuori dal presente accordo;
7) le spese e competenze delle cause transatte sono interamente compensate tra le parti;
8) i difensori sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà.
7 R.G. 549/2019
Il giudice istruttore, preso atto dell'accordo raggiunto, ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e ha rimesso la causa al collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa richiesta delle parti.
1.10.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 06/11/2025).
2.- Preso atto della sentenza non definitiva n. 412/2023 pubblicata in data 13/02/2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, deve rilevarsi che il giudizio è proseguito per le sole domande accessorie.
2.1.- Sennonché su tali questioni le parti hanno raggiunto un accordo che, per quanto rileva ai fini delle domande ammissibili circa le condizioni inerenti ai rapporti economici e alla prole, non presenta elementi ostativi al suo recepimento.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 549/2019 introdotto con ricorso del
21/01/2019 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., preso atto della sentenza non definitiva n.
412/2023 con cui è stata dichiarata la separazione tra i coniugi così provvede:
1) DISPONE che la separazione personale tra le parti sia regolata dalle condizioni di cui all'intesa depositata telematicamente in data
06/10/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL RA CI AT
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI AT Presidente
- Francesca Caputo Componente
- EL RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 549/2019 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Sabrina Conte,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. EM SO,
-parte convenuta-
e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, rappresentate e difese da avv.
[...] C.F._4
EM SO,
-parti convenute- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_4
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. 549/2019
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Squinzano in data 08/09/1994. Ha precisato che dalla loro unione nascevano le figlie
(Lecce, 19/06/1986) e (Lecce, Controparte_2 Controparte_3
18/09/1993).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di aver lavorato quale dipendente di presso la filiale di Lecce e di essersi sempre CP_5 preso cura dell'intero nucleo familiare. A tal proposito, ha dichiarato che la coniuge ha dimostrato forte disinteresse verso i bisogni familiari, essendo per lo più dedita al raggiungimento dei suoi obiettivi professionali.
Ha allegato di aver acquistato, unitamente alla coniuge ed in regime di comunione dei beni, un appartamento sito a Lecce in via Giaquinto n. 1, adibito a domicilio coniugale. Ha dichiarato di aver provveduto a modificare il regime di comunione legale esistente tra i coniugi scegliendo quello della separazione, per poi nuovamente modificarlo, al solo fine di consentire la comproprietà dell'immobile sito a Lecce in via Vecchia Carmiano, da lui acquistato.
Ha, altresì, allegato che la coniuge gli ha ceduto la quota di ½ della proprietà dell'appartamento sito in via Giaquinto n. 1 e di averle ceduto in permuta, in regime di separazione dei beni, la quota di ½ della proprietà dell'abitazione ubicata in via Vecchia Carmiano.
Quanto, infine, alla condizione delle figlie e , ha CP_2 Controparte_3 esposto che costoro hanno intrapreso il percorso universitario, affrontando diverse difficoltà e con scarso rendimento.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'assegnazione ad entrambi gli ex coniugi della casa familiare sita a Lecce in via Vecchia
Carmiano; c) la ripartizione, in egual misura, del canone derivante dalla locazione dell'immobile sito a Lecce in via Giaquinto;
d) in caso di
2 R.G. 549/2019
opposizione, la condanna di controparte alle spese e alle competenze del presente giudizio (ricorso depositato il 21/01/2019).
1.2.- La parte si è costituita in giudizio sin dalla Controparte_1 fase presidenziale, non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di aver sempre contribuito, nonostante gli impegni lavorativi che talvolta l'hanno costretta ad essere lontana dalla famiglia, alla cura dei bisogni familiari nonché di essersi dedicata all'educazione delle figlie ed al loro percorso scolastico. Ha, altresì, dichiarato che l'ex coniuge si è disinteressato della famiglia e in particolare delle figlie, il cui benessere psicofisico è stato compromesso dal carattere iracondo del padre.
Ha allegato di aver versato € 140.000,00 per l'acquisto della casa coniugale sita in via Vecchia Carmiano e che soltanto su imposizione del coniuge attore, il quale avrebbe goduto dei relativi benefici fiscali, hanno mutato il regime patrimoniale della famiglia in quello della separazione dei beni, effettuato la donazione in suo favore della metà dell'immobile di via
TO e l'intestazione al coniuge dell'immobile sito in via Vecchia
Carmiano.
