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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15024 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31489/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA EN Presidente
CI AT CE
AN AL CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31489/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Raffaele Marzo
-ricorrente-
e
Parte_2 nata il [...] ad [...] con il patrocinio dell'avv. Alessia Leschiutta
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato con in data 6 luglio 2013, Parte_2
rappresentando che nell'anno 2022 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 11092/2022 e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti,
chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Parte_2
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
All'udienza di prima comparizione del 18 settembre 2025 il CE
relatore, dopo aver sentito personalmente le parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., invitando le parti a valutarla entro il 30 settembre 2025:
“1. L'assegno divorzile dovuto alla sarà determinato in euro Pt_2
300,00 fino al mese di dicembre 2025; in euro 200,00 per i primi sei
mesi dell'anno 2026; in euro 150,00 per i secondi sei mesi dell'anno
2026, in euro 100,00 per i primi sei mesi dell'anno 2027, con
cessazione dell'assegno dal 1° luglio 2027;
2. L'assegno di mantenimento per il figlio continuerà ad essere
versato nell'importo di euro 515,00 a decorrere dal 1° ottobre 2025.
2
3. Le spese straordinarie saranno ripartite in maniera paritaria tra le
parti fino al mese di giugno 2027 e, dal 1° luglio 2027, saranno poste
nella misura di 2/3 a carico del padre e di 1/3 a carico della madre;
4. Per quanto riguarda la frequentazione tra padre e figlio, essa
andrà rafforzata nei periodi di festività e in particolare:
a. Nelle festività estive scolastiche il minore trascorrerà col padre un
periodo consecutivo di 3 settimane, in arco temporale che il padre
indicherà entro il 31 maggio di ogni mese;
b. Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie il minore
trascorrerà con il padre, ad anni alterni, un periodo corrente tra il 26
dicembre e la ripresa della scuola ovvero un periodo corrente dalla
fine della scuola sino alla mattina del 31 dicembre;
nel corrente anno
2025 il minore trascorrerà col padre il periodo tra il 26 dicembre e la
ripresa della scuola;
c. Il minore trascorrerà con il padre le intere festività pasquali. Nel
resto dell'anno, fermi i quotidiani contatti telefonici, si confermano le
decisioni assunte in sede di separazione, con la precisazione che il
padre le rispetterà compatibilmente con la distanza e i propri impegni
lavorativi, cercando di valorizzare possibilmente le festività e i ponti;
5. Spese della lite compensate”
Le parti con note autorizzate, rispettivamente depositate nelle date del 25
e 27 settembre 2025, hanno dichiarato di accettare la suddetta proposta
3 conciliativa, con dichiarazioni sottoscritte e allegate alle memorie depositate.
Rileva in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti in data 6
luglio 2013, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Va poi rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di cui alla suddetta proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., il cui contenuto va fatto proprio da questo Collegio in quanto non contrastante con norme imperative né con l'interesse del minore.
Spese della lite interamente compensate come da accordo raggiunto.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trepuzzi in data 6
luglio 2013 tra , nato il [...] a [...] Parte_1
(BR) e nata il [...] in [...]; Parte_2
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trepuzzi al n. 3, Parte 1, Anno 2013,
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
4 - spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Trepuzzi per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 9 ottobre 2025
Il CE relatore
AN AL
Il Presidente
MA EN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA EN Presidente
CI AT CE
AN AL CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31489/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Raffaele Marzo
-ricorrente-
e
Parte_2 nata il [...] ad [...] con il patrocinio dell'avv. Alessia Leschiutta
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato con in data 6 luglio 2013, Parte_2
rappresentando che nell'anno 2022 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 11092/2022 e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti,
chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Parte_2
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
All'udienza di prima comparizione del 18 settembre 2025 il CE
relatore, dopo aver sentito personalmente le parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., invitando le parti a valutarla entro il 30 settembre 2025:
“1. L'assegno divorzile dovuto alla sarà determinato in euro Pt_2
300,00 fino al mese di dicembre 2025; in euro 200,00 per i primi sei
mesi dell'anno 2026; in euro 150,00 per i secondi sei mesi dell'anno
2026, in euro 100,00 per i primi sei mesi dell'anno 2027, con
cessazione dell'assegno dal 1° luglio 2027;
2. L'assegno di mantenimento per il figlio continuerà ad essere
versato nell'importo di euro 515,00 a decorrere dal 1° ottobre 2025.
2
3. Le spese straordinarie saranno ripartite in maniera paritaria tra le
parti fino al mese di giugno 2027 e, dal 1° luglio 2027, saranno poste
nella misura di 2/3 a carico del padre e di 1/3 a carico della madre;
4. Per quanto riguarda la frequentazione tra padre e figlio, essa
andrà rafforzata nei periodi di festività e in particolare:
a. Nelle festività estive scolastiche il minore trascorrerà col padre un
periodo consecutivo di 3 settimane, in arco temporale che il padre
indicherà entro il 31 maggio di ogni mese;
b. Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie il minore
trascorrerà con il padre, ad anni alterni, un periodo corrente tra il 26
dicembre e la ripresa della scuola ovvero un periodo corrente dalla
fine della scuola sino alla mattina del 31 dicembre;
nel corrente anno
2025 il minore trascorrerà col padre il periodo tra il 26 dicembre e la
ripresa della scuola;
c. Il minore trascorrerà con il padre le intere festività pasquali. Nel
resto dell'anno, fermi i quotidiani contatti telefonici, si confermano le
decisioni assunte in sede di separazione, con la precisazione che il
padre le rispetterà compatibilmente con la distanza e i propri impegni
lavorativi, cercando di valorizzare possibilmente le festività e i ponti;
5. Spese della lite compensate”
Le parti con note autorizzate, rispettivamente depositate nelle date del 25
e 27 settembre 2025, hanno dichiarato di accettare la suddetta proposta
3 conciliativa, con dichiarazioni sottoscritte e allegate alle memorie depositate.
Rileva in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti in data 6
luglio 2013, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Va poi rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di cui alla suddetta proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., il cui contenuto va fatto proprio da questo Collegio in quanto non contrastante con norme imperative né con l'interesse del minore.
Spese della lite interamente compensate come da accordo raggiunto.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trepuzzi in data 6
luglio 2013 tra , nato il [...] a [...] Parte_1
(BR) e nata il [...] in [...]; Parte_2
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trepuzzi al n. 3, Parte 1, Anno 2013,
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
4 - spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Trepuzzi per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 9 ottobre 2025
Il CE relatore
AN AL
Il Presidente
MA EN
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