Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2997/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2997/2024 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Penserino e Parte_1 C.F._1
Debora Guli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marianna Controparte_1 C.F._2
Pampanin e Silvia Campese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via A. De
Gasperi n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio con sua collocazione, domicilio e Controparte_2
residenza presso la sig.ra in Ravenna, Via Larderello n. 20. I genitori eserciteranno CP_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sullo stesso, concordando ed attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione del minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo. Limitatamente alle pagina 1 di 5
2) disporre che la sig.ra continui ad abitare con il figlio minore nell'immobile Controparte_1 CP_2
sito in Ravenna, Via Larderello n. 20, condotta in locazione dai ricorrenti, sino alla data del 30 giugno
2024 entro la quale la stessa si impegna a lasciare tale immobile trasferendo altrove la propria residenza unitamente al figlio minore;
3) disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana Parte_1 CP_2
alternati dal venerdì mattina (accompagnandolo a scuola) sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola il minore (pernottamenti inclusi). Nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della sig.ra il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore dal venerdì mattina CP_1 Pt_1
(accompagnandolo a scuola) sino al sabato pomeriggio. Le parti concordano che, qualora il sig. Pt_1
non possa tenere con sé il minore dal venerdì mattina sino al sabato pomeriggio per esigenze di lavoro, lo stesso potrà prelevare il minore il venerdì all'uscita da scuola (anziché accompagnarlo alla mattina) per poi riportarlo dalla madre nella medesima giornata per l'ora di cena. I ricorrenti, inoltre, stabiliscono e concordano che i tempi di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore potranno, previo accordo tra gli stessi, essere oggetto di modifica in ragione delle loro esigenze lavorative e delle esigenze ed impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
4) disporre che durante le vacanze invernali il minore trascorra con i genitori tempi CP_2
quantitativamente paritetici, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale ed il
Capodanno; pertanto il minore trascorrerà un anno le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 compresi con un genitore e dal 31/12 al 06/01 compresi con l'altro genitore ad anni alterni;
5) disporre che durante le vacanze pasquali il minore trascorra con i genitori tempi CP_2 quantitativamente paritetici alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6) disporre che i genitori possano trascorrere con il minore durante le vacanze estive due CP_2
settimane, anche non consecutive, da concordarsi e comunicarsi tra le parti con congruo anticipo e comunque entro il mese di maggio ovvero successivamente qualora ciò dipenda da esigenze lavorative;
7) stabilire l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a decorrere dalla data di rilascio Parte_1 dell'immobile da parte della sig.ra ed in favore di quest'ultima, a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento ordinario del figlio, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva annuale di Euro 3.600,00 (tremilaseicentoeuro/00), convenzionalmente suddivisa in importo mensile di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da pagina 2 di 5 versarsi sul conto corrente della sig.ra di cui il sig. dichiara di conoscere già gli CP_1 Pt_1
estremi;
8) disporre le parti tenute a contribuire, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio così come definite nel “Protocollo per i procedimenti in CP_2 materia familiare”, siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ravenna in data 16.07.2015. Le parti stabiliscono che il rimborso delle spese straordinarie al genitore che ha sostenuto integralmente tale spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione della documentazione fiscale;
9) disporre che qualsivoglia indennità statale (ad oggi assegno unico) sia percepita in via integrale dalla sig.ra A tali fini, il sig. si impegna ed obbliga a rilasciare ogni e qualsivoglia CP_1 Pt_1
autorizzazione e/o documentazione dovesse rendersi necessaria per l'erogazione dei predetti emolumenti;
10) La sig.ra si impegna ed obbliga a corrispondere al sig. il 50% delle spese da CP_1 Pt_1 sostenere per la locazione dell'immobile e la fornitura delle utenze, nonché il 50% delle spese condominiali relative al mese di giugno 2024 (fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile da parte della stessa unitamente al figlio minore). La stessa sig.ra si impegna ed obbliga, inoltre, a CP_1 pagare il 50% delle eventuali spese da sostenere per la sistemazione dell'immobile al momento della finita locazione e restituzione dello stesso alla proprietà. Le parti concordano che la somma di euro
900,00 versata dal sig. a titolo di deposito cauzionale al momento della conclusione del Pt_1
contratto di locazione, venga restituita al sig. e trattenuta per intero da quest'ultimo, al Pt_1
momento della finita locazione.
11) le parti si impegnano reciprocamente a far sì che il minore possa conservare rapporti CP_2
significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
12) i sig.ri e al fine di preservare l'equilibrio psicofisico del minore, si Parte_1 Controparte_1
impegnano reciprocamente, per il futuro, a gestire i rispettivi ed eventuali rapporti affettivi in modo tale da non ingenerare nel minore alcuna percezione di sostituzione dell'altra figura genitoriale;
13) il sig. si impegna e obbliga a trasferire la propria quota di proprietà (pari al 50%) del Pt_1
veicolo Ford Ecosport Tg. FS932TH alla sig.ra A tal fine la sig.ra corrisponderà la CP_1 CP_1
residua somma di Euro 1.254,51 pari al residuo finanziamento contratto dal sig. il quale Pt_1
provvederà contestualmente al trasferimento della proprietà a favore della sig.ra Ad avvenuto CP_1 trasferimento le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra in merito pagina 3 di 5 al trasferimento di proprietà dell'autovettura. Le parti stabiliscono, altresì, che tutte le spese necessarie per il predetto trasferimento di proprietà siano interamente a carico della sig.ra CP_1
14) il sig. si impegna e obbliga a rimettere, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, Pt_1
la denuncia-querela sporta nei confronti della sig.ra CP_1
Per_ 15) il sig. si impegna a tenere con sé il cane “ a condizione che la sig.ra provveda, Pt_1 CP_1
a propria cura e spese, ad intestarne la proprietà al sig. La sig.ra si impegna, qualora Pt_1 CP_1
fosse necessario per esigenze lavorative del sig. a tenere presso la propria abitazione il suddetto Pt_1
cane per brevi periodi.
16) i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente all'espatrio del minore, obbligandosi a prestare il reciproco consenso, qualora necessario, per il rilascio della documentazione a tal fine preposta;
17) le parti dichiarano che i presenti accordi avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente atto;
18) le spese relative alla presente procedura si devono intendere compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/7/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con decreto depositato il 23/11/2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio minore o con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore (clausole nn. 9,10,13,14,15,16 del ricorso congiunto).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2997/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta (clausole nn.
9,10,13,14,15,16 del ricorso congiunto);
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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