Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2024, proposto da
LO IA, GI AM, AN MU, OM AN, RI TT, IE RU, VI NI, AN CA, IS AR Di TA, AN IO ER, ED CA, EL AR, AR AT, AR IB, VI LI, OM LL, OR TO, RE NT, IE LI e RA EL, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Cassibba e RA LO Rubbio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via RI Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 2454 del 30 giugno 2023, resa dal Tribunale ordinario di Palermo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. AR AR Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale ordinario di Palermo “ in parziale accoglimento del ricorso, condanna le restanti restanti amministrazioni resistenti, in solido fra loro, a corrispondere in favore dei Sigg.ri IA, AN, Di TA, NT, NI, ER, IB, LL, TO e EL, i compensi loro dovuti per i mesi di aprile, maggio, giugno ed ottobre 2007 oltre interessi come per legge. Dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico annuo previsto dal C.c.r.l. dei dipendenti regionali attualmente in vigore, a parità di qualifica e di anzianità di servizio e per l’effetto, condanna le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere loro le eventuali differenze economiche (escluse quelle derivante dalle c.d. PEO), maturate dal 29.12.2010, oltre interessi come per legge ”;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti formali di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;
Rilevato, nondimeno, che il titolo che viene azionato in questa sede, come eccepito dalla difesa erariale nella memoria di costituzione, contiene una condanna al pagamento di una somma di denaro non liquida, perché non determinata nell’ammontare, rispetto a cui il presente giudizio è precluso: difatti, rispetto alle sentenze emesse dal giudice ordinario, l’ottemperanza prevista dal c.p.a. ha natura meramente esecutiva, senza possibilità di integrazione del comando giudiziale, nemmeno per mezzo del commissario ad acta (v. T.A.R. Toscana, sez. II, 18 dicembre 2022, n. 1336; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 luglio 2018, n. 1645);
Considerato che tale constatazione dei fatti è in realtà condivisa dalla stessa difesa dei ricorrenti che, nelle memorie del 15 e del 30 gennaio 2025, ha addirittura richiesto la nomina di un verificatore per stabilire l’ammontare della somma da corrispondere;
Ritenuto, quindi, che la domanda sia inammissibile e che, comunque, la sopravvenuta liquidazione di euro 87.577,60 da parte dell’amministrazione resistente con decreto del 20 dicembre 2024 può intendersi satisfattoria della pretesa azionata, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., anche in ragione della mancata, specifica contestazione da parte della difesa dei ricorrenti delle poste di pagamento che sarebbe mancanti;
Ritenuto che sussistono le ragioni per compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
AR AR Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO