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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/07/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
339/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. GUGLIELMI VINCENZO, Parte_1 ricorrente
E
( ), avv. BOVE CP_1 Controparte_2
ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 15.01.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di
1 accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e all'handicap grave ex art. 3, comma
3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
In relazione al grado di invalidità totale si consideri l'art. 2 della l. 118/1971 che dispone come “ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il suddetto requisito sanitario (cfr. CTU in atti).
In particolare il dott. ha accertato come la parte ricorrente sia alla Persona_1 luce della documentazione in atti che dell'esame obiettivo non presenti una riduzione della autonomie funzionali tali da necessitare un'assistenza continua pur risultando invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e i compiti propri della sua età grave al 100%.
Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Si consideri che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce
2 mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)” (cfr. Cass.
12429/2019).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988.
4) In merito, invece, allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente presenti il suddetto status fin dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
In particolare il dott. ha ritenuto di riconoscere una riduzione Persona_1 delle autonomie personali alla luce delle riscontrare patologie tale da connotare di gravità l'handicap della parte ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Non risulta alcuna contraddizione tra il mancato riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dell'handicap grave in quanto il grado di riduzione delle autonomie funzionali necessario ad integrare lo status dell'art. 3, comma 3 l. 104/1992 può essere meno grave dell'impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana richiesta dalla l. 508/1988.
3 Sussiste, dunque, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 fin dalla data della relativa domanda amministrativa.
5) In relazione alle spese, sussiste soccombenza reciproca per parziale accoglimento (cfr. Cass. 16848/2022 e 21069/2016) in quanto la domanda relativa all'indennità di accompagnamento deve essere rigettata. Si procede, dunque, alla compensazione integrale delle spese processuali di entrambe le fasi del giudizio.
In presenza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara non sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art.
1. l. 508/1988;
3. dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave fin dalla data della domanda amministrativa;
4. compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
5. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 10/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
339/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. GUGLIELMI VINCENZO, Parte_1 ricorrente
E
( ), avv. BOVE CP_1 Controparte_2
ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 15.01.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di
1 accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e all'handicap grave ex art. 3, comma
3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
In relazione al grado di invalidità totale si consideri l'art. 2 della l. 118/1971 che dispone come “ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il suddetto requisito sanitario (cfr. CTU in atti).
In particolare il dott. ha accertato come la parte ricorrente sia alla Persona_1 luce della documentazione in atti che dell'esame obiettivo non presenti una riduzione della autonomie funzionali tali da necessitare un'assistenza continua pur risultando invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e i compiti propri della sua età grave al 100%.
Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Si consideri che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce
2 mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)” (cfr. Cass.
12429/2019).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988.
4) In merito, invece, allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente presenti il suddetto status fin dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
In particolare il dott. ha ritenuto di riconoscere una riduzione Persona_1 delle autonomie personali alla luce delle riscontrare patologie tale da connotare di gravità l'handicap della parte ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Non risulta alcuna contraddizione tra il mancato riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dell'handicap grave in quanto il grado di riduzione delle autonomie funzionali necessario ad integrare lo status dell'art. 3, comma 3 l. 104/1992 può essere meno grave dell'impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana richiesta dalla l. 508/1988.
3 Sussiste, dunque, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 fin dalla data della relativa domanda amministrativa.
5) In relazione alle spese, sussiste soccombenza reciproca per parziale accoglimento (cfr. Cass. 16848/2022 e 21069/2016) in quanto la domanda relativa all'indennità di accompagnamento deve essere rigettata. Si procede, dunque, alla compensazione integrale delle spese processuali di entrambe le fasi del giudizio.
In presenza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara non sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art.
1. l. 508/1988;
3. dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave fin dalla data della domanda amministrativa;
4. compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
5. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 10/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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