TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/12/2025, n. 23439
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione normativa su incentivi energetici e rinuncia

    Il meccanismo a 'due vie' prevede che l'operatore riceva una tariffa fissa garantita. Se il prezzo zonale orario supera la tariffa, l'operatore deve restituire il surplus. In caso di recesso, l'operatore deve restituire gli 'incentivi netti' percepiti, ovvero quelli ottenuti quando la tariffa fissa superava il prezzo zonale orario. La normativa e la convenzione prevedono questo meccanismo per evitare locupletazioni indebite a danno dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione normativa su procedimento amministrativo e affidamento

    La convenzione ha natura privatistica e il GSE ha regolato le conseguenze del recesso secondo la normativa vigente. Il recupero delle somme costituisce un'operazione contabile vincolata per correggere un indebito oggettivo, non un atto di autotutela discrezionale. Pertanto, non vi è violazione dell'art. 21-nonies, né lesione dell'affidamento, né necessità di comunicazione dell'avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Contrasto con direttive UE e principi di razionalità e proporzionalità

    Il meccanismo a 'due vie' non espone a rischio indefinito, poiché l'energia rimane nella disponibilità dell'impresa per essere venduta sul mercato. La convenzione protegge da fasi di prezzo basso ma non consente di lucrare su fasi di prezzo alto. Ragionare diversamente legittimerebbe una soluzione a rischio nullo per il privato con ricadute sull'erario.

  • Rigettato
    Pretesa di pagamento del GSE per differenza tariffa/prezzo zonale

    Il meccanismo a 'due vie' prevede la restituzione del surplus quando il prezzo zonale orario supera la tariffa incentivante. In caso di recesso, l'operatore deve restituire gli 'incentivi netti' percepiti. La pretesa del GSE è legittima per riequilibrare l'operazione incentivante.

  • Rigettato
    Interpretazione art. 3, comma 9 del DM 4 luglio 2019

    Il meccanismo a 'due vie' è stato ritenuto conforme al diritto UE e alla normativa nazionale. In caso di recesso, l'operatore deve restituire gli incentivi netti percepiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/12/2025, n. 23439
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23439
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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