TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
TO OV PR, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1489 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati C.F._4 Persona_1
e difesi dall'Avv. Ernesto Biondo;
attori
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gencarelli;
convenuta
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Santo Spagnolo;
terza-chiamata
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio la al fine di Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli di , deceduto il 22.4.2016 in Persona_1
conseguenza di errori e omissioni commessi da parte dei sanitari della struttura convenuta.
Deducevano, in particolare che il de cuius, a seguito di un intervento chirurgico al cuore, in data
12.4.2016 si ricoverava presso la convenuta ai fini di eseguire la prescritta CP_1
1 riabilitazione cardiologica post-intervento con diagnosi di ingresso: “Severa malattia coronarica ostruttiva + aneurisma aorta ascendente e stenosi valvolare aortica - displidemia”; che, il 15.4.2016, durante il trattamento, si verificava la comparsa di aritmia (BEV); che, dunque, veniva somministrata terapia farmacologica, ma che, nonostante ciò, l'aritmia veniva riscontrata ancora il
18.4.2016 e il 19.4.2016, quando si verificava, altresì, l'insorgenza di fibrillazione atriale che costringeva i sanitari a somministrare infusione continua di amiodarone, il quale consentiva il ripristino del ritmo sinusale solo al mattino del 20.4.2016; che, nonostante tale decorso notturno, il paziente veniva ugualmente inviato ad effettuare la seduta di riabilitazione sia il 20.4 che il 21.4; che, nella serata del 21.4 si verificava il collasso cardiorespiratorio del congiunto, complicato dalla presenza di enterite e che, alle 2:30 del 22.4 ne veniva constatato il decesso. Contestavano, pertanto, la condotta dei sanitari, non solo per non aver sospeso il ciclo riabilitativo all'insorgenza dell'aritmia, ma anche con riguardo all'aver collocato il in una stanza con un altro Per_1
paziente, senza considerare il deficit immunitario derivante dall'operazione chirurgica subita, circostanza che aveva effettivamente determinato la contrazione di un'infezione che aveva predisposto il alla debilitazione e al conseguente evento che ne determinava l'exitus. Per_1
Censuravano, inoltre, l'operato dei sanitari per non aver adeguatamente monitorato e trasferito tempestivamente il presso altra struttura dotata di reparto di cardiologia e terapia Per_1 intensiva, specie dopo l'insorgenza di diarrea. Facevano rilevare, infine, la condotta negligente della struttura convenuta per aver somministrato al paziente il farmaco “Plasil”, sebbene quest'ultimo fosse controindicato in presenza di patologie cardiache, di fatto contribuendo al verificarsi dello scompenso cardiaco successivamente verificatosi.
La resisteva alla domanda contestando ogni profilo di responsabilità Controparte_1 nonché la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta e l'evento morte, osservando, in particolare, che, quest'ultimo fosse da ascrivere esclusivamente alla severa patologia coronarica e valvolare di cui era affetto il de cuius. In ogni caso, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_2
in virtù della polizza per la responsabilità civile con questa
[...]
stipulata.
Si costituiva l'ass.ne , la quale preliminarmente solleva eccezione di inoperatività della CP_2
polizza conseguente al mancato adempimento, da parte della struttura assicurata, degli obblighi previsti dall'art. 3 delle condizioni di polizza in ordine alla dimostrazione della natura dipendente dei sanitari che ebbero in cura il paziente, o, in ipotesi di rapporto di collaborazione libero- professionale, di indicazione della relativa copertura assicurativa, eccependo, in ogni caso, i limiti di franchigia e il massimale previsti dal contratto;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda
2 contestandone la fondatezza aderendo alle difese svolte dalla propria assicurata in relazione all'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla stessa.
Il giudizio veniva istruito mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice, nonché a mezzo di
CTU medico-legale.
All'udienza del 2.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****************
Dalla documentazione clinico-sanitaria esaminata dai CCTTUU emerge che il sig. Per_1
ricoverato presso la in data 12.04.2016 per effettuare dei cicli Controparte_1
riabilitativi, veniva, innanzitutto, posto a controllo lo stesso giorno mediante alcuni esami strumentali (“Ecocolordopplergrafia cardiaca;
ecografia polmonare;
prescrizioni strumentali: elettrocardiogramma;
radiografia del torace di routine, nas”) e il giorno successivo ad un prelievo, cui hanno fatto seguito ulteriori esami e monitoraggi nei giorni successivi e consulenza dietologica.
Avviato il percorso riabilitativo dal diario clinico del 15.04.16 emerge che “Durante FKT in telemetria comparsa di frequenti BEV” e, eseguito un ECG di controllo, si somministrava terapia con amiodarone (1 compressa), monitorando la condizione clinica per via telemetrica.
