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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1504/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DE FALCO GIUSEPPE, Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15080/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T007072000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, DP I di Roma, per l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, notificato il 21.3.2024 e riferito a contratto di compravendita del 21.3.2022, per l'importo di euro
18.360,00, oltre interessi e sanzioni. Concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ufficio convenuto, rilevando che l'avviso impugnato risultava definito su acquiescenza della parte acquirente, essendo in corso il pagamento in 8 rate delle somme dovute, da parte dell'acquirente,
Nominativo_1, coobbligata ex art. 57 DPR 131/1986. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' cessata la materia del contendere, in quanto a mente dell'art. 9 del d.lgs, 218/1997 la definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata di cui all'art.
8. il pagamento effettuato dal coobbligato definisce il rapporto tributario con riguardo a tutti i condebitori dell'imposta di registro.
L'esito della lite induce a ravvisare giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate. Roma 27 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PE de AL AL TE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DE FALCO GIUSEPPE, Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15080/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T007072000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, DP I di Roma, per l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, notificato il 21.3.2024 e riferito a contratto di compravendita del 21.3.2022, per l'importo di euro
18.360,00, oltre interessi e sanzioni. Concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ufficio convenuto, rilevando che l'avviso impugnato risultava definito su acquiescenza della parte acquirente, essendo in corso il pagamento in 8 rate delle somme dovute, da parte dell'acquirente,
Nominativo_1, coobbligata ex art. 57 DPR 131/1986. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' cessata la materia del contendere, in quanto a mente dell'art. 9 del d.lgs, 218/1997 la definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata di cui all'art.
8. il pagamento effettuato dal coobbligato definisce il rapporto tributario con riguardo a tutti i condebitori dell'imposta di registro.
L'esito della lite induce a ravvisare giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate. Roma 27 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PE de AL AL TE