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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.5767/2023 di R.G. avente ad oggetto “risarcimento danni da inadempimento contrattuale” tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Casamassima, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTRICE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Vito Rizzi, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTA
* * * * * * *
All'udienza cartolare del 18.11.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio per sentirne accertare l'inadempimento Pt_1 Controparte_1 agli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto in data 29.3.2022 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico denominato " . CP_1 Controparte_2
L'attrice ha esposto di avere aderito all'offerta al prezzo promozionale di € 14.040,00 con il beneficio dello sconto in fattura del 50% e di avere provveduto al pagamento entro i termini contrattualmente stabiliti;
ha rappresentato che, nonostante l'integrale pagamento, l'installazione dell'impianto è stata eseguita con notevole ritardo rispetto al termine pattuito anche a causa dell'operato del tecnico incaricato dalla convenuta, il quale, nella fase esecutiva, ha preteso
1 dall'istante la corresponsione di ulteriori € 1.000,00 per l'installazione di una struttura metallica di sostegno - diversa da quella prevista in contratto - che ne avrebbe garantito il corretto funzionamento e la piena efficienza;
ha dedotto, inoltre, che il sistema fotovoltaico benché installato con ritardo non risulta correttamente attivato, con conseguente danno economico derivante dalla mancata autoproduzione di energia. Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta alla connessione in rete dell'impianto ad energia solare nonché al pagamento della somma di € 5.275,00 a titolo risarcitorio.
La Società convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree e chiesto il rigetto delle domande;
ha dedotto che il ritardo nell'installazione dell'impianto fotovoltaico è dipeso dalla cliente, la quale aveva procrastinato la posa in opera al fine di reperire sul mercato una diversa struttura di sostegno ad un prezzo inferiore rispetto a quello preteso dall'installatore; ha osservato in ogni caso che l'onerosità della struttura metallica era contemplata dal modulo contrattuale accettato dalla e che la connessione alla rete dell'impianto, cui era deputata Pt_1
, è avvenuta regolarmente nel giugno del 2023. Controparte_3
* * * * * * *
I) Va rigettata la domanda di adempimento contrattuale.
Risulta per tabulas che la connessione dell'impianto domestico alla rete elettrica si è regolarmente completata il 27.6.2023 (v. verbale di intervento del distributore sul gruppo di misura BT di connessione alla rete sottoscritto anche dalla . Pt_1
ha quindi adempiuto ante causam (seppur tardivamente) alla prestazione di servizio non CP_1 potendo comunque ritenersi responsabile, in difetto di prova contraria, delle dedotte anomalie al quadro elettrico riscontrate nel gennaio 2024 (cfr. prova testimoniale).
II) La domanda risarcitoria va accolta nei termini che seguono.
Il contratto inter partes, per quel che interessa, prevedeva la fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici e della struttura di sostegno “tetto piano” dietro il corrispettivo rispettivamente di €
13.490,00 e di € 550,00; stabiliva altresì che il predetto impianto venisse installato e attivato entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal verificarsi di due condizioni essenziali, rappresentate dalla verifica di fattibilità tecnica del progetto e dal successivo pagamento del prezzo (v. art. 5 delle “Informazioni precontrattuali” richiamato dal modulo negoziale del
29.3.2022).
Le condizioni di fattibilità ed il pagamento del prezzo (al netto del beneficio fiscale) si sono verificate rispettivamente il 19 aprile 2022 e il 10 maggio 2022, sicché la scadenza del termine di installazione era fissata al novembre successivo.
2 In sede istruttoria è emerso tuttavia che ha realizzato l'impianto in ritardo, soltanto nel CP_1 febbraio 2023, costringendo la a sostenere extra contratto un ulteriore esborso Pt_1 economico di € 1.000,00.
È accaduto invero che, all'insaputa di , la ditta incaricata ha deciso di applicare sul CP_1 lastrico della un supporto metallico in pergolato diverso da quello pattuito nel contratto Pt_1 di fornitura (struttura di sostegno tetto piano), sul falso presupposto che il novum fosse imprescindibile per potenziare il rendimento dei pannelli, e ne ha sospeso il montaggio in attesa di ricevere la somma pretesa.
Tale arbitraria iniziativa ha fuorviato l'attrice, inducendola dapprima a ricercare soluzioni alternative sul mercato e dipoi a sostenere, seppure obtorto collo, l'esborso richiesto dalla
[...]
