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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1055/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 9.4.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso come in atti dall'avv. COLAZINGARI ERMINIO
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. RIGOBELLO NICOLA
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni: all'udienza del 9.4.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n. 301/2024 del 07/05/2024 RG 717/2024, notificato in data 07/05/2024, con cui è stato ingiunto a , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale il pagamento di €93.354,44, oltre interessi al tasso previsto ex art. 5 comma 1 D.lgs. 09.10.2002 n. 231 dalla notifica del ricorso e del decreto al saldo e spese della procedura monitoria.
3. L'opponente allega quanto segue: ha gestito Parte_1
l'omonima Azienda Agricola dal 30.10.1992 sino al 30.12.2018 e, per esigenze dell'azienda, non ha avuto un collocamento fisso presso una delle strutture dell'Azienda ma è stato costretto e muoversi ripetutamente tra le vari collocazioni delle strutture aziendali;
l'approvvigionamento di quanto necessario all'azienda è stato effettuato quasi sempre dal personale aziendale con effettiva impossibilità di immediato controllo da parte del titolare;
le fatture emesse da venivano trasmesse (anche Controparte_1 dopo diverso tempo la supposta fornitura) via posta ordinaria, alla sola residenza del nell'anno 2018, intorno al mese di Parte_1 settembre si trovava a gestire numerose fatture emesse Parte_1 dal febbraio 2018 tutte da saldare senza possibilità di rientro rateale e tutte con scadenza dal giugno 2018 al novembre 2018, e relative ad asserite forniture di cui agli indicati documenti di trasporto mai visti né sottoscritti dal in ragione di tale situazione Parte_1
l'opponente si trovava esposto ad azione esecutiva su titoli cambiari e a denuncia penale per insolvenza fraudolenta. Oppone l'attore: che di non aver mai rinvenuto nella Controparte_1 contabilità dell'azienda i D.D.T. indicati nelle fatture da cui deriverebbe il credito che, se esistenti, sono stati evidentemente sottoscritti da altri e nulla potrebbero provare in merito alla effettiva consegna della merce;
che, dunque, sebbene le fatture
2 siano state ricevute e le cambiali sottoscritte, i prodotti non sono stati ricevuti dall'opponente.
4. Prima di passare al merito della vicenda, è opportuno svolgere alcune considerazioni in rito in ordine alla disposta conversione del rito in quello semplificato di cognizione, con riferimento alle doglianze manifestate dal procuratore di parte opponente, il quale afferma che “Non è scritto da nessuna parte che il giudice possa impedire il decorso di termini “automatici prevista dall'art. 171-bis c.p.c.., ultimo comma. Ciò neppure se ritenga che la causa possa essere decisa allo stato degli atti in sede di verifiche preliminari dopo la costituzione del convenuto” (così nella memoria del
9.2.2025).
Osserva questo giudicante che, nel respingere una questione di costituzionalità in relazione all'art. 171-bis c.p.c., la Corte
Costituzionale ha avuto modo di chiarire che è sempre facoltà del
Giudice quella di fissare udienze ad hoc al fine di garantire una miglior gestione del processo.
Scrive, infatti, la Corte Costituzionale, nella sentenza 96/2024: “8.6.–
Viene in rilievo, innanzi tutto, il potere del giudice di direzione del processo sancito dall'art. 175 cod. proc. civ. e, più in generale, dall'art. 127 cod. proc. civ., che prevedono che il giudice – e in particolare il giudice istruttore – esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando le udienze che ritiene utili a tal fine e anche determinando i punti sui quali esse devono svolgersi. Inoltre – come già rilevato – il giudice deve in ogni caso assicurare il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni (art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.).
Per un verso, allora, il giudice, in occasione delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis cod. proc. civ., può apprezzare egli stesso la necessità, in concreto, che le parti interloquiscano in ordine all'oggetto del decreto che è chiamato ad adottare prima dell'udienza di comparizione;
ciò perché, talora, possono esservi aspetti da chiarire con l'apporto che solo le difese delle parti possono dare.
3 A questo scopo, ha la possibilità di fissare, prima dell'emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata (anche nelle più agili forme rispetto all'udienza cosiddetta in presenza contemplate, oggi, dall'art. 127- bis cod. proc. civ.), un'udienza ad hoc, nell'ambito di quelli che sono i propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624), i quali consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste dalla legge.
Per altro verso – se il giudice adotta senz'altro il decreto quando le questioni che risolve si presentano “liquide”, apparendogli scontate e indubbie (si pensi alla necessità di rinnovare una notificazione nulla) – può accadere che le parti, alle quali il decreto è comunicato, le ritengano invece controvertibili e meritevoli di interlocuzione nel contraddittorio tra loro;
ciò che può verificarsi, ad esempio, se viene ordinato l'intervento di un terzo che può incidere sensibilmente sulla portata della lite. In tale evenienza, ciascuna parte può sollecitare il giudice affinché, esercitando il suo potere direttivo, fissi un'udienza ad hoc e «determin[i] i punti sui quali essa deve svolgersi» (art. 127, secondo comma, cod. proc. civ.).
