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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai IGnori
Magistrati:
- Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
- Dott. Nicolò Crascì Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1045/2023 R.G. promossa da
- , nato a [...] il [...] (C.F. ), nella Parte_1 C.F._1
qualità di titolare della ditta denominata “La Clinica del Tubo”, corrente in Rosolini
(P. IVA ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato P.IVA_1
Cesare Spadaro, domiciliato in Catania, via Carcaci n.7, presso lo studio dell'Avv.
Enrico Calabrese
APPELLANTE
CONTRO
- nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati C.F._2
Raffaele Leone, Paola Leone e Vincenzo Leone, digitalmente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei suoi legali, come in atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 111/2023 pubblicata il 19.1.2023, resa nel procedimento n. 1897/2014 R.G., definitivamente pronunciando, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alle spese processuali. Parte_1
Ha proposto appello , nella predetta qualità, con atto di citazione Parte_1
notificato il 19.7.2023. Si è costituita in giudizio ha Controparte_1
domandato il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale subordinato,
spese vinte.
All'udienza del 6.5.2024 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Con ordinanza del 17.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per trasferimento ad altra sede del Presidente del Collegio e per la nuova ricomposizione del medesimo.
All'udienza del 30.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di appello si possono esaminare congiuntamente, attesa l'evidente connessione corrente tra essi.
Con il primo motivo si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha valutato gli elementi di prova e per omessa/errata applicazione degli articoli
115 c.p.c. e 2967 c.c.
Sostiene che non ha fatto riferimento all'importo originario dei lavori PT CP_1
eseguiti dall'opposto , ma che solo con la prima memoria istruttoria del Parte_1
15.1.2015 ha dedotto che l'originario credito era di euro 16.855,00 (fattura 67/2011)
meno euro 5.500,00 (assegni circolari pagati).
2 Pur volendo aderire, per mera ipotesi, al ragionamento di controparte, condiviso dal primo giudice, e cioè che l'importo dei lavori eseguito dallo ammonterebbe ad PT
euro 16.855,00, non si comprende il motivo per cui controparte non ha spiegato domanda riconvenzionale poiché a fronte del pagamento di euro 5.500,00 PT
avrebbe incassato più di quanto non contestato (16.855,00 ovvero 17.240,00 euro).
Né la ha mai contestato le fatture prodotte dall'opposto che depongono CP_1 PT
per un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a casa della per euro CP_1
35.865,00.
Al contrario invece, ha contestato prontamente, ossia nel primo scritto difensivo PT
successivo, quanto dedotto da controparte.
A mente dell'art.115 c.p.c. la mancata contestazione della fattura n.69/2011 di euro
6.655,00, della fattura n.35/2012 di euro 5.800,00 e della fattura n.36/2012 di euro
6.655,00, prodotte dall'opposto, equivale a riconoscimento delle stesse.
Quanto alla novazione, dedotta da controparte ed affermata dal Tribunale, essa è
rimasta in realtà sfornita di prova.
È palesemente errato quanto sostenuto dal primo giudice circa le conclusioni tratte dalle dichiarazioni rese da che, in sede di interrogatorio formale, ha negato la PT
sussistenza di rapporti con la (suocera della ), circostanza tale da far Per_1 CP_1
ritenere sussistente la novazione.
Non vi è mai stata alcuna novazione di titoli, ma semplicemente la consegna di titoli a garanzia di un piano di rateazione accollatosi dalla garante obbligata in solido,
suocera della . CP_1
3 Prosegue nel senso che gli importi non corrispondono perché se è vero il PT
pagamento di euro 5.500,00 e l'importo non contestato, e si aggiungono gli assegni del d.i. opposto (euro 6.800,00) e quello ancora in originale in possesso di PT
(n.8.205.880.956-00 del 30.5.2012 di euro 6.655,00) si arriverebbe a superare l'importo di Euro 35.865,00 che sarebbe l'ammontare dei lavori eseguiti su incarico dell'opponente. Dunque non sussiste la novazione dedotta da controparte.
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice nella valutazione degli elementi di prova e dell'onere della prova.
È di palmare evidenza che il primo giudice ha errato nel ritenere soddisfatto il credito dell'opposto perché in possesso del d.i. n.1318/2013 nei confronti della PT
. Per_1
Occorre ribadire la genesi del rapporto obbligatorio per cui si trova in possesso PT
degli assegni bancari a firma della Cardile ed a firma della Per_2
Il rapporto causale sottostante la consegna dei titoli è pacificamente ammesso tra le parti nell'esecuzione dei lavori di impiantistica realizzati da a casa di , la PT CP_1
quale ha consegnato a gli assegni suoi e della suocera ( ), ma nessuno di PT Per_1
questi assegni verrà mai onorato, nè gli assegni sottostanti l'opposto d.i. della
(d.i. n.132/2014), nè gli assegni sottostanti il d.i. contro la CP_1 Per_1
(d.i.1318/2013); né l'assegno bancario n. 8.205.880.956-00 del 30.5.2012 di euro
6.655,00 prodotto in originale alla prima udienza del 14.6.2016 (non vi è prova dell'incasso).
È altrettanto incontestabile che la (suocera della ) è garante ed Per_1 CP_1
obbligata in solido non per il pagamento dell'intera somma necessaria alla
4 realizzazione degli impianti commissionati dalla ma per l'importo degli CP_1
assegni a firma della stessa, trasfusi nel d.i. n.1318/2013 emesso contro la medesima.
Il primo giudice erra laddove a pagina tre della sentenza afferma che la somma pretesa dal creditore ha trovato soddisfazione attraverso la procedura azionata in forza del d.i. n. 1318/2013 posto a carico della , dal momento che l'azione del Per_1
creditore nei confronti di quest'ultima è stata utilmente esperita per l'intera somma per la quale si era obbligata ed idonea a ricomprendere quanto effettivamente indicato in seno alla fattura n. 67, non contestata. Ma l'esistenza di un d.i. non soddisfa il credito perché occorre azionare il titolo con una procedura esecutiva e stante quanto emerso si può affermare che il credito di non ha trovato PT
soddisfacimento né in euro 35.865,00 né in euro 16.855,00.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del Tribunale
laddove ha pronunciato “ultra petita” e laddove ha valutato le prove nonché ed applicato l'onere della prova.
