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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1006/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 24/12/1989, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO ELIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (CS) in data 22/10/1981, rappresentata e difesa dall'avv. PETRASSI SANDRAIDA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa Con ricorso depositato in data 20/05/2024, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie ed ha allegato: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il 10 settembre 2019 in Minervino Parte_1 Murge (BT), con rito civile e scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dalla loro unione è nata la figlia il 5 agosto 2022; Persona_1
- che la minore ha sempre vissuto con entrambi i genitori, gode di buona salute, non presenta patologie e mantiene rapporti affettivi con entrambe le famiglie. Attualmente non frequenta il nido, ma i genitori intendono iscriverla a breve;
- che la famiglia ha vissuto in un immobile sito in Via delle Peonie, di proprietà indivisa per 1/3 ciascuno tra e I fratelli del ricorrente hanno concesso l'uso Pt_1 CP_3 Controparte_4 temporaneo dell'immobile, ma intendono rientrarne in possesso per procedere alla divisione;
- che, a tal fine, ha messo a disposizione della moglie e della figlia un nuovo appartamento sito in Via La Spezia, 10 – Corigliano Rossano, completamente arredato e abitabile, concesso in comodato d'uso gratuito dal Sig. ; Parte_2
- che tale proposta è stata rifiutata immotivatamente dalla;
CP_1 R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 2 di 8
- che egli è assunto con contratto part-time a tempo indeterminato presso la ditta del Sig.
, con una retribuzione lorda mensile di 1.215,06 euro. Ha dichiarato un reddito Parte_3 imponibile di 23.166 euro nel 2022 e l'ISEE 2024 del nucleo familiare è pari a 10.291,47 euro;
- che è inoltre comproprietario per 1/3 dell'immobile familiare;
- che la resistente, pur avendo titoli e requisiti per lavorare, ha scelto di non svolgere alcuna attività lavorativa sin dal matrimonio e non ha manifestato intenzione di cercare occupazione, neppure dopo la crisi coniugale;
- che non ritiene di dover corrispondere alcun mantenimento alla coniuge, avendo sempre provveduto alle esigenze economiche familiari e considerata la scelta personale della stessa di non lavorare;
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
• ordinare alla Sig.ra di lasciare la casa coniugale, entro e non Controparte_1 oltre trenta giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; • disporre l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Persona_1 con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, secondo i termini e le modalità indicate al punto G del presente ricorso;
• disporre il versamento di un assegno mensile di mantenimento della minore per l'importo pari ad Euro 350,00 mensili oltre il 50% di tutte le spese straordinarie a carico del sig. • stabilire e disporre che tutte le spese di gestione Parte_1 e manutenzione, ordinarie e straordinarie, (utenza elettrica, idrica, condominio, riscaldamento, RSU, Imu e tributi vari) dell'immobile per civile abitazione sito in Via la Spezia, 10 p.1 - 87064 Corigliano Rossano, concesso in comodato d'uso gratuito dal Sig. al figlio Sig. Parte_2 e da questi messo gratuitamente a disposizione della sig.ra , siano poste a Parte_1 CP_1 totale carico del ricorrente.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in data 28/10/24 , la quale Controparte_1 non si è opposta alla domanda di separazione, fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione dei fatti. A tal fine ha dedotto:
- che il matrimonio è entrato in crisi non per reciproche incomprensioni, ma per comportamenti gravi e contrari ai doveri coniugali da parte del marito;
- che, infatti, dopo le nozze ha scoperto che il coniuge faceva uso di alcol, droghe e soffriva di ludopatia;
- che nonostante la nascita della figlia e un percorso di disintossicazione, il ha avuto Pt_1 ricadute, episodi di negligenza e infedeltà, compromettendo definitivamente il rapporto coniugale;
- che la figlia, nata il [...], ha sempre vissuto con la madre Persona_1 nella casa familiare. La Sig.ra si è occupata in via esclusiva o prevalente della bambina, che è CP_1 ancora allattata al seno e non frequenta strutture educative;
- che, al contrario, il padre ha dimostrato di non essere idoneo al ruolo di genitore, poiché immaturo e a rischio di ricadute;
- che la casa familiare di Via delle Peonie, in comproprietà tra i fratelli , è sempre Pt_1 stata abitata dalla famiglia del ricorrente;
- che non può essere accolta la proposta di trasferirsi in altra abitazione concessa in comodato, ritenuta precaria e inadatta alla stabilità della minore. In alternativa, si propone la cessione dell'immobile alla figlia con diritto di abitazione alla madre;
- che la dichiarazione di reddito del marito (circa 1.200 euro mensili) non corrisponde alla realtà, poiché incongruente rispetto tenore di vita goduto dal coniuge. Egli possiede beni di lusso, auto di alta gamma, orologi costosi e vive in modo incompatibile con il reddito dichiarato, dovendo presumersi l'esistenza di redditi non tracciabili o occultati tramite l'azienda familiare;
- di lavorare part-time al momento del matrimonio, ma di essere stata costretta a rinunciare all'impiego per assistere il marito, sostituirlo nell'attività familiare e affrontare la gravidanza;
- di essere attualmente disoccupata, sebbene alla ricerca di un nuovo impiego;
R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 3 di 8
Tanto premesso, la resistente ha formulato le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del fallimento matrimoniale del sig.