Quanto, infine, alle condizioni delle figlie, ha esposto che ha CP_2 conseguito la laurea triennale ed è iscritta al corso di laurea magistrale in ingegneria, mentre è iscritta all'ultimo anno del corso di Controparte_3 laurea in scienze della comunicazione.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale con addebito all'ex marito;
b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore della procuratrice intestataria (comparsa di risposta depositata il 10/06/2019).
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 02/07/2019, la Presidente delegata, provvedendo in via temporanea e urgente, ha così disposto: i) autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ii) visto l'accordo
3 R.G. 549/2019
delle parti, assegnato la casa coniugale di Lecce, via Vecchia Carmiano n.
82 alla che vi abiterà con le figlie maggiorenni ma non CP_1 economicamente indipendenti, e la casa di via Corrado TO n. 11 a
Lecce a;
iii) posto, a carico di , Parte_1 Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando € 300,00 per ciascuna figlia, entro il 5 di ogni mese, a decorrere da luglio 2019 e con rivalutazione annuale da luglio 2020; iv) posto le spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie a carico di entrambi i genitori in pari misura;
spese da determinarsi secondo il Protocollo vigente presso questo
Tribunale.
Ha, inoltre, designato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
31/07/2019, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.5.- Successivamente, la giudice istruttrice, nell'ambito del subprocedimento frattanto apertosi a norma dell'art. 709 co. 4 c.p.c., ha rigettato la domanda di volta alla revoca dell'obbligo di Parte_1 mantenimento delle figlie e , posto che costoro, pur CP_2 Controparte_3 essendo maggiorenni ed avendo intrapreso percorsi utili all'inserimento nel mondo del lavoro, non erano ancora economicamente indipendenti.
1.6.- Successivamente, le parti e Controparte_2 Controparte_3
si sono costituite in giudizio, contestando nel merito le avverse
[...] deduzioni. In particolare, hanno allegato di aver subito violenza fisica e psicologica dal padre e di aver vissuto, prima del 2019, una situazione familiare che non ha permesso loro di raggiungere i risultati che avrebbero meritato.
Hanno, altresì, dichiarato che , avendo conseguito a Controparte_2 pieni voti la laurea magistrale in ingegneria civile in data 06/10/2021, ha intenzione di sostenere l'esame di abilitazione quanto prima con l'auspicio di trovare un'occupazione lavorativa, e che , pur Controparte_3 non essendo ancora riuscita a conseguire il titolo di laurea, ha inoltrato
4 R.G. 549/2019
numerosi curriculum ad aziende del territorio e si è proposta di seguire dei bambini nello svolgimento dei compiti scolastici.
Hanno concluso domandando: a) il rigetto della domanda;
b) la condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione (comparsa di risposta depositata il 15/11/2021).
1.7.- Con sentenza non definitiva n. 412/2023 pubblicata in data
13/02/2023, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e ha disposto con ordinanza per il prosieguo del giudizio sulle altre questioni controverse.
1.8.- Proseguito il presente giudizio, in occasione dell'udienza del
14/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) le parti, per le quali è già intervenuta sentenza non definitiva di separazione (sentenza N° 412/2023) e sentenza parziale di divorzio (sentenza N° 3065/2024), riconoscono e dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti ed in ogni caso di disporre di mezzi propri adeguati e, pertanto, non avranno reciprochi obblighi economici;
2) non sarà previsto alcun obbligo di mantenimento per le figlie della coppia, (nata il [...]) e (nata il CP_2 CP_3
18.09.1993), entrambe da tempo maggiorenni. In particolare, per quanto riguarda , la più piccola delle due, in relazione CP_3 alla quale era ancora pendente un contributo di mantenimento paterno, questo si intende revocato come in effetti viene revocato, considerando che la ragazza è al momento dotata di attività lavorativa retribuita;
3) le parti intendono definire anche ognuna delle pendenze economiche legate al regime di comunione dei beni. Essi, infatti sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno di tre beni immobili di seguito descritti: A) appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Lecce, giusto frazionamento del
5 R.G. 549/2019
28.04.1990 n. 8769 F01/1979 con qualità seminativo di classe
3, avente una superficie pari a circa mq 3.697 inquadrato a
Foglio 230, Particella 127, Partita 28141; B) villetta unifamiliare sita al piano terra alla via Vecchia Carmiano n. 82, inquadrata al N.C.E.U. del Comune di Lecce al Foglio 236,
Particella 183, sub 3; C) appartamento al piano 3° condominio sito alla Via Corrado Giaquinto, n. 11 inquadrato nel N.C.E.U. del Comune di Lecce al Foglio 229,Particella 193, sub 51;
4) allo scopo di prevenire ulteriori future controversie intendono dividere i suddetti beni bel seguente modo: I) al Sig.
sarà intestata in via esclusiva il 100% Parte_1 della proprietà dell'appartamento di via Corrado Giaquinto, n.
