Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 237
Copia
Articolo 1
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 18 agosto 2000, n. 237
Articolo 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 237
Versione
28 dicembre 2000
Art. 2. Norma transitoria 1. I procedimenti iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2000
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0