Parte_1
-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
-Assegnare la casa coniugale, sita in Corigliano alla via Delle Peonie snc, identificata al Foglio 78, part. 789, sub 4 piano 3-4, alla sig.ra affinché vi abiti Parte_4 unitamente alla figlia minore di soli 21 mesi;
-Disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla sig.ra o Parte_4 comunque nei termini e modi indicati al punto G della presente memoria;
- Disporre il versamento di un assegno di mantenimento per la minore e da versarsi in favore della sig.ra nella misura di € 500,00 oltre il 50% di tutte le spese Parte_4 straordinarie;
-Disporre a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 Parte_4
un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad € 400,00 mensili oltre alla
[...] maggior somma non inferiore ad € 80.000,00 a titolo sanzionatorio a causa dell'addebito per il fallimento matrimoniale;
-Stabile e disporre che tutte le spese di gestione e manutenzione della casa assegnata alla coniuge ed alla minore siano poste a carico del sig. Parte_1 Ascoltate le parti all'udienza del 22/1/25, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza depositata in data 23/1/25 ha disposto:
“- AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- AFFIDA la figlia minore nato in data [...] a [...]_1
Calabro, in modo condiviso ad entrambi i coniugi, disponendo che la stesso viva con la madre e stabilendo che la frequentazione tra la figlia ed il padre avvenga con le modalità indicate in parte motiva;
- ASSEGNA la casa familiare, sita in Corigliano Rossano Via Delle Peonie s.n.c. P. 3, a
, nata a [...] il [...], affinché vi coabiti con Controparte_1 la figlia minore;
- PONE A CARICO del ricorrente nato a [...] il Parte_1 14.12.1989, l'obbligo di corrispondere in favore della resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 350,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlio minore, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 4 di 8
pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
L'assegno unico familiare, come per legge, sarà corrisposto in favore di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.” Con la medesima ordinanza, sono state rigettate le richieste di prova per testi articolate da entrambe le parti ed è stata rinviata la causa per la discussione orale;
all'udienza del 23/4/25 i difensori hanno discusso come segue: “L'avv. Ferraro discute la causa chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti con la sola modifica relativo al pernottamento rispetto al quale si chiede che venga previsto già a partire da ora atteso che la minore già dorme con il padre il pomeriggio. L'avv. Rotondo insiste preliminarmente nelle richieste istruttorie non ammesse e in via subordinata conclude riportandosi alla memoria di costituzione. L'avv. Ferraro si oppone.” La causa, quindi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In rito Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da parte ricorrente in data 19/1/25, unitamente alla documentazione allegata, essendo stata depositata oltre il primo termine di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., che scadeva, per l'appunto, il 7/11/2024. Con riguardo alla richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo, reiterata dal difensore della resistente all'udienza di discussione, osserva il Collegio che i capitoli di prova 1,2,3,4 e 7, per come formulati, non potevano essere ammessi in quanto privi di riferimenti temporali necessari al fine di dare rilevanza alle circostanze dedotte - almeno in astratto - in ordine alle cause della crisi coniugale;
i restanti, capitoli, invece, sono privi di rilievo ai fini della decisione, per come già evidenziato dal giudice delegato. Parimenti, non poteva essere accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché avente ad oggetto documentazione sanitaria contenente dati sensibili, oggetto di segreto professionale da parte della struttura sanitaria.