Sostiene che non ha mai chiesto di accertare l'ammontare dei lavori PT CP_1
commissionati ed eseguiti da mentre nella parte motiva dell'impugnata sentenza PT
il Giudice a quo ritiene che l'ammontare dei lavori sia pari ad euro 16.855,00, senza domanda sul punto: solo con la prima memoria istruttoria del 15.1.2015 ha dedotto che il debito originario era di euro 16.855,00 portato dalla fattura n.67/2011.
Né , contrariamente a quanto riportato a pag. 3 della sentenza, ha contestato CP_1
e/o disconosciuto le fatture prodotte in atti da allegate alla terza memoria ex art. PT
183, c.6, c.p.c. del 9.3.2015. Ci si riferisce in particolare alle fatture: n.67/2011 di
5 euro 16.855,00, n.69/2011 di Euro 6.655,00, n.35/2012 di Euro 5.800,00, n.36/2012
di Euro 6.655,00; in tutto euro 35.865,00.
Le fatture sono registrate nel registro IVA degli anni 2011 e 2012 (mem. 183 n. II).
Dunque, il Tribunale ritiene inattendibili le fatture n.ri 69/2011, 35/2012 e 36/2012,
non contestate, e invece riconosce l'esistenza della novazione.
Quanto sostiene l'appellante sarebbe avvalorato da quanto riferisce il primo giudice a pagina 4 della sentenza e cioè che la somma di euro 5.500,00 portata dagli assegni circolari n. 4063740803 del 19/11/2012, n.4037363904 del 08/05/2013, n.
4029728882 del 07/10/2013 non si possono imputare, come vorrebbe , a CP_1
parziale copertura degli assegni oggetto del presente giudizio (i due assegni sottostanti l'opposto d.i. 132/2014), stante la mancanza di prova.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, osserva la Corte, non corrisponde al vero che non ha fatto CP_1
riferimento all'importo dei lavori commissionati allo in quanto ha sempre PT
ammesso la corrispondenza dell'importo, complessivamente dovuto, in quello recato dalla fattura n. 67/2011, pari a quello degli assegni consegnati dalla suocera
( ) a garanzia del pagamento di quanto dovuto, giacchè quelli emessi Per_1
dall'opponente per lo stesso importo rimasero insoluti. Con ciò rimane tanto implicitamente quanto univocamente smentita la mancata contestazione delle ulteriori somme.
Inoltre, l'importo degli assegni emessi dalla ed oggetto della procedura Per_1
esecutiva) corrisponde nella sostanza all'importo dei lavori di cui alla fattura n.
67/2011 (euro 16.855,00) salvo un limitatissimo scostamento di euro 255,00,
6 probabilmente dovuto ad un ulteriore residuo di lavori eseguiti sempre per la CP_1
e non può ascriversi, per converso, all'importo delle due fatture intestate alla Per_1
stessa, in quanto inferiore (euro 12.445,00), come intende PT
Né rileva la circostanza che non ha eccepito il pagamento di euro 5.500,00 in CP_1
relazione all'ingiunzione contro la , in quanto, appunto, si tratta di Per_1
procedimento vertente tra soggetti terzi, nascente dal rilascio di assegni propri della e comunque agisce per la detrazione di siffatta somma laddove si Per_1 CP_1
dovesse accogliere, anche solo in parte, la tesi di PT
Nel caso a mani è incontestato, almeno con riferimento ai lavori di cui alla fattura n.
67, il rapporto tra le parti del giudizio che trova ulteriore conferma, attesa la data e la parziale capienza del dovuto, nei titoli di credito posti alla base dell'ingiunzione oggetto di esame: anche dall'estratto conto del rapporto di conto corrente n.
0002/003/200305/00 intestato a emerge che sia l'assegno bancario n. Parte_1
8.205.880.953-10 sia l'assegno n. 8.205.880.952-09 sono rimasti impagati per difetto di provvista e quindi oggetto della garanzia prestata dalla con i suoi assegni. Per_1
La novazione previa sostituzione dei titoli, asserita dalla , trova conferma, CP_1
oltre che nella corrispondenza tra assegni, fatture e procedura esecutiva a carico della anche nelle dichiarazioni rese dallo che, in sede di interrogatorio Per_1 PT
formale ha negato la sussistenza di rapporto di lavoro con la , così Per_1
confortando la tesi che gli assegni a firma di quest'ultima, posti a fondamento del precedente d.i., n. 1318/2013, non opposto, erano stati dati in pagamento del debito della nuora, Controparte_1
7 Ciò consente di ritenere che la somma pretesa da parte del creditore abbia già trovato soddisfazione attraverso la procedura azionata in forza del decreto ingiuntivo n.
1318/2013 emesso a carico della dal momento che l'azione esecutiva del Per_1
creditore nei confronti di quest'ultima è stata utilmente esperita per l'intera somma per la quale si era obbligata quale garante della nuora ed idonea quindi a CP_1
ricomprendere l'importo incontestato recato dalla fattura n. 67.
Ciò trova conferma nell'importo pignorato, pressoché identico a quello indicato nella detta fattura n. 67. Né a conclusioni diverse, osserva ancora la Corte, può giungersi attraverso l'invocata deduzione di parte opposta secondo la quale l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'opponente ammonterebbe ad €. 35.865,00, come da fatture depositate in corso di causa (2 intestate alla e due alla ): ciò CP_1 Per_1
al fine di dimostrare che fondatamente era richiesta una somma ulteriore rispetto all'oggetto del titolo esecutivo in capo alla . Per_1
La Corte osserva che, a parte la considerazione che siffatto importo comprenderebbe anche lavori imputati, con ulteriori due fatture, alla , deve tenersi conto che la Per_1
fattura, in quanto documento di parte, costituisce valido strumento di prova in relazione alle prestazioni eseguite solo nel caso di mancata contestazione del rapporto giuridico a cui si riferisce, potendo al più rivestire mero valore indiziario
(Cass., III, 12/07/2023, n.19944; VI, 11/0/2011, n.5915; 24.7.2000, n. 9685).
