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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2022
Corte di Appello di Bologna
II^ sezione civile
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte in persona dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 32/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALVISI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA, 17 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ALVISI PAOLO
APPELLANTE Contro
- (C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA, 19 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
GIAMPAOLO MARIACHIARA, elettivamente domiciliato in VIALE ALDINI, 88 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA
pagina 1 di 20 APPELLATI
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE EX ART. 1681 C.C. ED
EXTRACONTRATTUALE EX ARTT. 2051 C.C. E 2043 C.C. – PAGAMENTO SOMME IN
GRADO DI APPELLO
PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 05.03.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE VINCENZA << “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Parte_1
Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente azione e, per l'effetto:
- IN VIA PRELIMINARE : accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente, previa ammissione di CTU medico legale, accogliere le conclusioni di primo grado;
-NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: riformare totalmente la sentenza del Tribunale di
Bologna, resa nel giudizio rgn. 1150/2020 in data 26/11/2021 e per l'effetto
In via istruttoria : adito disporre CTU medico-legale su per Parte_1
accertare e determinare l'invalidità temporanea subita dalla stessa, i postumi permanenti residuati sia di natura biologica che generica e specifica, nonché la congruità delle spese mediche sostenute.
Di conseguenza:
1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. ed extracontrattuale ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. di Controparte_3
nella produzione del sinistro verificatosi in data 22 febbraio 2019;
[...]
pagina 2 di 20 2) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o 2043
c.c. dell'Avv. nella produzione del sinistro verificatosi in data 22 febbraio CP_2
2019;
3) conseguentemente, condannare entrambi i convenuti in concorso e/o in via alternativa tra loro a risarcire a parte attrice i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra , come da parte motiva, nella Parte_1
misura risultante dagli atti di causa e/o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, an-che ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli importi rivalutati, dal giorno dell'evento al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi di primo e secondo grado.” >>.
APPELLATO : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, richiamata ogni precedente difesa, eccezione e domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nel merito, rigettare l'appello svolto dalla NO , in quanto infondato in fatto e in diritto;
ai sensi dell'art. Parte_1
346 c.p.c., in via riconvenzionale di regresso, accertare e dichiarare la responsabilità del IG. e per l'effetto, condannarlo al risarcimento integrale dei danni e CP_2
in ogni caso tenere indenne e manlevare la conchiudente dalle domande attoree e a rimborsare alla stessa quanto questa fosse in ipotesi tenuta a pagare all'attrice in dipendenza dei fatti di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese.” >>
APPELLATO avv. << “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_2
Bologna ex adverso adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le richieste preliminari, di merito ed istruttorie formulate da parte appellante per le ragioni tutte di cui in atti;
in via subordinata e salvo gravame,
pagina 3 di 20 laddove venga accolta la domanda di condanna dei convenuti/appellati formulata dall'attrice/appellante, graduare comunque la responsabilità degli stessi e quantificare percentualmente quella di ciascuno, con esclusione di ogni solidarietà e con esclusione di ogni indiscriminato cumulo di interessi e rivalutazione in via ulteriormente subordinata e a maggior ragione salvo gravame, laddove venga accolta la domanda di condanna dei convenuti/appellati formulata dall'attrice/appellante, graduare comunque la responsabilità degli stessi e quantificare percentualmente quella di ciascuno, con esclusione di ogni indiscriminato cumulo di interessi e rivalutazione ed accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a ripetere, CP_2
fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento dovuto da
[...]
laddove questi venisse condannato quale Controparte_1
corresponsabile/coobbligato/i solidale/i per quanto pagasse per fatto e colpa/responsabilità di tale soggetto, condannandolo al pagamento / rimborso oltre accessori (interessi e rivalutazione –maggior danno) dalla data di ciascun pagamento.
Occorrendo, per il denegato caso di accoglimento della domanda di parte appellante, in toto od in parte, salvo gravame, dichiarare la tardività della costituzione di e, Controparte_1
dunque, l'inammissibilità delle domande da questa formulate contro o verso CP_2
, in via di regresso, manleva e che comunque di tutte quelle che avrebbero dovuto
[...]
essere proposte almeno 20 giorni prima della prima udienza.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con assegnazione dei termini massimi per difese finali.” >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 3.1.2022, Parte_1
chiedeva, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o revoca
[...]
della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma
2, e 283 c.p.c.; in via preliminare, la nullità della sentenza di primo grado e nel merito,
pagina 4 di 20 in via principale, la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello.
1.1 Si costituiva l'appellata Controparte_1
(anche solo ), chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto
[...] CP_1
ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via riconvenzionale di regresso, l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell'avv. con conseguente condanna di questo al risarcimento integrale CP_2
dei danni e, in ogni caso, la condanna dell'avv. a tenere indenne e CP_2
manlevare la conchiudente . CP_1
1.2 Si costituiva anche l'appellato avv. chiedendo a vario CP_2
titolo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
promuoveva inoltre appello incidentale condizionato nei confronti dell'appellata
, chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento dell'atto di appello, la graduazione della CP_1
responsabilità degli appellati, con quantificazione percentuale della responsabilità di ciascuno di essi, e, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto a ripetere, fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento dovuto da , laddove egli fosse stato condannato, quale corresponsabile/coobbligato CP_1
solidale, a pagare per fatto e colpa/responsabilità della società, condannandola così al pagamento/rimborso oltre accessori dalla data di ciascun pagamento.
1.3 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale non è fondato e va, dunque, respinto.
La domanda riconvenzionale dell'appellato e l'appello incidentale CP_1
dell'appellato risultano, di conseguenza, assorbiti. CP_2
Va premesso che con sentenza n. 2881/2021, resa ex art. 281 sexies cpc in data
26.11.2021, notificata in data 14.12.2021, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda di pagina 5 di 20 risarcimento dei danni contrattuali ex art. 1681 c.c. ed extracontrattuali ex artt. 2051
c.c. e 2043 c.c. avanzata dall'odierna appellante nei confronti di e dell'avv. CP_1 [...]
odierni appellati, condannandola contestualmente alla rifusione delle spese di CP_2
lite in favore dei convenuti, odierni appellati.
2.1 Va anche premesso che l'appellante, in via pregiudiziale e cautelare, ha promosso istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.; istanza di sospensiva che è stata rigettata con ordinanza del
7.6.2022.
2.2 Preliminarmente l'appellato ha eccepito l'inammissibilità CP_2
dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
2.2.1 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva la non conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto effettivamente l'appellante si è limitata semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio.
Tuttavia, a parere della Corte d'Appello, la censura dell'appellata tralascia che comunque la complessiva lettura dell'impugnazione, pur non rispettosa della novella;
tuttavia, consente di comprendere le ragioni di appello.
