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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere relatore dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 820/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art
127 ter del 24 marzo 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
ivi residente, rappresentato dall'avv. RC SI (c.f. C.F._1
) giusta procura in atti, C.F._2
appellante contro
, C.F. e P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
elettivamente domiciliato in Messina, via del Vespro n. 57, nello studio
[...]
degli avv.ti Antonio Pier Paolo e RC Gemelli che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura in atti,
appellato
Oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare –
spese condominiali – appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.
759/2023
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 12 dicembre 2020, il signor Parte_1
premesso di essere proprietario di un immobile sito nel Condominio
[...]
Palazzo San Sebastiano 25 di Messina, ha convenuto innanzi al Tribunale di
Messina lo stesso , chiedendo dichiararsi, previa sua sospensione, CP_1
la nullità della delibera del 20 maggio 2019 che aveva approvato il bilancio 2018
richiamando i precedenti bilanci, già da lui impugnati: ciò in quanto erano stati convocati soggetti non titolari di alcun diritto reale sulle unità immobiliari e non i reali proprietari.
Ha altresì chiesto:
a) la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata collaborazione nel procedimento di mediazione obbligatoria, esperito con esito negativo;
b) l'annullamento del predetto deliberato assembleare del 20 maggio 2019 nella parte in cui viene subordinato a quorum deliberativo l'esercizio della tutela delle parti comuni dell'edificio interessate da abusi ad opera di un condomino;
c) la condanna del al risarcimento dei danni, da determinarsi in via CP_1
equitativa, entro il limite di € 6.000,00, per l'omessa esecuzione delle attività
conservative delle parti comuni previste dal deliberato del 30 maggio 2017. 2. Nella resistenza del Condominio, il Tribunale adito, con sentenza 18 aprile
2023, n. 759 ha rigettato le domande attoree, condannando “RC SI” al pagamento delle spese di lite.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello, per i motivi di seguito esaminati, previa istanza di inibitoria, accolta dalla Corte con ordinanza del 25 marzo 2024, “in ordine al fumus (dovendosi accertare nel merito
le questioni contestate, in primis la dedotta erronea individuazione della parte
soccombente in dispositivo)”.
4. Infatti, con il primo motivo di gravame, il signor Parte_1
deduce la nullità della sentenza per l'erronea indicazione, nel dispositivo,
dell'attore, identificato come “SI RC” (che è, invece, il suo legale) anche quale destinatario della statuizione di condanna alle spese e, quindi, un soggetto diverso dalle parti processuali. Pertanto, afferma che, essendo “viziata di
irriferibilità”, la sentenza de qua nei confronti di soggetto che non è parte processuale è tamquam non esset.
4.1 – Osserva la Corte che, in ossequio a consolidato orientamento giurisprudenziale, “la mancata od erronea indicazione del nome di una
delle parti nella epigrafe o nel dispositivo della sentenza, ovvero in entrambi, non
costituisce motivo di nullità della sentenza stessa, quando dal contesto di questa
sia possibile individuare, senza possibilità di equivoci, l'identità della parte”
(Cass. lav. 25 febbraio 1982, n. 1215; Cass. 17 giugno 2009, n. 14049).
4.2 – Ora, nel caso di specie, l'erronea indicazione, nel solo dispositivo della sentenza, del nominativo del padre dell'attore – il quale ha rivestito il ruolo di difensore di fiducia del figlio – in luogo del corretto nominativo dell'attore,
configura un mero errore materiale, agevolmente riconoscibile alla luce del contenuto complessivo della pronuncia e degli atti di causa, essendo chiaro e senza possibilità di equivoci - dalla intestazione e dalla motivazione - che attore e parte processuale era l'odierno appellante e non il di lui genitore.
E', quindi, da escludere la dedotta nullità, fermo restando che la statuizione dci condanna contro “P MA è tanquam non esset nei confronti dello stesso.
4.3 – Osserva, tuttavia, la Corte che (Cass. 19 maggio 2021, n. 13629) la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori. In tale contesto, in caso di inesatta indicazione contenuta nella sentenza di primo grado del nome di una parte di cui, dal contesto della decisione stessa, risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione, il giudice d'appello può, anche d'ufficio, porre rimedio a tale errore materiale, avendo,
nell'interpretare la sentenza impugnata, il potere-dovere di rilevarne l'effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali.