In relazione al caso di specie si ritiene che la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare che il credito vantato da sia ulteriore rispetto alle PT
somme già pretese con il diverso titolo esecutivo: deve essere ribadito che anche parte opponente ha disconosciuto la sussistenza di rapporti ulteriori rispetto a quanto
8 portato dalla fattura n. 67, il cui deposito delle sole fatture, appunto, non è idoneo a fornire la prova circa la sussistenza di una obbligazione tra le parti.
Né a conclusioni diverse può giungersi richiamando la fattura n. 69 del 29.11.2011,
di euro 6.655,00, posto che la sorte capitale ingiunta (euro 6.800,00 oltre interessi e spese varie) con il procedimento monitorio oggetto del presente giudizio è superiore a quella fatturata e indicata in assegno e neppure è stata giustificata per differenza.
Dunque, può ragionevolmente presumersi che i due assegni azionati con il d.i. quì
opposto debbano ascriversi tra quelli insoluti emessi dalla in virtù della CP_1
prima fattura (n. 67 di complessivi euro 16.855,99), poi sostituiti dagli assegni emessi dalla a garanzia del pagamento della . Mentre non è oggetto Per_1 CP_1
del d.i. qui opposto l'assegno n. 8.205.880.956-00 di euro 6.655,00, comunque riferibile all'esecuzione di lavori non dimostrata.
Inoltre, osserva ancora la Corte che a fronte della molteplicità di assegni emessi,
degli importi e della mancata corrispondenza con le fatture, viene meno, per gli importi pretesi in più da il valore tipico degli assegni emessi (promessa di PT
pagamento/ricognizione di debito), non essendovi agli atti la prova delle obbligazioni sottostanti, che il preteso creditore asserisce, cioè lavori vari per euro
35.865,00: quelli certi sono solo quelli indicati nella fattura n. 67 predetta,
incontestati nonché l'importo pagato di euro 5.500,00, ammesso anche dalla CP_1
come rientrante nelle prestazioni rese da di cui discute solo subordinatamente PT
all'eventuale accoglimento dell'azione dal medesimo svolta in questa sede.
Appare al riguardo inattendibile la pretesa dello relativa ad un importo più che PT
raddoppiato rispetto a quello indicato nella detta fattura n. 67, pur a fronte di quanto
9 dal medesimo ammesso, e cioè che con la signora , suocera della , lo Per_1 CP_1
stesso non aveva intrattenuto alcun rapporto, mentre in realtà la somma superiore indicata sarebbe giustificata solo dalle due ulteriori fatture, intestate appunto alla
, come risulta dalla produzione di medesimo. Per_1 PT
Per cui si deve inferire, osserva decisivamente la Corte, che il d.i. 1318/2013 emesso per gli assegni a firma della (euro 17.110,00 in totale) copre ogni somma Per_1
dovuta dalla e non giustifica l'emissione dell'ulteriore decreto ingiuntivo n. CP_1
132/2014, per euro 6.800,00, oggetto di causa, non corrispondente, si ripete, alla seconda fattura emessa a carico della : per converso, le altre due fatture sono CP_1
intestate alla medesima e quindi estranee ai rapporti tra le odierne parti Per_1
mentre la fattura 67/2011, intestata alla , è “coperta” dall'azione esecutiva CP_1
esercitata contro la quale garante della , come sopra già precisato Per_1 CP_1
Al riguardo osserva ancora la Corte che la produzione, in questo grado di giudizio,
degli atti della procedura esecutiva predetta da parte della deve essere CP_1
considerata tempestiva in quanto secondo la più recente giurisprudenza, condivisa da questa Corte, in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello,
deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia
10 avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.”. (Cass., II, Ord. 11/03/2022 n.
7977).
Nel caso di specie, per come risulta agli atti del giudizio di prime cure, le preclusioni istruttorie sono maturate nel mese di febbraio (memoria ex 1rt. 182 n. 2) e marzo del
2015 (n. 3) mentre la procedura esecutiva è stata incardinata con pignoramento presso terzi nel 2017 e conclusa con ordinanza di assegnazione emessa nel 2018.
Peraltro, prosegue ancora questa Corte che se è vero che gli assegni esonerano il destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, che si presume fino a prova contraria, nel caso di specie siffatto rapporto non è contestato nell'an (lavori idraulici et similia-fattura n. 67/2011) ma nel quantum: quindi, si ripete, è onere dello provare l'ammontare esatto del credito (quindi lo PT
svolgimento di tutti i lavori contemplati nelle 4 fatture prodotte e vantate) a maggior ragione a fronte di una congerie di assegni, rilasciati sia dalla che dalla CP_1
suocera, in ordine ai quali manca la prova dell'ammontare del credito effettivo dello per il quale, appunto, l'emissione delle fatture non può essere considerato PT
sufficiente né può semplicemente operarsi una somma di tutti gli assegni in gioco. E
neppure lo ha provato l'imputazione degli assegni ai singoli crediti vantati PT
ovvero ha prodotto assegni per l'intero ammontare che pretenderebbe (oltre
35.000,00 euro).
La Corte osserva ancora che le ulteriori tre fatture rispetto alla n. 67 (una a carico della , due a carico della , quindi estranee alla causa che ci occupa) CP_1 Per_1
11 vennero emesse e prodotte dallo solo successivamente alla contestazione del PT
pagamento della prima fattura: né, si ripete, l'appellante ha dato la prova di un credito per lavori più che doppio rispetto a quello riconosciuto dalla (fattura CP_1
n. 67/2011), come per converso lascia intendere.