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 5 di 8
soprattutto nell'interesse della figlia minore, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. Le domande di addebito della separazione Solo la resistente ha formulato richiesta di addebito della separazione, fondandola sui comportamenti posti in essere dal coniuge, che avrebbero causato l'intollerabilità della convivenza, relativi all'uso di alcol e droghe da parte del , nonché al disturbo patologico (ludopatia) di cui Pt_1 il era affetto. Pt_1 Senonché le condotte descritte sono rimaste sfornite di prove sia nella loro effettiva verificazione sia, soprattutto, nella loro dimensione temporale, atteso che la resistente, al fine di dare rilevanza causale in ordine a tali aspetti rispetto alla crisi coniugale, ha dedotto di aver avuto contezza di tali accadimenti solo dopo le nozze, articolando, tuttavia, capitoli di prova privi di riferimenti temporali, che, in quanto tali, non sono stati ammessi. Di conseguenze, i fatti posti a sostegno della domanda di addebito non sono stati provati dalla , con conseguente rigetto della domanda di addebito. CP_1
3. L'affidamento dei figli minori
Come già osservato in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, la domanda proposta dalla resistente di affidamento esclusivo della minore non è meritevole di accoglimento. In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Alla luce degli esposti orientamenti, è opportuno rilevare che, sebbene la resistente abbia dedotto l'incapacità del padre di assolvere alla funzione genitoriale, la stessa ha poi affermato in udienza che il vede regolarmente la bambina, senza specificare, peraltro, che ciò avvenga CP_1 contro la sua volontà, dovendo così ritenere non sussistente alcuna emergenza processuale che faccia dubitare della idoneità ed efficienza della capacità genitoriale di ciascuna parte. In conformità con quanto previsto con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., depositata in data 23/1/25 - rilevando, in particolare, l'assenza di significativi mutamenti rispetto alla situazione fattuale cristallizzata nella ordinanza - va dunque disposto l'affidamento condiviso ai genitori della minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del Persona_1 R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 6 di 8
padre così come disciplinato nei provvedimenti temporanei ed urgenti (“Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, il martedì ed il giovedì (o comunque due pomeriggi a settimana) dalle ore 16:00 alle 19:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, e le attività sportive e ludiche;
Per_1 trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre
[...] e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) e dalle ore 10 alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica e durante il periodo non scolastico dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) e dalle ore 10 alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica. Con riguardo alle festività Natalizie e Pasquali, la minore trascorrerà presso il padre 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 3 giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua;
ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio per anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori. Al compimento del quarto anno, la minore potrà pernottare con il padre e trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica e durante il periodo non scolastico dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica.”)
4. L'assegnazione della casa familiare Tenuto conto di quanto disposto al paragrafo precedente in merito all'affidamento e collocazione della figlia, la casa coniugale, sita in Corigliano Rossano alla Via Delle Peonie s.n.c. P. 3, non può che essere assegnata a , poiché si tratta di conservare l'habitat Controparte_1 domestico che si è ormai consolidato e nel quale la minore vive ormai da un certo tempo.