Conseguentemente l'appello può essere esaminato nel merito.
3. La sentenza va confermata nella decisione finale in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente delle prove orali offerte dall'odierna appellante e dagli odierni appellati.
pagina 6 di 20 3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 20 gennaio 2020, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
e l'avv. al fine di ottenere l'accertamento e la
[...] CP_2
dichiarazione della loro responsabilità per i danni subiti in occasione del sinistro del
22.2.2019 e, conseguentemente, la condanna dei suddetti convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti. Nello specifico, parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. ed extracontrattuale ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. di e l'accertamento della responsabilità CP_1
extracontrattuale ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. dell'avv. A fondamento della CP_2
domanda, l'attrice asseriva che << “
1. Il giorno 22 febbraio 2019, la IG.ra Parte_1
si trovava, in qualità di passeggera unitamente al IG.
[...] Parte_2
all'interno del treno n. 9910 carrozza n. 11 appena partito da Bologna alle CP_1
10.03 e diretto a Milano Centrale con arrivo previsto alle ore 11.15, come da copia prenotazione e biglietto con codice che si allegano (doc. 1).
2. Sennonché, C.F._3
nel percorrere il corridoio della predetta carrozza al fine di raggiungere il proprio posto prenotato (n. 28), parte attrice cadeva rovinosamente a terra a causa di un ostacolo presente nel corridoio stesso che presentava una pavimentazione scura, rappresentato da un bagaglio anch'esso di colore scuro, imprevedibile ed inavvistabile, di altro passeggero successivamente individuato nella persona di
[...]
di . Costui si trovava seduto, intento a leggere, nel posto adiacente al CP_2 CP_2
bagaglio posizionato nel corridoio.” >> (cfr. atto di citazione in primo grado pag. 1 e
2).
3.1.2 Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea in fatto e in CP_1
diritto. In via riconvenzionale di regresso, domandava l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell'avv. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al CP_2
risarcimento integrale dei danni e, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare la conchiudente dalle domande attoree e a rimborsare alla stessa quanto questa fosse in pagina 7 di 20 ipotesi tenuta a pagare all'attrice in dipendenza dei fatti di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3.1.3 Si costituiva in giudizio l'avv. contestando la domanda CP_2
attorea e chiedendo, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la graduazione della responsabilità dei convenuti, con quantificazione percentuale della responsabilità degli stessi e l'accertamento del diritto dell'avv.
[...]
a ripetere, fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento dovuto da CP_2
, laddove condannata quale corresponsabile/coobbligata solidala, per quanto CP_1
pagato per fatto e colpa/responsabilità di quest'ultima, condannandola al pagamento/rimborso oltre accessori (interessi e rivalutazioni).
3.2 Sulla base delle prove testimoniali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, resa ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale: << "Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna altresì la parte a rimborsare a ciascuna Parte_1
parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.545,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.”>>.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi, intrattenendosi per lo più sulla bontà della propria, invero, indimostrata tesi.
4.1 Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure, nonostante la richiesta di parte attrice di fissazione udienza ex art. 190 c.p.c. o di rinvio breve per la discussione della causa, stante l'assenza dell'avv.
Alvisi, pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
4.1.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure, all'udienza del 26 novembre 2021, non ha accolto l'istanza di fissazione dell'udienza pagina 8 di 20 ex art. 190 c.p.c. e la richiesta di rinvio breve per la discussione della causa, entrambe presentate all'inizio della predetta udienza (v. verbale del 26.11.2021 allegato alla sentenza impugnata), sostenendo, letteralmente, che << Come noto, una volta chiesto da una delle parti il differimento dell'udienza ex art. 281 sexies cpc, il giudice è obbligato a concederlo. In caso di mancata concessione del rinvio, la sentenza deve ritenersi nulla a causa della violazione del fondamentale diritto alla difesa >> (cfr. pag. 2 Atto di citazione in appello). Sostiene altresì, richiamando letteralmente come precedente la sentenza del Tribunale di Roma del 17.1.2014, che la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. può essere inibita dalla richiesta di una delle parti di fissazione di altra udienza di discussione ex art. 190 c.p.c.
Va premesso che all'udienza del 2 luglio 2021 il Giudice di prime cure, dopo aver formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (proposta espressamente rifiutata dalla NO all'udienza 2.7.2021), disponeva l'udienza Parte_1
del 20 settembre 2021 <per prendere atto delle posizioni assunte e per eventuale discussione ex art. 281 sexies cpc >> (cfr. verbale udienza 20.9.2021). La predetta udienza, con provvedimento del 17 settembre 2021, veniva rinviata, per motivi di salute dell'avv. Alvisi, al 26 novembre 2021.
All'udienza del 26 novembre 2021, l'avv. Capocasa, in sostituzione dell'avv.
Alvisi, chiedeva << “fissarsi udienza ex art. 190 cpc;
rileva che essendo assente l'avv.
Alvisi chiede un rinvio breve per la discussione della causa” >> (cfr. verbale del
26.11.2021 allegato alla sentenza impugnata). Successivamente, il Giudice di primo grado, dopo aver fatto precisare alle parti le rispettive conclusioni e dopo breve discussione orale, pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., rubricato “Decisione a seguito di trattazione orale”, prescrive testualmente che << [I]. Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies, il giudice, fate precisare le conclusioni [189], può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa
pagina 9 di 20 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione >>. Come noto, il predetto articolo pone in capo al Giudice la facoltà di ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza e di disattendere, qualora ritenga la causa matura per la decisione e le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese, eventuali istanze di rinvio della discussione, venendo altrimenti disattesa, in presenza di richieste di rinvio meramente pretestuose, la ratio legis della norma semplificativa della fase decisionale del processo, ossia il citato art. 281 sexies c.p.c.. Difatti, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte è così massimata << Qualora il giudice d'appello, rigettata
l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d'appello, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione).>> (Cass. 5 giugno 2022, n. 26106).
Tale principio, sebbene riferito nella fattispecie all'esame della Suprema Corte al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, deve ritenersi applicabile anche nei giudizi di primo grado.
