TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/09/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1251 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Benedetto Faustini, n. 8, presso lo studio dell'avv.to Andrea Antoniucci che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Terni, corso Tacito, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Luigi Fiocchi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: divorzio; conclusioni: all'udienza del 24/06/2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte. Il PM precisava le conclusioni in data 27/06/2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in atto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 1°/06/2023, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 9/03/1980, e che dall'unione erano nati e maggiorenni Per_1 Per_2 ed autosufficienti, nonché richiamata la sentenza di separazione giudiziale pronunciata nell'anno 2021, chiedeva l'assegnazione dell'ex casa familiare, la liquidazione in proprio favore di una somma in via equitativa per l'illegittima occupazione operata dalla moglie, quantificarsi l'assegno divorzile in misura non superiore ad euro 350,00 e, infine, revocarsi l'addebito al momento della pronuncia di divorzio. A fondamento delle richieste avanzate, detto ricorrente lamentava, in primo luogo, che la disciplina di cui alla separazione era stata “fortemente condizionata dalla posizione di
pagina 1 di 5 contumacia” del medesimo, che aveva “subìto ogni decisione processuale senza poter far ascoltare le proprie ragioni” e rinveniva fondamento sulla ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, non condivisibile poiché contenente inesattezze, omissioni e falsità. Sul punto, evidenziava che la casa coniugale, contrariamente agli assunti di controparte, non era in comproprietà tra i coniugi ma di esclusiva proprietà del marito, nonché che la resistente non era priva di redditi significativi, avendo percepito in conseguenza del decesso dei genitori l'importo complessivo pari ad euro 280.000,00 (di cui euro 180.000,00 al momento della perdita del padre ed euro 100.000,00 al momento di quella della madre), e, infine, la crisi coniugale non era stata determinata dal marito ma, piuttosto, era sorta da molti anni -ragion per cui il ricorrente si era allontanato dalla casa coniugale e in tale contesto doveva essere letta la violazione del dovere di fedeltà da parte sua-, e, in particolare, subito dopo la nascita della figlia alimentata “dall'atteggiamento Per_2 prepotente e prevaricatore” della moglie nei confronti del ricorrente e, in particolare, dall'innamoramento nei primi anni 2000 della moglie di un turista olandese, sentimento non ricambiato che aveva determinato nella stessa un grave contraccolpo psicologico, tale da determinare il suo ricovero in ospedale, in occasione del quale il ricorrente non aveva mai fatto mancare adeguata assistenza e vicinanza. Quanto alle condizioni economico-patrimoniali, rappresentava di percepire pensione, quale ex operaio, con rateo netto mensile di circa 1.700,00 euro e di sostenere esborsi mensili per circa 1.000,00 euro per fare fronte alle sue complessive esigenze di vita, anche di carattere abitativo. Allegava, quindi, di aver necessità di rientrare in possesso della abitazione familiare al fine di vendere tale immobile e realizzare un guadagno con cui migliorare il proprio modesto tenore di vita. Con decreto del 7/06/2023, il giudice delegato fissava udienza al 30/10/2023 per la comparizione delle parti, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Con comparsa depositata in data 29/09/2023, si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di divorzio, con conferma dell'addebito, nonché chiedendo, parimenti, la conferma del mantenimento previsto in sede di separazione in misura pari ad euro 700,00 mensili, con ordine di versamento diretto da parte dell'Inps e, infine, il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla controparte ovvero, in subordine, la compensazione di quanto dovuto al ricorrente con le spese sostenute dalla medesima per la conservazione e le migliorie del bene adibito a casa familiare, che quantificava in euro 30.000,00. A sostegno della posizione processuale assunta, detta resistente deduceva che la pronuncia di addebito nel giudizio di separazione era corretta e riposava sulle risultanze della prova orale emerse in tale procedimento, che avevano comprovato che la condotta del marito aveva causato la fine dell'unione coniugale e familiare, avendo lo stesso abbandonato la moglie e i figli dapprima nel 2016 (quando era partito per la Bulgaria con lo scopo di trasferirsi) e, quindi, definitivamente nel 2018 (momento in cui, come accertato dalla sentenza di separazione, aveva cessato ogni forma di contribuzione in favore del nucleo familiare). Con riferimento ai profili