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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 31/10/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 9821/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RODOLFI MONIA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RODOLFI MONIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 24/05/2024, con cui e unitisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio a Medole-BS in data 25.5.2013 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Medole-BS al numero 4, parte II, serie C, dell'anno 2013), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 27.5.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2) affido e collocamento dei figli: i figli, ad oggi minorenni, sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza principale presso l'abitazione paterna. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale
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separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3) assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale, rimarrà assegnata al padre, con le seguenti precisazioni: all'assegnatario competeranno le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. Per quanto concerne gli arredi presenti, le parti danno atto di aver già raggiunto un accordo per la divisione degli stessi tra loro.
La signora si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre il 31/12/2024. Pt_2
4) visitazioni: i genitori terranno con sei figli secondo il seguente calendario concordato:
a. Durante la settimana, i figli staranno:
- con la madre la domenica (nel fine settimana di competenza del padre, dalle 18:00), il lunedì quando verranno ritirati da scuola, il martedì ed il mercoledì quando verranno portati a scuola;
- con il padre il mercoledì, quando verranno ritirati da scuola, il giovedì ed il venerdì;
- nei periodi di vacanze estive l'orario dalle 18 sarà sostituito con le 21:00, e il venerdì nel fine settimana di competenza della madre, (nel periodo estivo) pernotteranno dalla madre b. Fine settimana: ciascun genitore terrà con sei figli a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica, con le seguenti precisazioni: Perso
- nel sabato di competenza della madre, il padre porterà da lei i figli alle 08:30 ed accompagnerà scuola;
- nel fine settimana di competenza del padre, egli consegnerà i bambini alla madre la domenica sera alle 18.
c. Vacanze estive: durante il periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, secondo calendario da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
d. Vacanze natalizie: ciascun genitore terrà con sé i figli n. sei giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e. Vacanze pasquali: ciascun genitore terra con sei figli n. tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua quello di Pasquetta;
f. Ponti e festivi: i punti del 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
g. Compleanni festa mamma/papà: i figli trascorreranno il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni, la festa della mamma/papà con il genitore festeggiato, ed il compleanno di ciascun genitore con il festeggiato.
Le parti concordano che, per quanto possibile, il periodo di vacanza non debbano alterare la turnazione dei fine settimana. Concordano altresì che le eventuali variazioni, salvo casi eccezionali e di forza maggiore (esempio, malattia), debbano essere concordate con anticipo e rispetto reciproco.
5) concorso al mantenimento dei figli: i genitori manterranno in via diretta i figli per il periodo di propria competenza durante il quale tengono i bambini presso di sé.
6) spese extra assegno di mantenimento: entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie come elencate e secondo le modalità sancite dal protocollo in uso presso il tribunale di Brescia, che di seguito si riporta: spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazioni scientifica;
IV) ticket sanitari.
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b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, per scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Spese per il vestiario: oltre a quelle sopradette (spese di cui al protocollo in uso presso il tribunale di Brescia) le parti concordano di includere nelle spese da ripartire al 50% anche le spese del vestiario dei figli ai due cambi stagionali.
Grest estivo: i genitori concordano di dividere le spese di iscrizione dei figli al grest estivo (o simili) salvo per quanto riguarda il periodo di 15 giorni durante le ferie estive di competenza di ciascun genitore, periodo durante il quale il grest risulterà totale carico di quel genitore che per il periodo di sua competenza deciderà eventualmente di usufruirne.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban sia già noto oppure indicato nella richiesta.
7) assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che:
- l'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 50% ad entrambi i genitori;
- la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relativi alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute;
- eventuali assegni familiari (in corso o arretrati da poter chiedere) saranno attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento ad entrambi i genitori.
8) assegno coniuge: i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare
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o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9) ulteriori rapporti: nell'interesse della prole concordemente i genitori si obbligano:
- a non far frequentare i propri rispettivi eventuali compagni ai figli, almeno sino a quando i rapporti con gli stessi non si saranno consolidati nel tempo;
- a non divulgare fotografie e notizie riguardanti i figli nei social network o in contesti Internet accessibili al pubblico, senza l'autorizzazione espressa dell'altro genitore, precisando che invece è consentito l'invio di foto a destinatari specifici via whatsapp o email.