Nel diario clinico del 16.04.16 (ore 8:45) si annotava “EOT: riduzione del MV alla base sn. FC: 80
b/m sinusale. restanti parametri nella norma” e il referto dell'esame ecocardiografico non mostrava sostanziali modifiche del quadro precedente. Si inseriva “Terapia sosp. deltacortene (10cpr 25mg ) posologia ora 1cpr 20:00” e alle ore 10:52 si riscontrava “e.o. torace migliorato. f.c. 88 bpm, qualche extrasistole. domani controllo emocromo e funz. renale. prescrizioni laboratorio: prelievo del 19/04/2016, 11:00: funzionalità renale prelievo per il19/04/2016, 11:00: emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv,, f.l.”
Dal monitoraggio telemetrico del 19.04.16 emergeva una persistenza di aritmia ventricolare e si programmava Holter ECG. Alle ore 11:45 si “osserva comparsa di fibrillazione atriale a risposta ventricolare di circa 120/min. Si esegue ECG. Seleparina 0,6 fl, 1 fl subito, inizia infusione di amiodarone (2fl in glucosata 250 cc in due ore). Continua monitoraggio telemetrico”.
Alle ore 13.52 si annotava che “persiste F.A. a risposta ventricolare media. Ripete infusione di amiodarone 2 fl in 250 cc di glucosata in 4 ore”.
Il 16.04.2016 veniva eseguito un esame ecografico addome superiore e si proseguiva con l'infusione di (ore 18:00). Per_2
Il 20.04.16 ore 8:45 nel diario clinico veniva annotato “Condizioni cliniche buone. Asintomatico.
Ripristino ritmo sinusale (vedi trend telemetria).Ripete ECG di controllo che mostra persistenza del ritmo sinusale. Ecocardiogramma di controllo” e si disponevano esami strumentali
3 (ecocolordopplergrafia cardiaca;
elettrocardiogramma) unitamente a terapia farmacologica (“pres cordarone (20cpr 200mg )1cpr 8:001cpr 20:00”), segnalando alle ore 9:08 il seguente evento clinico: “ipofonesi basale sn;
FC 70 b/m sinusale. Asintomatico”
Alle ore 19,30 del 21.04.16 “il paziente riferisce ripetute scariche diarroiche e si presenta sudato, riferisce inoltre epigastralgi”. Si procedeva a misurazione della pressione arteriosa (80/50mm/hg
FC100bim), si praticava soluzione fisiologica 500 cc e si somministrava (oltre al pantoprazolo 20 mg) una compressa di Imodium.
Al controllo delle 22.25 si annotava “nessuna scarica diarroica P.A. 80/60 mmHg. Dopo PR
1fle.v. in 100 cc di fisiologica si somministra altro flebocortid 1 fl da 1 grammo”.
Alle ore 01.45 del 22/04/2016 dal diario clinico emerge che “Il paziente si presenta dispnoico, sudato. e P.A, non rilevabile. Saturazione 90%. Si cerca di aumentare P.A. Flebocortid 3 fi. in CP_3 bolo ev. Ossigenoterapia a 5 I/min”. Si esegue ECG da cui emerge “Ritmo sinusale, BBSx,
Bigeminismo extrasistolico ventricolare”.
Le condizioni cliniche peggioravano repentinamente. Infatti, alle ore 2,00 si riscontrava una assenza di polso e di pressione nonché la perdita di coscienza. Sopraggiunge una Arresto cardiaco e si avviano manovre di rianimazione (massaggio cardiaco e defibrillazione elettrica, 300 J). Nonostante il proseguimento delle manovre rianimatorie ed ulteriori due scariche di defibrillazione elettrica (a
300 J) non si riattiva il circolo cardiac, ECG rimane piatto e alle ore 2:30 si constatava l'exitus.
Gli attori censurano, innanzitutto, la condotta dei sanitari della convenuta nell'avere CP_4 proseguito, salvo brevi interruzioni, il ciclo riabilitativo che era stato disposto dall'
[...]
, nel cui reparto di U.O. il sig. era stato Controparte_5 Parte_5 sottoposto ad intervento il 4.04.2016, nonostante l'insorgenza di aritmia già dal secondo giorno di ricovero.
I CCTTU dopo avere argomentato in generale sull'importanza della terapia riabilitativa, hanno rilevato che il setting terapeutico impiegato nel caso di specie era da ritenersi adeguato e calibrato alla condizione cardiovascolare e alle caratteristiche fisiopatologiche del sig. reduce da Per_1
un intervento “di rivascolarizzazione miocardica (AMISx-IVA; VSseq ~MO-IVP) + SVA intuiti 25 mm + Sost. Aorta ascendente con protesi 28 mm”.
Precisano gli Ausiliari, infatti, che la metodologia di base, conforme alle linee-guida, prevede l'alternarsi di una giornata dedicata alla ginnastica respiratoria per un periodo di 60', alternata a una giornata dedicata all'esercizio fisico con cicloergometro monitorato, con pause di riposo per un periodo di 60'. L'impegno fisico per come programmato, ritenuto “cauto” dai CCTTUU, era di certo sostenibile e i parametri vitali rilevati e registrati in cartella clinica erano nella norma.
4 A fronte degli episodi di aritmia riscontrati è stata correttamente disposta la sospensione cautelativa e preventiva della terapia riabilitativa.
