Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17649/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17649/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Stendhal 23 presso l'avv. Parte_1
Mario Ciancio, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
CO in Napoli, Via Francesco Petrarca 31, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola F/3 presso l'avv. Fabio Turrà, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti Controparte_1
221/E presso gli avv.ti Giuseppe Bordo e Fernando Dascillo, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia pagina 1 di 6
La domanda dell'attore nei confronti del CO convenuto è fondata e va accolta, per quanto di ragione, mentre è infondata e va rigettata nei confronti del convenuto
CP_1 ha convenuto nel presente giudizio il CO in Napoli, Via Parte_1 Co Francesco Petrarca 31 chiedendo di dichiarare i convenuti Controparte_3 corresponsabili di infiltrazioni che si erano aggravate sin dall'anno 2010 in tre locali box auto di proprietà dell'attore ubicati nel piano interrato del fabbricato denominato Parco Sagliocco, e condannarli in solido o chi di ragione a risarcire i conseguenti danni, ed eliminare le cause degli stessi, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito il CO convenuto chiedendo di dichiarare nulla la citazione, improcedibile la domanda o comunque rigettarla perché prescritta e infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva o comunque rigettare la domanda perché prescritta, inammissibile, improcedibile, infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attore , sono stati escussi i testi e Parte_1 Testimone_1 Tes_2
, ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. , il
[...] Persona_1 quale ha anche reso chiarimenti;
ora la causa va decisa. Preliminarmente, il CO convenuto ha eccepito che l'atto di citazione sia nullo perché “Parte attrice non ha esposto, né chiarito in alcun modo, i motivi per i quali ritiene che il CO sia ritenuto responsabile dei danni subiti nei propri locali.”. Nell'atto di citazione si sostiene che esista “una vanella che funge da piano di calpestio per l'accesso a talune unità immobiliari … facenti parte del fabbricato …” di Via
Petrarca 31; che tale vanella sovrasti i tre locali box dell'attore; che il degrado del solaio di copertura dei predetti tre box provochi infiltrazioni d'acqua piovana in questi ultimi;
dunque, anche se parte attrice non specifica il titolo giuridico della sua azione, la qualificazione giuridica spetta al giudice, ed in questo caso si può ben dire che l'attore abbia agito contro il CO convenuto quale custode della che copre i suoi Pt_2 box, deducendo implicitamente ma chiaramente che – in quanto conduce a talune unità immobiliari di proprietà esclusiva, la sia un bene condominiale. Pt_2
Parte delle infiltrazioni, invece, proverrebbe dall'appartamento di anch'egli CP_1 convenuto nel presente giudizio. Sempre preliminarmente, il CO ha eccepito che la domanda sia improcedibile, per non essere stata espeirta la procedura di mediazione obbligatoria, vertendo la controversia in materia condominiale;
in realtà l'attore agisce non quale condomino bensì quale terzo danneggiato da un bene condominiale, quindi la causa non ha ad oggetto rapporti condominiali.
Costituendosi, il convenuto ha eccepito che ogni diritto vantato dall'attore CP_1 si sia prescritto, e nella prima memoria ex art. 183.6 cpc l'attore replica a detta pagina 2 di 6 eccezione invocando come atto interruttivo una missiva del 23/6/2017 indirizzata all'amministratore del CO convenuto, con la quale si chiedeva il risarcimento dei danni. Poiché l'attore invoca una responsabilità solidale dei convenuti, sia pure impropria, si applica l'art. 1310 cc e il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto anche nei confronti di coobbligato in solido col CO. CP_1
L'illecito dedotto in giudizio è permanente: resta prescritto solo il diritto al risarcimento dei danni maturati dal 2010 sino al 23/6/2012; successivamente alla interruzione del 2017 non si è prescritto alcun diritto, in quanto l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato nel 2021.
Con una prima domanda, l'attore chiede eventualmente di dichiarare risolto “per grave inadempimento del … ogni accordo che Controparte_4 potesse ritenersi intercorso tra il dott. e il detto CO Parte_1 nell'incontro del 5.02.2018 e nel corso dell'assemblea del 20.02.2018, e di ogni impegno in dette sedi assunto dal dott. …”. Costituendosi, il Parte_1
CO convenuto ha dichiarato che sia nullo “ogni presunto accordo transattivo eventualmente intercorso tra le parti …”: stando così le cose certamente l'accordo in questione non va applicato, poiché una parte chiede di dichiaralo risolto, e l'altra di dichiararlo nullo;
non ha importanza in questa sede stabilire se sia stato Pt_1 inadempiente o meno ad accordi transattivi, perché il convenuto CO non intende avvalersi di tali accordi. Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha così concluso la propria relazione, circa la sussistenza dei danni lamentati dall'attore e le cause degli stessi: “In definitiva, il degrado riscontrato all'intradosso del solaio che funge da copertura per i locali box- auto 11+12 e 13 di proprietà dell'attore risulta determinato dalla concorrenza di fenomeni infiltrativi provenienti dalla vanella scoperta, fenomeni infiltrativi provenienti dalle fecali condominiali e dalla vetustà delle strutture ultra-cinquantennali; tuttavia, la causa prevalente nella determinazione del degrado può ascriversi alla presenza di fenomeni infiltrativi, siano essi di acque meteoriche ( provenienti dalla vanella scoperta
) piuttosto che di acque fecali ( provenienti dalle discendenti condominiali ), restando alla vetustà una marginale seppur presente concorrenza.”. Il CTU, in sede di chiarimenti alla udienza del 2/7/2024, ha determinato il coefficiente di vetustà nella misura del 20%.
Ecco come il CTU descrive la vanella soprastante i locali box dell'attore: “vanella scoperta che corre perimetralmente al fabbricato, con accesso da una cancellata metallica scorrevole (foto n.23) posta subito prima del portone di accesso principale. Tale vanella scoperta si sviluppa su tre lati del fabbricato e costituisce un vero e proprio corridoio scoperto interposto tra la muratura di contenimento delle sovrastanti rampe carrabili del Parco Sagliocco e la tompagnatura dell'edificio residenziale;
per una semplicità di descrizione, tale vanella scoperta è stata virtualmente divisa in cinque tratti successivi. Su detto corridoio, a partire dalla porta metallica di accesso, prospettano diverse proprietà con le proprie aperture ( sia porte-finestre che finestre);”. Da nessun atto risulta che detto bene rientri in una proprietà esclusiva, e del resto la assolve Pt_2
pagina 3 di 6 una funzione comune, in quanto conduce a varie unità immobiliari;
inoltre, il regolamento condominiale indica tra i beni comuni i corridoi d'accesso ai rispettivi locali, e ad una tale tipologia di beni è assimilabile la;
oltretutto, nelle Pt_2 planimetrie catastali disponibili la è indicata tra le aree esterne comuni. Ciò è Pt_2 sufficiente a rendere il CO convenuto custode della vanella in questione né è provato che il CO sia mai stato privato della possibilità di esercitare tale custodia;
ogni argomentazione svolta dalle parti nel corso del giudizio sull'uso che in concreto è stato fatto della , o della maggiore o minore facilità per i condomini di Pt_2 usarla, è irrilevante. Come si legge nella stessa relazione tecnica depositata dalla parte attrice come allegato 12 dell'atto di citazione, i box di “prendono luce da pannelli con mattonelle di Pt_1 vetrocemento incassate nel calpestio del solaio di copertura del piano interrato”, e in tutto il corpo della suddetta perizia di parte dette mattonelle di vetrocemento sono definite “lucernari” – come del resto confermato dallo stesso CTU: è proprio il degrado di tali elementi in vetrocemento, o lucernari, a determinare il danno negli immobili dell'attore. In quanto lucernario, la pavimentazione della svolge una funzione a favore dei Pt_2 locali box dell'attore; ed in quanto piano di calpestio di un bene comune, svolge una funzione condominiale. Sia l'attore che il convenuto CO, quindi, avevano ed hanno l'obbligo di custodire il bene, né risulta che l'uno o l'altro sia mai stato forzosamente escluso dalla custodia del bene. Pertanto, entrambe le parti rispondono ex art. 2051 cc dei danni cagionati dal bene stesso. Non diversamente, ad esempio, per il lastrico solare di uso esclusivo, si veda Cass. 516/2022: “La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.”. Per tutto quanto sin qui detto, il CO convenuto va dichiarato corresponsabile nella misura del 50% dei danni subiti dall'attore, mentre del restante 50% va considerato corresponsabile lo stesso
