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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6421 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1534\22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione (previa precisazione di conclusioni in udienza “cartolare” con ordinanza del 9\7\25, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14770\21
e vertente tra
– avv.to K. Valentini Parte_1
– appellante E ; (mandataria della prima società)– avv.to F. Piselli Controparte_1 CP_2
-appellato
IN FATTO E IN DIRITTO La presente sentenza è redatta in forma semplificata. Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione di al precetto notificato Parte_1 il 16\11\19 da con condanna alle spese;
Controparte_3
-da qui l'appello del , per i seguenti motivi: Pt_1 A) Mancanza di liquidità del credito liquido ed esigibile, nonché indeterminatezza del tasso di interesse applicato in quanto maggiore rispetto alla normativa in materia;
B) Contestazione della procura dell'Avvocato Francesco Piselli;
C) Mancanza del titolo esecutivo per non essere il credito certo, liquido ed esigibile;
D) Il credito è prescritto;
-controparte si è costituita e ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il gravame;
-il giudizio è stato assegnato in decisione all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
-in primo luogo va confermata la validità della procura conferita al difensore di parte appellata (oggetto del gravame, come si dirà, complessivamente inammissibile: ma qui vi è spazio per il rilievo ufficioso); e infatti (ora CP_4 CP_2
ha ricevuto (con atto per notaio di Milano del 20\7\17) procura generale per la gestione dei crediti dal
[...] Per_1 titolare del credito per cui è causa, , procura che comprende il potere di stare in giudizio e di conferire Controparte_5 mandati difensivi anche generali, come avvenuto nella specie;
-l'appello è effettivamente inammissibile, ex art. 342 c.p.c. , come eccepito da controparte (ma si tratta di profilo rilevabile d'ufficio): l'atto di citazione in appello (e così la comparsa conclusionale, che comunque non avrebbe potuto sanare il vizio di inammissibilità che qui si rileva), infatti, non si confronta affatto con la pur ampia e analiticamente motivata sentenza di primo grado, e si risolve nella riproposizione di argomentazioni già avanzate in primo grado, oltre che di questioni nuove non certo proponibili in appello (es. l'eccezione di prescrizione, proposta già tardivamente- nella seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c., ratione temporis applicabile- in primo grado, come pure rilevato dall'appellato); l'appellante si guarda bene dallo svolgere specifiche censure, in fatto ed in diritto, alla motivazione di prime cure;
-ogni altro profilo è assorbito (pur se parte appellata, per completezza, ho svolto anche ampie difese di merito, confermando la titolarità del credito e la legittimità del titolo esecutivo);
-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante alle spese, che liquida in euro 3500,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)