Infatti, in data 15.04.16 durante seduta di fisiochinesiterapia (FKT) si segnala la comparsa di frequenti battiti ectopici ventricolari (BEV) al monitoraggio telemetrico, oltre all'impiego di terapia con amiodarone è stata sospeso il ciclo, così come nella giornata del 19.04.16, in cui viene riscontrata al monitoraggio telemetrico comparsa di fibrillazione atriale, evento annotato nel diario clinico.
Una più significativa sospensione dell'attività riabilitativa, per come suggerita dal CT di parte attrice, non avrebbe modificato l'esito infausto anche secondo il criterio del “più probabile che non”, considerato che gli Ausiliari imputano l'irreversibile, quanto repentino aggravamento del quadro clinico ad una complicanza derivante dal trattamento cardiochirurgico a cui è stato sottoposto il sig. Per_1
I CCTTUU, infatti, hanno evidenziato che al momento del ricovero presso l' CP_5 Controparte_5
la performance cardiaca del sig. era ridotta con una funzionalità di pompa
[...] Per_1
molto bassa, intorno al 45% di FE (frazione di eiezione), quindi una III-IV classe Nyha, che esprime una grave condizione di insufficienza cardiaca, peraltro aggravata dalla presenza di un edema polmonare acuto. Sul punto, gli Ausiliari precisano che “Si trattava, quindi, di un paziente in gravi condizioni e ad alto rischio chirurgico per complicanze in termini di morbilità e in termini di mortalità”.
Quando in data 15.04.2016 è stata segnala la comparsa di frequenti battiti ectopici ventricolari
(BEV) si è avviata una corretta terapia di contrasto con amiodarone al dosaggio di 1 compressa da
200 mg (che ha una efficacia uguale o superiore a quella di tutti gli altri farmaci antiaritmici) con monitoraggio telemetrico in reparto.
Sempre dall'analisi della documentazione in atti i CCTTUU hanno ritenuto corretta e adeguata la gestione del paziente in ragione degli eventi che ne hanno modificato la condizione clinica.
Infatti, gli Ausiliari hanno evidenziato che frequenti sono stati i controlli ecocardiografici e gli esami di laboratorio.
Quando in data 19.04.16 è stata riscontrata la comparsa di fibrillazione atriale, ritenuta dai
CCTTUU una complicanza frequente degli interventi cardio-chirurgici come quello subito dal sig.
è stata tempestivamente impostata una terapia antiaritmica con amiodarone e una Per_1
profilassi antitrombotica con eparina a basso peso molecolare (EBPM) sottocute, soluzione terapeutica efficace, tanto che si otteneva un ripristino del ritmo sinusale (normale) in data 20.04.16.
Per mantenere, poi, tale condizione si prescriveva terapia con cordarone.
5 Anche questo intervento assistenziale è stato ritenuto corretto ed adeguato alla variazione clinica sopraggiunta, ma soprattutto la variazione del ritmo non richiedeva un trasferimento verso una unità intensiva e “poteva essere controllata, così com'è stato, con la giusta terapia”.
Alle ore 19.30 del 21.04.2016 il de cuius ha riferito numerose scariche diarroiche.
Nella cartella clinica è stato annotato che il paziente “si presenta sudato, riferisce inoltre epigastralgia”. Risulta anche ipoteso (pressione arteriosa 80/50 mmHg) e tachicardico (frequenza cardiaca 100/minuto).
Innanzitutto i CCTTUU hanno chiarito che “Non esistono dati congrui e scientificamente probanti che la causa della diarrea profusa fosse un'infezione batterica. Il paziente, alla comparsa della stessa diarrea NON manifestò febbre, gli indici di flogosi (VES-emocromo) erano normali. La diarrea, come sostenuto e discusso fu il sintomo di un'insorta ipotensione splancnica, complicanza dell'intervento cardiochirurgico di 17 giorni prima, Si determinò quindi una rapidissimo scompenso idroelettrolico e quindi uno shock ipovolemico con crollo di tutti i parametri vitali cardiorespiratori”.
Gli Ausiliari, infatti, hanno ricondotto l'insorgenza di tale fenomeno ad un'ischemia dell'asse vascolare mesenterico con un esteso disfacimento intestinale, quale complicanza dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il sig. preso l' . Per_1 Controparte_6
Nella lunga disamina affrontata i CCTTUU hanno chiarito che l'ischemia mesenterica acuta (IMA)
è una patologia gravata da una prognosi severa e caratterizzata da una elevata mortalità (50-80%).
Nello specifico, tale condizione deve intendersi quale conseguenza di una interruzione del flusso sanguigno all'intestino che conduce all'infarto intestinale.
Le condizioni cardiologiche di base del de cuius avrebbero, in ogni caso, sconsigliato un eventuale intervento chirurgico d'urgenza, nella specie, di resezione intestinale, poiché altissima (90%) sarebbe stata la percentuale di insuccesso per ristabilire il flusso ematico.
I CCTTUU hanno chiarito, infatti, che “la presenza di diarrea profusa e non giustificabile in altro modo è la dimostrazione clinico-sintomatologica del severo e triste passaggio verso una condizione di franca ischemia e successivamente di infarto intestinale”.