Nel caso de quo si deve presumere che, sulla base degli atti di causa, il
Tribunale, disattese l'istanza di rinvio avanzata dall'odierna appellante, intendendola motivata esclusivamente dall'impossibilità del difensore (dominus) della parte attrice a comparire personalmente, senza ulteriore spiegazione, dopo aver già ottenuto su sua richiesta un altro precedente rinvio, e, pertanto, non può rinvenirsi una lesione del fondamentale diritto alla difesa delle parti sicché la censura deve essere rigettata. Dagli atti di causa emerge, difatti, che il giudice di prime cure, come correttamente osservato dalla difesa dell'appellato << non dispose (a tacer d'altro) la pc e CP_2
pagina 10 di 20 discussione terminata l'istruttoria, bensì già aveva rinviato ad altra udienza, di cui poi
l'avv. Alvisi aveva chiesto il differimento, non potendo partecipare per asserite ragioni di salute. Dunque, non una discussione a sorpresa, dopo avere terminato di sentire i testi, bensì un rinvio dopo addirittura un tentativo di conciliazione in cui le parti avevano, nel contraddittorio, già esaminato l'esito dell'istruttoria stessa (alla presenza stessa della sig.ra peraltro). >> (cfr. Comparsa di costituzione per Parte_1 [...]
pag. 11). Si deve, infatti, rilevare, in aggiunta a quanto sopra esposto, che CP_2
“l'eventuale discussione ex art. 281 sexies cpc” era stata disposta, ad avviso di questa
Corte, come evenienza subordinata all'ipotesi di mancato accoglimento della proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. formulata nella stessa udienza del 2 luglio 2021.
Pertanto, anche in ragione del rifiuto della proposta conciliativa da parte della NO nella medesima udienza, l'odierna appellante era edotta, Parte_1
contrariamente a quanto sostiene, del fatto che all'udienza del 26.11.2021 si sarebbe discussa la causa, cosa che peraltro avverrà soltanto dopo aver già ottenuto un altro rinvio.
In ragione dei motivi sopraesposti non si rinviene nella fattispecie de qua alcuna violazione dei principi del giusto processo e, nello specifico, del fondamentale diritto alla difesa, e, pertanto, la censura deve essere rigettata.
4.2 Con il secondo motivo, comprensivo di differenziate ragioni di doglianza, si censura l'erroneità della sentenza, impugnando diversi capi della stessa, << […] nella parte in cui ha rigettato la domanda attrice ritenendo erroneamente non integrata la fattispecie di cui all'art. 2051 cc e rilevando l'esimente del caso fortuito;
nella parte in cui non ha tenuto conto degli esiti delle prove testimoniali escusse e li ha interpretati erroneamente […] >> (Atto di citazione in appello pag. 2).
4.2.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi l'appellante sostiene che << […] i fatti di causa, corroborati sia dalla documentazione sia dalle prove escusse siano stati mali interpretati dal
Giudice di primo grado che ha ritenuto non correttamente non sussistere alcuna
pagina 11 di 20 responsabilità del vettore e del sig. senza una motivazione logica, anzi CP_1 CP_2
contraddicendosi in più punti della medesima. >> (Atto di citazione in appello pag. 3), richiamando le dichiarazioni rese dai testi escussi in via meramente parziale, circoscrivendo cioè il suddetto richiamo ad usum ossia solo a quanto ritenuto CP_4
utile a sostenere la propria domanda risarcitoria, e tralasciando altresì di considerare il complessivo contesto e le circostanze, in cui avvenne il sinistro del 22.2.2019 così come ricostruito dalle produzioni documentali (verbali di sommarie informazioni rese agli Agenti di PG) e dalle concordi dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e di prova testimoniale.
La correttezza della ricostruzione della dinamica dei fatti e delle conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, emerge con evidenza dalle dichiarazioni rese dal teste escusso signor , il quale ha riferito che << “[…] cap. 2 seguivo la Parte_2
NO per cercare i posti, prima siamo andati in un vagone sbagliato e poi siamo andati in quella giusto, mentre camminavamo cercando i numeri del posto la NO è inciampata in una valigetta scura che era posizionata di fianco al sedile del signore in questione;
ADR la NO ha urtato la valigetta ed è caduta;
dopo che è successo il fatto il signore ha spostato la valigetta;
ADR La valigetta era abbastanza pesante perché è rimasta nella stessa posizione dopo che la NO è inciampata e io ho vista la valigia;
cap. 2 non potevo vedere cosa aveva davanti la NO perché guardiamo il numero dei posti;
ADR il corridoio dovrebbe essere libero perché in treno come in aereo si guarda sopra per vedere i numeri dei posti;
cap. 4 era una valigetta 24 ore scura;
cap. 5 la pavimentazione era scura e si confondeva con la valigetta;
ADR tutti e due guardavamo i numeri dei posti in alto toccando la poltrona;
ADR ho sentito il tonfo ed ho visto la NO cadere;
interrogato a prova contraria sui capitoli della convenuta risponde: cap. 1 era pieno giorno e la luce c'era e non era buio;
cap. 2 CP_1
non lo so;
dico che era illuminato ed era completamente chiaro perché in pieno giorno;
cap. 3 erano tutti seduti e avevo sentito le porte chiudersi ed eravamo gli ultimi passeggeri perché ci eravamo sbagliati carrozza;
ADR il treno si muoveva lentamente;
pagina 12 di 20 cap. 4 era stato individuato il numero del posto a sedere e solo dopo tramite l'avvocato abbiamo saputo come si chiamava;
ADR non ho parlato con l'avv. Alvisi;
ADR Vivo nello stesso appartamento della NO con un contratto di comodato per una necessità mia, mi ha concesso l'utilizzo di una camera con bagno;
ADR nella carrozza non c'era lo steward che invita a spostare gli oggetti come normalmente avviene;
di solito è così […]” >> (verbale udienza 20.1.2021 fascicolo di primo grado).
In considerazione di tali dichiarazioni, non contestate dall'odierna appellante, si deve confermare la sussistenza e la rilevanza, nella fattispecie de qua, della condotta imprudente dell'odierna appellante, la quale, nell'apprestarsi a cercare il posto assegnato, dopo aver sbagliato carrozza, camminava lungo il corridoio senza la dovuta prudenza, ossia senza guardare a terra né avanti a sé. L'affermazione per cui << “[…] risulta provato l'esatto contrario e cioè che la NO con prudenza Parte_1
poiché il treno era in movimento, si stava recando al proprio posto […]” >> (Atto di citazione in appello pag. 5) è pretestuosa e priva di ogni fondamento, risultando, per contro, provata l'assenza dell'adozione da parte dell'odierna appellante delle normali cautele attese e prevedibili anche in considerazione delle peculiari circostanze della fattispecie de qua, ossia la partenza del treno, i passeggeri intenti a sedersi.
4.2.1.1 Ciò considerato e in applicazione della ragione più liquida, deve ritenersi corretta, in punto di diritto, la statuizione del giudice di prime cure sulla non configurabilità, nel caso de quo, della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.. La condotta dell'odierna appellante, come correttamente statuito dal Tribunale, si configura difatti quale << “causa esclusiva dell'evento, integrante il caso fortuito che interrompe il nesso causale” >> (pag. 4 sentenza impugnata).