5. Il mantenimento in favore dei figli In ordine alla figlia minore, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento. Convivendo la figlia con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la stessa. Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. Pertanto, va, in primo luogo, tenuto conto dell'età della minore e, dunque, dei relativi impegni di studio, di vita e di cura della stessa. In secondo luogo, non potendosi considerare il tenore di vita del nucleo familiare perché non dimostrato, l'assegno va parametrato alle risorse economiche del ricorrente, rispetto alle quale deve ritenersi che lo stesso goda di risorse ulteriore rispetto a quelle documentate derivate dall'attività di dipendente del tabacchino del padre, attività dalla quale percepisce una entrata mensile netta di circa € 1.300,00 e € 1.400,00; depone, in tal senso, la circostanza per cui il ricorrente non abbia tempestivamente contestato quanto dedotto dalla resistente in comparsa di risposta, relativo alla disponibilità da parte del di profumi di oltre € 200,00, di n. 2 rolex, di un'automobile BMW Pt_1 (circostanza confermata in udienza), di occhiali griffati e della possibilità economica di cenare e pranzare al ristorante quotidianamente. Pertanto, valutati tutti i criteri, si stima congrua all'attualità la somma mensile di € 400,00, da corrispondersi da a Mariafrancesca Mollo entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese e da rivalutarsi automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, al 50% alle spese straordinarie, secondo l'elencazione contenuta nei provvedimenti provvisori.
6. Il mantenimento tra i coniugi R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 7 di 8
Sulla domanda di mantenimento della resistente per sé stessa va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n.21649). Applicando i principi esposti al caso in esame, va considerato che parte resistente dispone di redditi propri, pari ad € 400,00 netti mensili, derivanti dal lavoro part-time di commessa in un negozio di abbigliamento;
ella, inoltre, non dovrà sostenere esborsi per reperire un immobile dove vivere, in ragione dell'assegnazione della casa coniugale sopra disposta. Conseguentemente, tenuto conto della ridotta durata del matrimonio (circa 5 anni), della giovane età della richiedente l'assegno di mantenimento (42 anni) e della mancanza di prova di un tenore di vita elevato goduto dal nucleo familiare in costanza di convivenza, va rigettata, perché infondata, la domanda di mantenimento.
7. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1 B. RIGETTA la domanda riconvenzionale di addebito;
C. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i coniugi secondo le modalità Persona_1 indicate in motivazione;
D. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Corigliano Rossano alla Via Delle Peonie s.n.c. P. 3, a;
Controparte_1 E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Controparte_1 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di agosto 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. RIGETTA la domanda di mantenimento del coniuge formulata da;
Controparte_1 G. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
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H. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Minervino Murge (BT) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396; I. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 25 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1006/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 24/12/1989, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO ELIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (CS) in data 22/10/1981, rappresentata e difesa dall'avv. PETRASSI SANDRAIDA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa Con ricorso depositato in data 20/05/2024, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie ed ha allegato: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il 10 settembre 2019 in Minervino Parte_1 Murge (BT), con rito civile e scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dalla loro unione è nata la figlia il 5 agosto 2022; Persona_1
- che la minore ha sempre vissuto con entrambi i genitori, gode di buona salute, non presenta patologie e mantiene rapporti affettivi con entrambe le famiglie. Attualmente non frequenta il nido, ma i genitori intendono iscriverla a breve;
- che la famiglia ha vissuto in un immobile sito in Via delle Peonie, di proprietà indivisa per 1/3 ciascuno tra e I fratelli del ricorrente hanno concesso l'uso Pt_1 CP_3 Controparte_4 temporaneo dell'immobile, ma intendono rientrarne in possesso per procedere alla divisione;
- che, a tal fine, ha messo a disposizione della moglie e della figlia un nuovo appartamento sito in Via La Spezia, 10 – Corigliano Rossano, completamente arredato e abitabile, concesso in comodato d'uso gratuito dal Sig. ; Parte_2
- che tale proposta è stata rifiutata immotivatamente dalla;
CP_1 R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 2 di 8
- che egli è assunto con contratto part-time a tempo indeterminato presso la ditta del Sig.