(v. dichiarazione teste , legale rappresentante della ditta nonché CP_4 Testimone_1 tecnico installatore dell'impianto fotovoltaico) malgrado la struttura di sostegno fosse già compresa nel prezzo contrattuale.
Ebbene, la necessità di montare i pannelli fotovoltaici su una struttura soprelevata non aveva alcuna giustificazione pratica, come si evince dall'espletata c.t.u. dell'ing. , che ha Per_1 sottolineato l'idoneità del sostegno “tetto piano” a consentire l'installazione dei pannelli sul lastrico solare senza alcun depotenziamento dell'impianto.
Le evidenze fattuali delineano quindi l'inadempimento colpevole di , per il ritardo CP_1 ingiustificato nell'istallazione dell'impianto unito all'inevitabile allungamento dei tempi per la sua connessione in rete e per aver - sempre tramite l'incaricato - onerato la cliente di spese
"extra” impreviste ed arbitrarie mercé la realizzazione di una sovrastruttura (pergolato) non necessaria. Non rileva, quale esimente, che gli accadimenti siano riconducibili a fatto del terzo perché risponde comunque dell'operato dell'installatore ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_1
È peraltro evidente che non ha tenuto un comportamento improntato a buona fede (artt. CP_1
1175 e 1375 c.c.) perché, lungi dal preservare gli interessi del cliente consumatore, ha suscitato nella falsi affidamenti sulla maggiore funzionalità ed efficienza dell'impianto e quindi Pt_1 sull'opportunità di discostarsi dagli accordi in atto, che imponevano obblighi ben precisi in previsioni del progetto di fattibilità.
L'inadempienza di si è tradotta in un duplice danno per l'attrice legato per un verso alle CP_1 maggiori spese sostenute per l'impianto per altro verso alle mancate utilitates per la ritardata attivazione.
Sotto il primo profilo va rimborsato l'importo di € 1.000,00 pagato il 23.2.2023 alla ditta installatrice (v. fattura quietanzata). Nella domanda di risarcimento vanno ricompresi, quale
3 componente del danno, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi, liquidabili d'ufficio (ex multis Cass. 17/4028; Cass. 16/12140). La sorte capitale, rivalutata secondo indici
Istat dall'epoca di verificazione del danno (febbraio 2023) fino all'attualità, ammonta ad €
1.024,00. Facendo corretta applicazione dei principi inaugurati da Cass. S/U 95/1712, gli interessi si calcolano sull'importo rivalutato anno per anno, ragion per cui ammontano ad €
87,27.
Sul credito risarcitorio così liquidato, pari ad € 1.111,27, decorrono gli interessi di mora dalla decisione fino all'effettivo soddisfo.
In secondo luogo, il danno va commisurato alla mancata fruizione dell'energia autoproducibile ovvero al mancato risparmio energetico e alla perdita pro tempore delle agevolazioni legate allo
“scambio sul posto” del supero commerciabile.
Rileva, al riguardo, l'indagine condotta dal c.t.u. che, in base agli elementi acquisiti, ha ricostruito, in tesi, la potenziale produttività dell'impianto fotovoltaico nell'arco temporale da ottobre 2022 a giugno 2023 (allorquando finalmente è entrato in esercizio il tale impianto) comparandola con i reali consumi registrati in quel periodo dall'utenza domestica della Pt_1 per ricavarne, in termini economici, il mancato risparmio di energia nonché i mancati introiti sulla quota percentuale da reimmettere sul mercato. È emerso dunque che la privazione medio tempore dell'impianto fotovoltaico ha determinato per l'attrice una perdita complessiva stimabile in € 445,54 (l'inerzia di decorre dal mese dal novembre 2022 ragion per cui i maggiori CP_1 costi in bolletta relativi al bimestre ottobre-novembre 2022 vanno ragionevolmente dimidiati al pari del mancato ricavo dell'energia cedibile).
Dalle risultanze peritali non vi è motivo di discostarsi in quanto la c.t.u. appare completa e non viziata da errori logici o tecnico-valutativi.
Anche in questo caso vanno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
La sorte capitale, rivalutata secondo indici Istat dall'epoca di cristallizzazione del danno (giugno
2023) fino all'attualità, ammonta ad € 457,12 mentre gli interessi calcolati sull'importo via via rivalutato anno per anno, ammontano ad € 42,36.
Sul credito risarcitorio così liquidato, pari ad € 499,48, decorrono gli interessi di mora dalla decisione fino all'effettivo soddisfo.
* * * * * * *
Null'altro spetta all'attrice.