Difatti, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, << “Ai sensi dell'art.
2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve
pagina 13 di 20 escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell'ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).”
-> (cfr. massima Cass. 22 giugno 2016, n. 12895); << “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non
pagina 14 di 20 prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).”
-> (cfr. massima Cass. 1° febbraio 2018, n. 2480; nello stesso senso, Cass. 1° febbraio
2018, n. 2481); << “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga).” >> (cfr. massima Cass. 30 giugno 2022, n.
20943).
Giova richiamare altresì la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, ponendosi in linea di continuità con quella succitata, è così massimata: << “L'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di
pagina 15 di 20 quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” >> (cfr. Cass. 9 maggio 2024, n. 12663).
In sintesi, la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale tra la cosa e il danno, qualora la stessa, oltre a configurarsi come imprudente ovvero negligente, non fosse prevedibile o, se prevedibile, non evitabile da parte del custode. << “La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” >> (cfr. Cass. 31 luglio 2017, n. 25837), ossia non prevedibile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Alla luce della sopra citata giurisprudenza questa Corte di merito reputa che la condotta imprudente dell'odierna appellante, consistente nel camminare lungo il corridoio di un treno in movimento senza guardare a terra né avanti a sé, abbia costituito causa esclusiva dell'evento dannoso, integrante il caso fortuito, che interrompe il nesso causale tra la cosa e il danno, in quanto non esigibile da “una persona sensata” in considerazione del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.. Deve, pertanto, escludersi la responsabilità ex 2051 c.c. dell'avv. e del vettore . CP_2 CP_1
4.2.1.2 Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve altresì escludersi la responsabilità ex art. 1681 c.c. dell'appellato . Difatti, come correttamente statuito CP_1
dal Giudice di prime cure, << “L'affidamento che l'utente di un servizio ha in esso, non può sfociare nell'esclusione del principio di autoresponsabilità che lo stesso deve avere.”>> (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Deve, infatti, ritenersi provata l'esimente, valevole anche per la responsabilità contrattuale, secondo la quale il debitore risponde del proprio inadempimento, salvo che lo stesso non sia imputabile, come previsto dall'art. 1218 cc.
pagina 16 di 20 4.2.1.3 Parimenti deve escludersi, in considerazione della sussistenza del caso fortuito consistente nella condotta colposa del danneggiato idonea ad interrompere il nesso causale, la responsabilità ex art. 2043 c.c..
In ogni caso, non si ravvisa la fattispecie dell'insidia o del trabocchetto, ossia la non visibilità e l'imprevedibilità del pericolo, tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c..
La “riduzione delle condizioni di visibilità” sostenuta dall'appellante, consistente nel
<< “[…] colore scuro della valigetta che si confondeva con la pavimentazione anch'essa scusa del corridoio della carrozza CINEMA ferroviaria […]” >> (v.
Comparsa conclusione nell'interesse dell'appellante pag. 7), non integra la fattispecie dell'insidia. Le dichiarazioni rese dal teste escusso , si ribadisce, Parte_2
sono univoche sul punto: << “[…] interrogato a prova contraria sui capitoli della convenuta risponde: cap. 1 era pieno giorno e la luce c'era e non era buio;
cap. 2 CP_1
non lo so;
dico che era illuminato ed era completamente chiaro perché in pieno giorno;
[…]” >> (verbale udienza 20.1.2021 fascicolo di primo grado).
In ogni caso, come correttamente statuito dal Giudice di primo grado, << Il fatto stesso dedotto dall'attrice, “un ostacolo presente nel corridoio stesso che presentava una pavimentazione scura, rappresentato da un bagaglio anch'esso di colore scuro”, fa ritenere che fosse prevedibile la possibilità di trovare un bagaglio nel corridoio da un lato e nello stesso tempo, proprio in considerazione del contesto in cui si è verificata la caduta, scusabile la condotta del passeggero , che evidentemente non è CP_2
riuscito in tempi congrui a riporre la valigetta negli appositi spazi. >>, sicché << il
c.d. “pericolo” di una valigetta riposta nel corridoio della carrozza era prevedibilissimo, non essendo il passeggero ancora sistemato nell'apposito CP_2
sedile>> (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
4.2.1.4 Alla luce delle considerazioni anzi esposte la censura deve essere rigettata e, pertanto, l'istanza istruttoria (CTU medico-legale) risulta superflua, essendosi l'analisi arrestata all'an.
pagina 17 di 20 4.3 Con il terzo motivo, parte appellate censura il regolamento sulle spese di lite e, nello specifico, contesta il quantum liquidato.
4.3.1 La censura è manifestamente infondata.
L'appellante sostiene letteralmente che << […] il giudizio infatti è terminato con la discussione orale ex art. 281 sexies cpc e contestuale sentenza, non vi è stato lo scambio di comparsa conclusionali e repliche né il giudice ha concesso un termine per note conclusive prima della discussione orale. È di tutta evidenza che visto il valore della causa di circa euro 16.000.00 anche la condanna alle spese avrebbe dovuto essere contenuta o compensata. >> (Atto di citazione in appello, pag. 11).
Il giudice di prime cure, a seguito del rigetto della domanda dell'odierna appellante, ha condannato la stessa <<[…] a rimborsare a ciascuna parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.545,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. >> (pag. 4 sentenza impugnata). Si tratta, quindi, di € 3.545,00 per un valore della causa che, secondo le “tabelle parametri forensi” contenute nel d.m. 10 marzo 2014, n. 55, “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, si situa nello scaglione tra € 5.200,01 e €
26.000,00.
Sulla base delle “tabelle parametri forensi” il quantum liquidato, ossia € 3.545,00, si situa al di sotto dei valori parametrali medi, quantificati in € 4.835,00, con una riduzione di circa il 27%.
La censura, pertanto, deve essere rigettata.
Né appare evidente, sia detto in fine, la sussistenza di valide ragioni per una compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, in quanto la potenziale soccombenza era ben evidente anche ex ante né sussistono difficoltà interpretative dei fatti o di diritto né contrasti giurisprudenziali.
5. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese pagina 18 di 20 del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza e secondo il corrispondente scaglione di valore, desunto dalla condanna, e tenuto conto della nota spese depositata.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di ciascuna parte appellata,
[...]
e che liquida per ciascuno in € Controparte_1 CP_2
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante Parte_1
di una somma pari all'importo del contributo unificato.
[...]