10) altri rapporti tra i coniugi: le parti concordano le seguenti ulteriori condizioni di separazione:
a) casa coniugale: con riguardo alla casa coniugale, della quale le parti sono comproprietari pro quota indivisa di 1/2 ciascuno (in virtù di atto notarile di compravendita del 03/03/2016 n. Rep. 58955/ Racc. 21459 Notaio Dr. notaio in Salò_BS, agli atti sub doc. 15), sito in Desenzano del Garda (BS)- Fraz. Rivoltella, via Persona_2
Pratomaggiore n. 119, censita al catasto fabbricati del predetto comune, Sez. NCT, foglio 37:
- mappale 92 sub 13 via Pratomaggiore p. T-S1-S1 Zc.1 Cat. A/2 Cl. 4 Vani 6,5 Superficie catastale mq 114 (escluse aree scoperte mq 111);
- mappale 92 sub 8 via Pratomaggiore n.3 p. S1 Zc. 1 Cat. C/6 Cl. 4 mq. 20 superficie catastale mq 20 (autorimessa pertinenziale al piano interrato),
Le parti, al fine di risolvere la crisi coniugale e di definire i propri rapporti patrimoniali, hanno raggiunto seguente accordo:
- la signora si impegna a trasferire al signor la propria quota di proprietà della casa Parte_2 Parte_1 coniugale come sopra identificata tramite riferimenti catastali per il prezzo concordato di euro 170.000,00=(centosettantamila/00) importo che verrà pagato dall'acquirente con le seguenti modalità:
- euro 150.000,00= al momento della stipula del rogito notarile
- euro 20.000,00= senza interessi, in 72 rate mensili, di euro 280,00= ciascuna e la 72° di euro 120,00=
- il trasferimento immobiliare sopra detto dovrei stare perfezionato, con rogito notarile, a cure e spese del signor Pt_1 entro e non oltre il 31 ottobre 2024
- gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati divisi tra le parti con accordo tra loro intercorso.
Ad ogni effetto di legge, le parti dichiarano e si dà atto che l'accordo patrimoniale sopraddetto relativo al trasferimento immobiliare è elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione di rapporti patrimoniali più coniugi.
b) conti correnti/rapporti finanziari cointestati: le parti concordano che:
- il c/c cointestato numero 0411562 acceso presso la banca ING BANK N.V. (c.f. 11241140158), associato al seguente Iban [...]C0010411562, con saldo al 31/03/2024 di euro 1.479,41 (cfr. Doc 16) sarà mantenuto aperto, fino ad esaurimento dell'attivo, per le spese relative ai bambini, con l'accordo che ogni pagamento sarà eseguito esclusivamente con carta e che non verranno eseguiti prelievi di denaro contante. All'esaurimento della provvista il predetto conto corrente verrà chiuso.
- il libretto postale numero 2-1279272882 intestato alla minore, con firma di entrambi i genitori, sul quale viene Perso accreditata l'indennità di frequenza relativa all'invalidità della figlia cfr. doc. 17) rimarrà aperto e continuerà ad essere usato come attualmente viene fatto.
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c) beni mobili registrati: le autovetture intestate ai coniugi rimangono di proprietà esclusiva di ciascuno di essi, pertanto il veicolo Ford targato FA252NS (doc. 9) resterà intestato alla signora mentre il veicolo Ford targato EG782DG Pt_2
(doc. 14) rimarrà intestato al signor Pt_1
11) assenso documenti identità e espatrio per la prole minore: i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli, passaporto incluso, attestandosi sin d'ora l'assenza di inibitorie al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto incluso).
12) spese del presente giudizio: le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambi in via solidale
13) Chiusura: i coniugi danno atto di aver definito in separata sede ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
14) rinuncia all'impugnazione: i coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 31/10/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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