Ne consegue che, d'ufficio, in parziale riforma della sentenza appellata, deve procedersi alla relativa correzione nel dispositivo, innanzitutto laddove è scritto
“definitivamente pronunciando nella causa proposta da SI RC”, dovendosi intendere “definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
”; quanto alla correzione della statuizione condannatoria sulle
[...]
spese, si provvederà nel prosieguo, in sede di regolamentazione delle stesse. 5. Con ulteriore motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia affermato la sua carenza di legittimazione attiva ad impugnare la delibera del 20
maggio 2020 (rectius: 2019), per avere dedotto, peraltro fuori termine, la mancata convocazione alle assemblee condominiali degli effettivi proprietari degli immobili, laddove (si riporta l'inciso dell'appello) “l'attore aveva lamentato
l'omesso invio proprio ALLA SUA PERSONA. Cioè oggetto di contestazione è
l'omessa convocazione e l'omessa comunicazione al Sig. per Parte_1
l'assemblea del 20 maggio 2019”. In sostanza, come precisato nella comparsa conclusionale, l' “oggetto di contestazione è l'omessa convocazione e l'omessa
comunicazione al Sig. per l'assemblea del 20 maggio 2019”. Parte_1
5.1 – La censura è infondata.
Premette la Corte che nell'originario atto di citazione non si rinviene in maniera espressa la contestazione oggi richiamata dall'appellante, che aveva, al contrario, dedotto che “il deliberato del 2019 richiama l'approvazione di bilancio
dei precedenti anni (già oggetto di opposizione giudiziaria) assunta con la
convocazione/partecipazione di soggetti che non risultano titolari del diritto reale
sottostante” (v. pag. 2 della citazione innanzi al Tribunale e relativa domanda sub
2, nonché la comparsa conclusionale di primo grado).
5.2 – Ma anche a diversamente argomentare, in punto di fatto dal verbale dell'assemblea in questione (prodotta dallo stesso appellante) risulta che “il
presidente dà atto della presenza dell'avv. RC SI in rappresentanza
dell'appartamento del figlio minore ”: in tal modo essendo smentito il Pt_1
presupposto fattuale della doglianza sollevata in questa fase di gravame, in assenza di specifica contestazione da parte dell'appellante sulla predetta presa d'atto e, quindi, sulla veridicità di quanto accertato dall'assemblea del 20 maggio
2019; e smentendosi pure la denunciata “distorsione dei fatti operata dalla
opposta sentenza de qua che, invece, persegue un qualche oscuro filo che non
è né logico né collimante”.
5.2 - Va aggiunto che la doglianza dell'appellante circa la contestata affermazione da parte del Tribunale della decadenza dell'impugnazione della delibera assembleare riguarda, a ben vedere, non già il SI stesso (che ha rispettato i termini previsti dall'art. 1137 c.c.), bensì eventuali condomini pretermessi ed interessati, che non hanno, con tutta evidenza, impugnato la delibera in esame.
Sicché, la superiore censura è priva di pregio, anche alla luce di quanto si dirà
di qui a poco.
6. Con il terzo motivo di appello, il SI contesta la sentenza di primo grado per “travisamento ed omissione - violazione di legge – violazione dell'art. 115,
117, 183 cpc in relazione agli artt. 2700, 2697 c.c. in riferimento agli artt. 1120,
1135, 1137 c.c. – confusione – erroneità manifesta” per avere il Tribunale, a suo dire erroneamente, affermato che “parte attrice eccepisce la mancata
convocazione alle assemblee condominiali degli effettivi proprietari degli
immobili, per cui il vizio che intende fare valer attiene alla costituzione delle
assemblee ed è motivo di annullamento, che può essere fatto valere
esclusivamente dagli stessi condomini non convocati, nel termine di giorni 20
dalla comunicazione della delibera”. Al riguardo l'appellante assume che “il
mancato invio, come l'omessa comunicazione (confermata dagli altri precedenti
verbali) avrebbe dovuto portare una più responsabile valutazione degli elementi e una sicura diversa pronuncia ben più favorevole all'appellante”. Ciò in quanto
“era in piena titolarità del deducente la facoltà di impugnare le deliberazioni nelle
quali egli è rimasto assente, e questo basta”.