Così deciso in Bologna il 09.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 19 di 20 Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 20 di 20
Corte di Appello di Bologna
II^ sezione civile
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte in persona dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 32/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALVISI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA, 17 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ALVISI PAOLO
APPELLANTE Contro
- (C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA, 19 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
GIAMPAOLO MARIACHIARA, elettivamente domiciliato in VIALE ALDINI, 88 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA
pagina 1 di 20 APPELLATI
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE EX ART. 1681 C.C. ED
EXTRACONTRATTUALE EX ARTT. 2051 C.C. E 2043 C.C. – PAGAMENTO SOMME IN
GRADO DI APPELLO
PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 05.03.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE VINCENZA << “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Parte_1
Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente azione e, per l'effetto:
- IN VIA PRELIMINARE : accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente, previa ammissione di CTU medico legale, accogliere le conclusioni di primo grado;
-NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: riformare totalmente la sentenza del Tribunale di
Bologna, resa nel giudizio rgn. 1150/2020 in data 26/11/2021 e per l'effetto
In via istruttoria : adito disporre CTU medico-legale su per Parte_1
accertare e determinare l'invalidità temporanea subita dalla stessa, i postumi permanenti residuati sia di natura biologica che generica e specifica, nonché la congruità delle spese mediche sostenute.
Di conseguenza:
1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. ed extracontrattuale ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. di Controparte_3
nella produzione del sinistro verificatosi in data 22 febbraio 2019;
[...]
pagina 2 di 20 2) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o 2043
c.c. dell'Avv. nella produzione del sinistro verificatosi in data 22 febbraio CP_2
2019;
3) conseguentemente, condannare entrambi i convenuti in concorso e/o in via alternativa tra loro a risarcire a parte attrice i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra , come da parte motiva, nella Parte_1
misura risultante dagli atti di causa e/o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, an-che ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli importi rivalutati, dal giorno dell'evento al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi di primo e secondo grado.” >>.
APPELLATO : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, richiamata ogni precedente difesa, eccezione e domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nel merito, rigettare l'appello svolto dalla NO , in quanto infondato in fatto e in diritto;
ai sensi dell'art. Parte_1
346 c.p.c., in via riconvenzionale di regresso, accertare e dichiarare la responsabilità del IG. e per l'effetto, condannarlo al risarcimento integrale dei danni e CP_2
in ogni caso tenere indenne e manlevare la conchiudente dalle domande attoree e a rimborsare alla stessa quanto questa fosse in ipotesi tenuta a pagare all'attrice in dipendenza dei fatti di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese.” >>
APPELLATO avv. << “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_2
Bologna ex adverso adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le richieste preliminari, di merito ed istruttorie formulate da parte appellante per le ragioni tutte di cui in atti;
in via subordinata e salvo gravame,
pagina 3 di 20 laddove venga accolta la domanda di condanna dei convenuti/appellati formulata dall'attrice/appellante, graduare comunque la responsabilità degli stessi e quantificare percentualmente quella di ciascuno, con esclusione di ogni solidarietà e con esclusione di ogni indiscriminato cumulo di interessi e rivalutazione in via ulteriormente subordinata e a maggior ragione salvo gravame, laddove venga accolta la domanda di condanna dei convenuti/appellati formulata dall'attrice/appellante, graduare comunque la responsabilità degli stessi e quantificare percentualmente quella di ciascuno, con esclusione di ogni indiscriminato cumulo di interessi e rivalutazione ed accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a ripetere, CP_2
fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento dovuto da
[...]
laddove questi venisse condannato quale Controparte_1
corresponsabile/coobbligato/i solidale/i per quanto pagasse per fatto e colpa/responsabilità di tale soggetto, condannandolo al pagamento / rimborso oltre accessori (interessi e rivalutazione –maggior danno) dalla data di ciascun pagamento.
Occorrendo, per il denegato caso di accoglimento della domanda di parte appellante, in toto od in parte, salvo gravame, dichiarare la tardività della costituzione di e, Controparte_1
dunque, l'inammissibilità delle domande da questa formulate contro o verso CP_2
, in via di regresso, manleva e che comunque di tutte quelle che avrebbero dovuto
[...]
essere proposte almeno 20 giorni prima della prima udienza.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con assegnazione dei termini massimi per difese finali.” >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 3.1.2022, Parte_1
chiedeva, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o revoca
[...]
della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma
2, e 283 c.p.c.; in via preliminare, la nullità della sentenza di primo grado e nel merito,
pagina 4 di 20 in via principale, la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello.
1.1 Si costituiva l'appellata Controparte_1
(anche solo ), chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto
[...] CP_1
ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via riconvenzionale di regresso, l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell'avv. con conseguente condanna di questo al risarcimento integrale CP_2
dei danni e, in ogni caso, la condanna dell'avv. a tenere indenne e CP_2
manlevare la conchiudente . CP_1
1.2 Si costituiva anche l'appellato avv. chiedendo a vario CP_2
titolo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
promuoveva inoltre appello incidentale condizionato nei confronti dell'appellata
, chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento dell'atto di appello, la graduazione della CP_1
responsabilità degli appellati, con quantificazione percentuale della responsabilità di ciascuno di essi, e, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto a ripetere, fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento dovuto da , laddove egli fosse stato condannato, quale corresponsabile/coobbligato CP_1
solidale, a pagare per fatto e colpa/responsabilità della società, condannandola così al pagamento/rimborso oltre accessori dalla data di ciascun pagamento.
1.3 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale non è fondato e va, dunque, respinto.
La domanda riconvenzionale dell'appellato e l'appello incidentale CP_1
dell'appellato risultano, di conseguenza, assorbiti. CP_2
Va premesso che con sentenza n. 2881/2021, resa ex art. 281 sexies cpc in data
26.11.2021, notificata in data 14.12.2021, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda di pagina 5 di 20 risarcimento dei danni contrattuali ex art. 1681 c.c. ed extracontrattuali ex artt. 2051
c.c. e 2043 c.c. avanzata dall'odierna appellante nei confronti di e dell'avv. CP_1 [...]
odierni appellati, condannandola contestualmente alla rifusione delle spese di CP_2
lite in favore dei convenuti, odierni appellati.
2.1 Va anche premesso che l'appellante, in via pregiudiziale e cautelare, ha promosso istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.; istanza di sospensiva che è stata rigettata con ordinanza del
7.6.2022.
2.2 Preliminarmente l'appellato ha eccepito l'inammissibilità CP_2
dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
2.2.1 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva la non conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto effettivamente l'appellante si è limitata semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio.
Tuttavia, a parere della Corte d'Appello, la censura dell'appellata tralascia che comunque la complessiva lettura dell'impugnazione, pur non rispettosa della novella;
tuttavia, consente di comprendere le ragioni di appello.