Alla luce, pertanto, delle valutazioni espresse dai CCTTUU nel loro complesso e delle conclusioni a cui sono pervenuti la risposta alle osservazioni, nella parte in cui gli stessi ritengono probabile che l'evento diarroico possa anche essere stato causato da una infezione contratta in ambiente ospedaliero, non trova alcuna coerenza con le chiare e univoche ricostruzioni della vicenda afferente tale profilo, rispetto alle quali la apodittica affermazione in questione risulta incoerente, tanto più che le conclusioni racchiuse nella relazione finale sono rimaste immutate.
6 L'impiego del Plasil non è stato messo in correlazione con l'aggravamento del quadro clinico del paziente, sicché è stato esclusa una incidenza tra l'uso del detto farmaco e l'evento infausto.
Gli Ausiliari, infatti, dopo una ampia disamina circa l'uso da metoclopramide, hanno chiarito che gli eventi ad esso correlabili sull'apparato cardiovascolare (“peraltro mai registrati in AIFA”) attengono all'aumento dell'intervallo Q-T dell'elettrocardiogramma di oltre 470 ms (millisecondo) nell'uomo e 480 ms nella donna.
Nel caso in esame, dalla disamina dei tracciati elettrocardiografici rilevati dal 19.04 al 22.04.16 è emerso un intervallo Q-T entro i limiti.
Infatti, dall'esame ECG delle ore 22.10 del 21.04.2016 il suddetto intervallo ha un valore intorno a
400 ms e da quello delle ore 01.40 del 22.04.2016 ha un valore intorno a 400 ms, al di sotto, dunque, del limite oltre il quale può riscontrarsi una incidenza dell'impiego del Plasil sull'apparato cardiocircolatorio.
Dalla disamina complessiva operata dai CCTTU emerge che l'intervento di rivascolarizzazione miocardica con l'aggiunta di sostituzione dell'aorta ascendente con protesi di 28 mm ha implicato un rischio di gravissime complicanze cardiocircolatorie e neurologiche che, peraltro, quando avvengono entro un termine di trenata giorni (come nel caso in esame), devono considerarsi come insorte a livello intra-ospedaliero.
Nella cronistoria degli eventi clinici intervenuti durante il ricovero per il ciclo riabilitativo la comparsa di fibrillazione atriale ha rappresentato un momento particolarmente significativo, poiché ha determinato la rottura dell'equilibro emodinamico, metabolico e cardio-respiratorio. Da questo momento si sono generati effetti a cascata, tra cui la comparsa di fenomeni diarroici, quale conseguenza più probabile di una interruzione del flusso di sangue all'intestino, dunque un'ischemia dell'asse vascolare mesenterico, complicanza prevedibile, ma non evitabile dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il sig. sì da integrare gli estremi della Per_1
causa non imputabile (in motivazione Cass. 9198/24).
Le procedure assistenziali messe in atto dai sanitari della struttura convenuta, inizialmente volte a fronteggiare le insorte anomalie aritmiche (BEV e FA), sono state ritenute corrette da parte degli
Ausiliari così come non sono emerse criticità nella gestione dei cicli di riabilitazione che, peraltro, non hanno avuto alcun ruolo nella verificazione degli squilibri emodinamici e nelle successive fasi che hanno generato una involuzione del “quadro clinico inducendo shock ipovolemico, multi-organ failure (MOF), arresto cardiocircolatorio e decesso del de cuius”.
Anche le procedure rianimatorie (per come sopra indicate) sono state attuate “secondo gli schemi correnti di corretto trattamento”.
7 I CCTTUU hanno escluso la sussistenza di condizioni cliniche particolarmente critiche da consigliare un ricovero in Unità di Terapia Intensiva Cardiologica così come un eventuale trasferimento in altra struttura, dopo l'insorgenza degli episodi diarroici, non avrebbe sortito effetti salvifici, atteso il precipitarsi degli eventi che “si sarebbero realizzati in ugual misura e forza”.
In definitiva, pertanto, dall'espletata CTU medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 5487/19), deve concludersi che non sussistono profili di colpa né elementi che correlano l'evento infausto con l'operato dei sanitari secondo i principi di alta probabilità o del più probabile che non (Cass. n. 13872/2020).
Infine, il mancato accertamento dei profili della colpa professionale, impedisce, altresì, di accedere all'ulteriore domanda, avanzata in via subordinata, di risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza della perdita di chances di sopravvivenza, che presuppone una condotta negligente da parte dei sanitari, esclusa del tutto dai CCTTUU.
Al rigetto della domanda principale consegue l'assorbimento della domanda di manleva.
La natura prevalentemente tecnica delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali, anche in relazione alla domanda di garanzia, che avrebbe resistito all'eccezione di inoperatività della polizza in ragione della qualità di personale dipendente in capo agli operatori sanitari. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice soccombente nel giudizio e nella misura indicata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti processuali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU, liquidate con separato decreto.