Quanto al significato da attribuire al passaggio della decisione di prime cure relativa alla soddisfazione dei diritti dello con il d.i. emesso a carico della , PT Per_1
osserva la Corte che certamente esso si deve riferire all'esistenza, compiuta, di un titolo di credito pari al dovuto a carico della e, per converso ad una CP_1
ingiustificata produzione di assegni da ascrivere ad ulteriore lavorazioni, che il primo giudice ha correttamente limitato all'importo recato dalla fattura 67/2011, di euro
16.855,00 ed al totale degli assegni consegnati dalla prima e dalla CP_1 Per_1
poi, emessi i secondi a garanzia del pagamento dei primi.
Ancora, osserva la Corte che significativa è la circostanza che a fronte della seconda fattura a nome di di euro 6.655,00, numero 69 del 29.11.2011 Controparte_1
nonché a fronte della persistente morosità in ordine alla prima (67 di euro 16.855,00
del 31.10.2011), abbia presentato ricorso per d.i. per un importo non PT
corrispondente a nessuno dei due importi predetti (euro 6.800,00 oltre accessori e spese) e dopo un anno e due mesi dall'emissione della fattura n. 69.
Suscita altrettanta perplessità, osserva ancora la Corte, la circostanza che a fronte di due fatture emesse a nome della suocera della , (35 e 36 del CP_1 Persona_3
28.5.2012, di euro 5.800,00 ed euro 6.655,00, questa ultima di importo identico alla n. 69/2011 a carico della ), lo IN non abbia attivato altro decreto ingiuntivo CP_1
per dette due fatture, pur asserendo di vantare un credito di oltre 35.000,00 euro.
12 E, ulteriormente, non si si giustifica l'emissione di dette due fatture a fronte della circostanza che lo stesso ha dichiarato, si ripete, di avere intrattenuto rapporti di PT
lavoro esclusivamente con la . Dunque, le deduzioni dello non appaiono CP_1 PT
credibili e viene meno il valore tipico degli assegni che risultano in suo possesso e che intenderebbe attivare.
Quanto all'ulteriore assegno in originale ancora in possesso dello esso fa parte PT
di quelli emessi dalla (o dalla ) e rimasti, pacificamente, insoluti, non CP_1 Per_1
restituiti in esito alla novazione avvenuta per il tramite di quelli emessi dalla . Per_1
Né si dica che il primo giudice si è pronunciato “ultra petita”, in quanto l'avere indicato l'importo che ragionevolmente può essere individuato come effettivamente a carico della significa al contempo escludere l'esistenza di ulteriori crediti, CP_1
come spiegato in sentenza, pure vantati dallo e depone per un esame completo PT
della vicenda. Quindi la deduzione giudiziale di cui alla sentenza impugnata trova solido fondamento sostanziale e processuale senza incorrere nel paradigma di cui all'art. 112 cpc.
Quanto al quarto motivo di appello, relativo alla restituzione delle spese di lite del primo grado, esso rimane assorbito dall'esito di questo grado di giudizio.
Appello incidentale condizionato sostiene che, nonostante la decisione del Tribunale sia per la medesima CP_1
satisfattiva, tuttavia in motivazione ha disatteso l'imputazione dei tre assegni circolari di € 5.500,00 complessivi agli “assegni oggetto del presente giudizio”, ma pure la loro imputazione alle pretese avanzate dallo nei confronti della IG.ra PT
. Qualora tale affermazione a seguito della disamina dei Parte_2
13 motivi dell'appello principale dovesse condurre a riconoscere la sussistenza di un residuo debito da parte della IG.ra , ella ha interesse ad impugnare la CP_1
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 111 del 19/1/2023 in via incidentale e condizionata all'ipotetico accoglimento di qualcuna delle censure mosse con l'appello principale, in quanto la sentenza è sbagliata nella parte in cui ha escluso che la fattura n. 69 del 29/11/2011 sia compresa nell'obbligazione assunta dalla
IG.ra . Le ragioni dell'errore sono quelle esposte al Parte_2
superiore paragrafo I.2 e nella confutazione del terzo motivo dell'appello principale alle pagg. 8 e 9.
Se si riconosce, osserva la Corte, che la fattura 69 fa parte del debito assunto dalla predetta non resta margine neppure per la residua somma di € Parte_2
1.155,00 che, sulla base dell'imputazione dei 5.500,00 € alla fattura 69, rimarrebbe scoperta.
non corre obbligo pronunciarsi sul detto appello incidentale in quanto CP_2
proposto condizionatamente all'accoglimento di quello proposto dall'appellante principale, che viene rigettato, in particolare sull'esistenza di un credito residuo,
ulteriore rispetto a quello pacificamente riconosciuto, peraltro sottoposto a procedura esecutiva contro la , quindi in via di soddisfazione. Per_1
Invece, in ordine all'ammissibilità della documentazione inerente l'esecuzione forzata intrapresa da contro si è argomentato sopra, pp. 8/9. PT Per_1
******
14 Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di , nella qualità di Parte_1
titolare della ditta “La Clinica del Tubo” ed a favore di Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, compensi medi (minimi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non è stata svolta alcuna attività istruttoria), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.898,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1.930,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante principale, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002,
relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1045/2023 R.G.,
rigetta l'appello proposto da , nella qualità di titolare della ditta “La Parte_1
Clinica del Tubo” avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 111/2023
pubblicata il 19.1.2023, resa nel procedimento n. 1897/2014 R.G.