, con una retribuzione lorda mensile di 1.215,06 euro. Ha dichiarato un reddito Parte_3 imponibile di 23.166 euro nel 2022 e l'ISEE 2024 del nucleo familiare è pari a 10.291,47 euro;
- che è inoltre comproprietario per 1/3 dell'immobile familiare;
- che la resistente, pur avendo titoli e requisiti per lavorare, ha scelto di non svolgere alcuna attività lavorativa sin dal matrimonio e non ha manifestato intenzione di cercare occupazione, neppure dopo la crisi coniugale;
- che non ritiene di dover corrispondere alcun mantenimento alla coniuge, avendo sempre provveduto alle esigenze economiche familiari e considerata la scelta personale della stessa di non lavorare;
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
• ordinare alla Sig.ra di lasciare la casa coniugale, entro e non Controparte_1 oltre trenta giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; • disporre l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Persona_1 con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, secondo i termini e le modalità indicate al punto G del presente ricorso;
• disporre il versamento di un assegno mensile di mantenimento della minore per l'importo pari ad Euro 350,00 mensili oltre il 50% di tutte le spese straordinarie a carico del sig. • stabilire e disporre che tutte le spese di gestione Parte_1 e manutenzione, ordinarie e straordinarie, (utenza elettrica, idrica, condominio, riscaldamento, RSU, Imu e tributi vari) dell'immobile per civile abitazione sito in Via la Spezia, 10 p.1 - 87064 Corigliano Rossano, concesso in comodato d'uso gratuito dal Sig. al figlio Sig. Parte_2 e da questi messo gratuitamente a disposizione della sig.ra , siano poste a Parte_1 CP_1 totale carico del ricorrente.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in data 28/10/24 , la quale Controparte_1 non si è opposta alla domanda di separazione, fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione dei fatti. A tal fine ha dedotto:
- che il matrimonio è entrato in crisi non per reciproche incomprensioni, ma per comportamenti gravi e contrari ai doveri coniugali da parte del marito;
- che, infatti, dopo le nozze ha scoperto che il coniuge faceva uso di alcol, droghe e soffriva di ludopatia;
- che nonostante la nascita della figlia e un percorso di disintossicazione, il ha avuto Pt_1 ricadute, episodi di negligenza e infedeltà, compromettendo definitivamente il rapporto coniugale;
- che la figlia, nata il [...], ha sempre vissuto con la madre Persona_1 nella casa familiare. La Sig.ra si è occupata in via esclusiva o prevalente della bambina, che è CP_1 ancora allattata al seno e non frequenta strutture educative;
- che, al contrario, il padre ha dimostrato di non essere idoneo al ruolo di genitore, poiché immaturo e a rischio di ricadute;
- che la casa familiare di Via delle Peonie, in comproprietà tra i fratelli , è sempre Pt_1 stata abitata dalla famiglia del ricorrente;
- che non può essere accolta la proposta di trasferirsi in altra abitazione concessa in comodato, ritenuta precaria e inadatta alla stabilità della minore. In alternativa, si propone la cessione dell'immobile alla figlia con diritto di abitazione alla madre;
- che la dichiarazione di reddito del marito (circa 1.200 euro mensili) non corrisponde alla realtà, poiché incongruente rispetto tenore di vita goduto dal coniuge. Egli possiede beni di lusso, auto di alta gamma, orologi costosi e vive in modo incompatibile con il reddito dichiarato, dovendo presumersi l'esistenza di redditi non tracciabili o occultati tramite l'azienda familiare;
- di lavorare part-time al momento del matrimonio, ma di essere stata costretta a rinunciare all'impiego per assistere il marito, sostituirlo nell'attività familiare e affrontare la gravidanza;
- di essere attualmente disoccupata, sebbene alla ricerca di un nuovo impiego;
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Tanto premesso, la resistente ha formulato le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del fallimento matrimoniale del sig.