L'offerta iniziale, che riportava un prezzo leggermente inferiore a quello effettivamente applicato, non costituiva proposta contrattuale vincolante e peraltro non menzionava la struttura
4 di sostegno, che ha un suo costo. Il contratto si è perfezionato con la sottoscrizione del modulo di adesione, nel quale era già indicato il prezzo complessivo di € 14.040,00. Il pagamento successivo da parte dell'attrice integra vieppiù accettazione e conformità della volontà contrattuale. L'attrice non ha titolo per pretendere la restituzione di € 275,00.
È ingiustificata altresì la richiesta di € 500,00 per spese legali stragiudiziali, perché l'iniziativa ante causam non ha influito sulle dinamiche di causa tenuto conto che l'impianto è stato installato (tardivamente) solo dietro pagamento (ingiustificato) della struttura metallica soprelevata.
Inammissibile, perché tardivamente esplicitata solo nelle difese conclusive, la richiesta di ristoro delle ulteriori spese connesse all'aumento (ingiustificato, secondo i rilievi peritali) della potenza del contratto di fornitura da 3 a 6 KWh.
Del pari inammissibile è la richiesta di rimborso di € 300,00 per le spese di connessione dell'impianto fotovoltaico in rete sostenuta dall'attrice, contrattualmente a carico della convenuta. Tali costi non possono costituire voce risarcitoria ma, in tesi, potrebbero fondare una pretesa indennitaria ex art. 2041 c.c. (che esula dal thema decidendum).
* * * * * * *
La lite, esitata in una parziale soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo e la condanna della convenuta a rifondere la restante quota, liquidata secondo criteri e parametri aggiornati al DM n. 147/2022.
Gli oneri della c.t.u., liquidati con separato decreto, vanno posti a carico di CP_1
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di adempimento in forma specifica del contratto;
- per la causale in oggetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo risarcitorio, della somma complessiva di € 1.610,75 oltre interessi come in
[...] motivazione;
- condanna la Società convenuta a rifondere alla controparte i due terzi (2/3) delle spese e competenze di lite, che liquida in tal misura in € 1.877,00 (€ 176,00 per spese, € 1.701,00 per compensi) oltre rsg, iva e cap, e compensa tra le parti il residuo terzo;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . CP_1
Taranto, 25.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.5767/2023 di R.G. avente ad oggetto “risarcimento danni da inadempimento contrattuale” tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Casamassima, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTRICE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Vito Rizzi, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTA
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All'udienza cartolare del 18.11.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio per sentirne accertare l'inadempimento Pt_1 Controparte_1 agli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto in data 29.3.2022 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico denominato " . CP_1 Controparte_2
L'attrice ha esposto di avere aderito all'offerta al prezzo promozionale di € 14.040,00 con il beneficio dello sconto in fattura del 50% e di avere provveduto al pagamento entro i termini contrattualmente stabiliti;
ha rappresentato che, nonostante l'integrale pagamento, l'installazione dell'impianto è stata eseguita con notevole ritardo rispetto al termine pattuito anche a causa dell'operato del tecnico incaricato dalla convenuta, il quale, nella fase esecutiva, ha preteso
1 dall'istante la corresponsione di ulteriori € 1.000,00 per l'installazione di una struttura metallica di sostegno - diversa da quella prevista in contratto - che ne avrebbe garantito il corretto funzionamento e la piena efficienza;
ha dedotto, inoltre, che il sistema fotovoltaico benché installato con ritardo non risulta correttamente attivato, con conseguente danno economico derivante dalla mancata autoproduzione di energia. Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta alla connessione in rete dell'impianto ad energia solare nonché al pagamento della somma di € 5.275,00 a titolo risarcitorio.
La Società convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree e chiesto il rigetto delle domande;
ha dedotto che il ritardo nell'installazione dell'impianto fotovoltaico è dipeso dalla cliente, la quale aveva procrastinato la posa in opera al fine di reperire sul mercato una diversa struttura di sostegno ad un prezzo inferiore rispetto a quello preteso dall'installatore; ha osservato in ogni caso che l'onerosità della struttura metallica era contemplata dal modulo contrattuale accettato dalla e che la connessione alla rete dell'impianto, cui era deputata Pt_1
, è avvenuta regolarmente nel giugno del 2023. Controparte_3
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I) Va rigettata la domanda di adempimento contrattuale.