ON , nella qualità di titolare della ditta denominata “La Clinica Parte_1
del Tubo” a pagare a le spese del presente grado di lite Controparte_1
15 quantificate in complessivi euro 4.898,00 oltre il rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante principale, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
Dott. Sergio Florio Dott.ssa Maria Stella Arena
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai IGnori
Magistrati:
- Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
- Dott. Nicolò Crascì Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1045/2023 R.G. promossa da
- , nato a [...] il [...] (C.F. ), nella Parte_1 C.F._1
qualità di titolare della ditta denominata “La Clinica del Tubo”, corrente in Rosolini
(P. IVA ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato P.IVA_1
Cesare Spadaro, domiciliato in Catania, via Carcaci n.7, presso lo studio dell'Avv.
Enrico Calabrese
APPELLANTE
CONTRO
- nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati C.F._2
Raffaele Leone, Paola Leone e Vincenzo Leone, digitalmente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei suoi legali, come in atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 111/2023 pubblicata il 19.1.2023, resa nel procedimento n. 1897/2014 R.G., definitivamente pronunciando, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alle spese processuali. Parte_1
Ha proposto appello , nella predetta qualità, con atto di citazione Parte_1
notificato il 19.7.2023. Si è costituita in giudizio ha Controparte_1
domandato il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale subordinato,
spese vinte.
All'udienza del 6.5.2024 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Con ordinanza del 17.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per trasferimento ad altra sede del Presidente del Collegio e per la nuova ricomposizione del medesimo.
All'udienza del 30.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di appello si possono esaminare congiuntamente, attesa l'evidente connessione corrente tra essi.
Con il primo motivo si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha valutato gli elementi di prova e per omessa/errata applicazione degli articoli
115 c.p.c. e 2967 c.c.
Sostiene che non ha fatto riferimento all'importo originario dei lavori PT CP_1
eseguiti dall'opposto , ma che solo con la prima memoria istruttoria del Parte_1
15.1.2015 ha dedotto che l'originario credito era di euro 16.855,00 (fattura 67/2011)
meno euro 5.500,00 (assegni circolari pagati).
2 Pur volendo aderire, per mera ipotesi, al ragionamento di controparte, condiviso dal primo giudice, e cioè che l'importo dei lavori eseguito dallo ammonterebbe ad PT
euro 16.855,00, non si comprende il motivo per cui controparte non ha spiegato domanda riconvenzionale poiché a fronte del pagamento di euro 5.500,00 PT
avrebbe incassato più di quanto non contestato (16.855,00 ovvero 17.240,00 euro).
Né la ha mai contestato le fatture prodotte dall'opposto che depongono CP_1 PT
per un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a casa della per euro CP_1
35.865,00.
Al contrario invece, ha contestato prontamente, ossia nel primo scritto difensivo PT
successivo, quanto dedotto da controparte.
A mente dell'art.115 c.p.c. la mancata contestazione della fattura n.69/2011 di euro
6.655,00, della fattura n.35/2012 di euro 5.800,00 e della fattura n.36/2012 di euro
6.655,00, prodotte dall'opposto, equivale a riconoscimento delle stesse.
Quanto alla novazione, dedotta da controparte ed affermata dal Tribunale, essa è
rimasta in realtà sfornita di prova.
È palesemente errato quanto sostenuto dal primo giudice circa le conclusioni tratte dalle dichiarazioni rese da che, in sede di interrogatorio formale, ha negato la PT
sussistenza di rapporti con la (suocera della ), circostanza tale da far Per_1 CP_1
ritenere sussistente la novazione.
Non vi è mai stata alcuna novazione di titoli, ma semplicemente la consegna di titoli a garanzia di un piano di rateazione accollatosi dalla garante obbligata in solido,
suocera della . CP_1
3 Prosegue nel senso che gli importi non corrispondono perché se è vero il PT
pagamento di euro 5.500,00 e l'importo non contestato, e si aggiungono gli assegni del d.i. opposto (euro 6.800,00) e quello ancora in originale in possesso di PT
(n.8.205.880.956-00 del 30.5.2012 di euro 6.655,00) si arriverebbe a superare l'importo di Euro 35.865,00 che sarebbe l'ammontare dei lavori eseguiti su incarico dell'opponente. Dunque non sussiste la novazione dedotta da controparte.
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice nella valutazione degli elementi di prova e dell'onere della prova.
È di palmare evidenza che il primo giudice ha errato nel ritenere soddisfatto il credito dell'opposto perché in possesso del d.i. n.1318/2013 nei confronti della PT
. Per_1
Occorre ribadire la genesi del rapporto obbligatorio per cui si trova in possesso PT
degli assegni bancari a firma della Cardile ed a firma della Per_2
Il rapporto causale sottostante la consegna dei titoli è pacificamente ammesso tra le parti nell'esecuzione dei lavori di impiantistica realizzati da a casa di , la PT CP_1
quale ha consegnato a gli assegni suoi e della suocera ( ), ma nessuno di PT Per_1
questi assegni verrà mai onorato, nè gli assegni sottostanti l'opposto d.i. della
(d.i. n.132/2014), nè gli assegni sottostanti il d.i. contro la CP_1 Per_1
(d.i.1318/2013); né l'assegno bancario n. 8.205.880.956-00 del 30.5.2012 di euro
6.655,00 prodotto in originale alla prima udienza del 14.6.2016 (non vi è prova dell'incasso).
È altrettanto incontestabile che la (suocera della ) è garante ed Per_1 CP_1
obbligata in solido non per il pagamento dell'intera somma necessaria alla
4 realizzazione degli impianti commissionati dalla ma per l'importo degli CP_1
assegni a firma della stessa, trasfusi nel d.i. n.1318/2013 emesso contro la medesima.
Il primo giudice erra laddove a pagina tre della sentenza afferma che la somma pretesa dal creditore ha trovato soddisfazione attraverso la procedura azionata in forza del d.i. n. 1318/2013 posto a carico della , dal momento che l'azione del Per_1
creditore nei confronti di quest'ultima è stata utilmente esperita per l'intera somma per la quale si era obbligata ed idonea a ricomprendere quanto effettivamente indicato in seno alla fattura n. 67, non contestata. Ma l'esistenza di un d.i. non soddisfa il credito perché occorre azionare il titolo con una procedura esecutiva e stante quanto emerso si può affermare che il credito di non ha trovato PT
soddisfacimento né in euro 35.865,00 né in euro 16.855,00.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del Tribunale
laddove ha pronunciato “ultra petita” e laddove ha valutato le prove nonché ed applicato l'onere della prova.
