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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dr.ssa Vincenza Barbalucca
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S ENTENZ A
nella causa civile iscritta al n. 7914 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1 "
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Napolitano ed elettivamente C.F. 1 9
domiciliato in Roccarainola (NA) alla via Marco Taliento 131, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO nata il 08/09/1964 a Torre Annunziata (NA), codice fiscale Controparte_1 و
C.F. 2
- resistente contumace -
con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 15.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la signora Controparte_1 in data 31.08.1992 in Trecase (NA) (iscritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Trecase (NA) all'atto n. 10 Parte II serie A dell'anno 1992), dalla cui unione sono nati tre figli: CP_2 nato il [...] a [...], Per_1, nato il
12/01/1997 a Torre Annunziata (NA), ed CP_3 nata il [...] a [...],
chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento per la figlia CP_3 La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza presidenziale del 04.12.2023, il giudice delegato dal
Presidente con ordinanza del 05.12.2023 adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 20.05.2024.
All'udienza del 15.09.2025, sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione del termine di giorni 60, ex articolo 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_1
[...] la quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale.
Va poi evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto ai provvedimenti accessori, in primo luogo, occorre osservare che CP_3 nel corso del giudizio, è divenuta maggiorenne, per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori.
CP_2 ormai ultratrentenne, non può più Circa la condizione economica lavorativa del figlio '
ritenersi che lo stesso sia non economicamente indipendente. L'età avanzata, la circostanza in base alla quale non è stato comprovato né che questi abbia cercato invano attività lavorativa, né che sia affetto da patologie che lo rendono inidoneo all'inserimento nel mercato del lavoro, induce questo tribunale a ritenere che CP_2 sia abile e capace al lavoro e, quindi, economicamente indipendente.
Nulla sarà dovuto, pertanto per il mantenimento di questi.
-Circa la figlia CP_3 la quale ha lavorato part – time come parrucchiera, non può non rilevarsi che non sussiste più la legittimazione del ricorrente a chiedere un mantenimento per la figlia posto che la stessa è diventata maggiorenne ed è, da quanto dichiarato dal ricorrente, convivente con la madre.
Questa, poi, non si è costituita in giudizio e non ha avanzato alcuna domanda di mantenimento per la figlia.
Le domande di mantenimento per la prole vanno per tal via rigettate.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trecase (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) rigetta la domanda di mantenimento per il figlio Pt_1
e) rigetta la domanda di mantenimento per la figlia CP_3
f) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dr.ssa Vincenza Barbalucca
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S ENTENZ A
nella causa civile iscritta al n. 7914 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1 "
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Napolitano ed elettivamente C.F. 1 9
domiciliato in Roccarainola (NA) alla via Marco Taliento 131, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO nata il 08/09/1964 a Torre Annunziata (NA), codice fiscale Controparte_1 و
C.F. 2
- resistente contumace -
con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 15.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la signora Controparte_1 in data 31.08.1992 in Trecase (NA) (iscritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Trecase (NA) all'atto n. 10 Parte II serie A dell'anno 1992), dalla cui unione sono nati tre figli: CP_2 nato il [...] a [...], Per_1, nato il
12/01/1997 a Torre Annunziata (NA), ed CP_3 nata il [...] a [...],
chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento per la figlia CP_3 La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza presidenziale del 04.12.2023, il giudice delegato dal
Presidente con ordinanza del 05.12.2023 adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 20.05.2024.
All'udienza del 15.09.2025, sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione del termine di giorni 60, ex articolo 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_1
[...] la quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale.
Va poi evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto ai provvedimenti accessori, in primo luogo, occorre osservare che CP_3 nel corso del giudizio, è divenuta maggiorenne, per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori.
CP_2 ormai ultratrentenne, non può più Circa la condizione economica lavorativa del figlio '
ritenersi che lo stesso sia non economicamente indipendente. L'età avanzata, la circostanza in base alla quale non è stato comprovato né che questi abbia cercato invano attività lavorativa, né che sia affetto da patologie che lo rendono inidoneo all'inserimento nel mercato del lavoro, induce questo tribunale a ritenere che CP_2 sia abile e capace al lavoro e, quindi, economicamente indipendente.
Nulla sarà dovuto, pertanto per il mantenimento di questi.
-Circa la figlia CP_3 la quale ha lavorato part – time come parrucchiera, non può non rilevarsi che non sussiste più la legittimazione del ricorrente a chiedere un mantenimento per la figlia posto che la stessa è diventata maggiorenne ed è, da quanto dichiarato dal ricorrente, convivente con la madre.
Questa, poi, non si è costituita in giudizio e non ha avanzato alcuna domanda di mantenimento per la figlia.
Le domande di mantenimento per la prole vanno per tal via rigettate.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trecase (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) rigetta la domanda di mantenimento per il figlio Pt_1
e) rigetta la domanda di mantenimento per la figlia CP_3
f) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)