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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7432/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 7432 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del
10.10.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Foggia, Via Piave n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Gaetano de Perna che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione di primo grado espressamente estesa a ogni fase e grado del giudizio appellanti
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Caio Mario n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefano B. Ruggeri che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 19145/2019
– opposizione a decreto ingiuntivo-oneri condominiali.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e in qualità di Parte_1 Parte_2 comproprietari di un appartamento con giardino pertinenziale sito al piano terra del Condominio di Via Salaria n. 396 (di seguito
), si rivolgevano al Tribunale di Roma per proporre CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6625/2017, emesso provvisoriamente esecutivo dal medesimo Tribunale in favore del predetto Condominio per l'importo di euro 5.540,76 a titolo di mancato pagamento di oneri condominiali per spese straordinarie, oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 730,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, per complessivi euro 7.379,42. Deducevano che, in data 5.7.2012, l'assemblea ordinaria del Condominio aveva approvato l'esecuzione dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dello stabile, affidando i lavori alla ditta
[...]
Detti lavori, però, iniziati nel 2012 e proseguiti Controparte_2 nel 2013, avrebbero cagionato danni alla loro proprietà, in occasione dell'installazione/disinstallazione dei ponteggi e delle impalcature nel giardino di pertinenza dei condomini, ascrivibili alle modalità di esecuzione dei lavori da parte dell' ed Controparte_2 alla negligenza della amministratrice del Condominio,
[...]
che non avrebbe vigilato. Per quantificare i danni subiti, gli CP_3 opponenti producevano in giudizio il preventivo richiesto alla ditta CP_4
[...
. dell'importo pari a euro 10.800,00 oltre Parte_3
I.V.A.; lamentavano, altresì, di aver subito un pregiudizio al regolare esercizio dell'attività di studio dentistico svolta nell'appartamento condominiale dal dott. In ragione di tali crediti risarcitori, le Pt_1 somme oggetto di ingiunzione non sarebbero state dovute dai condomini e, quindi, concludevano chiedendo: in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della ditta Controparte_2
in persona del rappresentante legale p.t. e di
[...] Controparte_3 quale amministratrice del Condominio di Via Salaria n. 396; di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
6625/2017; di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 6625/2017; in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la responsabilità del
Condominio di Via Salaria n. 396 per i danni cagionati alla proprietà degli opponenti e all'attività lavorativa del dott. e, per l'effetto, Pt_1 condannare il Condominio alla corresponsione in favore degli opponenti della somma di euro 10.800,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di ristoro dei danni subiti
2 alla proprietà degli stessi e alla corresponsione in favore del dott. Pt_1 della somma di euro 50.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di ristoro dei danni subiti nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal medesimo;
in caso di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, di accertare e dichiarare la responsabilità solidale della ditta e della Controparte_2 amministratrice con il Condominio di Via Salaria n. Controparte_3
396 in ordine alla causazione dei danni subiti alla proprietà degli opponenti e dei danni subiti all'attività lavorativa dell'opponente
, per l'effetto, condannarli in solido fra loro alla corresponsione Pt_1 in favore degli opponenti alle somme già indicate (euro 10.800,00 per i danni subiti alla proprietà e euro 50.000,00, per quelli all'attività lavorativa); in via gradata, qualora dovesse riconoscersi il diritto del
Condominio opposto in merito alla somma ingiunta, compensarla con la somma di euro 60.800,00 dovuta a titolo di ristoro dei danni subiti dagli opponenti;
di condannare il Condominio opposto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Condominio di Via Salaria n. 396, chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'integrale pagamento da parte degli opponenti della somma ingiunta, a mezzo di bonifico bancario effettuato in data 29.11.2017, quindi, dopo la proposizione dell'opposizione; di sospendere il procedimento e ordinare l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passivo del Condominio opposto in quanto i danni lamentati -ove accertati- si riferivano all'attività svolta dall'Impresa Controparte_2
nel merito, di respingere le domande attrici e confermare il
[...] decreto ingiuntivo opposto ovvero dichiarare eccessive le richieste di risarcimento e ridurle a quanto effettivamente provato dalla controparte;
in caso di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Impresa
[...]
e/o dell'amministratrice ovvero, in Controparte_2 Controparte_3 subordine, nel caso di riconosciuta responsabilità del Condominio, di dichiarare che l'Impresa e/o Controparte_2 dell'amministratrice dovrebbero manlevare il Controparte_3
Condominio per le somme cui veniva condannato, in quanto l'Impresa avrebbe mal eseguito le opere commissionate e l'Amministratrice non avrebbe effettuato i doverosi controlli quale rappresentante del
Condominio; con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi ed espletato il tentativo di mediazione (conclusosi con esito negativo),
3 dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. e la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.5.2019 la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 19145/2019, previo rigetto delle domande proposte dagli opponenti, revocava il decreto ingiuntivo opposto in virtù dell'integrale pagamento della somma precettata e condannava i condomini e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a corrispondere le spese di lite in favore del Condominio opposto, liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, i condomini e Pt_1 contestavano le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di Parte_2 primo grado. In particolare, criticavano:
2.a) la violazione e/o arbitraria ed erronea interpretazione degli artt.