Conseguentemente l'appello può essere esaminato nel merito.
3. La sentenza va confermata nella decisione finale in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente delle prove orali offerte dall'odierna appellante e dagli odierni appellati.
pagina 6 di 20 3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 20 gennaio 2020, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
e l'avv. al fine di ottenere l'accertamento e la
[...] CP_2
dichiarazione della loro responsabilità per i danni subiti in occasione del sinistro del
22.2.2019 e, conseguentemente, la condanna dei suddetti convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti. Nello specifico, parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. ed extracontrattuale ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. di e l'accertamento della responsabilità CP_1
extracontrattuale ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. dell'avv. A fondamento della CP_2
domanda, l'attrice asseriva che << “
1. Il giorno 22 febbraio 2019, la IG.ra Parte_1
si trovava, in qualità di passeggera unitamente al IG.
[...] Parte_2
all'interno del treno n. 9910 carrozza n. 11 appena partito da Bologna alle CP_1
10.03 e diretto a Milano Centrale con arrivo previsto alle ore 11.15, come da copia prenotazione e biglietto con codice che si allegano (doc. 1).
2. Sennonché, C.F._3
nel percorrere il corridoio della predetta carrozza al fine di raggiungere il proprio posto prenotato (n. 28), parte attrice cadeva rovinosamente a terra a causa di un ostacolo presente nel corridoio stesso che presentava una pavimentazione scura, rappresentato da un bagaglio anch'esso di colore scuro, imprevedibile ed inavvistabile, di altro passeggero successivamente individuato nella persona di
[...]
di . Costui si trovava seduto, intento a leggere, nel posto adiacente al CP_2 CP_2
bagaglio posizionato nel corridoio.” >> (cfr. atto di citazione in primo grado pag. 1 e
2).
3.1.2 Si costituiva in giudizio , contestando la domanda attorea in fatto e in CP_1
diritto. In via riconvenzionale di regresso, domandava l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell'avv. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al CP_2
risarcimento integrale dei danni e, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare la conchiudente dalle domande attoree e a rimborsare alla stessa quanto questa fosse in pagina 7 di 20 ipotesi tenuta a pagare all'attrice in dipendenza dei fatti di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3.1.3 Si costituiva in giudizio l'avv. contestando la domanda CP_2
attorea e chiedendo, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la graduazione della responsabilità dei convenuti, con quantificazione percentuale della responsabilità degli stessi e l'accertamento del diritto dell'avv.
[...]
a ripetere, fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento dovuto da CP_2
, laddove condannata quale corresponsabile/coobbligata solidala, per quanto CP_1
pagato per fatto e colpa/responsabilità di quest'ultima, condannandola al pagamento/rimborso oltre accessori (interessi e rivalutazioni).
3.2 Sulla base delle prove testimoniali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, resa ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale: << "Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna altresì la parte a rimborsare a ciascuna Parte_1
parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.545,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.”>>.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi, intrattenendosi per lo più sulla bontà della propria, invero, indimostrata tesi.
4.1 Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure, nonostante la richiesta di parte attrice di fissazione udienza ex art. 190 c.p.c. o di rinvio breve per la discussione della causa, stante l'assenza dell'avv.
Alvisi, pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
4.1.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure, all'udienza del 26 novembre 2021, non ha accolto l'istanza di fissazione dell'udienza pagina 8 di 20 ex art. 190 c.p.c. e la richiesta di rinvio breve per la discussione della causa, entrambe presentate all'inizio della predetta udienza (v. verbale del 26.11.2021 allegato alla sentenza impugnata), sostenendo, letteralmente, che << Come noto, una volta chiesto da una delle parti il differimento dell'udienza ex art. 281 sexies cpc, il giudice è obbligato a concederlo. In caso di mancata concessione del rinvio, la sentenza deve ritenersi nulla a causa della violazione del fondamentale diritto alla difesa >> (cfr. pag. 2 Atto di citazione in appello). Sostiene altresì, richiamando letteralmente come precedente la sentenza del Tribunale di Roma del 17.1.2014, che la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. può essere inibita dalla richiesta di una delle parti di fissazione di altra udienza di discussione ex art. 190 c.p.c.
Va premesso che all'udienza del 2 luglio 2021 il Giudice di prime cure, dopo aver formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (proposta espressamente rifiutata dalla NO all'udienza 2.7.2021), disponeva l'udienza Parte_1
del 20 settembre 2021 <per prendere atto delle posizioni assunte e per eventuale discussione ex art. 281 sexies cpc >> (cfr. verbale udienza 20.9.2021). La predetta udienza, con provvedimento del 17 settembre 2021, veniva rinviata, per motivi di salute dell'avv. Alvisi, al 26 novembre 2021.
All'udienza del 26 novembre 2021, l'avv. Capocasa, in sostituzione dell'avv.
Alvisi, chiedeva << “fissarsi udienza ex art. 190 cpc;
rileva che essendo assente l'avv.
Alvisi chiede un rinvio breve per la discussione della causa” >> (cfr. verbale del
26.11.2021 allegato alla sentenza impugnata). Successivamente, il Giudice di primo grado, dopo aver fatto precisare alle parti le rispettive conclusioni e dopo breve discussione orale, pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., rubricato “Decisione a seguito di trattazione orale”, prescrive testualmente che << [I]. Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies, il giudice, fate precisare le conclusioni [189], può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa
pagina 9 di 20 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione >>. Come noto, il predetto articolo pone in capo al Giudice la facoltà di ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza e di disattendere, qualora ritenga la causa matura per la decisione e le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese, eventuali istanze di rinvio della discussione, venendo altrimenti disattesa, in presenza di richieste di rinvio meramente pretestuose, la ratio legis della norma semplificativa della fase decisionale del processo, ossia il citato art. 281 sexies c.p.c.. Difatti, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte è così massimata << Qualora il giudice d'appello, rigettata
l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d'appello, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione).>> (Cass. 5 giugno 2022, n. 26106).
Tale principio, sebbene riferito nella fattispecie all'esame della Suprema Corte al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, deve ritenersi applicabile anche nei giudizi di primo grado.
