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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1406/24 R.g.
introdotta da
, , elett.te dom.ti in Tivoli Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Simone Ariano che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento del figlio minore.
Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 04.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso del 16.04.2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto che siano regolati l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento del figlio minore , nato il Per_1
28.08.2018 dalla relazione affettiva intercorsa tra le parti, secondo l'accordo riportato nel ricorso medesimo.
Rimessa la causa in decisione, con ordinanza collegiale del
24.09.2024 le parti sono state invitate a prevedere una più intensa e regolare frequentazione del minore con il genitore non collocatario.
I ricorrenti hanno rivisto il precedente accordo in conformità delle indicazioni del collegio e all'udienza del 04.12.2024 – sostituita con il deposito di note scritte – hanno concluso chiedendo l'omologa delle seguenti condizioni:
“ 1- il minore viene affidato ad entrambi i genitori e Per_1 collocato stabilmente presso la madre che in seguito alla crisi familiare sposterà la propria residenza in Roma, Via Zenodossio n.55;
2- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute del minore, tenendo conto dei bisogni del medesimo, delle sue capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3- il figlio, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del medesimo, trascorrerà con il padre: almeno un fine settimana mensile, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, presso la casa paterna
o nella città di residenza del minore;
Trascorrerà col padre presso la casa paterna i “ponti scolastici” di
Ognissanti e del 25 aprile/1° maggio e, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché, ad anni alterni, dal venerdì santo alla domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
-15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori;
4- la madre percepirà l'assegno unico ed eventuali altri bonus statali disponibili;
5- il padre corrisponderà, quale contribuzione al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 mensili, da versarsi entro il 5° giorno di ciascun mese tramite bonifico, utilizzando l'Iban che verrà comunicato dalla Sig.ra al Sig. , da Parte_2 Parte_1 rivalutarsi annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSNN ovvero ludico-ricreative, come meglio specificato nel protocollo in vigore;
6- i genitori di comune accordo, nell'esclusivo interesse del benessere psico – fisico del figlio minore ed al fine di preservarne la serenità e consentire lo sviluppo armonico della sua personalità, stabiliscono che la frequentazione con eventuali nuovi partner dovrà essere graduale, nell'ambito di un rapporto stabile e consolidato, fissando comunque un limite temporale per consentire al minore di metabolizzare l'ingresso di altre persone nella propria sfera affettiva”.
La causa è stata quindi riservata in decisione.
L'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi, nonostante la distanza tra le rispettive abitazioni.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, l'accordo sul contributo di mantenimento in favore del figlio garantisce il diritto ed il soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
Esso va pertanto omologato.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso del 16.04.2024, ogni Parte_1 Parte_2 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) omologa le condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato dai ricorrenti il 04.11.2024, come integralmente riportate in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 19.12.2024
La Presidente est.