Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 23/06/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Vivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del decreto di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del D.Lgs. 286/98, in motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Alessandro Cacciari e udito il procuratore di parte resistente come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- l’odierno ricorrente, cittadino bengalese, ha chiesto la conversione del suo permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato con istanza inviata mediante kit postale il 20 giugno 2023;
- l’istanza è stata respinta con il provvedimento impugnato poiché, secondo l’Amministrazione, tale possibilità sarebbe stata abrogata dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, di conversione del d.l. 10 marzo 2023, n. 20;
- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso lamentando che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 così convertito, nell’eliminare, al comma 1, la possibilità di convertire i permessi per cure mediche in permessi per motivi di lavoro ha introdotto però al comma 2 una disposizione transitoria la quale recita “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”;
- secondo il ricorrente ciò significa che è possibile presentare domanda di conversione del suo permesso in titolo per lavoro se il primo è stato richiesto antecedentemente al 6 maggio 2023, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato;
- alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, chiamata la causa per la decisione sulla domanda cautelare, previo mutamento di rito il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che:
- il Collegio, come già affermato da questa Sezione con sentenza 28 aprile 2025 n. 762 alla quale si rimanda per motivi di economia processuale, “ non ritiene condivisibile tale ricostruzione ermeneutica poiché la lettura sistematica delle riportate disposizioni impone invero di correlare le “istanze” indicate al comma 2 dell’art. 7 - per le quali il medesimo comma 2 individua la normativa transitoriamente applicabile tra quella recata dal comma 1 e quella previgente -, alle innovazioni legislative previste al comma 1;
- le “istanze” del comma 2 sono dunque quelle dirette all’ottenimento dei provvedimenti il cui regime veniva modificato dal primo comma dell’art. 7 ”;
- che il riferimento all’“istanza” non possa essere riconnesso sempre e comunque al titolo di soggiorno posseduto (come sostenuto invece da parte ricorrente), peraltro, è confermato dal successivo comma 3, relativo (contrariamente alle affermazioni contenute in ricorso) ai soli permessi per protezione speciale, secondo cui: «i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge»;
- attraverso tale disposizione, il legislatore ha espressamente individuato la disciplina applicabile esclusivamente per i permessi di soggiorno per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa e in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998;
- solo per tali tipologie di permesso il legislatore ha consentito il rinnovo per una sola volta e mantenuto la facoltà di chiederne la conversione mediante una norma di salvezza che si è resa necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) (disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023), che ha travolto integralmente la convertibilità dei permessi per protezione speciale” evitando così “di frustrare l’affidamento già riposto dallo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nella evoluzione di esso in un titolo idoneo a rafforzarne il radicamento nella comunità nazionale ”;
- in tal modo è stata posta una differenziazione tra la disciplina transitoria da applicare ai permessi per protezione speciale e quella riservata agli altri titoli di soggiorno contemplati dall’art. 7 comma 1, tra cui quello per cure mediche, che non è irragionevole stante la differenza sostanziale tra i presupposti per conseguire il rilascio del permesso per protezione speciale (fondati motivi di possibile violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero in caso di allontanamento dal territorio italiano) e gli altri provvedimenti incisi dall’art. 7, comma 1, tra cui il permesso per cure mediche;
- quest’ultimo infatti tutela interessi temporanei legati alle condizioni di salute del richiedente e alla possibilità dello stesso di curarsi nel paese di origine, i quali sono diversi da quelli tutelati dal permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1 e che non possono radicare un affidamento alla permanenza sul territorio nazionale;
- il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi da tale orientamento e, pertanto, ritiene che il ricorso sia infondato e che tuttavia sussistano giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, in ragione della novità della normativa applicata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.