In definitiva, l'appellante sostiene, anche alla luce della giurisprudenza citata,
che “è proprio una delle facoltà del partecipante quella di contestare la regolarità
formale del quorum deliberativo e la volontà formatasi sul presupposto del vizio
contestato”: ne deriverebbe l'erroneità della sentenza, che non ha riconosciuto la legittimazione attiva del SI nel far valere l'annullabilità della delibera del 2019,
per vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea.
6.1 – Premessa l'erroneità (comunque irrilevante) del riferimento in sentenza al termine di 20 giorni (l'art. 1137 c.c. stabilisce il maggior termine di 30 giorni),
nel merito, la Corte non può che confermare quanto statuito dal Tribunale, in aderenza al consolidato condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale,
comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. 7 marzo 2005, n.
4806): trattasi, pertanto, di vizio che può essere fatto valere, ai sensi degli artt.
1441 e 1324 c.c., unicamente dal singolo avente diritto pretermesso (Cass. 10
marzo 2020, n. 6735): ciò in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità
al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata,
diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti (Cass. 28
maggio 2020, n. 10071: in motivazione, si legge che “il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro
condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come
conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c.,
modificato dall'art. 20 I. 11 dicembre 2012, n. 220 (Cassazione civile sez. II,
23/11/2016, n.23903)”.
6.2 – Sotto tale profilo, il motivo di appello, che non si appunta su una specifica censura a tale percorso motivazionale fatto proprio dal Tribunale, va rigettato.
7. Con ulteriore motivo di gravame, il SI contesta altra parte della sentenza, per la cui intelligenza (e per comprendere appieno la doglianza) è
opportuno premettere che il punto 6) dell'ordine del giorno dell'assemblea del 20
maggio 2019 atteneva alla “Valutazione di eventuali azioni da intraprendere nei
confronti del dott. ; presentazione preventivi per l'eventuale Persona_1
nomina di un avvocato che intraprenda l'azione nei confronti del predetto
condomino (dalla scorsa assemblea); deliberazioni conseguenziali)”, avendo quel condomino installato abusivamente una chiusura sulla facciata condominiale in violazione delle norme urbanistiche e del regolamento
“contrattuale” di condominio”.
Il SI si doleva che l'assemblea (dopo che il suo delegato, cioè il padre avv.
; era andato via) avesse dato atto che non vi erano i millesimi per Parte_2
deliberare un'eventuale azione nei confronti del dott. , mentre “la tutela Per_1
delle parti comuni dell'edificio investe direttamente l'amministratore senza alcun
“quorum deliberativo” posto che proprio la necessaria azione a tutela è
espressamente prevista dal codice civile”, anche alla luce della pregressa
“declaratoria di abuso conseguente al deliberato del 30.05.2017 ed all'inerzia nella tutela degli interessi Comuni” (v. citazione innanzi al Tribunale”.
7.1 – Ciò posto, la sentenza appellata afferma l'infondatezza del motivo di opposizione formulato in citazione, in quanto, “per valutare la legittimità della
deliberazione contestata è necessario fare riferimento all'ordine del giorno e a ciò
che con esso si è richiesto all'assemblea condominiale (…). L'assemblea non
può che deliberare seguendo i principi del quorum e, non essendo contestato da
parte attrice il mancato raggiungimento di tale quorum nel caso in esame, ma la
sottoposizione a quorum deliberativo dell'esercizio della tutela delle parti comuni
colpite da abuso, l'iter assembleare deve ritenersi corretto. In definitiva, parte
attrice, ritenendo che la questione non poteva essere sottoposta a quorum
deliberativo, avrebbe dovuto impugnare l'ordine del giorno al punto 6) e, una volta
che l'assemblea è stata chiamata a deliberare non può contestarsi l'applicazione
delle regole relative al quorum deliberativo”.