11 inquadrato nel N.C.E.U. del Comune di Lecce al Foglio 229,
Particella 193, sub 51; II) alla Sig.ra sarà Controparte_1 intestata in via esclusiva il 100% della proprietà della villetta unifamiliare sita alla via Vecchia Carmiano n. 82, inquadrata al
N.C.E.U. del Comune di Lecce al Foglio 236, Particella 183, sub
3 ed il 100% della proprietà del terreno ubicato nel Comune di
Lecce, giusto frazionamento del 28.04.1990 n. 8769 F01/1979 con qualità seminativo di classe 3, avente una superficie pari
a circa mq 3.697 inquadrato a Foglio 230, Particella 127,
Partita 28141; III) a tal fine il Sig. e la Parte_1
Sig.ra , con la sottoscrizione del presente Controparte_1 accordo, assumono formalmente l'obbligazione di trasferire reciprocamente, con atto notarile, all'altro, quale attuale comproprietario, le rispettive quote di proprietà dei suddetti beni nei termini già descritti al fine di pervenire allo scioglimento della comunione sui ridetti beni;
IV) il notaio sarà individuato di comune accordo (sulla base del più conveniente tra i preventivi di spesa che le parti si faranno rilasciare) e le spese notarili, ivi comprese imposte e tasse, saranno ripartite tra le parti nella misura della metà; V) la formalità dell'atto
6 R.G. 549/2019
pubblico verrà espletata entro giorni 30 dall'udienza del 17.10
p.v., salvo proroga dovuta a ragioni tecniche (acquisizione documentazione e/o tempi di fissazione da parte dello studio notarile designato o simili) da concordare;
VI) adempiute queste formalità, le parti dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo ragione o causa afferente e/o in qualunque modo collegata alla comunione dei beni pendente in costanza di matrimonio;
5) le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono, concordemente, immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente foglio di conclusioni congiunte;
6) le parti dichiarano di rinunciare a tutte le domande proposte con le proprie difese in giudizio in contrasto con i presenti accordi e dichiarano di accettare le rispettive rinunce. Con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano, altresì, reciprocamente, ad ogni eventuale domanda risarcitoria, anche per ciò che riguarda eventuali danni morali, dipendenti dai fatti e dalle cause connesse alla fine del loro matrimonio, fatta eccezione per quanto attiene il procedimento penale (e gli effetti civili che ne derivano) che vede imputato il Sig.
e parti offese, costituite parti civili, la Parte_1
Sig.ra e le figlie e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 attualmente pendente in grado di appello che le parti intendono espressamente lasciare fuori dal presente accordo;
7) le spese e competenze delle cause transatte sono interamente compensate tra le parti;
8) i difensori sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà.
7 R.G. 549/2019
Il giudice istruttore, preso atto dell'accordo raggiunto, ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e ha rimesso la causa al collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa richiesta delle parti.
1.10.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 06/11/2025).
2.- Preso atto della sentenza non definitiva n. 412/2023 pubblicata in data 13/02/2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, deve rilevarsi che il giudizio è proseguito per le sole domande accessorie.
2.1.- Sennonché su tali questioni le parti hanno raggiunto un accordo che, per quanto rileva ai fini delle domande ammissibili circa le condizioni inerenti ai rapporti economici e alla prole, non presenta elementi ostativi al suo recepimento.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 549/2019 introdotto con ricorso del
21/01/2019 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., preso atto della sentenza non definitiva n.
412/2023 con cui è stata dichiarata la separazione tra i coniugi così provvede:
1) DISPONE che la separazione personale tra le parti sia regolata dalle condizioni di cui all'intesa depositata telematicamente in data
06/10/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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