Il giudice può fissarla allo scopo di vagliare le ragioni che ad avviso della parte richiedente ostano all'adozione del provvedimento, in modo da decidere subito, evitando che, ove il contraddittorio tra le parti si dispieghi solo all'udienza di trattazione, il giudizio possa subire una regressione.
Nell'uno e nell'altro caso la fissazione di un'udienza ad hoc soddisfa la necessità della piena realizzazione del contraddittorio tra le parti, pur se
l'udienza di comparizione ex art. 183 cod. proc. civ. non potrà non essere differita con un qualche conseguente allungamento dei tempi del processo”.
L'esigenza di garantire il più rapido mutamento del rito in funzione della miglior gestione del processo è stata poi, del resto, fatta propria dallo stesso legislatore che con il d.lgs. 164/2024, ha previsto espressamente la facoltà del Giudice di convertire il rito direttamente con il decreto reso ex art. 171-bis c.p.c.
4 Da tali premesse si ricava che era piena facoltà di questo giudicante fissare un'udienza per verificare l'opportunità di convertire il rito, evitando così il deposito di memorie che apparivano appesantire oltre il necessario la trattazione della causa. Tanto si doveva per chiarire l'iter processuale adottato.
5. Ciò premesso, l'opposizione è infondata. Come si è già avuto modo di osservare, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento produce una inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, il quale è onerato della prova dell'invalidità del rapporto o della sua già intervenuta estinzione (cfr. ex plurimis, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 17850 del 2017), prova che non risulta data nel presente giudizio. Al riguardo, non appaiono rilevanti le considerazioni svolte dall'opponente in punto di tenuta della contabilità dell'azienda dell'opponente, in quanto attinenti alla gestione interna della propria fiscalità e non fornenti alcun elemento idoneo a infirmare la presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentale, che, giova ribadirlo, l'opposto non è tenuto a dimostrare in ragione della particolare forza del titolo posto a base del ricorso monitorio, gravando interamente su controparte il dare la positiva dimostrazione che detto rapporto sia ab origine inesistente o estinto per ragioni sopravvenute.
L'opposizione va pertanto rigettata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a € 260.000,00 a valori minimi, in ragione della semplicità della controversia, per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
5 1. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €7.052,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 6.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1055/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 9.4.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso come in atti dall'avv. COLAZINGARI ERMINIO
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. RIGOBELLO NICOLA
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni: all'udienza del 9.4.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n. 301/2024 del 07/05/2024 RG 717/2024, notificato in data 07/05/2024, con cui è stato ingiunto a , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale il pagamento di €93.354,44, oltre interessi al tasso previsto ex art. 5 comma 1 D.lgs. 09.10.2002 n. 231 dalla notifica del ricorso e del decreto al saldo e spese della procedura monitoria.
3. L'opponente allega quanto segue: ha gestito Parte_1
l'omonima Azienda Agricola dal 30.10.1992 sino al 30.12.2018 e, per esigenze dell'azienda, non ha avuto un collocamento fisso presso una delle strutture dell'Azienda ma è stato costretto e muoversi ripetutamente tra le vari collocazioni delle strutture aziendali;
l'approvvigionamento di quanto necessario all'azienda è stato effettuato quasi sempre dal personale aziendale con effettiva impossibilità di immediato controllo da parte del titolare;
le fatture emesse da venivano trasmesse (anche Controparte_1 dopo diverso tempo la supposta fornitura) via posta ordinaria, alla sola residenza del nell'anno 2018, intorno al mese di Parte_1 settembre si trovava a gestire numerose fatture emesse Parte_1 dal febbraio 2018 tutte da saldare senza possibilità di rientro rateale e tutte con scadenza dal giugno 2018 al novembre 2018, e relative ad asserite forniture di cui agli indicati documenti di trasporto mai visti né sottoscritti dal in ragione di tale situazione Parte_1
l'opponente si trovava esposto ad azione esecutiva su titoli cambiari e a denuncia penale per insolvenza fraudolenta. Oppone l'attore: che di non aver mai rinvenuto nella Controparte_1 contabilità dell'azienda i D.D.T. indicati nelle fatture da cui deriverebbe il credito che, se esistenti, sono stati evidentemente sottoscritti da altri e nulla potrebbero provare in merito alla effettiva consegna della merce;
che, dunque, sebbene le fatture
2 siano state ricevute e le cambiali sottoscritte, i prodotti non sono stati ricevuti dall'opponente.
