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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati: dott. Glauco ZACCARDI
Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 24 giugno 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1086 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Maria D'Ottavi e Augusto Bonagura, Pt_4
APPELLANTI
E
[...]
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 257/2021 del 3.11.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.1.2021, la sig.ra e i sigg.ri , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e , tutti n.q. di superstiti di deceduto il 13.8.1990, hanno chiesto il Parte_4 Per_1 riconoscimento del proprio diritto all'“assegno vitalizio non reversibile soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. Lgs 30.12.1992 n. 503 nell'importo mensile di €
500,00 ai sensi dell'art 2 Legge n. 407/98 come modificata dall'art. 4 comma 238 legge 350/2003 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento dei relativi importi, ivi compresi gli arretrati a far data dal 01.01.2004, o dalla data precedente e/o successiva accertata coma data di decorrenza del beneficio richiesto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo (se del caso anche previa disapplicazione e/o modificazione del Decreto Min. Dif. n. 129 del
28/05/2020)”, con vittoria di spese.
A tal fine hanno dedotto che: il de cuius, Maresciallo Capo dell'Esercito Italiano, era deceduto in conseguenza di un incidente occorsogli a bordo di un elicottero del predetto Esercito presso l'aeroporto di Viterbo, durante la missione operativa del 28.5.1989; con sentenza n. 1302/2019, il
Tribunale di Roma aveva riconosciuto al de cuius lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con diritto ai benefici di legge in favore dei superstiti;
con decreto n. 129 del 28.5.2020, il aveva riconosciuto e liquidato, in favore degli istanti, per quanto qui interessa, Controparte_1
“l'assegno vitalizio non reversibile soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art.
11 del D. Lgs 30.12.1992 n. 503, limitandone tuttavia l'importo ad euro 258,23 a decorrere dal
01.01.2006, quale individuata decorrenza del beneficio ai sensi del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, art.
4 lettera b. n.1”; essi ricorrenti in data 6.10.2020 avevano inutilmente diffidato il a CP_1 rettificare il decreto n. 129/2020, adeguando l'assegno non reversibile di € 258,23 di cui all'art. 2, l.
n. 407/1998 all'importo di € 500,00 a far data dal 1.1.2004, come previsto dall'art. 4, co. 238, l. n.
350/2003, oltre interessi dal 18.12.2016 e rivalutazione monetaria.
Nella contumacia delle amministrazioni resistenti, istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto dei ricorrenti all'assegno vitalizio nella misura di € 500,00 richiesta, oltre perequazione automatica, ma fissando la decorrenza della liquidazione nella detta misura al 26.9.2020, individuata quale data della domanda amministrativa, con maggiorazione di interessi dalla maturazione al saldo;
ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva del , condannando alla refusione Controparte_2 delle spese di lite il solo . Controparte_1
Avverso tale sentenza i superstiti del hanno proposto appello, chiedendone la parziale Pt_2 riforma e lamentando esclusivamente che il Tribunale avesse erroneamente fissato la decorrenza del beneficio, nella misura correttamente liquidata di € 500,00, al 26.9.2020 anziché al 1.1.2006, come invece dovuto “in ossequio al disposto di cui all'art. 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407, dell'art.
4, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 243/06 e dell'art. 4, comma 238 della Legge 23 dicembre 2003, n.
350, in relazione alla disciplina stabilita dall'articolo 3 comma 7 del DPR n 246 del 2006 e dall'articolo 14 del DPR 510 del 1999”. Con memoria depositata il 27.2.2023, si è costituito in giudizio il solo , Controparte_1 limitandosi a chiedere il rigetto del gravame, considerato che “correttamente il giudice di prime cure, nel fissare la decorrenza del diritto alla percezione dell'assegno vitalizio in questione, in ragione della sua natura di prestazione assistenziale (cfr. Cass. SS.UU., sentenze n. 23300/2016 e n.