Sostiene che non ha mai chiesto di accertare l'ammontare dei lavori PT CP_1
commissionati ed eseguiti da mentre nella parte motiva dell'impugnata sentenza PT
il Giudice a quo ritiene che l'ammontare dei lavori sia pari ad euro 16.855,00, senza domanda sul punto: solo con la prima memoria istruttoria del 15.1.2015 ha dedotto che il debito originario era di euro 16.855,00 portato dalla fattura n.67/2011.
Né , contrariamente a quanto riportato a pag. 3 della sentenza, ha contestato CP_1
e/o disconosciuto le fatture prodotte in atti da allegate alla terza memoria ex art. PT
183, c.6, c.p.c. del 9.3.2015. Ci si riferisce in particolare alle fatture: n.67/2011 di
5 euro 16.855,00, n.69/2011 di Euro 6.655,00, n.35/2012 di Euro 5.800,00, n.36/2012
di Euro 6.655,00; in tutto euro 35.865,00.
Le fatture sono registrate nel registro IVA degli anni 2011 e 2012 (mem. 183 n. II).
Dunque, il Tribunale ritiene inattendibili le fatture n.ri 69/2011, 35/2012 e 36/2012,
non contestate, e invece riconosce l'esistenza della novazione.
Quanto sostiene l'appellante sarebbe avvalorato da quanto riferisce il primo giudice a pagina 4 della sentenza e cioè che la somma di euro 5.500,00 portata dagli assegni circolari n. 4063740803 del 19/11/2012, n.4037363904 del 08/05/2013, n.
4029728882 del 07/10/2013 non si possono imputare, come vorrebbe , a CP_1
parziale copertura degli assegni oggetto del presente giudizio (i due assegni sottostanti l'opposto d.i. 132/2014), stante la mancanza di prova.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, osserva la Corte, non corrisponde al vero che non ha fatto CP_1
riferimento all'importo dei lavori commissionati allo in quanto ha sempre PT
ammesso la corrispondenza dell'importo, complessivamente dovuto, in quello recato dalla fattura n. 67/2011, pari a quello degli assegni consegnati dalla suocera
( ) a garanzia del pagamento di quanto dovuto, giacchè quelli emessi Per_1
dall'opponente per lo stesso importo rimasero insoluti. Con ciò rimane tanto implicitamente quanto univocamente smentita la mancata contestazione delle ulteriori somme.
Inoltre, l'importo degli assegni emessi dalla ed oggetto della procedura Per_1
esecutiva) corrisponde nella sostanza all'importo dei lavori di cui alla fattura n.
67/2011 (euro 16.855,00) salvo un limitatissimo scostamento di euro 255,00,
6 probabilmente dovuto ad un ulteriore residuo di lavori eseguiti sempre per la CP_1
e non può ascriversi, per converso, all'importo delle due fatture intestate alla Per_1
stessa, in quanto inferiore (euro 12.445,00), come intende PT
Né rileva la circostanza che non ha eccepito il pagamento di euro 5.500,00 in CP_1
relazione all'ingiunzione contro la , in quanto, appunto, si tratta di Per_1
procedimento vertente tra soggetti terzi, nascente dal rilascio di assegni propri della e comunque agisce per la detrazione di siffatta somma laddove si Per_1 CP_1
dovesse accogliere, anche solo in parte, la tesi di PT
Nel caso a mani è incontestato, almeno con riferimento ai lavori di cui alla fattura n.
67, il rapporto tra le parti del giudizio che trova ulteriore conferma, attesa la data e la parziale capienza del dovuto, nei titoli di credito posti alla base dell'ingiunzione oggetto di esame: anche dall'estratto conto del rapporto di conto corrente n.
0002/003/200305/00 intestato a emerge che sia l'assegno bancario n. Parte_1
8.205.880.953-10 sia l'assegno n. 8.205.880.952-09 sono rimasti impagati per difetto di provvista e quindi oggetto della garanzia prestata dalla con i suoi assegni. Per_1
La novazione previa sostituzione dei titoli, asserita dalla , trova conferma, CP_1
oltre che nella corrispondenza tra assegni, fatture e procedura esecutiva a carico della anche nelle dichiarazioni rese dallo che, in sede di interrogatorio Per_1 PT
formale ha negato la sussistenza di rapporto di lavoro con la , così Per_1
confortando la tesi che gli assegni a firma di quest'ultima, posti a fondamento del precedente d.i., n. 1318/2013, non opposto, erano stati dati in pagamento del debito della nuora, Controparte_1
7 Ciò consente di ritenere che la somma pretesa da parte del creditore abbia già trovato soddisfazione attraverso la procedura azionata in forza del decreto ingiuntivo n.
1318/2013 emesso a carico della dal momento che l'azione esecutiva del Per_1
creditore nei confronti di quest'ultima è stata utilmente esperita per l'intera somma per la quale si era obbligata quale garante della nuora ed idonea quindi a CP_1
ricomprendere l'importo incontestato recato dalla fattura n. 67.
Ciò trova conferma nell'importo pignorato, pressoché identico a quello indicato nella detta fattura n. 67. Né a conclusioni diverse, osserva ancora la Corte, può giungersi attraverso l'invocata deduzione di parte opposta secondo la quale l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'opponente ammonterebbe ad €. 35.865,00, come da fatture depositate in corso di causa (2 intestate alla e due alla ): ciò CP_1 Per_1
al fine di dimostrare che fondatamente era richiesta una somma ulteriore rispetto all'oggetto del titolo esecutivo in capo alla . Per_1
La Corte osserva che, a parte la considerazione che siffatto importo comprenderebbe anche lavori imputati, con ulteriori due fatture, alla , deve tenersi conto che la Per_1
fattura, in quanto documento di parte, costituisce valido strumento di prova in relazione alle prestazioni eseguite solo nel caso di mancata contestazione del rapporto giuridico a cui si riferisce, potendo al più rivestire mero valore indiziario
(Cass., III, 12/07/2023, n.19944; VI, 11/0/2011, n.5915; 24.7.2000, n. 9685).