Cosenza, 18.11.2025
Il Giudice dott. TO OV PR
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
TO OV PR, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1489 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati C.F._4 Persona_1
e difesi dall'Avv. Ernesto Biondo;
attori
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gencarelli;
convenuta
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Santo Spagnolo;
terza-chiamata
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio la al fine di Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli di , deceduto il 22.4.2016 in Persona_1
conseguenza di errori e omissioni commessi da parte dei sanitari della struttura convenuta.
Deducevano, in particolare che il de cuius, a seguito di un intervento chirurgico al cuore, in data
12.4.2016 si ricoverava presso la convenuta ai fini di eseguire la prescritta CP_1
1 riabilitazione cardiologica post-intervento con diagnosi di ingresso: “Severa malattia coronarica ostruttiva + aneurisma aorta ascendente e stenosi valvolare aortica - displidemia”; che, il 15.4.2016, durante il trattamento, si verificava la comparsa di aritmia (BEV); che, dunque, veniva somministrata terapia farmacologica, ma che, nonostante ciò, l'aritmia veniva riscontrata ancora il
18.4.2016 e il 19.4.2016, quando si verificava, altresì, l'insorgenza di fibrillazione atriale che costringeva i sanitari a somministrare infusione continua di amiodarone, il quale consentiva il ripristino del ritmo sinusale solo al mattino del 20.4.2016; che, nonostante tale decorso notturno, il paziente veniva ugualmente inviato ad effettuare la seduta di riabilitazione sia il 20.4 che il 21.4; che, nella serata del 21.4 si verificava il collasso cardiorespiratorio del congiunto, complicato dalla presenza di enterite e che, alle 2:30 del 22.4 ne veniva constatato il decesso. Contestavano, pertanto, la condotta dei sanitari, non solo per non aver sospeso il ciclo riabilitativo all'insorgenza dell'aritmia, ma anche con riguardo all'aver collocato il in una stanza con un altro Per_1
paziente, senza considerare il deficit immunitario derivante dall'operazione chirurgica subita, circostanza che aveva effettivamente determinato la contrazione di un'infezione che aveva predisposto il alla debilitazione e al conseguente evento che ne determinava l'exitus. Per_1
Censuravano, inoltre, l'operato dei sanitari per non aver adeguatamente monitorato e trasferito tempestivamente il presso altra struttura dotata di reparto di cardiologia e terapia Per_1 intensiva, specie dopo l'insorgenza di diarrea. Facevano rilevare, infine, la condotta negligente della struttura convenuta per aver somministrato al paziente il farmaco “Plasil”, sebbene quest'ultimo fosse controindicato in presenza di patologie cardiache, di fatto contribuendo al verificarsi dello scompenso cardiaco successivamente verificatosi.
La resisteva alla domanda contestando ogni profilo di responsabilità Controparte_1 nonché la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta e l'evento morte, osservando, in particolare, che, quest'ultimo fosse da ascrivere esclusivamente alla severa patologia coronarica e valvolare di cui era affetto il de cuius. In ogni caso, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_2
in virtù della polizza per la responsabilità civile con questa
[...]
stipulata.
Si costituiva l'ass.ne , la quale preliminarmente solleva eccezione di inoperatività della CP_2
polizza conseguente al mancato adempimento, da parte della struttura assicurata, degli obblighi previsti dall'art. 3 delle condizioni di polizza in ordine alla dimostrazione della natura dipendente dei sanitari che ebbero in cura il paziente, o, in ipotesi di rapporto di collaborazione libero- professionale, di indicazione della relativa copertura assicurativa, eccependo, in ogni caso, i limiti di franchigia e il massimale previsti dal contratto;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda
2 contestandone la fondatezza aderendo alle difese svolte dalla propria assicurata in relazione all'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla stessa.
Il giudizio veniva istruito mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice, nonché a mezzo di
CTU medico-legale.
All'udienza del 2.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****************
Dalla documentazione clinico-sanitaria esaminata dai CCTTUU emerge che il sig. Per_1
ricoverato presso la in data 12.04.2016 per effettuare dei cicli Controparte_1
riabilitativi, veniva, innanzitutto, posto a controllo lo stesso giorno mediante alcuni esami strumentali (“Ecocolordopplergrafia cardiaca;
ecografia polmonare;
prescrizioni strumentali: elettrocardiogramma;
radiografia del torace di routine, nas”) e il giorno successivo ad un prelievo, cui hanno fatto seguito ulteriori esami e monitoraggi nei giorni successivi e consulenza dietologica.
Avviato il percorso riabilitativo dal diario clinico del 15.04.16 emerge che “Durante FKT in telemetria comparsa di frequenti BEV” e, eseguito un ECG di controllo, si somministrava terapia con amiodarone (1 compressa), monitorando la condizione clinica per via telemetrica.