7.2 – Assume l'appellante l'erroneità di tale argomentare, che si porrebbe in contrasto con lo specifico art. 1137 c.c., che “non prevede un separato termine
di impugnazione dell'OdG o del Deliberato, in quanto gli effetti formali e
sostanziali si hanno SOLO dal deliberato e non da altri ipotetici atti presupposti”.
Aggiunge che “oggetto della impugnazione NON ERA il quorum deliberativo,
bensì, l'OGGETTO del deliberato sotto il profilo del richiamato art. 1137 e 1135
c.c.”.
Ciò posto, l'appellante ritiene che “Era questa l'indagine che avrebbe dovuto
fare il Tribunale: se il deliberato (anche sotto il profilo di argomento sottoposto
all'assemblea) fosse o meno conforme alla legge oppure al regolamento
condominiale. A nulla valendo il computo del quorum quando l'argomento non
era sottoponibile e non rientrava tra quelli di cui all'art. 1135 c.c.. L'abuso edilizio comportava l'obbligo a carico dell'amministratore di tutelare le parti comuni
SENZA alcun deliberato assembleare. Ed era questo l'oggetto del contendere”.
In definitiva, il signor SI assume l'erroneità della sentenza, che non ha valutato l'illegittimità della delibera contestata, la quale aveva declinato ogni decisione con il riferimento ad un quorum a suo dire inapplicabile nel caso in esame, perché “la figura preposta alla tutela (contro gli abusi) E' SOLO
l'AMMINISTRATORE”, tenuto a compiere atti conservativi: ciò in quanto “l'onere
del condomino è quello di adire il rappresentante delle parti comuni al fine di
sollecitare l'inerzia e SOLO dopo la di lui costituzione, ed eventuale
giustificazione, si sarebbe avuta la violazione del mandato ex 1170 oppure
l'inerzia del Sodalizio”.
7.3 – La censura, per quel che è dato comprendere, sembra evidenziare l'omessa dichiarazione da parte del Tribunale della nullità della delibera “nella
parte in cui sottopone a quorum deliberativo l'esercizio della tutela delle parti
comuni colpite da abuso di un condomino e peraltro già oggetto di specifico
deliberato assembleare del 30.05.2017” (v. conclusioni della citazione in primo grado).
Tuttavia, a giudizio della Corte è di tutta evidenza che, come correttamente statuito dal Tribunale:
a) da un lato, la questione della ventilata responsabilità dell'amministratore nel non aver compiuto atti conservativi delle cose comuni è estranea all'oggetto del giudizio, che attiene alla impugnazione della delibera stessa: e su tale condotta o sugli autonomi poteri dell'amministratore l'assemblea non era stata chiamata a decidere;
b) dall'altro, l'assemblea stessa – investita per ordine del giorno della decisione se intraprendere o meno un'azione giudiziaria contro il , Parte_3
in mancanza del quorum di legge non ha potuto che prendere atto dell'impossibilità di deliberare al riguardo (basta far riferimento all'art. 1136,
co. 4, c.c. ed alla necessità che le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore siano approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo).
7.4 – Il motivo di gravame va, quindi, rigettato.
8. Con il quinto motivo di appello, che si esamina a questo punto in via prioritaria rispetto al quarto, l'appellante si duole della mancata pronuncia della sentenza sulla domanda da lui svolta sulla “diversa ripartizione delle spese
secondo diversi criteri a fronte della unicità della spesa. In primo grado si era dato
atto e comprova che a fronte di identità di spese e capitoli i criteri di ripartizione
si suddividevano per alcuni a consumo e per altri a caratura. Tale diversità non
poteva non essere censurata. Ma nessuna pronuncia sul punto si è avuta. Dovrà,
quindi, la Corte ovviare anche a questa specifica domanda e ragione di censura”.
8.1 – In realtà, l'appello è infondato ed anzi, a monte, inammissibile, perché –
al di là della omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale – è di tutta evidenza l'assoluta genericità della domanda che, nell'originaria citazione, era stata così compendiata (senza peraltro una specifica domanda nelle conclusioni):
Altra contestazione che viene mossa al deliberato sono le attribuzioni di costi per
unità immobiliari autonomamente servite. Ad esempio in tema di
somministrazione a fronte del medesimo bene vengono elaborati diversi criteri di
ripartizione per alcuni a consumo, per altri in millesimi e per altri ancora a forfait.