Risulta per tabulas che la connessione dell'impianto domestico alla rete elettrica si è regolarmente completata il 27.6.2023 (v. verbale di intervento del distributore sul gruppo di misura BT di connessione alla rete sottoscritto anche dalla . Pt_1
ha quindi adempiuto ante causam (seppur tardivamente) alla prestazione di servizio non CP_1 potendo comunque ritenersi responsabile, in difetto di prova contraria, delle dedotte anomalie al quadro elettrico riscontrate nel gennaio 2024 (cfr. prova testimoniale).
II) La domanda risarcitoria va accolta nei termini che seguono.
Il contratto inter partes, per quel che interessa, prevedeva la fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici e della struttura di sostegno “tetto piano” dietro il corrispettivo rispettivamente di €
13.490,00 e di € 550,00; stabiliva altresì che il predetto impianto venisse installato e attivato entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal verificarsi di due condizioni essenziali, rappresentate dalla verifica di fattibilità tecnica del progetto e dal successivo pagamento del prezzo (v. art. 5 delle “Informazioni precontrattuali” richiamato dal modulo negoziale del
29.3.2022).
Le condizioni di fattibilità ed il pagamento del prezzo (al netto del beneficio fiscale) si sono verificate rispettivamente il 19 aprile 2022 e il 10 maggio 2022, sicché la scadenza del termine di installazione era fissata al novembre successivo.
2 In sede istruttoria è emerso tuttavia che ha realizzato l'impianto in ritardo, soltanto nel CP_1 febbraio 2023, costringendo la a sostenere extra contratto un ulteriore esborso Pt_1 economico di € 1.000,00.
È accaduto invero che, all'insaputa di , la ditta incaricata ha deciso di applicare sul CP_1 lastrico della un supporto metallico in pergolato diverso da quello pattuito nel contratto Pt_1 di fornitura (struttura di sostegno tetto piano), sul falso presupposto che il novum fosse imprescindibile per potenziare il rendimento dei pannelli, e ne ha sospeso il montaggio in attesa di ricevere la somma pretesa.
Tale arbitraria iniziativa ha fuorviato l'attrice, inducendola dapprima a ricercare soluzioni alternative sul mercato e dipoi a sostenere, seppure obtorto collo, l'esborso richiesto dalla
[...]
(v. dichiarazione teste , legale rappresentante della ditta nonché CP_4 Testimone_1 tecnico installatore dell'impianto fotovoltaico) malgrado la struttura di sostegno fosse già compresa nel prezzo contrattuale.
Ebbene, la necessità di montare i pannelli fotovoltaici su una struttura soprelevata non aveva alcuna giustificazione pratica, come si evince dall'espletata c.t.u. dell'ing. , che ha Per_1 sottolineato l'idoneità del sostegno “tetto piano” a consentire l'installazione dei pannelli sul lastrico solare senza alcun depotenziamento dell'impianto.
Le evidenze fattuali delineano quindi l'inadempimento colpevole di , per il ritardo CP_1 ingiustificato nell'istallazione dell'impianto unito all'inevitabile allungamento dei tempi per la sua connessione in rete e per aver - sempre tramite l'incaricato - onerato la cliente di spese
"extra” impreviste ed arbitrarie mercé la realizzazione di una sovrastruttura (pergolato) non necessaria. Non rileva, quale esimente, che gli accadimenti siano riconducibili a fatto del terzo perché risponde comunque dell'operato dell'installatore ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_1
È peraltro evidente che non ha tenuto un comportamento improntato a buona fede (artt. CP_1
1175 e 1375 c.c.) perché, lungi dal preservare gli interessi del cliente consumatore, ha suscitato nella falsi affidamenti sulla maggiore funzionalità ed efficienza dell'impianto e quindi Pt_1 sull'opportunità di discostarsi dagli accordi in atto, che imponevano obblighi ben precisi in previsioni del progetto di fattibilità.
L'inadempienza di si è tradotta in un duplice danno per l'attrice legato per un verso alle CP_1 maggiori spese sostenute per l'impianto per altro verso alle mancate utilitates per la ritardata attivazione.
Sotto il primo profilo va rimborsato l'importo di € 1.000,00 pagato il 23.2.2023 alla ditta installatrice (v. fattura quietanzata). Nella domanda di risarcimento vanno ricompresi, quale
3 componente del danno, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi, liquidabili d'ufficio (ex multis Cass. 17/4028; Cass. 16/12140). La sorte capitale, rivalutata secondo indici
Istat dall'epoca di verificazione del danno (febbraio 2023) fino all'attualità, ammonta ad €
1.024,00. Facendo corretta applicazione dei principi inaugurati da Cass. S/U 95/1712, gli interessi si calcolano sull'importo rivalutato anno per anno, ragion per cui ammontano ad €
87,27.