Nel diario clinico del 16.04.16 (ore 8:45) si annotava “EOT: riduzione del MV alla base sn. FC: 80
b/m sinusale. restanti parametri nella norma” e il referto dell'esame ecocardiografico non mostrava sostanziali modifiche del quadro precedente. Si inseriva “Terapia sosp. deltacortene (10cpr 25mg ) posologia ora 1cpr 20:00” e alle ore 10:52 si riscontrava “e.o. torace migliorato. f.c. 88 bpm, qualche extrasistole. domani controllo emocromo e funz. renale. prescrizioni laboratorio: prelievo del 19/04/2016, 11:00: funzionalità renale prelievo per il19/04/2016, 11:00: emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv,, f.l.”
Dal monitoraggio telemetrico del 19.04.16 emergeva una persistenza di aritmia ventricolare e si programmava Holter ECG. Alle ore 11:45 si “osserva comparsa di fibrillazione atriale a risposta ventricolare di circa 120/min. Si esegue ECG. Seleparina 0,6 fl, 1 fl subito, inizia infusione di amiodarone (2fl in glucosata 250 cc in due ore). Continua monitoraggio telemetrico”.
Alle ore 13.52 si annotava che “persiste F.A. a risposta ventricolare media. Ripete infusione di amiodarone 2 fl in 250 cc di glucosata in 4 ore”.
Il 16.04.2016 veniva eseguito un esame ecografico addome superiore e si proseguiva con l'infusione di (ore 18:00). Per_2
Il 20.04.16 ore 8:45 nel diario clinico veniva annotato “Condizioni cliniche buone. Asintomatico.
Ripristino ritmo sinusale (vedi trend telemetria).Ripete ECG di controllo che mostra persistenza del ritmo sinusale. Ecocardiogramma di controllo” e si disponevano esami strumentali
3 (ecocolordopplergrafia cardiaca;
elettrocardiogramma) unitamente a terapia farmacologica (“pres cordarone (20cpr 200mg )1cpr 8:001cpr 20:00”), segnalando alle ore 9:08 il seguente evento clinico: “ipofonesi basale sn;
FC 70 b/m sinusale. Asintomatico”
Alle ore 19,30 del 21.04.16 “il paziente riferisce ripetute scariche diarroiche e si presenta sudato, riferisce inoltre epigastralgi”. Si procedeva a misurazione della pressione arteriosa (80/50mm/hg
FC100bim), si praticava soluzione fisiologica 500 cc e si somministrava (oltre al pantoprazolo 20 mg) una compressa di Imodium.
Al controllo delle 22.25 si annotava “nessuna scarica diarroica P.A. 80/60 mmHg. Dopo PR
1fle.v. in 100 cc di fisiologica si somministra altro flebocortid 1 fl da 1 grammo”.
Alle ore 01.45 del 22/04/2016 dal diario clinico emerge che “Il paziente si presenta dispnoico, sudato. e P.A, non rilevabile. Saturazione 90%. Si cerca di aumentare P.A. Flebocortid 3 fi. in CP_3 bolo ev. Ossigenoterapia a 5 I/min”. Si esegue ECG da cui emerge “Ritmo sinusale, BBSx,
Bigeminismo extrasistolico ventricolare”.
Le condizioni cliniche peggioravano repentinamente. Infatti, alle ore 2,00 si riscontrava una assenza di polso e di pressione nonché la perdita di coscienza. Sopraggiunge una Arresto cardiaco e si avviano manovre di rianimazione (massaggio cardiaco e defibrillazione elettrica, 300 J). Nonostante il proseguimento delle manovre rianimatorie ed ulteriori due scariche di defibrillazione elettrica (a
300 J) non si riattiva il circolo cardiac, ECG rimane piatto e alle ore 2:30 si constatava l'exitus.
Gli attori censurano, innanzitutto, la condotta dei sanitari della convenuta nell'avere CP_4 proseguito, salvo brevi interruzioni, il ciclo riabilitativo che era stato disposto dall'
[...]
, nel cui reparto di U.O. il sig. era stato Controparte_5 Parte_5 sottoposto ad intervento il 4.04.2016, nonostante l'insorgenza di aritmia già dal secondo giorno di ricovero.
I CCTTU dopo avere argomentato in generale sull'importanza della terapia riabilitativa, hanno rilevato che il setting terapeutico impiegato nel caso di specie era da ritenersi adeguato e calibrato alla condizione cardiovascolare e alle caratteristiche fisiopatologiche del sig. reduce da Per_1
un intervento “di rivascolarizzazione miocardica (AMISx-IVA; VSseq ~MO-IVP) + SVA intuiti 25 mm + Sost. Aorta ascendente con protesi 28 mm”.
Precisano gli Ausiliari, infatti, che la metodologia di base, conforme alle linee-guida, prevede l'alternarsi di una giornata dedicata alla ginnastica respiratoria per un periodo di 60', alternata a una giornata dedicata all'esercizio fisico con cicloergometro monitorato, con pause di riposo per un periodo di 60'. L'impegno fisico per come programmato, ritenuto “cauto” dai CCTTUU, era di certo sostenibile e i parametri vitali rilevati e registrati in cartella clinica erano nella norma.
4 A fronte degli episodi di aritmia riscontrati è stata correttamente disposta la sospensione cautelativa e preventiva della terapia riabilitativa.
