Ordinanza cautelare 6 marzo 2018
Decreto presidenziale 9 maggio 2022
Sentenza 10 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00452/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02878/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Stefania Pipia, Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele La Malfa Ribolla in Palermo, via Nunzio Morello 40;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Salvatrice Marussia Piscitello, presso il cui studio è domiciliato in Palermo, piazza Marina 39, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell'ordinanza di ingiunzione a demolire n. -OMISSIS- del 12 settembre 2017 prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato al Comune di Palermo e al sig. -OMISSIS-, la sig.ra -OMISSIS- ha esposto:
a) di avere ricevuto un’ordinanza di demolizione di un fabbricato per civile abitazione, realizzato da un terzo, il proprio vicino di casa e cognato, sig. -OMISSIS-, su un terreno in relazione al quale è stata proposta, da quest’ultimo, un giudizio volto alla dichiarazione di usucapione di esso;
b) di avere acquistato, nel 1994, insieme alla suocera sig.ra -OMISSIS-, un appezzamento di terreno sito in Palermo, esteso are 36,66, iscritto in Catasto Terreni al foglio -OMISSIS-, successivamente oggetto di frazionamento e accatastamento delle nuove particelle n. -OMISSIS-, occupata e soggetta ad edificazione assentita da parte della ricorrente sig.ra -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, occupata e soggetta ad edificazione da parte del sig. -OMISSIS-, per la quale è oggi causa, è n. -OMISSIS-, occupata e soggetta ad edificazione da parte da parte di un fratello di quest’ultimo;
c) il giudizio di usucapione è stato riunito ad altro, promosso dalla odierna parte ricorrente, avente ad oggetto, specularmente, l’acquisto per usucapione del compendio a sé riferibile;
d) di essersi costituita nel giudizio promosso dai cognati, sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, senza contestare sostanzialmente la domanda di accertamento dell’usucapione, proponendo un’opposizione solo formale e affermando l’incombenza dell’onere della prova sulla parte attrice;
e) di avere ricevuto, il 19 maggio 2017, la notifica di un provvedimento di diniego di condono edilizio, reso su un procedimento iniziato ad istanza del sig. -OMISSIS-, emesso sulla domanda di condono edilizio presentata da costui il 17 marzo 1995, nel quale si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa il 27 settembre 1999, con cui -OMISSIS- dichiara di “aver costruito l’abuso edilizio”;
f) di avere appreso che il sig. -OMISSIS- avrebbe promosso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, avverso il diniego di condono.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di demolizione impugnato e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
2. - Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, col favore delle spese.
3. - Con ordinanza n. -OMISSIS-del 6 marzo 2018 è stata rigettata l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
4. - Con memoria depositata il 22 febbraio 2018 la parte ricorrente ha evidenziato la necessità di acquisire notizie riguardo al ricorso straordinario proposto da -OMISSIS- e ha ribadito le difese già esposte in ricorso.
5. - Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 9 maggio 2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto, a seguito di cancellazione dall’Albo degli avvocati del procuratore del Comune di Palermo.
La ricorrente ha provveduto a riassumere il giudizio.
Il Comune di Palermo si è costituito a mezzo di nuovo procuratore.
6. - Con memoria depositata il 16 dicembre 2022 la ricorrente ha insistito per la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio civile pendente presso il Tribunale civile di Palermo, volto alla dichiarazione dell’usucapione in favore del sig. -OMISSIS-, riunito al n.r.g. -OMISSIS-, attualmente riassunto al n.r.g. -OMISSIS- del Tribunale civile di Palermo.
7. - All’udienza straordinaria per l’abbattimento dell’arretrato del 17 gennaio 2023 la causa è stata assegnata in decisione.
8. – In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio civile di dichiarazione dell’usucapione, atteso che l’esito di quel giudizio non può avere immediati riflessi sulla legittimità del provvedimento impugnato in questa sede, adottato in un momento in cui la proprietà del bene risulta pur sempre riconducibile alla signora -OMISSIS-.
9. – Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per erroneità dei presupposti. necessità di ottenere l’accertamento pregiudiziale della proprietà in sede civile.
Secondo la ricorrente, l’amministrazione, prima di emettere il provvedimento di demolizione, avrebbe dovuto attendere l’accertamento da parte del Tribunale di Palermo in ordine alla proprietà del bene in questione.
Il motivo è manifestamente infondato, giacché l’esercizio di un potere pubblico di carattere strettamente vincolato anche sotto il profilo del “ quando ” e non solo dell’ an e del quomodo , non può essere condizionato dalle iniziative giudiziarie intraprese da soggetti privati.
10. – Con il secondo motivo la ricorrente ha rilevato la violazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. 380/2001, sotto concorrente profilo, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
La ricorrente, pur rilevando che l’ordinanza di demolizione determina un vincolo solidale tra il proprietario del bene e il responsabile delle opere, ha evidenziato che il provvedimento avrebbe dovuto essere emesso nei confronti di entrambi i soggetti, tenuto anche conto che, nel caso di specie, il Comune era a conoscenza del ruolo rispettivo rivestito da costoro.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza evidenzia che la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione all’uno o all’altro soggetto, proprietario e responsabile dell’abuso, ha quale unico effetto quello di impedire che l’amministrazione possa pretendere l’esecuzione nei confronti del soggetto che non sia stato destinatario del provvedimento.
L'ordinanza di demolizione è legittimamente emessa nei confronti del proprietario del bene, il quale, proprio in virtù del rapporto dominicale che lo lega al manufatto abusivo, è obbligato ad eseguire il ripristino, facendo salvi i rapporti interni con il responsabile dell'abuso (in questi termini, solo per citare la giurisprudenza più recente, Tar Lazio, Roma, sez. II, 20 settembre 2022 n. 11999).
11. – Il terzo motivo è dedicato alla nullità del provvedimento per violazione dell’art. 2 dell’art. 21 della legge 241/90 con riferimento ad elemento essenziale; eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
Il provvedimento sarebbe nullo per impossibilità dell’oggetto, giacché l’esecuzione di esso non sarebbe realizzabile, in quanto il bene da demolire apparterrebbe a un terzo.
La ricorrente, laddove intendesse dare corso all’esecuzione del provvedimento, incorrerebbe in una serie di delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose o sulle persone.
Anche tale motivo è infondato, giacché la ricorrente evoca problematiche che non attengono al provvedimento in sé, quanto alla sua esecuzione. L’impossibilità di eseguire il provvedimento, laddove dimostrata, potrà influire sulle conseguenze proprie della mancata esecuzione (acquisizione al patrimonio del Comune e sanzione pecuniaria), ma non determinare l’illegittimità o, addirittura, la nullità dell’atto.
12.- La ricorrente ha, infine, dedotto, l’illegittimità del provvedimento, in quanto non proceduto da comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Il motivo è palesemente infondato.
La giurisprudenza amministrativa ormai pacifica è orientata nel senso che il provvedimento che dispone la demolizione non deve essere preceduto da comunicazione di avvio, attesa la natura di atto dovuto rigorosamente vincolato del provvedimento stesso (tra le altre, Tar Campania, Napoli, sez. IV, 13 maggio 2022, n. 3239; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 12 maggio 2022, n. 1096; Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3707).
13.- Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente -OMISSIS- alla rifusione in favore del Comune di Palermo di spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente -OMISSIS- e gli altri soggetti privati comunque menzionati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.