Sul credito risarcitorio così liquidato, pari ad € 1.111,27, decorrono gli interessi di mora dalla decisione fino all'effettivo soddisfo.
In secondo luogo, il danno va commisurato alla mancata fruizione dell'energia autoproducibile ovvero al mancato risparmio energetico e alla perdita pro tempore delle agevolazioni legate allo
“scambio sul posto” del supero commerciabile.
Rileva, al riguardo, l'indagine condotta dal c.t.u. che, in base agli elementi acquisiti, ha ricostruito, in tesi, la potenziale produttività dell'impianto fotovoltaico nell'arco temporale da ottobre 2022 a giugno 2023 (allorquando finalmente è entrato in esercizio il tale impianto) comparandola con i reali consumi registrati in quel periodo dall'utenza domestica della Pt_1 per ricavarne, in termini economici, il mancato risparmio di energia nonché i mancati introiti sulla quota percentuale da reimmettere sul mercato. È emerso dunque che la privazione medio tempore dell'impianto fotovoltaico ha determinato per l'attrice una perdita complessiva stimabile in € 445,54 (l'inerzia di decorre dal mese dal novembre 2022 ragion per cui i maggiori CP_1 costi in bolletta relativi al bimestre ottobre-novembre 2022 vanno ragionevolmente dimidiati al pari del mancato ricavo dell'energia cedibile).
Dalle risultanze peritali non vi è motivo di discostarsi in quanto la c.t.u. appare completa e non viziata da errori logici o tecnico-valutativi.
Anche in questo caso vanno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
La sorte capitale, rivalutata secondo indici Istat dall'epoca di cristallizzazione del danno (giugno
2023) fino all'attualità, ammonta ad € 457,12 mentre gli interessi calcolati sull'importo via via rivalutato anno per anno, ammontano ad € 42,36.
Sul credito risarcitorio così liquidato, pari ad € 499,48, decorrono gli interessi di mora dalla decisione fino all'effettivo soddisfo.
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Null'altro spetta all'attrice.
L'offerta iniziale, che riportava un prezzo leggermente inferiore a quello effettivamente applicato, non costituiva proposta contrattuale vincolante e peraltro non menzionava la struttura
4 di sostegno, che ha un suo costo. Il contratto si è perfezionato con la sottoscrizione del modulo di adesione, nel quale era già indicato il prezzo complessivo di € 14.040,00. Il pagamento successivo da parte dell'attrice integra vieppiù accettazione e conformità della volontà contrattuale. L'attrice non ha titolo per pretendere la restituzione di € 275,00.
È ingiustificata altresì la richiesta di € 500,00 per spese legali stragiudiziali, perché l'iniziativa ante causam non ha influito sulle dinamiche di causa tenuto conto che l'impianto è stato installato (tardivamente) solo dietro pagamento (ingiustificato) della struttura metallica soprelevata.
Inammissibile, perché tardivamente esplicitata solo nelle difese conclusive, la richiesta di ristoro delle ulteriori spese connesse all'aumento (ingiustificato, secondo i rilievi peritali) della potenza del contratto di fornitura da 3 a 6 KWh.
Del pari inammissibile è la richiesta di rimborso di € 300,00 per le spese di connessione dell'impianto fotovoltaico in rete sostenuta dall'attrice, contrattualmente a carico della convenuta. Tali costi non possono costituire voce risarcitoria ma, in tesi, potrebbero fondare una pretesa indennitaria ex art. 2041 c.c. (che esula dal thema decidendum).
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La lite, esitata in una parziale soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo e la condanna della convenuta a rifondere la restante quota, liquidata secondo criteri e parametri aggiornati al DM n. 147/2022.
Gli oneri della c.t.u., liquidati con separato decreto, vanno posti a carico di CP_1
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di adempimento in forma specifica del contratto;
- per la causale in oggetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo risarcitorio, della somma complessiva di € 1.610,75 oltre interessi come in
[...] motivazione;
- condanna la Società convenuta a rifondere alla controparte i due terzi (2/3) delle spese e competenze di lite, che liquida in tal misura in € 1.877,00 (€ 176,00 per spese, € 1.701,00 per compensi) oltre rsg, iva e cap, e compensa tra le parti il residuo terzo;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . CP_1
Taranto, 25.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
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