115-116 c.p.c.
Il Giudice di primo grado non ammetteva le prove offerte dalle parti opponenti a fondamento delle proprie richieste e, successivamente, rigettava la domanda riconvenzionale ritenendola non provata, così contraddicendosi. Nello specifico, nel ritenere che la prova per testi implicasse “giudizi di valore o circostanze estranee ai fatti oggetto di esame” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), avrebbe errato nel ritenere l'inammissibilità delle prove orali formulate dalle parti opponenti, omettendo di valutare i rilievi fotografici allegati dalle parti opponenti sullo stato dei luoghi. Con particolare riguardo alla domanda di risarcimento dei danni materiali causati al giardino di proprietà degli appellanti, il Giudice di prime, inoltre, avrebbe potuto/dovuto disporre la consulenza tecnica d'ufficio per la corretta determinazione del danno. Il Giudicante avrebbe errato, altresì, nel ritenere che i danni lamentati dagli opponenti non potessero liquidarsi in via equitativa. Da ultimo, il
Giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione dei danni lamentati dall'opponente in relazione allo svolgimento della sua Pt_1 attività lavorativa, escludendo le prove testimoniali e mal valutando le prove documentali offerte, omettendo di valutare alcune componenti del danno (morale, psicologico, fisico);
2.b) in merito alla liquidazione delle spese di giudizio, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare la scelta del criterio applicato per la determinazione delle spese, non consentendo così alla parte soccombente di verificare la correttezza del calcolo. Inoltre, il
Giudicante avrebbe dovuto applicare il criterio della somma decisa, in alternativa al valore effettivo della controversia ex art. 5 D.M. n.
55/2014 (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 14691/2015), con conseguente
4 applicazione dei valori minimi dello scaglione più basso per una somma pari a euro 2.738,00.
Concludevano chiedendo: in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata;
di accogliere tutte le domande formulate in primo grado nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle pretese attoree, di riformare la sentenza impugnata relativamente al capo della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, riconoscendo dovute le spese di giudizio rientranti nel primo scaglione pari a euro 2.738,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio il appellato, eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Concludeva chiedendo: nel merito, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
di CP_1 respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti poiché infondate in fatto e in diritto ovvero di ridurre le richieste di risarcimento nell'ammontare effettivamente provato dalla controparte;
in caso di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Impresa Controparte_2
e/o dell'amministratrice ovvero, in subordine,
[...] Controparte_3 nel caso di riconosciuta responsabilità del Condominio, di dichiarare che l'impresa e/o dell'amministratrice debbano manlevare il per le somme di cui alla condanna di pagamento;
con CP_1 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
4. All'udienza del 10.10.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi – secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ribadito anche recentemente, con la sentenza n. 2681/2022 – nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.
6. L'appello, però, nel merito va rigettato.
5 La sentenza di primo grado ha valutato, correttamente e unitariamente, le risultanze processuali, in primo luogo, revocando il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'intervenuto pagamento, da parte degli opponenti delle spese condominiali oggetto Parte_4 del decreto ingiuntivo opposto e, quanto alle domande risarcitorie dei condomini, rigettandole per infondatezza.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno asseritamente causato dai ponteggi apposti nel giardino di proprietà dei condomini in occasione dei lavori di ristrutturazione dello stabile effettuati tra il 2012
e il 2013, e nulla di idoneo hanno documentato sulla Pt_1 Parte_2 sussistenza e sulla entità degli asseriti pregiudizi e sulla loro riconducibilità all'attività della impresa e/o alla Controparte_2 mancata vigilanza della amministratrice condominiale
[...]
. A tal fine avrebbero potuto certamente richiedere, CP_3 contestualmente ai lavori di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, un accertamento tecnico preventivo ma nulla è stato prodotto in tal senso. Disattendendo quanto segnalato in gravame, le foto prodotte sono inidonee a dimostrare che detti ponteggi avrebbero danneggiato lo spazio verde dei condomini, con specifico riguardo -in particolare- alle fioriere ed ai cancelli. Né detti pregiudizi possono dirsi comprovati dal preventivo di oltre euro 10.000,00 prodotto in giudizio, che risulta del tutto generico riferendosi sia alla sostituzione del tappeto verde, che al rifacimento del linoleum, materiale quest'ultimo che sembrerebbe estraneo al giardino. In aggiunta, non sono documentati concreti pagamenti effettuati dai condomini dopo la fine dei lavori e finalizzati alla sistemazione del loro giardino e, quindi, presumibilmente destinati a ripristinare lo status quo ante, ammesso che ne sia sorta la necessità a seguito dei lavori di ristrutturazione e considerato, altresì, che il preventivo di . CP_4 Parte_3
dell'importo pari a euro 10.800,00 oltre I.V.A. è datato 2015,
[...] quindi, oltre un anno dopo il termine dei lavori di ristrutturazione.
Per altro verso, nessun apporto conoscitivo avrebbero potuto apportare le prove testimoniali richieste, stante il tenore valutativo e la genericità dei capitoli articolati, rilevandosi, sul punto, che la testimonianza non deve mai sconfinare nel territorio dell'elaborazione dei fatti, ma deve limitarsi alla descrizione di circostanze oggettive che avrebbero dovuto sostenere la domanda risarcitoria dei due condomini.
Con riguardo alla seconda voce di danno lamentata relativa alla diminuzione dei proventi della attività professionale di medico per l'effettuazione dei citati lavori di ristrutturazione, i dati desumibili dai dichiarativi fiscali escludono che il dott. abbia avuto una Pt_1 riduzione degli introiti tra il 2012 e il 2014. Il danno psicofisico
6 asseritamente subito dal professionista in occasione dei lavori in questione non è stato oggetto di alcuna allegazione tale da avvalorare la richiesta risarcitoria di ben 50.000,00 euro. A tal riguardo, giova rimarcare che il ha specificato (senza essere smentito) che CP_1
l'appartamento dove il dott. svolge attività medica (studio Pt_1 dentistico) ha un accesso interno dall'androne, oltre che dal giardino e, quindi, i clienti potevano accedervi senza incontrare problemi derivanti dai ponteggi per il rifacimento della palazzina condominiale: elemento fattuale che ridimensiona fortemente i disagi che l'utenza e lo stesso dott. potrebbero aver subito dai lavori in corso (regolarmente Pt_1 approvati dai condomini).
Infine, quanto alla consulenza tecnica, essa appare del tutto inutile in quanto la domanda dei condomini non ha ricevuto alcun riscontro esterno. Non vi era né vi è, quindi, motivo per il Giudice di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici a norma dell'art. 61 c.p.c., precisandosi, in ogni caso, che una CTU non può sopperire alle carenze probatorie, incombendo sui due condomini l'onere di provare quanto posto a base della domanda risarcitoria, adempimento quest'ultimo rimasto insoddisfatto.
Va poi ribadito che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass. sent. n. 9744/2023), eventualità che, come suesposto, non ricorre nel caso di specie.
La mancata allegazione e prova di elementi idonei all'accertamento delle condizioni necessarie per accogliere l'istanza risarcitoria (peraltro azionata in giudizio solo dopo la richiesta del nel 2016 di CP_1 pagamento delle spese condominiali, quando i lavori che avrebbero causato i presunti danni ai condomini erano conclusi da oltre due anni) comporta il rigetto dell'appello. Infine, in ordine alla critica sulle spese di lite (2.b), le stesse sono state liquidate tenendo in considerazione la somma richiesta dai condomini a titolo risarcitorio (di complessivi euro 60.800,00) e, quindi, il
Tribunale ha proceduto in linea con i parametri di cui al Decreto
Ministeriale n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, posto che il valore della causa si determina usualmente avendo riguardo a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite
(cfr. Cass. sent. n. 1666/ 2017).
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico degli appellanti in virtù della loro soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti in quelle della fascia di valore superiore a euro 26.000,0 e inferiore a euro 52.000,00, esclusa la fase istruttoria.
7 8. Infine, il Collegio ritiene di condannare gli appellanti ex art. 96 co. 3
c.p.c. al pagamento di una somma, quantificata dalla Corte in euro
1500,00, ravvisandosi una condotta processuale caratterizzata da un uso disfunzionale del mezzo processuale senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificati ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile. Detta pronuncia può intervenire anche d'ufficio (cfr. Cass. civile, Sez. I, ordinan. n. 29462 del 15.11.2018, sull'abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave in caso di proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati).
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19145/2019 nei confronti del Condominio di Via Salaria n. 396.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Condanna gli appellanti ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di euro
1500,00 a favore della parte appellata. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 9.1.2025
Il consigliere estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca Mangano
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