759/2017), si è attenuto al principio generale vigente in materia assistenziale in forza del quale si deve far riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa”; ha infatti rammentato che “la centralità della domanda amministrativa in materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali è chiaramente desumibile dal disposto dell'art. 443 c.p.c., secondo quale
l'omessa presentazione della domanda amministrativa diretta al riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale determina l'improponibilità della domanda giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento del predetto diritto (Cass. civ., Sez.VI-lav, ordinanza n. 11348/2017; Cass. civ.-sez. lavoro, sentenza n. 5453 del 2017)”.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'udienza del 24.6.2025 mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, in via preliminare deve rilevarsi che il contraddittorio risulta integro, benché gli appellanti non abbiano fornito prova di aver notificato l'atto introduttivo del presente grado di giudizio al , che appare indicato nell'epigrafe dell'atto quale appellato. Controparte_2
Invero, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Viterbo ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del suddetto , senza che avverso tale statuizione gli appellanti CP_1 abbiano articolato alcun motivo di gravame.
3. Nel merito, dagli atti si rileva quanto segue:
- gli odierni appellanti hanno presentato in data 18.10.2016 al domanda Controparte_1 amministrativa di riconoscimento, in favore del proprio de cuius, dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato ai sensi dell'art. 1, co. 563 e 564, l. n. 266/2005, nonché di riconoscimento in proprio favore dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243/2006 per i superstiti (come risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1302/2019, posta a fondamento dell'odierna controversia, nonché dal decreto n. 129/2020 del medesimo); CP_1
- lo status invocato ed il diritto ai benefici di cui al d.P.R. n. 243/2006, negati dal CP_1 in sede amministrativa, sono stati riconosciuti con la suddetta sentenza n. 1302/2019;
- con decreto n. 129/2020 il , prestando ottemperanza alla sentenza in Controparte_1 questione, ha dunque provveduto a liquidare in favore degli odierni appellanti “l'assegno vitalizio, non reversibile di € 258,23 (duecentocinquantotto/23) mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. Lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere dal 01.01.2006, data decorrenza beneficio ai sensi del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, art. 4 lettera b. n.1”; - con istanza redatta il 26.9.2020 (tuttavia sottoscritta digitalmente ed inoltrata via pec in data
6.10.2020, come da stampe prodotte in atti, non contestate dal appellato), gli odierni CP_1 appellanti hanno infine chiesto al suddetto di “rettificare … il Decreto n. 129 del CP_1
25/08/2020, adeguando … l'assegno non reversibile di euro 258,23 di cui all'art. 2) della L. 407/98 all'importo di euro 500,00 cad. a far data dal 01/1/01/2008, oltre agli inetressi dal 18/12/2016 …” ( nella motivazione dell'istanza, a pag. 2, tuttavia, la data di decorrenza invocata risulta modificata a mano da “01/01/2008” a “01/01/2004”).
Posto tale iter procedimentale e giudiziario, la sentenza impugnata, sul punto controverso della decorrenza del beneficio nella misura pretesa, ha così motivato: “Il ricorso deve quindi essere accolto con riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'attribuzione dell'assegno vitalizio nell'importo mensile di € 500,00 ai sensi dell'art 2 Legge n. 407/98 come modificata dall'art. 4 comma 238 legge 350/2003, soggetto come previsto alla perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Il Controparte_1
va conseguentemente condannato alla liquidazione dell'assegno in detta misura a decorrere
[...] dalla data della domanda (26/09/2020) e conseguentemente al pagamento delle corrispondenti differenze maggiorate degli interessi legali dalla maturazione al saldo”.
4. Ebbene, pare a questo punto opportuno rammentare la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
4.1. Per quanto qui interessa, ai sensi dell'art. 1, co. 563, l. n. 266/2005, “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Ai sensi del successivo comma 564, sono poi equiparati alle “vittime del dovere” i soggetti
“che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ciò posto, con riguardo invece ai benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati, il d.P.R. n. 243/2006 (adottato sulla base dell'art. 1, co. 565, l. n. 266/2005
e recante “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma
565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”) dispone all'art. 1, lett. a) che “Ai fini del presente regolamento, si intendono … per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
4.2. Ebbene, il beneficio di cui si controverte è l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, l. n.
407/1998 (legge recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), previsto da detta norma istitutiva nella misura di £ 500.000 mensili e incluso dunque tra i benefici estesi dal suddetto art. 1, lett. a), d.P.R. n. 243/2006 ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro superstiti.