In relazione al caso di specie si ritiene che la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare che il credito vantato da sia ulteriore rispetto alle PT
somme già pretese con il diverso titolo esecutivo: deve essere ribadito che anche parte opponente ha disconosciuto la sussistenza di rapporti ulteriori rispetto a quanto
8 portato dalla fattura n. 67, il cui deposito delle sole fatture, appunto, non è idoneo a fornire la prova circa la sussistenza di una obbligazione tra le parti.
Né a conclusioni diverse può giungersi richiamando la fattura n. 69 del 29.11.2011,
di euro 6.655,00, posto che la sorte capitale ingiunta (euro 6.800,00 oltre interessi e spese varie) con il procedimento monitorio oggetto del presente giudizio è superiore a quella fatturata e indicata in assegno e neppure è stata giustificata per differenza.
Dunque, può ragionevolmente presumersi che i due assegni azionati con il d.i. quì
opposto debbano ascriversi tra quelli insoluti emessi dalla in virtù della CP_1
prima fattura (n. 67 di complessivi euro 16.855,99), poi sostituiti dagli assegni emessi dalla a garanzia del pagamento della . Mentre non è oggetto Per_1 CP_1
del d.i. qui opposto l'assegno n. 8.205.880.956-00 di euro 6.655,00, comunque riferibile all'esecuzione di lavori non dimostrata.
Inoltre, osserva ancora la Corte che a fronte della molteplicità di assegni emessi,
degli importi e della mancata corrispondenza con le fatture, viene meno, per gli importi pretesi in più da il valore tipico degli assegni emessi (promessa di PT
pagamento/ricognizione di debito), non essendovi agli atti la prova delle obbligazioni sottostanti, che il preteso creditore asserisce, cioè lavori vari per euro
35.865,00: quelli certi sono solo quelli indicati nella fattura n. 67 predetta,
incontestati nonché l'importo pagato di euro 5.500,00, ammesso anche dalla CP_1
come rientrante nelle prestazioni rese da di cui discute solo subordinatamente PT
all'eventuale accoglimento dell'azione dal medesimo svolta in questa sede.
Appare al riguardo inattendibile la pretesa dello relativa ad un importo più che PT
raddoppiato rispetto a quello indicato nella detta fattura n. 67, pur a fronte di quanto
9 dal medesimo ammesso, e cioè che con la signora , suocera della , lo Per_1 CP_1
stesso non aveva intrattenuto alcun rapporto, mentre in realtà la somma superiore indicata sarebbe giustificata solo dalle due ulteriori fatture, intestate appunto alla
, come risulta dalla produzione di medesimo. Per_1 PT
Per cui si deve inferire, osserva decisivamente la Corte, che il d.i. 1318/2013 emesso per gli assegni a firma della (euro 17.110,00 in totale) copre ogni somma Per_1
dovuta dalla e non giustifica l'emissione dell'ulteriore decreto ingiuntivo n. CP_1
132/2014, per euro 6.800,00, oggetto di causa, non corrispondente, si ripete, alla seconda fattura emessa a carico della : per converso, le altre due fatture sono CP_1
intestate alla medesima e quindi estranee ai rapporti tra le odierne parti Per_1
mentre la fattura 67/2011, intestata alla , è “coperta” dall'azione esecutiva CP_1
esercitata contro la quale garante della , come sopra già precisato Per_1 CP_1
Al riguardo osserva ancora la Corte che la produzione, in questo grado di giudizio,
degli atti della procedura esecutiva predetta da parte della deve essere CP_1
considerata tempestiva in quanto secondo la più recente giurisprudenza, condivisa da questa Corte, in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello,
deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia
10 avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.”. (Cass., II, Ord. 11/03/2022 n.
7977).
Nel caso di specie, per come risulta agli atti del giudizio di prime cure, le preclusioni istruttorie sono maturate nel mese di febbraio (memoria ex 1rt. 182 n. 2) e marzo del
2015 (n. 3) mentre la procedura esecutiva è stata incardinata con pignoramento presso terzi nel 2017 e conclusa con ordinanza di assegnazione emessa nel 2018.
Peraltro, prosegue ancora questa Corte che se è vero che gli assegni esonerano il destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, che si presume fino a prova contraria, nel caso di specie siffatto rapporto non è contestato nell'an (lavori idraulici et similia-fattura n. 67/2011) ma nel quantum: quindi, si ripete, è onere dello provare l'ammontare esatto del credito (quindi lo PT
svolgimento di tutti i lavori contemplati nelle 4 fatture prodotte e vantate) a maggior ragione a fronte di una congerie di assegni, rilasciati sia dalla che dalla CP_1
suocera, in ordine ai quali manca la prova dell'ammontare del credito effettivo dello per il quale, appunto, l'emissione delle fatture non può essere considerato PT
sufficiente né può semplicemente operarsi una somma di tutti gli assegni in gioco. E
neppure lo ha provato l'imputazione degli assegni ai singoli crediti vantati PT
ovvero ha prodotto assegni per l'intero ammontare che pretenderebbe (oltre
35.000,00 euro).
La Corte osserva ancora che le ulteriori tre fatture rispetto alla n. 67 (una a carico della , due a carico della , quindi estranee alla causa che ci occupa) CP_1 Per_1
11 vennero emesse e prodotte dallo solo successivamente alla contestazione del PT
pagamento della prima fattura: né, si ripete, l'appellante ha dato la prova di un credito per lavori più che doppio rispetto a quello riconosciuto dalla (fattura CP_1
n. 67/2011), come per converso lascia intendere.