Nel caso de quo si deve presumere che, sulla base degli atti di causa, il
Tribunale, disattese l'istanza di rinvio avanzata dall'odierna appellante, intendendola motivata esclusivamente dall'impossibilità del difensore (dominus) della parte attrice a comparire personalmente, senza ulteriore spiegazione, dopo aver già ottenuto su sua richiesta un altro precedente rinvio, e, pertanto, non può rinvenirsi una lesione del fondamentale diritto alla difesa delle parti sicché la censura deve essere rigettata. Dagli atti di causa emerge, difatti, che il giudice di prime cure, come correttamente osservato dalla difesa dell'appellato << non dispose (a tacer d'altro) la pc e CP_2
pagina 10 di 20 discussione terminata l'istruttoria, bensì già aveva rinviato ad altra udienza, di cui poi
l'avv. Alvisi aveva chiesto il differimento, non potendo partecipare per asserite ragioni di salute. Dunque, non una discussione a sorpresa, dopo avere terminato di sentire i testi, bensì un rinvio dopo addirittura un tentativo di conciliazione in cui le parti avevano, nel contraddittorio, già esaminato l'esito dell'istruttoria stessa (alla presenza stessa della sig.ra peraltro). >> (cfr. Comparsa di costituzione per Parte_1 [...]
pag. 11). Si deve, infatti, rilevare, in aggiunta a quanto sopra esposto, che CP_2
“l'eventuale discussione ex art. 281 sexies cpc” era stata disposta, ad avviso di questa
Corte, come evenienza subordinata all'ipotesi di mancato accoglimento della proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. formulata nella stessa udienza del 2 luglio 2021.
Pertanto, anche in ragione del rifiuto della proposta conciliativa da parte della NO nella medesima udienza, l'odierna appellante era edotta, Parte_1
contrariamente a quanto sostiene, del fatto che all'udienza del 26.11.2021 si sarebbe discussa la causa, cosa che peraltro avverrà soltanto dopo aver già ottenuto un altro rinvio.
In ragione dei motivi sopraesposti non si rinviene nella fattispecie de qua alcuna violazione dei principi del giusto processo e, nello specifico, del fondamentale diritto alla difesa, e, pertanto, la censura deve essere rigettata.
4.2 Con il secondo motivo, comprensivo di differenziate ragioni di doglianza, si censura l'erroneità della sentenza, impugnando diversi capi della stessa, << […] nella parte in cui ha rigettato la domanda attrice ritenendo erroneamente non integrata la fattispecie di cui all'art. 2051 cc e rilevando l'esimente del caso fortuito;
nella parte in cui non ha tenuto conto degli esiti delle prove testimoniali escusse e li ha interpretati erroneamente […] >> (Atto di citazione in appello pag. 2).
4.2.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi l'appellante sostiene che << […] i fatti di causa, corroborati sia dalla documentazione sia dalle prove escusse siano stati mali interpretati dal
Giudice di primo grado che ha ritenuto non correttamente non sussistere alcuna
pagina 11 di 20 responsabilità del vettore e del sig. senza una motivazione logica, anzi CP_1 CP_2
contraddicendosi in più punti della medesima. >> (Atto di citazione in appello pag. 3), richiamando le dichiarazioni rese dai testi escussi in via meramente parziale, circoscrivendo cioè il suddetto richiamo ad usum ossia solo a quanto ritenuto CP_4
utile a sostenere la propria domanda risarcitoria, e tralasciando altresì di considerare il complessivo contesto e le circostanze, in cui avvenne il sinistro del 22.2.2019 così come ricostruito dalle produzioni documentali (verbali di sommarie informazioni rese agli Agenti di PG) e dalle concordi dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e di prova testimoniale.
La correttezza della ricostruzione della dinamica dei fatti e delle conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, emerge con evidenza dalle dichiarazioni rese dal teste escusso signor , il quale ha riferito che << “[…] cap. 2 seguivo la Parte_2
NO per cercare i posti, prima siamo andati in un vagone sbagliato e poi siamo andati in quella giusto, mentre camminavamo cercando i numeri del posto la NO è inciampata in una valigetta scura che era posizionata di fianco al sedile del signore in questione;
ADR la NO ha urtato la valigetta ed è caduta;
dopo che è successo il fatto il signore ha spostato la valigetta;
ADR La valigetta era abbastanza pesante perché è rimasta nella stessa posizione dopo che la NO è inciampata e io ho vista la valigia;
cap. 2 non potevo vedere cosa aveva davanti la NO perché guardiamo il numero dei posti;
ADR il corridoio dovrebbe essere libero perché in treno come in aereo si guarda sopra per vedere i numeri dei posti;
cap. 4 era una valigetta 24 ore scura;
cap. 5 la pavimentazione era scura e si confondeva con la valigetta;
ADR tutti e due guardavamo i numeri dei posti in alto toccando la poltrona;
ADR ho sentito il tonfo ed ho visto la NO cadere;
interrogato a prova contraria sui capitoli della convenuta risponde: cap. 1 era pieno giorno e la luce c'era e non era buio;
cap. 2 CP_1
non lo so;
dico che era illuminato ed era completamente chiaro perché in pieno giorno;
cap. 3 erano tutti seduti e avevo sentito le porte chiudersi ed eravamo gli ultimi passeggeri perché ci eravamo sbagliati carrozza;
ADR il treno si muoveva lentamente;
pagina 12 di 20 cap. 4 era stato individuato il numero del posto a sedere e solo dopo tramite l'avvocato abbiamo saputo come si chiamava;
ADR non ho parlato con l'avv. Alvisi;
ADR Vivo nello stesso appartamento della NO con un contratto di comodato per una necessità mia, mi ha concesso l'utilizzo di una camera con bagno;
ADR nella carrozza non c'era lo steward che invita a spostare gli oggetti come normalmente avviene;
di solito è così […]” >> (verbale udienza 20.1.2021 fascicolo di primo grado).
In considerazione di tali dichiarazioni, non contestate dall'odierna appellante, si deve confermare la sussistenza e la rilevanza, nella fattispecie de qua, della condotta imprudente dell'odierna appellante, la quale, nell'apprestarsi a cercare il posto assegnato, dopo aver sbagliato carrozza, camminava lungo il corridoio senza la dovuta prudenza, ossia senza guardare a terra né avanti a sé. L'affermazione per cui << “[…] risulta provato l'esatto contrario e cioè che la NO con prudenza Parte_1
poiché il treno era in movimento, si stava recando al proprio posto […]” >> (Atto di citazione in appello pag. 5) è pretestuosa e priva di ogni fondamento, risultando, per contro, provata l'assenza dell'adozione da parte dell'odierna appellante delle normali cautele attese e prevedibili anche in considerazione delle peculiari circostanze della fattispecie de qua, ossia la partenza del treno, i passeggeri intenti a sedersi.
4.2.1.1 Ciò considerato e in applicazione della ragione più liquida, deve ritenersi corretta, in punto di diritto, la statuizione del giudice di prime cure sulla non configurabilità, nel caso de quo, della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.. La condotta dell'odierna appellante, come correttamente statuito dal Tribunale, si configura difatti quale << “causa esclusiva dell'evento, integrante il caso fortuito che interrompe il nesso causale” >> (pag. 4 sentenza impugnata).