economici, invocava la correttezza della quantificazione operata in sede di separazione, in misura pari ad euro 700,00 mensili, a fronte della invariata disparità economico-patrimoniale tra i coniugi, in ragione della pensione percepita dal pagina 2 di 5 marito che aveva cessato anticipatamente la propria attività lavorativa per i benefici pensionistici connessi all'esposizione all'amianto ed era in grado di provvedere con la pensione alle sue esigenze di vita, anche tenuto conto dei notori costi di vita in Bulgaria, ove non era gravato di alcun onere economico correlato alla situazione abitativa poiché convivente con la propria compagna in campagna, presso l'abitazione dei genitori della stessa, mentre la casa condotta in locazione era utilizzata dalla coppia in occasione delle sporadiche visite in città. Aggiungeva, poi, che il marito era titolare di risparmi per almeno euro 90.000,00 (custoditi in parte su un libretto di risparmio e in parte investiti in BPF), e aveva percepito il TFR per l'attività lavorativa svolta, dal 1981 al 2015, di cui la stessa ignorava l'ammontare. Rappresentava di essersi dedicata alla cura della casa e alla educazione dei figli (entrambi lavoratori con contratto a tempo determinato) e di poter fare affidamento esclusivamente sull'aiuto dei figli e sul mantenimento corrispostole dal marito per soddisfare le proprie esigenze di vita. Contestava fermamente le richieste formulate dalla controparte di revoca dell'assegnazione della casa familiare e di corresponsione dell'indennità per la sua occupazione, evidenziando che il godimento del bene rinveniva titolo nell'assegnazione operata in sede di separazione che appariva corretta in ragione dei limitati mezzi a sua disposizione e dell'assenza di soluzioni abitative alternative, richiamando l'orientamento della Suprema Corte che assegna a tale istituto la funzione di realizzare, anche in parte, il mantenimento del coniuge. Allegava di aver sostenuto ogni spesa nell'interesse della famiglia e di aver effettuato importanti migliorie nell'immobile, con costi di almeno 30.000,00 euro, quali l'installazione del boiler e della stufa a legno, la realizzazione della porta blindata, e il rifacimento del tetto, nella convinzione di essere comproprietaria del bene, come risultava, peraltro, dagli estratti catastali e dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Alla prima udienza del 31/10/2023, espletato il libero interrogatorio delle parti, il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata, rinviava al 13/12/2023 al fine di consentire di valutare eventuali ipotesi transattive. Concessi alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza del 24/01/2024, parte ricorrente formulava una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione dell'importo di euro 32.500,00 al momento della vendita della casa e la quantificazione del contributo al mantenimento in misura pari ad euro 550,00 mensili e, su richiesta della parte resistente, il giudice rinviava all'udienza del 5/03/2024 al fine di verificare l'accettazione della proposta. A fronte della mancata accettazione della proposta da parte della resistente, all'udienza del 5/03/2024, il giudice delegato assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 4/04/2024, il giudice delegato quantificava il contributo dovuto dal marito in euro 500,00 mensili, con ordine di versamento diretto da parte dell'Inps, e rinviava in prosecuzione all'udienza del 30/04/2024 per gli interrogatori formali, previa ammissione della prova articolata dalle parti. Espletati gli interpelli all'udienza del 30/04/2024, assunta la prova orale ammessa alle successive udienze del 28/05/2024, del 25/06/2024, e, a fronte della rimessione in termini, sulle ulteriori circostanze articolate dalle parti, alle udienze dell'11/02/2025 e dell'11/03/2025, il giudice rinviava per la decisione alla data del 24/06/2025, con pagina 3 di 5 l'assegnazione del termine per il deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito, riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto del decesso del ricorrente in data 29/07/2025 (v. certificato depositato dal difensore della ricorrente in data 26/08/2025). Sul punto, occorre evidenziare che non può essere dichiarata l'interruzione del giudizio, atteso che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 300 c.p.c., la morte della parte costituita a mezzo del procuratore determina l'interruzione del giudizio esclusivamente nel caso in cui il procuratore dichiari detto evento in udienza ovvero lo notifichi alle altre parti. In altri termini, l'art. 300 c.p.c. subordina l'effetto interruttivo alla simultanea ricorrenza dell'evento morte e della dichiarazione formale del procuratore della parte colpita dall'evento, di talché in mancanza della dichiarazione del procuratore nelle forme di legge l'interruzione non