4. Prima di passare al merito della vicenda, è opportuno svolgere alcune considerazioni in rito in ordine alla disposta conversione del rito in quello semplificato di cognizione, con riferimento alle doglianze manifestate dal procuratore di parte opponente, il quale afferma che “Non è scritto da nessuna parte che il giudice possa impedire il decorso di termini “automatici prevista dall'art. 171-bis c.p.c.., ultimo comma. Ciò neppure se ritenga che la causa possa essere decisa allo stato degli atti in sede di verifiche preliminari dopo la costituzione del convenuto” (così nella memoria del
9.2.2025).
Osserva questo giudicante che, nel respingere una questione di costituzionalità in relazione all'art. 171-bis c.p.c., la Corte
Costituzionale ha avuto modo di chiarire che è sempre facoltà del
Giudice quella di fissare udienze ad hoc al fine di garantire una miglior gestione del processo.
Scrive, infatti, la Corte Costituzionale, nella sentenza 96/2024: “8.6.–
Viene in rilievo, innanzi tutto, il potere del giudice di direzione del processo sancito dall'art. 175 cod. proc. civ. e, più in generale, dall'art. 127 cod. proc. civ., che prevedono che il giudice – e in particolare il giudice istruttore – esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando le udienze che ritiene utili a tal fine e anche determinando i punti sui quali esse devono svolgersi. Inoltre – come già rilevato – il giudice deve in ogni caso assicurare il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni (art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.).
Per un verso, allora, il giudice, in occasione delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis cod. proc. civ., può apprezzare egli stesso la necessità, in concreto, che le parti interloquiscano in ordine all'oggetto del decreto che è chiamato ad adottare prima dell'udienza di comparizione;
ciò perché, talora, possono esservi aspetti da chiarire con l'apporto che solo le difese delle parti possono dare.
3 A questo scopo, ha la possibilità di fissare, prima dell'emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata (anche nelle più agili forme rispetto all'udienza cosiddetta in presenza contemplate, oggi, dall'art. 127- bis cod. proc. civ.), un'udienza ad hoc, nell'ambito di quelli che sono i propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624), i quali consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste dalla legge.
Per altro verso – se il giudice adotta senz'altro il decreto quando le questioni che risolve si presentano “liquide”, apparendogli scontate e indubbie (si pensi alla necessità di rinnovare una notificazione nulla) – può accadere che le parti, alle quali il decreto è comunicato, le ritengano invece controvertibili e meritevoli di interlocuzione nel contraddittorio tra loro;
ciò che può verificarsi, ad esempio, se viene ordinato l'intervento di un terzo che può incidere sensibilmente sulla portata della lite. In tale evenienza, ciascuna parte può sollecitare il giudice affinché, esercitando il suo potere direttivo, fissi un'udienza ad hoc e «determin[i] i punti sui quali essa deve svolgersi» (art. 127, secondo comma, cod. proc. civ.).
Il giudice può fissarla allo scopo di vagliare le ragioni che ad avviso della parte richiedente ostano all'adozione del provvedimento, in modo da decidere subito, evitando che, ove il contraddittorio tra le parti si dispieghi solo all'udienza di trattazione, il giudizio possa subire una regressione.
Nell'uno e nell'altro caso la fissazione di un'udienza ad hoc soddisfa la necessità della piena realizzazione del contraddittorio tra le parti, pur se
l'udienza di comparizione ex art. 183 cod. proc. civ. non potrà non essere differita con un qualche conseguente allungamento dei tempi del processo”.
L'esigenza di garantire il più rapido mutamento del rito in funzione della miglior gestione del processo è stata poi, del resto, fatta propria dallo stesso legislatore che con il d.lgs. 164/2024, ha previsto espressamente la facoltà del Giudice di convertire il rito direttamente con il decreto reso ex art. 171-bis c.p.c.
4 Da tali premesse si ricava che era piena facoltà di questo giudicante fissare un'udienza per verificare l'opportunità di convertire il rito, evitando così il deposito di memorie che apparivano appesantire oltre il necessario la trattazione della causa. Tanto si doveva per chiarire l'iter processuale adottato.
5. Ciò premesso, l'opposizione è infondata. Come si è già avuto modo di osservare, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento produce una inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, il quale è onerato della prova dell'invalidità del rapporto o della sua già intervenuta estinzione (cfr. ex plurimis, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 17850 del 2017), prova che non risulta data nel presente giudizio. Al riguardo, non appaiono rilevanti le considerazioni svolte dall'opponente in punto di tenuta della contabilità dell'azienda dell'opponente, in quanto attinenti alla gestione interna della propria fiscalità e non fornenti alcun elemento idoneo a infirmare la presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentale, che, giova ribadirlo, l'opposto non è tenuto a dimostrare in ragione della particolare forza del titolo posto a base del ricorso monitorio, gravando interamente su controparte il dare la positiva dimostrazione che detto rapporto sia ab origine inesistente o estinto per ragioni sopravvenute.
L'opposizione va pertanto rigettata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a € 260.000,00 a valori minimi, in ragione della semplicità della controversia, per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
5 1. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €7.052,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 6.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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