Sentenza 15 novembre 2022
Massime • 1
L'omessa notifica all'imputato, che non sia stato dichiarato assente o contumace, del decreto con cui, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione del dibattimento fuori udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2022, n. 18328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18328 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
Testo completo
1 8328 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1441/2022 ANGELA TARDIO UP 15/11/2022- DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 13915/2022 - Relatore - EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE CARMINE RUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IU MB NO nato a [...] il [...] IP LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lelle le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO -1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 16 ottobre 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino in data 27 maggio 2014, con la quale ER UN LI e SI ON erano stati condannati per i reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione commessi nella gestione della Sogeb s.r.l. ha assolto il secondo dal reato ascritto al capo A) limitatamente alla cessione dei rami di azienda denominati Bar Vega e Bar Imperial e ridotto a due anni la pena principale e quelle accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), confermando nel resto la condanna. Quanto al primo, ha invece escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, applicata la c.d. continuazione fallimentare, ha rideterminato la pena in due anni e nove mesi di reclusione, revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, infine ridotto la misura delle residue pene accessorie a quella della durata della pena principale.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia avv. Giovanni Di Nardo, e deducono cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge processuale, per avere la Corte di appello anticipato la data di udienza rispetto a quella fissata nel decreto di citazione a giudizio, senza dare il relativo avviso agli imputati.
2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per avere il giudice del rinvio proceduto con la trattazione in presenza, mai richiesta da nessuna delle parti, sostituendo i difensori assenti con un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. La difesa chiarisce di avere tempestivamente inviato conclusioni scritte con pec, in esse eccependo l'inosservanza della disciplina emergenziale.
2.3. Con il terzo motivo deducono la violazione dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per omessa notificazione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore degli appellanti.
2.4. Con il quarto motivo deducono alternativamente la violazione di legge riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per con prescrizione. Il ricorrente rileva che la sentenza dichiarativa di fallimento è del maggio 2005 e, conseguentemente, eccepisce la prescrizione decennale del reato, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso la relativa declaratoria. 2 الله 2.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione degli artt. 69 cod. pen e 219 legge fallimentare. Nel rideterminare la pena in seguito a esclusione nei riguardi di LI dell'aggravante del danno di particolare rilevanza, la Corte territoriale ha omesso di ricomprendere l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. nel giudizio di bilanciamento con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche.
2.6. La difesa ha depositato conclusioni scritte e insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, con requisitoria scritta pervenuta il 26 ottobre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. La scansione procedimentale indicata dalla difesa nel ricorso risulta dagli atti cui la Corte può accedere in virtù del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092). L'anticipazione è avvenuta fuori udienza e nei riguardi di imputati non dichiarati assenti ovvero contumaci. Si è realizzata una nullità a regime intermedio (Sez. 1, n. 20121 del 02/12/2010, Gianicolo, Rv. 250274), ritualmente eccepita dalla difesa nelle conclusioni scritte e non sanata dall'avvenuta nomina di un difensore di ufficio in occasione della trattazione orale (peraltro mai chiesta da alcuna delle parti, come dedotto nel secondo motivo). Questa Corte ha infatti chiarito (Sez. 5, n. 7943 del 15/02/2007, Arcuri, RV, 236527) che «È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti, in conformità alla pronuncia di primo grado, l'eccezione di nullità del giudizio in senza alcun avviso agli ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione, che non poterono parteciparvi, imputati l'ordinanzain quanto di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza a differenza di quella - adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente, ex art. 477 cod. proc. pen. deve essere, ex art. 465 cod. proc. pen., notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori, e comunicata al Pubblico Ministero e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio di appello», e che, per converso, il provvedimento di anticipazione «non deve essere notificato personalmente all'imputato, già 3 F dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta», poiché il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426).
2. Sulla scorta delle esposte argomentazioni la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 15 novembre 2022 Il Presidente Il Consigliere estensore Eva Toscani Angela Tardio degele trái CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Roma, li 03/05/2013in Cancelleria oggi Depositata ARIO IL IN NI IL FI