può essere dichiarata e, ove ugualmente pronunciata, il relativo provvedimento è affetto da nullità (fra le tante, Cass., n. 1329/2000; Cass., n. 17913/2009; Cass., n. 8494/2012). Tanto premesso, occorre valutare gli effetti del decesso sull'odierno giudizio. Sul punto, va richiamato il disposto di cui all'art. 149 c.c. a mente del quale gli effetti civili del matrimonio cessano, automaticamente, alla morte di uno dei coniugi. Ne consegue che avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente al decesso di una parte, può essere proposto appello, dagli eredi universali della parte deceduta, al fine di ottenere la pronuncia di cessazione della materia del contendere (Cass., n. 16801/2009). In particolare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio per altra causa (i.e. la morte) preclude il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale, di talché deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Infine, il decesso del coniuge nella misura in cui esclude la pronuncia di divorzio impedisce, al contempo, l'adozione delle pronunce ad esso conseguenti, quali l'assegno divorzile e gli altri profili economici, ad eccezione dei rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale (Cass., n. 18130/2013, in motivazione). Nel caso di specie, in cui non è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio –che notoriamente costituisce capo autonomo della sentenza suscettibile di passaggio in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni di carattere economico (Cass., n. 8874/2013) - deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, va richiamato il recente orientamento delle Sezioni Unite che, nel confermare l'orientamento maggioritario formatosi in materia, ha ribadito che “la morte di uno dei coniugi, che addirittura preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, determina la cessazione della contesa. Invero, l'art. 149 cod. civ. prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, «si scioglie con la morte di uno dei coniugi». Ove, pertanto, sopravvenga la nuova situazione prima della stessa declaratoria sullo status, diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto” (Cass., Sez. Un. n. 20494/2022, in motivazione;
successiva conforme, Cass., n. 37896/2022). L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-DICHIARA cessata la materia del contendere;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 1°/09/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1251 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Benedetto Faustini, n. 8, presso lo studio dell'avv.to Andrea Antoniucci che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Terni, corso Tacito, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Luigi Fiocchi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: divorzio; conclusioni: all'udienza del 24/06/2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte. Il PM precisava le conclusioni in data 27/06/2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in atto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 1°/06/2023, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 9/03/1980, e che dall'unione erano nati e maggiorenni Per_1 Per_2 ed autosufficienti, nonché richiamata la sentenza di separazione giudiziale pronunciata nell'anno 2021, chiedeva l'assegnazione dell'ex casa familiare, la liquidazione in proprio favore di una somma in via equitativa per l'illegittima occupazione operata dalla moglie, quantificarsi l'assegno divorzile in misura non superiore ad euro 350,00 e, infine, revocarsi l'addebito al momento della pronuncia di divorzio. A fondamento delle richieste avanzate, detto ricorrente lamentava, in primo luogo, che la disciplina di cui alla separazione era stata “fortemente condizionata dalla posizione di
pagina 1 di 5 contumacia” del medesimo, che aveva “subìto ogni decisione processuale senza poter far ascoltare le proprie ragioni” e rinveniva fondamento sulla ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, non condivisibile poiché contenente inesattezze, omissioni e falsità. Sul punto, evidenziava che la casa coniugale, contrariamente agli assunti di controparte, non era in comproprietà tra i coniugi ma di esclusiva proprietà del marito, nonché che la resistente non era priva di redditi significativi, avendo percepito in conseguenza del decesso dei genitori l'importo complessivo pari ad euro 280.000,00 (di cui euro 180.000,00 al momento della perdita del padre ed euro 100.000,00 al momento di quella della madre), e, infine, la crisi coniugale non era stata determinata dal marito ma, piuttosto, era sorta da molti anni -ragion per cui il ricorrente si era allontanato dalla casa coniugale e in tale contesto doveva essere letta la violazione del dovere di fedeltà da parte sua-, e, in particolare, subito dopo la nascita della figlia alimentata “dall'atteggiamento Per_2 prepotente e prevaricatore” della moglie nei confronti del ricorrente e, in particolare, dall'innamoramento nei primi anni 2000 della moglie di un turista olandese, sentimento non ricambiato che aveva determinato nella stessa un grave contraccolpo psicologico, tale da determinare il suo ricovero in ospedale, in occasione del quale il ricorrente non aveva mai fatto mancare adeguata assistenza e vicinanza. Quanto alle condizioni economico-patrimoniali, rappresentava di percepire pensione, quale ex operaio, con rateo netto mensile di circa 1.700,00 euro e di sostenere esborsi mensili per circa 1.000,00 euro per fare fronte alle sue complessive esigenze di vita, anche di carattere abitativo. Allegava, quindi, di aver necessità di rientrare in possesso della abitazione familiare al fine di vendere tale immobile e realizzare un guadagno con cui migliorare il proprio modesto tenore di vita. Con decreto del 7/06/2023, il giudice delegato fissava udienza al 30/10/2023 per la comparizione delle parti, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Con comparsa depositata in data 29/09/2023, si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di divorzio, con conferma dell'addebito, nonché chiedendo, parimenti, la conferma del mantenimento previsto in sede di separazione in misura pari ad euro 700,00 mensili, con ordine di versamento diretto da parte dell'Inps e, infine, il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla controparte ovvero, in subordine, la compensazione di quanto dovuto al ricorrente con le spese sostenute dalla medesima per la conservazione e le migliorie del bene adibito a casa familiare, che quantificava in euro 30.000,00. A sostegno della posizione processuale assunta, detta resistente deduceva che la pronuncia di addebito nel giudizio di separazione era corretta e riposava sulle risultanze della prova orale emerse in tale procedimento, che avevano comprovato che la condotta del marito aveva causato la fine dell'unione coniugale e familiare, avendo lo stesso abbandonato la moglie e i figli dapprima nel 2016 (quando era partito per la Bulgaria con lo scopo di trasferirsi) e, quindi, definitivamente nel 2018 (momento in cui, come accertato dalla sentenza di separazione, aveva cessato ogni forma di contribuzione in favore del nucleo familiare). Con riferimento ai profili economici, invocava la correttezza della quantificazione operata in sede di separazione, in misura pari ad euro 700,00 mensili, a fronte della invariata disparità economico-patrimoniale tra i coniugi, in ragione della pensione percepita dal pagina 2 di 5 marito che aveva cessato anticipatamente la propria attività lavorativa per i benefici pensionistici connessi all'esposizione all'amianto ed era in grado di provvedere con la pensione alle sue esigenze di vita, anche tenuto conto dei notori costi di vita in Bulgaria, ove non era gravato di alcun onere economico correlato alla situazione abitativa poiché convivente con la propria compagna in campagna, presso l'abitazione dei genitori della stessa, mentre la casa condotta in locazione era utilizzata dalla coppia in occasione delle sporadiche visite in città. Aggiungeva, poi, che il marito era titolare di risparmi per almeno euro 90.000,00 (custoditi in parte su un libretto di risparmio e in parte investiti in BPF), e aveva percepito il TFR per l'attività lavorativa svolta, dal 1981 al 2015, di cui la stessa ignorava l'ammontare. Rappresentava di essersi dedicata alla cura della casa e alla educazione dei figli (entrambi lavoratori con contratto a tempo determinato) e di poter fare affidamento esclusivamente sull'aiuto dei figli e sul mantenimento corrispostole dal marito per soddisfare le proprie esigenze di vita. Contestava fermamente le richieste formulate dalla controparte di revoca dell'assegnazione della casa familiare e di corresponsione dell'indennità per la sua occupazione, evidenziando che il godimento del bene rinveniva titolo nell'assegnazione operata in sede di separazione che appariva corretta in ragione dei limitati mezzi a sua disposizione e dell'assenza di soluzioni abitative alternative, richiamando l'orientamento della Suprema Corte che assegna a tale istituto la funzione di realizzare, anche in parte, il mantenimento del coniuge. Allegava di aver sostenuto ogni spesa nell'interesse della famiglia e di aver effettuato importanti migliorie nell'immobile, con costi di almeno 30.000,00 euro, quali l'installazione del boiler e della stufa a legno, la realizzazione della porta blindata, e il rifacimento del tetto, nella convinzione di essere comproprietaria del bene, come risultava, peraltro, dagli estratti catastali e dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Alla prima udienza del 31/10/2023, espletato il libero interrogatorio delle