Infatti, in data 15.04.16 durante seduta di fisiochinesiterapia (FKT) si segnala la comparsa di frequenti battiti ectopici ventricolari (BEV) al monitoraggio telemetrico, oltre all'impiego di terapia con amiodarone è stata sospeso il ciclo, così come nella giornata del 19.04.16, in cui viene riscontrata al monitoraggio telemetrico comparsa di fibrillazione atriale, evento annotato nel diario clinico.
Una più significativa sospensione dell'attività riabilitativa, per come suggerita dal CT di parte attrice, non avrebbe modificato l'esito infausto anche secondo il criterio del “più probabile che non”, considerato che gli Ausiliari imputano l'irreversibile, quanto repentino aggravamento del quadro clinico ad una complicanza derivante dal trattamento cardiochirurgico a cui è stato sottoposto il sig. Per_1
I CCTTUU, infatti, hanno evidenziato che al momento del ricovero presso l' CP_5 Controparte_5
la performance cardiaca del sig. era ridotta con una funzionalità di pompa
[...] Per_1
molto bassa, intorno al 45% di FE (frazione di eiezione), quindi una III-IV classe Nyha, che esprime una grave condizione di insufficienza cardiaca, peraltro aggravata dalla presenza di un edema polmonare acuto. Sul punto, gli Ausiliari precisano che “Si trattava, quindi, di un paziente in gravi condizioni e ad alto rischio chirurgico per complicanze in termini di morbilità e in termini di mortalità”.
Quando in data 15.04.2016 è stata segnala la comparsa di frequenti battiti ectopici ventricolari
(BEV) si è avviata una corretta terapia di contrasto con amiodarone al dosaggio di 1 compressa da
200 mg (che ha una efficacia uguale o superiore a quella di tutti gli altri farmaci antiaritmici) con monitoraggio telemetrico in reparto.
Sempre dall'analisi della documentazione in atti i CCTTUU hanno ritenuto corretta e adeguata la gestione del paziente in ragione degli eventi che ne hanno modificato la condizione clinica.
Infatti, gli Ausiliari hanno evidenziato che frequenti sono stati i controlli ecocardiografici e gli esami di laboratorio.
Quando in data 19.04.16 è stata riscontrata la comparsa di fibrillazione atriale, ritenuta dai
CCTTUU una complicanza frequente degli interventi cardio-chirurgici come quello subito dal sig.
è stata tempestivamente impostata una terapia antiaritmica con amiodarone e una Per_1
profilassi antitrombotica con eparina a basso peso molecolare (EBPM) sottocute, soluzione terapeutica efficace, tanto che si otteneva un ripristino del ritmo sinusale (normale) in data 20.04.16.
Per mantenere, poi, tale condizione si prescriveva terapia con cordarone.
5 Anche questo intervento assistenziale è stato ritenuto corretto ed adeguato alla variazione clinica sopraggiunta, ma soprattutto la variazione del ritmo non richiedeva un trasferimento verso una unità intensiva e “poteva essere controllata, così com'è stato, con la giusta terapia”.
Alle ore 19.30 del 21.04.2016 il de cuius ha riferito numerose scariche diarroiche.
Nella cartella clinica è stato annotato che il paziente “si presenta sudato, riferisce inoltre epigastralgia”. Risulta anche ipoteso (pressione arteriosa 80/50 mmHg) e tachicardico (frequenza cardiaca 100/minuto).
Innanzitutto i CCTTUU hanno chiarito che “Non esistono dati congrui e scientificamente probanti che la causa della diarrea profusa fosse un'infezione batterica. Il paziente, alla comparsa della stessa diarrea NON manifestò febbre, gli indici di flogosi (VES-emocromo) erano normali. La diarrea, come sostenuto e discusso fu il sintomo di un'insorta ipotensione splancnica, complicanza dell'intervento cardiochirurgico di 17 giorni prima, Si determinò quindi una rapidissimo scompenso idroelettrolico e quindi uno shock ipovolemico con crollo di tutti i parametri vitali cardiorespiratori”.
Gli Ausiliari, infatti, hanno ricondotto l'insorgenza di tale fenomeno ad un'ischemia dell'asse vascolare mesenterico con un esteso disfacimento intestinale, quale complicanza dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il sig. preso l' . Per_1 Controparte_6
Nella lunga disamina affrontata i CCTTUU hanno chiarito che l'ischemia mesenterica acuta (IMA)
è una patologia gravata da una prognosi severa e caratterizzata da una elevata mortalità (50-80%).
Nello specifico, tale condizione deve intendersi quale conseguenza di una interruzione del flusso sanguigno all'intestino che conduce all'infarto intestinale.
Le condizioni cardiologiche di base del de cuius avrebbero, in ogni caso, sconsigliato un eventuale intervento chirurgico d'urgenza, nella specie, di resezione intestinale, poiché altissima (90%) sarebbe stata la percentuale di insuccesso per ristabilire il flusso ematico.
I CCTTUU hanno chiarito, infatti, che “la presenza di diarrea profusa e non giustificabile in altro modo è la dimostrazione clinico-sintomatologica del severo e triste passaggio verso una condizione di franca ischemia e successivamente di infarto intestinale”.
