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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6606 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LE TI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 4549 /2024 R.G., promossa
DA cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Battistoni che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giordano Gagliardini come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE-CONVENUTO AL contro cod. fisc. , per essa, (codice CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 fiscale: numero ), non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice P.IVA_2 della prima
OPPOSTO-ATTORE AL
CONTUMACE oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di finanziamento conclusioni delle parti: all'udienza del 24 ottobre 2025, la parte opponente unica costituita ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
1 Si trascrivono qui di seguito le conclusioni rassegnate nella prima memoria istruttoria:
“Voglia l'On. Tribunale Adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e produzione:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. e, per essa, della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con ogni relativa conseguenza e statuizione di legge;
NEL MERITO: revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1149/2024
(R.G. 4549/2024) emesso dal Tribunale di Ancona in persona del Dr. A. Marani il 17.09.2024 nei confronti della Sig.ra e notificato in data 28.10.2024 in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto e, quindi, dichiarare non dovute le spese legali della fase monitoria.
Ci si oppone, sin da ora, alla eventuale richiesta avversaria di concessione di provvisoria esecuzione del provvedimento ingiuntivo poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si richiama integralmente a quanto già formulato con l'opposizione a d.i.
Comunque con ogni più ampia riserva di cui all'art. 171/ter n. 2 Cpc.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1149 del
18 settembre 2024 che l'aveva condannata a pagare a favore di parte opposta la somma pari a
€ 26.186,4, oltre interessi e spese processuali, a titolo di restituzione di somme di danaro che sarebbero state erogate alla parte ingiunta con contratto di finanziamento stipulato il 22 maggio 2013.
Con l'opposizione parte opponente ha contestato la legittimazione attiva di parte opposta deducendo che non sarebbe stata fornita prova né del contratto di cessione di crediti in blocco, né della scissione parziale, né dell'inclusione del credito ingiunto nei contratti successori. Nel merito, ha contestato esistenza e consistenza del credito vantato.
Parte opposta, pur regolarmente citata, ha deciso di non costituirsi.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, tenuto conto dei documenti depositati da parte opposta nel procedimento monitorio, non risultano provate né la legittimazione attiva di né esistenza e consistenza del credito ingiunto. CP_1
In merito alla legittimazione, sono state depositate tre differenti Gazzette Ufficiali contenenti pubblicazione della notizia di tre differenti contratti di cessione di crediti in
2 blocco intervenuti tra la e la in merito ai quali, Controparte_3 Controparte_2 pertanto, sorge dubbio circa la riconducibilità del credito ingiunto all'uno o all'altro contratto.
Inoltre, non vi è alcuna prova dell'asserito contratto di scissione parziale di
[...]
Controparte_2
Oltretutto, non è stata fornito prova neppure della procura speciale che CP_2 avrebbe ricevuto da atteso che quella depositata è inerente a procura
[...] CP_1 emessa da nei confronti della Iqera Italia s.p.a. Controparte_4
Nel merito, parte opposta ha depositato esclusivamente il contratto di finanziamento e, a fronte delle contestazioni della parte opponente, non ha fornito prova dell'erogazione delle somme a favore del cliente.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto deve essere revocato.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c. parte opposta deve essere condannata a rimborsare a parte opponente le spese processuali, liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55 del 2014 previsti per le cause di valore pari al petitum (scaglione tra € 26.001 ed € , stante la semplicità delle questioni affrontate, la contumacia della controp52.000) , stante la semplicità delle questioni affrontate, la contumacia della controparte e il mancato deposito di scritti conclusivi, essendo stata la causa trattenuta in decisione ex art. 281sexies c.p.c.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 depositato il 19 dicembre 2024 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1149 del 2024;
2) condanna la e per essa la sua procuratrice CP_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate Parte_1 nella somma pari a € 3.809, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15 %, IVA e CPA, per compenso professionale ed € 286, a titolo di rimborso spese non imponibili.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 9 dicembre 2025
La giudice
3 LE TI
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