parti, il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata, rinviava al 13/12/2023 al fine di consentire di valutare eventuali ipotesi transattive. Concessi alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza del 24/01/2024, parte ricorrente formulava una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione dell'importo di euro 32.500,00 al momento della vendita della casa e la quantificazione del contributo al mantenimento in misura pari ad euro 550,00 mensili e, su richiesta della parte resistente, il giudice rinviava all'udienza del 5/03/2024 al fine di verificare l'accettazione della proposta. A fronte della mancata accettazione della proposta da parte della resistente, all'udienza del 5/03/2024, il giudice delegato assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 4/04/2024, il giudice delegato quantificava il contributo dovuto dal marito in euro 500,00 mensili, con ordine di versamento diretto da parte dell'Inps, e rinviava in prosecuzione all'udienza del 30/04/2024 per gli interrogatori formali, previa ammissione della prova articolata dalle parti. Espletati gli interpelli all'udienza del 30/04/2024, assunta la prova orale ammessa alle successive udienze del 28/05/2024, del 25/06/2024, e, a fronte della rimessione in termini, sulle ulteriori circostanze articolate dalle parti, alle udienze dell'11/02/2025 e dell'11/03/2025, il giudice rinviava per la decisione alla data del 24/06/2025, con pagina 3 di 5 l'assegnazione del termine per il deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito, riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto del decesso del ricorrente in data 29/07/2025 (v. certificato depositato dal difensore della ricorrente in data 26/08/2025). Sul punto, occorre evidenziare che non può essere dichiarata l'interruzione del giudizio, atteso che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 300 c.p.c., la morte della parte costituita a mezzo del procuratore determina l'interruzione del giudizio esclusivamente nel caso in cui il procuratore dichiari detto evento in udienza ovvero lo notifichi alle altre parti. In altri termini, l'art. 300 c.p.c. subordina l'effetto interruttivo alla simultanea ricorrenza dell'evento morte e della dichiarazione formale del procuratore della parte colpita dall'evento, di talché in mancanza della dichiarazione del procuratore nelle forme di legge l'interruzione non può essere dichiarata e, ove ugualmente pronunciata, il relativo provvedimento è affetto da nullità (fra le tante, Cass., n. 1329/2000; Cass., n. 17913/2009; Cass., n. 8494/2012). Tanto premesso, occorre valutare gli effetti del decesso sull'odierno giudizio. Sul punto, va richiamato il disposto di cui all'art. 149 c.c. a mente del quale gli effetti civili del matrimonio cessano, automaticamente, alla morte di uno dei coniugi. Ne consegue che avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente al decesso di una parte, può essere proposto appello, dagli eredi universali della parte deceduta, al fine di ottenere la pronuncia di cessazione della materia del contendere (Cass., n. 16801/2009). In particolare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio per altra causa (i.e. la morte) preclude il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale, di talché deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Infine, il decesso del coniuge nella misura in cui esclude la pronuncia di divorzio impedisce, al contempo, l'adozione delle pronunce ad esso conseguenti, quali l'assegno divorzile e gli altri profili economici, ad eccezione dei rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale (Cass., n. 18130/2013, in motivazione). Nel caso di specie, in cui non è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio –che notoriamente costituisce capo autonomo della sentenza suscettibile di passaggio in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni di carattere economico (Cass., n. 8874/2013) - deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, va richiamato il recente orientamento delle Sezioni Unite che, nel confermare l'orientamento maggioritario formatosi in materia, ha ribadito che “la morte di uno dei coniugi, che addirittura preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, determina la cessazione della contesa. Invero, l'art. 149 cod. civ. prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, «si scioglie con la morte di uno dei coniugi». Ove, pertanto, sopravvenga la nuova situazione prima della stessa declaratoria sullo status, diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto” (Cass., Sez. Un. n. 20494/2022, in motivazione;
successiva conforme, Cass., n. 37896/2022). L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-DICHIARA cessata la materia del contendere;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 1°/09/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 5 di 5