Quanto al significato da attribuire al passaggio della decisione di prime cure relativa alla soddisfazione dei diritti dello con il d.i. emesso a carico della , PT Per_1
osserva la Corte che certamente esso si deve riferire all'esistenza, compiuta, di un titolo di credito pari al dovuto a carico della e, per converso ad una CP_1
ingiustificata produzione di assegni da ascrivere ad ulteriore lavorazioni, che il primo giudice ha correttamente limitato all'importo recato dalla fattura 67/2011, di euro
16.855,00 ed al totale degli assegni consegnati dalla prima e dalla CP_1 Per_1
poi, emessi i secondi a garanzia del pagamento dei primi.
Ancora, osserva la Corte che significativa è la circostanza che a fronte della seconda fattura a nome di di euro 6.655,00, numero 69 del 29.11.2011 Controparte_1
nonché a fronte della persistente morosità in ordine alla prima (67 di euro 16.855,00
del 31.10.2011), abbia presentato ricorso per d.i. per un importo non PT
corrispondente a nessuno dei due importi predetti (euro 6.800,00 oltre accessori e spese) e dopo un anno e due mesi dall'emissione della fattura n. 69.
Suscita altrettanta perplessità, osserva ancora la Corte, la circostanza che a fronte di due fatture emesse a nome della suocera della , (35 e 36 del CP_1 Persona_3
28.5.2012, di euro 5.800,00 ed euro 6.655,00, questa ultima di importo identico alla n. 69/2011 a carico della ), lo IN non abbia attivato altro decreto ingiuntivo CP_1
per dette due fatture, pur asserendo di vantare un credito di oltre 35.000,00 euro.
12 E, ulteriormente, non si si giustifica l'emissione di dette due fatture a fronte della circostanza che lo stesso ha dichiarato, si ripete, di avere intrattenuto rapporti di PT
lavoro esclusivamente con la . Dunque, le deduzioni dello non appaiono CP_1 PT
credibili e viene meno il valore tipico degli assegni che risultano in suo possesso e che intenderebbe attivare.
Quanto all'ulteriore assegno in originale ancora in possesso dello esso fa parte PT
di quelli emessi dalla (o dalla ) e rimasti, pacificamente, insoluti, non CP_1 Per_1
restituiti in esito alla novazione avvenuta per il tramite di quelli emessi dalla . Per_1
Né si dica che il primo giudice si è pronunciato “ultra petita”, in quanto l'avere indicato l'importo che ragionevolmente può essere individuato come effettivamente a carico della significa al contempo escludere l'esistenza di ulteriori crediti, CP_1
come spiegato in sentenza, pure vantati dallo e depone per un esame completo PT
della vicenda. Quindi la deduzione giudiziale di cui alla sentenza impugnata trova solido fondamento sostanziale e processuale senza incorrere nel paradigma di cui all'art. 112 cpc.
Quanto al quarto motivo di appello, relativo alla restituzione delle spese di lite del primo grado, esso rimane assorbito dall'esito di questo grado di giudizio.
Appello incidentale condizionato sostiene che, nonostante la decisione del Tribunale sia per la medesima CP_1
satisfattiva, tuttavia in motivazione ha disatteso l'imputazione dei tre assegni circolari di € 5.500,00 complessivi agli “assegni oggetto del presente giudizio”, ma pure la loro imputazione alle pretese avanzate dallo nei confronti della IG.ra PT
. Qualora tale affermazione a seguito della disamina dei Parte_2
13 motivi dell'appello principale dovesse condurre a riconoscere la sussistenza di un residuo debito da parte della IG.ra , ella ha interesse ad impugnare la CP_1
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 111 del 19/1/2023 in via incidentale e condizionata all'ipotetico accoglimento di qualcuna delle censure mosse con l'appello principale, in quanto la sentenza è sbagliata nella parte in cui ha escluso che la fattura n. 69 del 29/11/2011 sia compresa nell'obbligazione assunta dalla
IG.ra . Le ragioni dell'errore sono quelle esposte al Parte_2
superiore paragrafo I.2 e nella confutazione del terzo motivo dell'appello principale alle pagg. 8 e 9.
Se si riconosce, osserva la Corte, che la fattura 69 fa parte del debito assunto dalla predetta non resta margine neppure per la residua somma di € Parte_2
1.155,00 che, sulla base dell'imputazione dei 5.500,00 € alla fattura 69, rimarrebbe scoperta.
non corre obbligo pronunciarsi sul detto appello incidentale in quanto CP_2
proposto condizionatamente all'accoglimento di quello proposto dall'appellante principale, che viene rigettato, in particolare sull'esistenza di un credito residuo,
ulteriore rispetto a quello pacificamente riconosciuto, peraltro sottoposto a procedura esecutiva contro la , quindi in via di soddisfazione. Per_1
Invece, in ordine all'ammissibilità della documentazione inerente l'esecuzione forzata intrapresa da contro si è argomentato sopra, pp. 8/9. PT Per_1
******
14 Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di , nella qualità di Parte_1
titolare della ditta “La Clinica del Tubo” ed a favore di Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, compensi medi (minimi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non è stata svolta alcuna attività istruttoria), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.898,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1.930,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante principale, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002,
relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1045/2023 R.G.,
rigetta l'appello proposto da , nella qualità di titolare della ditta “La Parte_1
Clinica del Tubo” avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 111/2023
pubblicata il 19.1.2023, resa nel procedimento n. 1897/2014 R.G.
ON , nella qualità di titolare della ditta denominata “La Clinica Parte_1
del Tubo” a pagare a le spese del presente grado di lite Controparte_1
15 quantificate in complessivi euro 4.898,00 oltre il rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante principale, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
Dott. Sergio Florio Dott.ssa Maria Stella Arena
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