Parte_1
-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
-Assegnare la casa coniugale, sita in Corigliano alla via Delle Peonie snc, identificata al Foglio 78, part. 789, sub 4 piano 3-4, alla sig.ra affinché vi abiti Parte_4 unitamente alla figlia minore di soli 21 mesi;
-Disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla sig.ra o Parte_4 comunque nei termini e modi indicati al punto G della presente memoria;
- Disporre il versamento di un assegno di mantenimento per la minore e da versarsi in favore della sig.ra nella misura di € 500,00 oltre il 50% di tutte le spese Parte_4 straordinarie;
-Disporre a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 Parte_4
un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad € 400,00 mensili oltre alla
[...] maggior somma non inferiore ad € 80.000,00 a titolo sanzionatorio a causa dell'addebito per il fallimento matrimoniale;
-Stabile e disporre che tutte le spese di gestione e manutenzione della casa assegnata alla coniuge ed alla minore siano poste a carico del sig. Parte_1 Ascoltate le parti all'udienza del 22/1/25, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza depositata in data 23/1/25 ha disposto:
“- AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- AFFIDA la figlia minore nato in data [...] a [...]_1
Calabro, in modo condiviso ad entrambi i coniugi, disponendo che la stesso viva con la madre e stabilendo che la frequentazione tra la figlia ed il padre avvenga con le modalità indicate in parte motiva;
- ASSEGNA la casa familiare, sita in Corigliano Rossano Via Delle Peonie s.n.c. P. 3, a
, nata a [...] il [...], affinché vi coabiti con Controparte_1 la figlia minore;
- PONE A CARICO del ricorrente nato a [...] il Parte_1 14.12.1989, l'obbligo di corrispondere in favore della resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 350,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlio minore, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 4 di 8
pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
L'assegno unico familiare, come per legge, sarà corrisposto in favore di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.” Con la medesima ordinanza, sono state rigettate le richieste di prova per testi articolate da entrambe le parti ed è stata rinviata la causa per la discussione orale;
all'udienza del 23/4/25 i difensori hanno discusso come segue: “L'avv. Ferraro discute la causa chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti con la sola modifica relativo al pernottamento rispetto al quale si chiede che venga previsto già a partire da ora atteso che la minore già dorme con il padre il pomeriggio. L'avv. Rotondo insiste preliminarmente nelle richieste istruttorie non ammesse e in via subordinata conclude riportandosi alla memoria di costituzione. L'avv. Ferraro si oppone.” La causa, quindi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In rito Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da parte ricorrente in data 19/1/25, unitamente alla documentazione allegata, essendo stata depositata oltre il primo termine di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., che scadeva, per l'appunto, il 7/11/2024. Con riguardo alla richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo, reiterata dal difensore della resistente all'udienza di discussione, osserva il Collegio che i capitoli di prova 1,2,3,4 e 7, per come formulati, non potevano essere ammessi in quanto privi di riferimenti temporali necessari al fine di dare rilevanza alle circostanze dedotte - almeno in astratto - in ordine alle cause della crisi coniugale;
i restanti, capitoli, invece, sono privi di rilievo ai fini della decisione, per come già evidenziato dal giudice delegato. Parimenti, non poteva essere accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché avente ad oggetto documentazione sanitaria contenente dati sensibili, oggetto di segreto professionale da parte della struttura sanitaria.
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 5 di 8
soprattutto nell'interesse della figlia minore, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. Le domande di addebito della separazione Solo la resistente ha formulato richiesta di addebito della separazione, fondandola sui comportamenti posti in essere dal coniuge, che avrebbero causato l'intollerabilità della convivenza, relativi all'uso di alcol e droghe da parte del , nonché al disturbo patologico (ludopatia) di cui Pt_1 il era affetto. Pt_1 Senonché le condotte descritte sono rimaste sfornite di prove sia nella loro effettiva verificazione sia, soprattutto, nella loro dimensione temporale, atteso che la resistente, al fine di dare rilevanza causale in ordine a tali aspetti rispetto alla crisi coniugale, ha dedotto di aver avuto contezza di tali accadimenti solo dopo le nozze, articolando, tuttavia, capitoli di prova privi di riferimenti temporali, che, in quanto tali, non sono stati ammessi. Di conseguenze, i fatti posti a sostegno della domanda di addebito non sono stati provati dalla , con conseguente rigetto della domanda di addebito. CP_1
3. L'affidamento dei figli minori
Come già osservato in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, la domanda proposta dalla resistente di affidamento esclusivo della minore non è meritevole di accoglimento. In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Alla luce degli esposti orientamenti, è opportuno rilevare che, sebbene la resistente abbia dedotto l'incapacità del padre di assolvere alla funzione genitoriale, la stessa ha poi affermato in udienza che il vede regolarmente la bambina, senza specificare, peraltro, che ciò avvenga CP_1 contro la sua volontà, dovendo così ritenere non sussistente alcuna emergenza processuale che faccia dubitare della idoneità ed efficienza della capacità genitoriale di ciascuna parte. In conformità con quanto previsto con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., depositata in data 23/1/25 - rilevando, in particolare, l'assenza di significativi mutamenti rispetto alla situazione fattuale cristallizzata nella ordinanza - va dunque disposto l'affidamento condiviso ai genitori della minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del Persona_1 R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 6 di 8
padre così come disciplinato nei provvedimenti temporanei ed urgenti (“Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, il martedì ed il giovedì (o comunque due pomeriggi a settimana) dalle ore 16:00 alle 19:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, e le attività sportive e ludiche;
Per_1 trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre
[...] e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) e dalle ore 10 alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica e durante il periodo non scolastico dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) e dalle ore 10 alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica. Con riguardo alle festività Natalizie e Pasquali, la minore trascorrerà presso il padre 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 3 giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua;
ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio per anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori. Al compimento del quarto anno, la minore potrà pernottare con il padre e trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica e durante il periodo non scolastico dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica.”)