, e non vanno risarciti. Pt_1
Nella relazione suppletiva il CTU ha chiarito che i danni risarcibili da ascrivere alle perdite dai lucernari calpestabili ammontano ad € 15.951,31 + una maggiorazione del 10%, per un totale di € 17.546,44. Considerata la percentuale del 20% di vetustà, la pagina 4 di 6 somma risarcibile scende ad € 14.037,15. Vanno aggiunti gli oneri tecnici, pari ad € 8.000, per un totale di € 22.037,15. Il CTU ha anche calcolato in € 1.822,70 + 10% i danni subiti dai box auto dell'attore per perdite da colonne fecali – ma da un lato, in citazione l'attore non ha attribuito al danni per tale causale, ossia le perdite da colonne fecali;
dall'altro, non CP_5 risulta che tali danni siano ascrivibili al convenuto di 4 colonne fecali CP_1 riscontrate dal CTU, tre sono condominiali, ed una sola è al servizio esclusivo dell'appartamento ma da essa non provengono infiltrazioni. Pertanto, la CP_1 domanda nei confronti di va rigettata, mentre il CO non può essere CP_1 condannato per una causale (perdita da colonne fecali) non dedotta in citazione nei suoi confronti. C'è poi da considerare il danno da lucro cessante subito dall'attore, per la mancata possibilità di utilizzare i box interessati dalle infiltrazioni. Di fronte alle contrastanti deposizioni testimoniali raccolte sul punto, l'unico dato certo è costituito dall'accertamento del CTU: vero è che sin dal novembre 2017 il a Controparte_6 causa delle infiltrazioni, vietò ad di utilizzare i suoi locali, ma non è provato che Pt_1 poi abbia ottemperato a tale divieto;
solo nel maggio 2018 i locali sono stati puntellati, e come dichiarato dal CTU anche in sede di chiarimenti, a partire da tale data non è stato più possibile per l'attore parcheggiare lì un'automobile. Il danno stimato per mancato utilizzo dei locali a tutto il 2023 è di € 62.351,08; vanno aggiunti tutto il 2024 ed i primi 4 mesi del 2025, e per tale periodo di 16 mesi non c'è ragione di discostarsi dal valore di
€ 1011,41 mensili determinato dal CTU per il 2023, per cui (1011,41 x 16 = € 16.182,56). Così, il risarcimento complessivamente liquidabile per tale voce di danno ammonta d € (62.351,08 + 16.182,56 =) 78.533,64. Sommando ora le due voci di danno, abbiamo: € 22.037,15 + 78533,64 = 100.570,19. In ragione del concorso di colpa dell'attore, tale cifra va ridotta alla metà, quindi € 50.285,39. Vanno detratti € 2.500 che l'attore ha già incassato. Concludendo, dunque, il CO convenuto va condannato a pagare all'attore € 47785,39 oltre rivalutazione secondo indici Istat, che su € (22.037,15: 2 =) 11.018,57 decorrerà dal 1/1/2011 alla pronuncia, e poi decorrerà sulla metà delle singole mensilità riassunte nella prima delle due tabelle a pag. 62 della relazione peritale, da ciascuna scadenza alla pronuncia;
nonché gli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate da ciascun inizio di decorrenza alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. La somma è comprensiva sia di quanto necessario a ripristinare gli immobili dell'attore, che ad eliminare le cause dei danni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del CO convenuto nei confronti dell'attore, e dell'attore nei confronti del convenuto e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
PQM
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17.649/2021 rgac tra:
, attore;
CO in Napoli, Via Francesco Petrarca 31, convenuto;
Parte_1
convenuto; così provvede: Controparte_1
1) Condanna il CO convenuto a pagare a titolo di risarcimento all'attore la somma di € 47785,39 oltre rivalutazione secondo indici Istat, che su € 11.018,57 decorrerà dal 1/1/2011 alla pronuncia, e poi decorrerà sulla metà delle singole mensilità riassunte nella prima delle due tabelle a pag. 62 della relazione peritale, da ciascuna scadenza alla pronuncia;
nonché gli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate da ciascun inizio di decorrenza alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna il CO convenuto a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di avere versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna il CO convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 786 per esborsi ed € 14.103, oltre spese generali, Iva e Cpa;
4) Rigetta la domanda dell'attore nei confronti del convenuto CP_1
[...]
5) Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di CP_1 lite, che liquida in € 14.103, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 21/5/2025 Il giudice unico
pagina 6 di 6