Difatti, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, << “Ai sensi dell'art.
2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve
pagina 13 di 20 escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell'ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).”
-> (cfr. massima Cass. 22 giugno 2016, n. 12895); << “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non
pagina 14 di 20 prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).”
-> (cfr. massima Cass. 1° febbraio 2018, n. 2480; nello stesso senso, Cass. 1° febbraio
2018, n. 2481); << “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga).” >> (cfr. massima Cass. 30 giugno 2022, n.
20943).
Giova richiamare altresì la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, ponendosi in linea di continuità con quella succitata, è così massimata: << “L'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di
pagina 15 di 20 quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” >> (cfr. Cass. 9 maggio 2024, n. 12663).
In sintesi, la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale tra la cosa e il danno, qualora la stessa, oltre a configurarsi come imprudente ovvero negligente, non fosse prevedibile o, se prevedibile, non evitabile da parte del custode. << “La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” >> (cfr. Cass. 31 luglio 2017, n. 25837), ossia non prevedibile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Alla luce della sopra citata giurisprudenza questa Corte di merito reputa che la condotta imprudente dell'odierna appellante, consistente nel camminare lungo il corridoio di un treno in movimento senza guardare a terra né avanti a sé, abbia costituito causa esclusiva dell'evento dannoso, integrante il caso fortuito, che interrompe il nesso causale tra la cosa e il danno, in quanto non esigibile da “una persona sensata” in considerazione del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.. Deve, pertanto, escludersi la responsabilità ex 2051 c.c. dell'avv. e del vettore . CP_2 CP_1
4.2.1.2 Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve altresì escludersi la responsabilità ex art. 1681 c.c. dell'appellato . Difatti, come correttamente statuito CP_1
dal Giudice di prime cure, << “L'affidamento che l'utente di un servizio ha in esso, non può sfociare nell'esclusione del principio di autoresponsabilità che lo stesso deve avere.”>> (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Deve, infatti, ritenersi provata l'esimente, valevole anche per la responsabilità contrattuale, secondo la quale il debitore risponde del proprio inadempimento, salvo che lo stesso non sia imputabile, come previsto dall'art. 1218 cc.
pagina 16 di 20 4.2.1.3 Parimenti deve escludersi, in considerazione della sussistenza del caso fortuito consistente nella condotta colposa del danneggiato idonea ad interrompere il nesso causale, la responsabilità ex art. 2043 c.c..
In ogni caso, non si ravvisa la fattispecie dell'insidia o del trabocchetto, ossia la non visibilità e l'imprevedibilità del pericolo, tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c..
La “riduzione delle condizioni di visibilità” sostenuta dall'appellante, consistente nel
<< “[…] colore scuro della valigetta che si confondeva con la pavimentazione anch'essa scusa del corridoio della carrozza CINEMA ferroviaria […]” >> (v.
Comparsa conclusione nell'interesse dell'appellante pag. 7), non integra la fattispecie dell'insidia. Le dichiarazioni rese dal teste escusso , si ribadisce, Parte_2
sono univoche sul punto: << “[…] interrogato a prova contraria sui capitoli della convenuta risponde: cap. 1 era pieno giorno e la luce c'era e non era buio;
cap. 2 CP_1
non lo so;
dico che era illuminato ed era completamente chiaro perché in pieno giorno;
[…]” >> (verbale udienza 20.1.2021 fascicolo di primo grado).
In ogni caso, come correttamente statuito dal Giudice di primo grado, << Il fatto stesso dedotto dall'attrice, “un ostacolo presente nel corridoio stesso che presentava una pavimentazione scura, rappresentato da un bagaglio anch'esso di colore scuro”, fa ritenere che fosse prevedibile la possibilità di trovare un bagaglio nel corridoio da un lato e nello stesso tempo, proprio in considerazione del contesto in cui si è verificata la caduta, scusabile la condotta del passeggero , che evidentemente non è CP_2
riuscito in tempi congrui a riporre la valigetta negli appositi spazi. >>, sicché << il
c.d. “pericolo” di una valigetta riposta nel corridoio della carrozza era prevedibilissimo, non essendo il passeggero ancora sistemato nell'apposito CP_2
sedile>> (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
4.2.1.4 Alla luce delle considerazioni anzi esposte la censura deve essere rigettata e, pertanto, l'istanza istruttoria (CTU medico-legale) risulta superflua, essendosi l'analisi arrestata all'an.
pagina 17 di 20 4.3 Con il terzo motivo, parte appellate censura il regolamento sulle spese di lite e, nello specifico, contesta il quantum liquidato.
4.3.1 La censura è manifestamente infondata.
L'appellante sostiene letteralmente che << […] il giudizio infatti è terminato con la discussione orale ex art. 281 sexies cpc e contestuale sentenza, non vi è stato lo scambio di comparsa conclusionali e repliche né il giudice ha concesso un termine per note conclusive prima della discussione orale. È di tutta evidenza che visto il valore della causa di circa euro 16.000.00 anche la condanna alle spese avrebbe dovuto essere contenuta o compensata. >> (Atto di citazione in appello, pag. 11).
Il giudice di prime cure, a seguito del rigetto della domanda dell'odierna appellante, ha condannato la stessa <<[…] a rimborsare a ciascuna parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.545,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. >> (pag. 4 sentenza impugnata). Si tratta, quindi, di € 3.545,00 per un valore della causa che, secondo le “tabelle parametri forensi” contenute nel d.m. 10 marzo 2014, n. 55, “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, si situa nello scaglione tra € 5.200,01 e €
26.000,00.
Sulla base delle “tabelle parametri forensi” il quantum liquidato, ossia € 3.545,00, si situa al di sotto dei valori parametrali medi, quantificati in € 4.835,00, con una riduzione di circa il 27%.
La censura, pertanto, deve essere rigettata.
Né appare evidente, sia detto in fine, la sussistenza di valide ragioni per una compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, in quanto la potenziale soccombenza era ben evidente anche ex ante né sussistono difficoltà interpretative dei fatti o di diritto né contrasti giurisprudenziali.
5. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese pagina 18 di 20 del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza e secondo il corrispondente scaglione di valore, desunto dalla condanna, e tenuto conto della nota spese depositata.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di ciascuna parte appellata,
[...]
e che liquida per ciascuno in € Controparte_1 CP_2
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante Parte_1
di una somma pari all'importo del contributo unificato.
[...]
Così deciso in Bologna il 09.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 19 di 20 Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 20 di 20