Alla luce, pertanto, delle valutazioni espresse dai CCTTUU nel loro complesso e delle conclusioni a cui sono pervenuti la risposta alle osservazioni, nella parte in cui gli stessi ritengono probabile che l'evento diarroico possa anche essere stato causato da una infezione contratta in ambiente ospedaliero, non trova alcuna coerenza con le chiare e univoche ricostruzioni della vicenda afferente tale profilo, rispetto alle quali la apodittica affermazione in questione risulta incoerente, tanto più che le conclusioni racchiuse nella relazione finale sono rimaste immutate.
6 L'impiego del Plasil non è stato messo in correlazione con l'aggravamento del quadro clinico del paziente, sicché è stato esclusa una incidenza tra l'uso del detto farmaco e l'evento infausto.
Gli Ausiliari, infatti, dopo una ampia disamina circa l'uso da metoclopramide, hanno chiarito che gli eventi ad esso correlabili sull'apparato cardiovascolare (“peraltro mai registrati in AIFA”) attengono all'aumento dell'intervallo Q-T dell'elettrocardiogramma di oltre 470 ms (millisecondo) nell'uomo e 480 ms nella donna.
Nel caso in esame, dalla disamina dei tracciati elettrocardiografici rilevati dal 19.04 al 22.04.16 è emerso un intervallo Q-T entro i limiti.
Infatti, dall'esame ECG delle ore 22.10 del 21.04.2016 il suddetto intervallo ha un valore intorno a
400 ms e da quello delle ore 01.40 del 22.04.2016 ha un valore intorno a 400 ms, al di sotto, dunque, del limite oltre il quale può riscontrarsi una incidenza dell'impiego del Plasil sull'apparato cardiocircolatorio.
Dalla disamina complessiva operata dai CCTTU emerge che l'intervento di rivascolarizzazione miocardica con l'aggiunta di sostituzione dell'aorta ascendente con protesi di 28 mm ha implicato un rischio di gravissime complicanze cardiocircolatorie e neurologiche che, peraltro, quando avvengono entro un termine di trenata giorni (come nel caso in esame), devono considerarsi come insorte a livello intra-ospedaliero.
Nella cronistoria degli eventi clinici intervenuti durante il ricovero per il ciclo riabilitativo la comparsa di fibrillazione atriale ha rappresentato un momento particolarmente significativo, poiché ha determinato la rottura dell'equilibro emodinamico, metabolico e cardio-respiratorio. Da questo momento si sono generati effetti a cascata, tra cui la comparsa di fenomeni diarroici, quale conseguenza più probabile di una interruzione del flusso di sangue all'intestino, dunque un'ischemia dell'asse vascolare mesenterico, complicanza prevedibile, ma non evitabile dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il sig. sì da integrare gli estremi della Per_1
causa non imputabile (in motivazione Cass. 9198/24).
Le procedure assistenziali messe in atto dai sanitari della struttura convenuta, inizialmente volte a fronteggiare le insorte anomalie aritmiche (BEV e FA), sono state ritenute corrette da parte degli
Ausiliari così come non sono emerse criticità nella gestione dei cicli di riabilitazione che, peraltro, non hanno avuto alcun ruolo nella verificazione degli squilibri emodinamici e nelle successive fasi che hanno generato una involuzione del “quadro clinico inducendo shock ipovolemico, multi-organ failure (MOF), arresto cardiocircolatorio e decesso del de cuius”.
Anche le procedure rianimatorie (per come sopra indicate) sono state attuate “secondo gli schemi correnti di corretto trattamento”.
7 I CCTTUU hanno escluso la sussistenza di condizioni cliniche particolarmente critiche da consigliare un ricovero in Unità di Terapia Intensiva Cardiologica così come un eventuale trasferimento in altra struttura, dopo l'insorgenza degli episodi diarroici, non avrebbe sortito effetti salvifici, atteso il precipitarsi degli eventi che “si sarebbero realizzati in ugual misura e forza”.
In definitiva, pertanto, dall'espletata CTU medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 5487/19), deve concludersi che non sussistono profili di colpa né elementi che correlano l'evento infausto con l'operato dei sanitari secondo i principi di alta probabilità o del più probabile che non (Cass. n. 13872/2020).
Infine, il mancato accertamento dei profili della colpa professionale, impedisce, altresì, di accedere all'ulteriore domanda, avanzata in via subordinata, di risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza della perdita di chances di sopravvivenza, che presuppone una condotta negligente da parte dei sanitari, esclusa del tutto dai CCTTUU.
Al rigetto della domanda principale consegue l'assorbimento della domanda di manleva.
La natura prevalentemente tecnica delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali, anche in relazione alla domanda di garanzia, che avrebbe resistito all'eccezione di inoperatività della polizza in ragione della qualità di personale dipendente in capo agli operatori sanitari. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice soccombente nel giudizio e nella misura indicata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti processuali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU, liquidate con separato decreto.
Cosenza, 18.11.2025
Il Giudice dott. TO OV PR
8