Va rammentato tuttavia che la misura di tale assegno è stata nel frattempo modificata – prima dell'entrata in vigore della legge n. 266/2005 nonché del d.P.R. n. 243/2006 – dall'art. 4, co. 238, l.
n. 350/2003, il quale ha previsto: “Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”.
Cionondimeno, l'art. 4, d.P.R. n. 243/2006 ha previsto che “
1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: … b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede
a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti”.
Tale ultima norma, dunque, sembrerebbe statuire che alle vittime del dovere, ai soggetti ad essi equiparati ed ai loro superstiti, l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, l. n. 407/1998, ad essi esteso dal d.P.R. n. 243/2006, sia dovuto, a decorrere dal 1.1.2006, nella sola “misura originaria prevista di
500 mila lire, pari ora a 258,23 euro”, anziché nella maggior misura di € 500,00 successivamente prevista dall'art. 4, co. 238, l. n. 350/2003 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Sulla misura dell'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, sono tuttavia intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno chiarito che:
“a) con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla
L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, "e successive modificazioni", di conseguenza il relativo importo
è divenuto pari ad Euro 500,00 mensili e non più ad Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000);
b) il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, - secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati
- all'art. 4, a proposito degli effetti della L. n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari - ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad Euro 258,23;
c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla L. n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla L. n. 407 del 1998) e le vittime del dovere;
d) pertanto, il Consiglio di Stato - a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 - con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;
e) la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo - assurto ormai al rango di "diritto vivente" - tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicchè, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.
8. Per concludere, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento
a questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto: "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” (Cass. SS.UU. n. 7761/2017).
4.3. Infine, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata anche con riguardo alla decorrenza dell'assegno vitalizio, affermando il seguente principio: “L'assegno vitalizio di cui all'art.
2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 243 del 2006 anche alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma (1.1.2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio” (Cass. n. 34714/2024).
Per meglio comprendere il principio affermato dalla Corte di legittimità, deve tenersi conto che detta ultima pronuncia riguarda una fattispecie in cui l'assegno vitalizio è stato riconosciuto in favore di un soggetto equiparato alle vittime del dovere, il quale aveva maturato solo successivamente al 2006 l'invalidità rilevante ai fini della concessione del beneficio (“invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”, come previsto dall'art. 2, l. n. 407/1998).
Ebbene, si legge nella motivazione: “L'art. 2 delle legge n. 407/1998 stabilisce che
"chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni", importo che è stato elevato ad Euro 500,00 mensili dalla legge n. 350/2004 con effetto dal 1 gennaio 2004.
L'art. 4 lettera b) del D.P.R. n. 243/2006 ha poi esteso detto assegno, "a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti". Prevedere che l'estensione del riconoscimento di detto beneficio alle vittime del dovere decorra dall'anno 2006 non significa che la provvidenza spetti, sempre e comunque, con decorrenza dal 1 gennaio di quell'anno, anche laddove i presupposti di legge - tra cui, in primis, il grado di invalidità necessario
- siano riconosciuti con una decorrenza successiva, poiché ciò significherebbe, inammissibilmente, assegnare un beneficio per periodi in relazione ai quali i presupposti di legge non si erano ancora concretizzati”. Ciò a cui deve aversi riguardo, dunque, per stabilire la decorrenza del beneficio, è il momento in cui si sono concretizzati i presupposti previsti dalla legge per l'insorgenza del diritto al beneficio medesimo.
5. Ebbene, alla luce di quanto sin qui ricostruito, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato.
Ed invero, alla stregua della normativa applicabile, come sopra ricostruita ed interpretata dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che ai superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere – quali gli odierni appellanti – spetti l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, l. n.
