Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere All' esito udienza del 15.4.2025 ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa n. 5555 r.g.a.c per l'anno 2018
rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Marino che dichiara di voler ricevere le Parte_1 tificazione all'indirizzo Pec indicato
Appellante E
rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Maria Pezzella presso cui el.te dom.ta in Controparte_1 cia 81
Appellata Conclusioni delle parti Con ricorso depositato in data 20.11.2018, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Benevento in sede civile ordinaria n. 716 del 2018 perché illegittima sotto vari profili. La causa assegnata alla sezione lavoro della Corte di Appello nel 2025 veniva trattata in sede di art. 127 ter cpc . Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 112 cpc perché la sentenza non aveva preso in considerazione un motivo di ricorso consistente nel mancanza di corrispondenza tra la copia notificata del decreto dirigenziale e quella depositata per l'assenza di un attestato di conformità. Con altro motivo , l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva esaminato che la contestazione era stata notificata oltre il termine di 90 giorni. Con il terzo motivo , il contestava la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto che Parte_1 egli non fosse il legit ssivo perché nella qualità di Sindaco del Comune di Cusano Mutri aveva delegato le sue funzioni in ordine al depuratore all'organo burocratico. Infine la sanzione applicata era sproporzionata perché il depuratore serviva un piccolo centro abitato. Si costituiva la ed eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva la Controparte_1 conferma della perché correttamente motivata. All' esisto dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza . Motivi della decisione L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Circa la mancata contestazione nei 90 giorni , la Corte osserva che essa è riferita al fatto che la persona fisica dell'appellante non abbia mai ricevuto nulla ma solo la notifica come persona fisica del decreto dirigenziale . Orbene come
P.Q.M.
La Corte così decide: A) Rigetta l'appello; B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto. Napoli 15.4.2025
Il Presidente rel