Dovendosi qui rammentare come il criterio ripartitivo vincolante è il codice civile da collegare, in caso di esistenza, da specifiche clausole regolamentari oppure,
infine, da deliberazioni assembleari”.
In sostanza, non è dato comprendere quali censure specifiche al deliberato (e ai bilanci approvati in quella sede) il SI abbia mosso.
Il motivo di gravame va, quindi, rigettato.
9. Con il quarto motivo di appello, che per ragioni logiche viene esaminato per ultimo, il signor SI denuncia la “violazione di legge – omessa pronuncia –
contraddittorietà manifesta” della sentenza per non essersi pronunciata sulla chiesta sanzione da irrogare al Condominio per essersi immotivatamente sottratto al procedimento di mediazione obbligatoria. La domanda svolta dal
SI era la seguente: “Accertata la mancata collaborazione nel procedimento di
mediazione e rilevandosi, quindi, infruttuoso il medesimo, condannare il
condominio al risarcimento dei danni tutti da quantificarsi entro il valore di euro
6.000,00. Condannare, altresì, chi di ragione per la mancata partecipazione
come previsto dalla specifica normativa. Valutare in ogni caso la mancata
partecipazione e le susseguenti azioni omissive in relazione alla richiesta
condanna alle spese”.
8.1 – Alla luce dei documenti in atti, è vero che la sentenza del Tribunale nulla dice al riguardo;
è altresì vero che dal verbale della quarta sessione di mediazione del 12 novembre 2020 risulta che il convocato non era CP_1
presente, ma che aveva, nelle sessioni precedenti, chiesto dei rinvii per consentire all' Assemblea Condominiale la nomina di un proprio avvocato per la tutela legale.
In tale contesto, non ricorrono, a giudizio della Corte, i presupposti dell'art. 12 bis del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non sussistendo in senso stretto la mancata partecipazione, se non all'ultima sessione;
né quelli dell'art. 13, che attengono a fattispecie, non ricorrenti nel caso in esame, di “provvedimento che definisce il giudizio (che) corrisponde interamente al contenuto della proposta” o a
“provvedimento che definisce il giudizio che non corrisponde interamente al contenuto della proposta”: ciò in quanto da un lato non risulta quale sia stata la proposta formulata dalla parte in sede di mediazione (nel predetto verbale di legge genericamente che “la parte istante, congiuntamente al proprio avvocato,
ribadisce la propria volontà transattiva”; dall'altro, le domande del SI sono state rigettate in primo grado ed analoga sorte ha l'appello dello stesso.
10. Va infine rilevato che alcune delle conclusioni dell'atto di appello
(reiterative della citazione originaria) non trovano riscontro in specifici motivi di gravame e vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
11. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata, con la sola modifica, effettuata d'ufficio,
inerente la correzione dell'indicazione dell'attore nel dispositivo.
12. Il regime delle spese di lite segue la soccombenza, derivandone la condanna dell'appellante a pagarle all'appellato nella seguente misura, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa: € 9.991,00 per compensi
(fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione €
3.045,00, fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva. 13. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 820/2023 R.G., sull'appello proposto da contro Parte_1 NT
, avverso la sentenza n. 759/2023 del Tribunale di Messina:
[...]
1. Rigetta l'appello;
2. Pronunciando d'ufficio, in parziale riforma della sentenza appellata (che conferma nel resto) ordina procedersi alla correzione nel dispositivo,
sostituendo l'erroneo inciso “definitivamente pronunciando nella causa
proposta da SI RC” con quello corretto “definitivamente
pronunciando nella causa proposta da ” e Parte_1
l'erroneo inciso “Condanna SI RC al pagamento, in favore del
, in persona del legale NT
rappresentante p.t., delle spese di giudizio” con quello corretto “Condanna
al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del legale NT
rappresentante p.t., delle spese di giudizio”;
3. Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite del presente grado, liquidate in € € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a., ed iva;
4. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 12 giugno 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)