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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg11860 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11860 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CAIAZZA MARCELLO presso il quale elettivamente domicilia in Arzano alla via del Centenario 22,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
CAIAZZA MARCELLO presso il quale elettivamente domicilia in Arzano alla via del Centenario 22,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 12/09/2008 e
[...]
Per_ che dalla loro unione sono nati due figli il 19/01/2015 ed nata il Per_1
15/08/2017; riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 7625/2023 del 23.06.2023 resa nel procedimento RG 7899/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Per_
“a) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori, ed , Per_1
stabilendo in ogni caso la residenza privilegiata, ovvero la dimora e la permanenza degli stessi presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale ed il mobilio che l'arreda;
b) Il sig. trasferirà altrove la propria residenza e domicilio nel Parte_1
più breve tempo possibile;
c) Ferme restando le paritarie posizioni dei genitori nell'assunzione delle decisioni che riguardano la vita dei figli, disciplinare il modo di esercizio della responsabilità genitoriale nel seguente modo: i genitori concorderanno di volta in volta le modalità ed i tempi in cui i figli staranno col padre o la madre, in relazione alle esigenze ed agli impegni dei figli, nonché gli impegni lavorativi del padre, ed in ogni caso secondo quanto indicato dai coniugi nell'allegato piano genitoriale, rimasto invariato, che deve intendersi parte integrante del presente ricorso.
d) Determinare un assegno di concorso al mantenimento a carico del marito ed in favore dei figli nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) mensili complessivi, con rivalutazione annua sulla base dell'indice ISTAT.
e) Determinare altresì l'obbligo a carico del padre di provvedere per intero alle spese mediche, attività ludiche, sportive e scolastiche dei figli per un costo approssimativa di circa €500,00 mensili;
f) Preso atto dell'avvenuto trasferimento immobiliare da parte del marito in favore della moglie con atto per notar del Persona_3
30/11/2023 in forza di quanto concordato e statuito con la sentenza di separazione n° 7625/2023 di questo Tribunale, la moglie sig.ra Controparte_1
rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento e/o divorzile a carico del marito;
2 g) Il sig , in esecuzione del provvedimento di separazione e Parte_1 dell'atto notarile di trasferimento degli immobili in favore della moglie, conferma
l'assunzione dell'obbligo a provvedere in via esclusiva al pagamento delle rate di mutuo ipotecario, gravanti sugli immobili trasferiti, nella misura del 100% delle stesse fino a loro completa estinzione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 12/09/2008 (atto n.216, parte II, s. A, sez. G, reg.
Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11860 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CAIAZZA MARCELLO presso il quale elettivamente domicilia in Arzano alla via del Centenario 22,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
CAIAZZA MARCELLO presso il quale elettivamente domicilia in Arzano alla via del Centenario 22,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 12/09/2008 e
[...]
Per_ che dalla loro unione sono nati due figli il 19/01/2015 ed nata il Per_1
15/08/2017; riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 7625/2023 del 23.06.2023 resa nel procedimento RG 7899/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Per_
“a) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori, ed , Per_1
stabilendo in ogni caso la residenza privilegiata, ovvero la dimora e la permanenza degli stessi presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale ed il mobilio che l'arreda;
b) Il sig. trasferirà altrove la propria residenza e domicilio nel Parte_1
più breve tempo possibile;
c) Ferme restando le paritarie posizioni dei genitori nell'assunzione delle decisioni che riguardano la vita dei figli, disciplinare il modo di esercizio della responsabilità genitoriale nel seguente modo: i genitori concorderanno di volta in volta le modalità ed i tempi in cui i figli staranno col padre o la madre, in relazione alle esigenze ed agli impegni dei figli, nonché gli impegni lavorativi del padre, ed in ogni caso secondo quanto indicato dai coniugi nell'allegato piano genitoriale, rimasto invariato, che deve intendersi parte integrante del presente ricorso.
d) Determinare un assegno di concorso al mantenimento a carico del marito ed in favore dei figli nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) mensili complessivi, con rivalutazione annua sulla base dell'indice ISTAT.
e) Determinare altresì l'obbligo a carico del padre di provvedere per intero alle spese mediche, attività ludiche, sportive e scolastiche dei figli per un costo approssimativa di circa €500,00 mensili;
f) Preso atto dell'avvenuto trasferimento immobiliare da parte del marito in favore della moglie con atto per notar del Persona_3
30/11/2023 in forza di quanto concordato e statuito con la sentenza di separazione n° 7625/2023 di questo Tribunale, la moglie sig.ra Controparte_1
rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento e/o divorzile a carico del marito;
2 g) Il sig , in esecuzione del provvedimento di separazione e Parte_1 dell'atto notarile di trasferimento degli immobili in favore della moglie, conferma
l'assunzione dell'obbligo a provvedere in via esclusiva al pagamento delle rate di mutuo ipotecario, gravanti sugli immobili trasferiti, nella misura del 100% delle stesse fino a loro completa estinzione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 12/09/2008 (atto n.216, parte II, s. A, sez. G, reg.
Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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