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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 786/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 2 aprile 2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 1 aprile 2025 e quelle depositate da parte resistente in data
3 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 786/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Biscetti, come da procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 deduceva: - di essere risultato incluso Parte_1
nella seconda fascia delle GPS – Graduatorie Provinciali per la provincia di Terni per le supplenze per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 per la classe di concorso A-064
“Teoria, analisi e composizione”, inizialmente nella nona posizione, con punteggio totale di 40
1 punti (di cui 33 per il titolo di accesso, 3 per titoli artistici e 4 per i servizi), poi, a seguito di esclusione della aspirante docente , di essere risultato collocato nella posizione CP_2
n. 8; - che nella suddetta graduatoria e per la medesima classe di concorso A064 risultava inclusa anche la docente , nella quarta posizione, con punteggio totale di 84 Persona_1
punti, di cui 33 per il titolo di accesso, 3 per titoli culturali e 34 per i servizi;
- che ella stipulava, con il dirigente scolastico dell'Istituto “F. Angeloni”, due contratti di supplenza (uno nell'anno scolastico 2022/2023 ed uno nell'anno scolastico 2023/24) per l'insegnamento relativo alla classe di concorso A064-Teoria, analisi e composizione nel Liceo Musicale, nonostante la stessa fosse priva dei titoli di accesso alla graduatoria per detta classe di concorso e dei necessari requisiti per poter essere assegnataria di detti incarichi (in particolare, non era in possesso del titolo previsto dall'allegato E al decreto del Controparte_3
9 maggio 2017, n. 259); inoltre, l'illegittimo inserimento nelle graduatorie della
[...]
predetta docente lo aveva pregiudicato, mentre egli avrebbe avuto il diritto di ricevere i suddetti incarichi, al posto della docente ciò in quanto neanche gli altri aspiranti, inseriti Persona_1
in graduatoria tra la sua posizione e quella della docente avevano i titoli, o non avrebbero Per_1 accettato la nomina (tale essendo la posizione dell'aspirante collocato in 7ª posizione).
Concludeva pertanto chiedendo, previo accertamento del difetto dei titoli idonei all'inserimento in graduatoria, in capo alla docente e a tutti gli altri aspiranti, posizionati in Persona_1
graduatoria tra esso ricorrente e la docente l'accertamento del diritto di esso ricorrente: - Per_1 al riconoscimento ed all'assegnazione di 12 punti per servizio specifico di insegnamento sulla specifica classe di concorso A064-Teoria, analisi e composizione per ognuno dei due anni scolastici (2022/23 e 2023/24) relativi ai due predetti incarichi di supplenza e, dunque, all'attribuzione di ulteriori complessivi 24 punti – ovvero nella misura, anche diversa, ritenuta di giustizia - per servizio specifico in detta classe di concorso valutabile per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e ad ogni altro fine ed effetto giuridico;
- al trattamento economico-retributivo corrispondente a quello previsto per detti due e dunque a ricevere dall'Amministrazione resistente – a tale titolo e per i titoli specificati al punto 10 delle premesse in fatto del ricorso introduttivo o comunque a titolo risarcitorio – la complessiva somma di € 15.073,11, ovvero quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa;
- alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale con il versamento, da parte dell'Amministrazione resistente, dei consequenziali contributi previdenziali correlati a detti due incarichi di supplenza e a detto trattamento economico al ricorrente medesimo spettante e riconoscibile;
- al risarcimento, in ogni caso, dei danni tutti subiti in conseguenza degli atti, dei provvedimenti e dei comportamenti dell'Amministrazione resistente di cui in narrativa;
per l'effetto, adottare le conseguenziali pronunce di condanna.
Con memoria depositata in data 25 ottobre 2024 l'Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio e la necessità della sua integrazione con l'evocazione in giudizio dei docenti dei quali si contestava il
2 legittimo inserimento in graduatoria. Nel merito, difendeva la correttezza dell'operato dell'amministrazione, essendo risultata la docente in possesso dei titoli necessari (in Per_1 particolare in quanto in possesso di 1) Laurea Magistrale ex D.M. n. 270/2004 in “Musica e
Spettacolo”, LM-45 Musicologia e beni culturali;
2) 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L-ART/07; 3) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche). Eccepiva inoltre l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. per la richiesta condanna risarcitoria.
La domanda non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente ribadire quanto già espresso nell'ordinanza del 6 dicembre 2024 in ordine al rigetto della richiesta, formulata da entrambe le parti, di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 cpc, nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria provinciale di Terni, in posizione poziore rispetto al ricorrente.
La domanda formulata dal ricorrente non è destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche degli altri docenti, sia in quanto trattasi di graduatoria che ha già esaurito i suoi effetti (riguardando gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 con ricorso depositato nel luglio 2024) sia in quanto ha contenuto di tipo economico risarcitorio;
il ricorrente chiede infatti di essere ristorato dei danni patiti (in ordine alla sua anzianità di servizio, alla sua posizione retributiva, al trattamento retributivo non corrisposto) per la dedotta illegittima valutazione dei titoli di alcuni graduati, non anche di sostituirsi alla docente e ottenere di insegnare al suo posto;
ne Persona_1
deriva quindi che la partecipazione al giudizio di e degli altri concorrenti Persona_1
(collocati nelle posizioni comprese tra quella occupata dal ricorrente e quella di quest'ultima) sarebbe ultronea, non avendo gli stessi alcun interesse a interloquire sulle domanda in questa sede formulate (cfr Cass., s. n. 28766 del 9/11/2018 secondo cui: “In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”).