407/1998, soggetto a perequazione annua, nella misura di € 500,00 come prevista dall'art. 4, co. 238,
l. n. 350/2003, e non nella misura originaria di £ 500.000, come già riconosciuto dal giudice di prime cure.
Tale misura di € 500,00, tuttavia, a parere di questo Collegio deve ritenersi estesa alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati sin dalla data di spettanza del beneficio e, pertanto, ove i presupposti per il diritto al beneficio siano sorti in epoca anteriore al 1.1.2006, sin dalla stessa data del 1.1.2006 (salva la prescrizione dei singoli ratei, qui non eccepita).
Nel caso di specie, dunque, deve tenersi conto che:
- il fatto da cui deriva lo status – riconosciuto in favore del Maresciallo Capo – di Per_1 soggetto equiparato alle vittime del dovere risale ad epoca precedente al 1.1.2006 ovverosia al
28.5.1989, data del sinistro da cui è derivato il decesso del de cuius;
- al momento del decesso, avvenuto il 13.8.1990, si è verificato l'ulteriore presupposto in ragione del quale agli odierni appellanti vanno riconosciuti i benefici previsti in favore dei superstiti.
Tutti i presupposti fattuali per il successivo riconoscimento del diritto dei superstiti all'assegno vitalizio de quo sono dunque intervenuti anteriormente al 1.1.2006.
Non pare, dunque, potersi dubitare che il beneficio – ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), d.P.R.
n. 243/2006 – spetti agli odierni appellanti a decorrere dal 1.1.2006, come del resto riconosciuto dallo stesso già con il decreto n. 129/2020. Controparte_1
5.1. Ciò posto, la sentenza impugnata non appare conforme a tale complessiva ricostruzione in quanto essa risulta aver limitato la liquidazione del beneficio nella misura di € 500,00 soltanto a decorrere dal 26.9.2020.
Al contrario, deve ritenersi che, alla stregua della normativa vigente così come interpretata, il beneficio spetti – ove i presupposti si siano concretizzati anteriormente al 1.1.2006 – nella misura di
€ 500,00 sin dal 1.1.2006, pur a fronte di una domanda amministrativa presentata in epoca successiva.
Né, in ogni caso, la decorrenza del 26.9.2020 fissata dal Tribunale appare giustificata dalle domande amministrative avanzate dagli odierni appellanti, i quali risultano aver chiesto i benefici in favore delle vittime del dovere già con istanza amministrativa del 18.10.2016, ed aver chiesto con l'ulteriore istanza del 6.10.2020 la mera liquidazione della prestazione nella maggior misura di €
500,00 sin dalla decorrenza, a fronte della erronea liquidazione operata dal . CP_1
Ne discende, pertanto, che la sentenza va sul punto riformata, dovendo fissarsi al 1.1.2006 la data di decorrenza dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, l. n. 407/1998, soggetto a perequazione annua, nella misura di € 500,00 in favore degli odierni appellanti.
Il va in conclusione condannato al pagamento, in favore dei superstiti, Controparte_1 delle relative somme, detratto quanto eventualmente già versato a tale titolo.
Sul dovuto, va corrisposta altresì la maggior somma tra interessi e rivalutazione, a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa del 18.10.2016 (giacché il beneficio è stato richiesto per la prima volta con tale domanda) ovvero, per i ratei maturati successivamente a tale data, dalla data di maturazione, sino al soddisfo.
6. In conclusione, l'appello va accolto, con condanna del appellato alla refusione in CP_1 favore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiarato il diritto degli odierni appellanti a percepire l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, l. n. 407/1998, soggetto a perequazione annua, nella misura di € 500,00 a decorrere dal 1.1.2006, condanna il al Controparte_1 pagamento dei relativi importi, detratto quanto già versato a tale titolo, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 18.10.2016 – o dalla diversa successiva data di maturazione dei singoli ratei – sino al soddisfo;
2. condanna il alla refusione in favore degli appellanti, in solido tra Controparte_1 loro, delle spese del doppio grado, che si liquidano per il primo grado in € 5.200,00 e per il secondo grado in € 5.000,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, lì 24.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi