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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2991/2023 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 12.10.2023
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Elisabetta Zuliani
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Michela Canciani
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente e parte resistente, concordemente:
1. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
2. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno provvedere di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della figlia attuando Persona_1 congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. I genitori dovranno impegnarsi a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione della minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla figlia di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3. Il padre potrà sentire la figlia minore quando lo voglia e potrà vederla, previo Persona_1 congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le eIGenze scolastiche, ludiche e di riposo della figlia medesima.
4. Il padre potrà tenere con sé la figlia quando la stessa lo vorrà compatibilmente con Persona_1 le eIGenze scolastiche, ludiche e di riposo della minore, previo congruo preavviso alla madre.
5. La figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze invernali Persona_1 alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta.
6. La figlia trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le Persona_1 vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di concorso nel Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 700,00= (settecento/00), con Persona_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT.
8. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute da entrambi i genitori, Persona_1 nella misura del 30% al carico della madre ed al 70% a carico del padre, giusto protocollo
Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. di Udine prot. 3477/2015.
9. Il IG. corrisponderà a favore della IG.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, comprensivo di contributo al canone di locazione in considerazione del collocamento prevalente della figlia la somma mensile di € Persona_1
350,00=(trecentocinquanta/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT.
10. Le parti concordano che l'assegno unico e universale venga percepito al 100% dalla madre.
2 11. Il IG. e la IG.ra si prestano reciproco consenso al Parte_1 Controparte_1 rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per la figlia minore
Persona_1
12. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 10.8.2013 in Parte_1 Controparte_1
Comune di Udine;
dal matrimonio è nata la figlia (3.7.2009); i coniugi si sono Persona_1 separati come da sentenza n. 443/2020 di data 4.6.2020 del Tribunale di Udine.
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Costituitasi ritualmente in giudizio, Controparte_1 ha aderito alla domanda di divorzio, ma a condizioni completamente diverse.
[...]
Previa adozione dei provvedimenti provvisori come da ordinanza di data 27.2.2024, all'udienza del
7.10.2024 i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e, successivamente, all'udienza del 20.1.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno pertanto rassegnato conclusioni congiunte con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Le condizioni di divorzio richieste congiuntamente dalle parti possono essere integralmente accolte poiché conformi agli interessi della figlia minore Persona_1
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
2. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, dovranno provvedere di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della figlia attuando Persona_1 congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. I genitori dovranno impegnarsi a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione della minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla figlia di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di
3 entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3. Il padre potrà sentire la figlia minore quando lo vorrà e potrà vederla, previo Persona_1 congruo preavviso alla madre, compatibilmente con le eIGenze scolastiche, ludiche e di riposo della figlia medesima.
4. Il padre potrà tenere con sé la figlia quando la stessa lo vorrà compatibilmente con Persona_1 le eIGenze scolastiche, ludiche e di riposo della minore, previo congruo preavviso alla madre.
5. La figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze invernali Persona_1 alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Natale e Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta.
6. La figlia trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le Persona_1 vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di concorso nel Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 700,00= (settecento/00), con Persona_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT.
8. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute da entrambi i genitori, Persona_1 nella misura del 30% al carico della madre ed al 70% a carico del padre, giusto protocollo
Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. di Udine prot. 3477/2015.
9. Il IG. corrisponderà a favore della IG.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, comprensivo di contributo al canone di locazione in considerazione del collocamento prevalente della figlia la somma mensile di € Persona_1
350,00=(trecentocinquanta/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT.
10. Dà atto che le parti concordano che l'assegno unico e universale venga percepito al 100% dalla madre.
11. Dà atto che il IG. e la IG.ra si prestano reciproco Parte_1 Controparte_1 consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per la figlia minore Persona_1
12. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio dd. 27.1.2025
Il Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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