Nel merito, il ricorrente lamenta che l'amministrazione abbia valutato, come titolo idoneo alla presentazione della domanda di inserimento in graduatoria da parte di (risultata Persona_1
poi destinataria di due incarichi di supplenza per l'insegnamento di “Teoria, analisi e
3 composizione presso il liceo musicale “Licei Statali F. Angeloni”), la laurea magistrale conseguita in “Musica e spettacolo/LM – 45”. Deduce che tale valutazione è in contrasto con l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 che, all'art. 4 c. 2, (rubricato “Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64”) prevede che hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per la classe di concorso A-64 “Teoria analisi e composizione” gli aspiranti che: b) privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30,
A-56, siano in possesso, congiuntamente: i. dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del
9 maggio 2017, n. 259; ii. di 24 Controparte_4
CFU/CFA. L'allegato E, in particolare, fa riferimento al possesso del diploma di vecchio ordinamento o del diploma accademico di II livello in: - composizione;
- direzione di orchestra;
- organo e composizione organistica;
-musica corale e direzione del coro;
- strumentazione per banda.
Secondo tale lettura, quindi, gli aspiranti docenti all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per la classe A64, che non siano abilitati, possono presentare la domanda solo se in possesso del diploma di vecchio ordinamento o del diploma accademico di II livello, unitamente a 24 CFU/CFA.
Tale lettura non convince.
La domanda di inserimento nella graduatoria in discussione è regolamentata dalla O.M. n.
112/2022, richiamata (unitamente ad altre fonti) nel decreto n. 629 del 12 agosto 2022, dell' di approvazione delle Controparte_5
Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 valevoli per la provincia di Terni.
Rileva, ai fini della soluzione della presente controversia, la previsione dell'art. 3 dell'O.M. n.
112/2022, rubricato “Graduatorie provinciali per le supplenze”. In particolare, la previsione del comma 9 è idonea a fondare la legittimità e correttezza dell'inserimento in graduatoria della docente Persona_1
L'art. 3 co. 9 dell'O.M. n. 112/2022 così dispone: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o
4 extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.
In appendice all'O.M. 112 si rinviene la Tabella A/4 “dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; la lettera A definisce, quale “Titolo di accesso alla graduatoria (e relativo punteggio)” il titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente.
La disciplina delle classi di concorso è contenuta nel DPR n. 259/2017, che infatti all'art. 1 dispone: “Con il presente decreto si dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”.
La tabella A, allegata al DPR 259/2017 e rubricata “nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi”, in corrispondenza della classe di concorso A64, nella colonna “requisiti di accesso classi di abilitazioni” prevede la laurea magistrale di cui al DM
270/2004 e, nell'elenco, richiama proprio la laurea “LM 45-Musicologia e beni culturali”, in possesso della docente Persona_1
Alla luce delle previsioni di cui all'art. 3 co. 9 dell'O.M. 112, in combinato disposto con la tabella A, allegata al DPR 259/2017, che prevede che la laurea magistrale LM – 45 è titolo di accesso alla classe di concorso A64, deve potersi affermare che l'amministrazione ha correttamente valutato la suddetta laurea quale titolo di studio idoneo ai fini dell'inserimento nella Graduatoria per la Provincia di Terni.
Non esiste alcuna contraddizione tra le due previsioni, in quanto l'art. 4 c. 2 (nella parte in cui rinvia all'allegato E del DPR 259/2017) non può che intendersi come volto a prevedere titoli legittimanti aggiuntivi rispetto a quelli (di cui all'art. 3) validi in generale per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per tutte le classi di insegnamento. In questo senso è possibile argomentare anche considerando che la stessa norma di cui all'art. 4 attribuisce alla sua previsione una sorta di natura transitoria;
infatti l'incipit dell'invocato comma 2 dell'art. 4, richiama espressamente il comma 1 (letteralmente “ai sensi del comma 1…”); al comma 1 dello stesso art. 4 si legge: “Ai sensi dell'Ordinamento delle
5 classi di concorso …. hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle
GPS, nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del
[...]
9 maggio 2017, n. 259….”. Controparte_4
Quindi, non essendo stati istituiti specifici percorsi di abilitazione nei termini previsti, si è inteso ovviare prevendendo la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia anche ai soggetti in possesso dei titoli ivi specificati e, quindi, ulteriori rispetto a quelli previsti in generale dall'art.
3. Se si legge la tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 si rileva che essa, per la classe di concorso A64, prevede come titolo di accesso, tra gli altri, la laurea magistrale e, nella nota a), accanto agli altri titoli elencati (tra cui appunto la laurea magistrale), prevede: “fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l'anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nelle ex classe di concorso A031, o A032 o A077 purchè in possesso di diploma accademico di secondo livello …. o di qualsiasi diploma accademico di secondo livello (conservatorio) purchè…”.
E che si tratta di una disciplina “transitoria” se ne evince conferma, ex post, dalla lettura dell'art. 4 c. 2 dell'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che, ancorchè successiva alle graduatorie di nostro interesse, ci aiuta a comprendere il complesso di norme qui rilevanti;
tale norma così dispone:
“Fatta salva la possibilità di nuovi inserimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, lettera b) hanno titolo a presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella seconda fascia delle GPS, i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente, anche in forza della disciplina transitoria di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112”.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite, in ragione della complessità del quadro normativo di riferimento, devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti Parte_1 del , così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Terni, 3 aprile 2025 il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
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