Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N.514-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.514-1/2024, avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66 e 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di , (C. F. ) e Parte_1 C.F._1
(C. F. , con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Tedone Parte_2 C.F._2
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.12.2024 e – premesso: di rivestire la qualifica Parte_1 Parte_2
di “consumatore” e di non essere soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n.
267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dalla non corretta valutazione del merito creditizio da parte degli Istituti di credito, i quali avevano erogato numerosi finanziamenti, chiesti al solo fine di estinguere precedenti esposizioni e sostenere le spese pagina 1 di 8
entrambi i ricorrenti svolgevano attività di lavoro dipendente a tempo determinato, con reddito netto mensile complessivo medio di € 2.645,44, calcolato sulla base dei CU dal 2020 al 2023; le spese mensili correnti del nucleo familiare, composto anche da figlio minore, affetto da patologia implicante costose cure mediche, era pari ad € 2.100,00, oltre €. 320,00 per la rata mensile di mutuo in regolare ammortamento, ex art. 67, comma 5, CCII, nonché quella di € 28,00, relativa alla quota mensile necessaria per il pagamento della rata della rottamazione quater;
le risorse mensili disponibili erano pari ad € 435,00, come da seguente prospetto:
l'immobile di residenza dei coniugi, nonché sede del nucleo familiare, era di proprietà per intero della ricorrente ed era gravato da ipoteca di primo grado iscritta da Banca Unicredit S.p.A.; non Parte_2
erano proprietari di autovetture;
erano titolari dei seguenti conti correnti:
- 1. Carta Postepay n. 5333171129073124, con saldo al 19.12.2024 di € 3,07; Pt_1
Antonacci: - Conto corrente n. 000106609414 acceso presso la Banca Unicredit di Bari sita in via G.
Amendola n. 118, con saldo al 30.09.2024 di € 3.415,51;
la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 213.580,09 (al lordo di interessi a scadere e spese accessorie), come da seguente prospetto:
pagina 2 di 8 - formulavano piano di rientro, contemplante il pagamento integrale del mutuo ipotecario, con rata pari ad €. 320,00 (con termine nel 2053, come da piano di ammortamento), il pagamento delle rate della rottamazione quater di €. 28,00 (con ultima rata al 30.11.2027) ed una rata mensile di €. 450,00 mensili,
per la durata di 4 anni, per complessivi € 21.600,00, con soddisfo dei creditori in misura pari al 100%
dei crediti prededucibili, al 100% dei crediti in privilegio e dell'8,14% dei crediti chirografari, come da seguente prospetto:
pagina 3 di 8 Concesso termine per integrazione e chiarimenti della proposta, in data 4.2.2025 veniva emesso il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza dei debitori, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei medesimi, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.
In data 7.3.2025 il Gestore depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari e di aver ricevuto osservazioni da parte dei creditori chirografari “Findomestic S.p.a.” e “Italcredi S.p.a.”.
Dava atto altresì il Gestore che i ricorrenti avevano apportato modifiche migliorative al piano, con incremento delle risorse ad € 27.000,00 e della percentuale di soddisfazione dei creditori al 16,36%.
All'esito della verifica della regolare comunicazione ai creditori e della mancata formulazione di osservazioni da altri creditori, il procedimento è stato riservato per la decisione all'udienza del 22.5.2025,
nel corso della quale nessun creditore è comparso. pagina 4 di 8 ------------------
Il piano proposto dai ricorrenti, nella sua riformulazione definitiva prevede il pagamento della maggiore somma di € 27.000,00, con percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari del 16,36%, nell'arco di 5 anni, con le seguenti modalità:
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che i ricorrenti non esercitano attività
imprenditoriale e dunque non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.
Tenuto conto del reddito medio complessivo dei coniugi e delle spese correnti indicate in premessa,
sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.
In ordine agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato pagina 5 di 8 dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità
economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.
Nel caso di specie deve escludersi colpa grave dei ricorrenti, tenuto conto delle esaminate cause del sovraindebitamento, costituite dalla contrazione di mutuo e successivi finanziamenti per le primarie esigenze abitative e di mantenimento del nucleo familiare, composto anche da minore bisognoso di cure mediche, nonché per l'estinzione di prestiti antecedenti, stipulati per esigenze non voluttuarie.
Le modalità di soddisfazione dei creditori rispettano l'ordine delle cause di prelazione.
Il piano deve peraltro ritenersi sostenibile, tenuto conto delle entrate complessive dei ricorrenti innanzi indicate, delle spese correnti e del rateo mensile proposto.
Quanto alle osservazioni dei creditori, il rilievo del creditore Findomestic s.p.a. in ordine al corretto importo del credito, indicato in € 57.661,50, è stato recepito dai ricorrenti, con adeguamento degli importi riconosciuti.
In ordine, invece, alle osservazioni della Italcredi s.p.a., va ribadita l'ammissibilità della procedura,
promossa dai componenti della medesima famiglia, quali consumatori, in assenza di contrarie emergenze,
ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, per esposizioni debitorie in parte comuni, relative alla posizione
Findomestic.
Tenuto conto, inoltre, dei redditi documentati del nucleo familiare e delle spese correnti, congrue secondo la condivisibile valutazione del gestore, che ha richiamato i parametri di confronto, la percentuale di soddisfo offerta non può ritenersi irrisoria, anche alla luce della proposta migliorativa formulata in via definitiva.
pagina 6 di 8 Esclusa la ricorrenza della colpa grave dei debitori, per le ragioni innanzi esposte, va ribadita la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il valore commerciale dell'immobile, indicato in € 75.000,00, al netto di un prevedibile ribasso d'asta (- 25%) e delle spese di procedura, non sarebbe neppure in grado di soddisfare interamente il debito residuo del creditore ipotecario indicato nella relazione integrativa in € 64.327,59.
L'insufficienza del patrimonio immobiliare per il soddisfo del creditore ipotecario comporterebbe pertanto l'espropriazione dei crediti da retribuzione dei ricorrenti, con percentuale inferiore di soddisfo per i creditori chirografari.
Va peraltro dato atto che, a fronte della relazione conclusiva del Gestore i creditori non sono comparsi all'udienza del 22.5.2025 e non hanno svolto ulteriori rilievi critici.
Per tali ragioni la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti va omologata.
P.Q.M.
Letti gli artt. 66 e 67 CCII,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, con ricorso del 30.12.2024 da e Parte_1 [...]
Parte_2
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei
dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c.
comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
pagina 7 di 8 avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà,
sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano;
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
dichiara estinto il procedimento.
Bari, 3.6.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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