Articolo 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 237
Articolo 1Articolo 3
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28 dicembre 2000
Art. 2. Norma transitoria 1. I procedimenti iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2000