4. L'assegnazione della casa familiare Tenuto conto di quanto disposto al paragrafo precedente in merito all'affidamento e collocazione della figlia, la casa coniugale, sita in Corigliano Rossano alla Via Delle Peonie s.n.c. P. 3, non può che essere assegnata a , poiché si tratta di conservare l'habitat Controparte_1 domestico che si è ormai consolidato e nel quale la minore vive ormai da un certo tempo.
5. Il mantenimento in favore dei figli In ordine alla figlia minore, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento. Convivendo la figlia con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la stessa. Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. Pertanto, va, in primo luogo, tenuto conto dell'età della minore e, dunque, dei relativi impegni di studio, di vita e di cura della stessa. In secondo luogo, non potendosi considerare il tenore di vita del nucleo familiare perché non dimostrato, l'assegno va parametrato alle risorse economiche del ricorrente, rispetto alle quale deve ritenersi che lo stesso goda di risorse ulteriore rispetto a quelle documentate derivate dall'attività di dipendente del tabacchino del padre, attività dalla quale percepisce una entrata mensile netta di circa € 1.300,00 e € 1.400,00; depone, in tal senso, la circostanza per cui il ricorrente non abbia tempestivamente contestato quanto dedotto dalla resistente in comparsa di risposta, relativo alla disponibilità da parte del di profumi di oltre € 200,00, di n. 2 rolex, di un'automobile BMW Pt_1 (circostanza confermata in udienza), di occhiali griffati e della possibilità economica di cenare e pranzare al ristorante quotidianamente. Pertanto, valutati tutti i criteri, si stima congrua all'attualità la somma mensile di € 400,00, da corrispondersi da a Mariafrancesca Mollo entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese e da rivalutarsi automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, al 50% alle spese straordinarie, secondo l'elencazione contenuta nei provvedimenti provvisori.
6. Il mantenimento tra i coniugi R.G. n.° 1006/2024 - Pag. 7 di 8
Sulla domanda di mantenimento della resistente per sé stessa va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n.21649). Applicando i principi esposti al caso in esame, va considerato che parte resistente dispone di redditi propri, pari ad € 400,00 netti mensili, derivanti dal lavoro part-time di commessa in un negozio di abbigliamento;
ella, inoltre, non dovrà sostenere esborsi per reperire un immobile dove vivere, in ragione dell'assegnazione della casa coniugale sopra disposta. Conseguentemente, tenuto conto della ridotta durata del matrimonio (circa 5 anni), della giovane età della richiedente l'assegno di mantenimento (42 anni) e della mancanza di prova di un tenore di vita elevato goduto dal nucleo familiare in costanza di convivenza, va rigettata, perché infondata, la domanda di mantenimento.
7. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1 B. RIGETTA la domanda riconvenzionale di addebito;
C. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i coniugi secondo le modalità Persona_1 indicate in motivazione;
D. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Corigliano Rossano alla Via Delle Peonie s.n.c. P. 3, a;
Controparte_1 E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Controparte_1 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di agosto 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. RIGETTA la domanda di mantenimento del coniuge formulata da;
Controparte_1 G. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
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H. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Minervino Murge (BT) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396; I. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 25 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni