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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5520 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40838/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SCARPA FRANCESCO e dell'avv. C.F._2 Parte_1
( ), elettivamente domiciliati in VIA FABRIZIO PINTO, 72 84124
[...] C.F._1 SALERNO presso il difensore avv. SCARPA FRANCESCO
Opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FERRANTE FABI, elettivamente domiciliata in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRANTE FABIO
Opposta
Conclusioni delle parti opponenti da ricorso introduttivo:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo,
-preliminarmente, revocare la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
ancora preliminarmente e in subordine, concedere la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto d.i.;
-nel merito, fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione dell'opposizione per revocare l'opposto d.i. perché ingiusto, illegittimo e infondato;
in subordine, verificare l'esatto ammontare del dovuto anche a mezzo ctu. contestualmente
Vinte le spese.
Conclusioni della parte opposta da memoria difensiva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano adito, adversis reiectis, In via preliminare:
pagina 1 di 5 Rigettare l'avversa richiesta di revoca e la richiesta subordinata di sospensione, ex art. 649 c.p.c., dell'immediata esecuzione del decreto opposto e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecuzione del decreto opposto nell'importo capitale di €20.372,26, In via principale:
rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto,
confermare il Decreto Ingiuntivo di pagamento n. 13332/2024 del Tribunale di Milano - R.G. n. 16084/2024-1 o, comunque, condannare i Sig.ri (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], lettera A, int. 12 e (C.F. Parte_2
), residente in [...], al pagamento, in favore di C.F._2 [...] ella somma capitale € 20.372,26, o della diversa somma ritenuta dovuta, oltre Parte_3 interessi al tasso convenzionale (tasso legale + 6 punti), dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo oltre spese del procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità, come liquidate dal G.U. nel decreto ingiuntivo opposto.
condannate l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132 co. 2° n. 4) e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. n. 13332/2024 del 27/09/2024 RG n. 16084/2024 -1 Repert. n.
9223/2024 del 27/09/2024, emesso contestualmente ad ordinanza di convalida di sfratto nella causa, il
Tribunale di Milano ingiungeva a e di pagare a Parte_1 Parte_2 la somma di € 20372,26 per canoni scaduti al momento Controparte_1 dell'intimazione di sfratto, oltre a quelli successivamente scaduti o a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi e spese di procedura. Nell'intimazione di sfratto si dava atto che la morosità ineriva incrementi ISTAT, oneri condominiali e quote di registrazione del contratto a partire dal mese di aprile 2022 alla data dell'intimazione, nonché l'intero canone di locazione in relazione alle mensilità di gennaio e febbraio 2024.
Con ricorso del 13.11.2024, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione contro il suindicato decreto, chiedendo di revocare la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, in subordine, concedere la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto d.i. e, nel merito, di revocare l'opposto d.i. perché ingiusto, illegittimo e infondato;
in subordine, chiedevano di verificare l'esatto ammontare del dovuto anche a mezzo ctu.
pagina 2 di 5 Quindi, istruita la causa con produzioni documentali e disposti dei rinvii per favorire la conciliazione tra le parti, la causa veniva rinviata per la discussione e precisazione delle conclusioni all'udienza del
3.7.2025.
In detta udienza sostituita da note scritte, dopo la discussione effettuata tramite il deposito di note, depositate solo dall'opposta, questa è stata decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si ricorda, che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass.n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Si rammenta che “Nel procedimento sommario di convalida di sfratto concluso con l'ordinanza di convalida, l'ordine di restituzione dell'immobile locato e l'ingiunzione di pagamento per i canoni e gli oneri accessori scaduti e a scadere fino al rilascio, il giudicato formatosi in relazione alla detta ordinanza - qualora unitamente sia stato emesso anche il decreto ingiuntivo per i canoni di locazione e gli oneri accessori - copre, oltre che ogni questione concernente l'esistenza, la validità e la risoluzione del contratto ed ogni questione relativa al possesso di fatto della cosa locata, anche i fatti impeditivi o pagina 3 di 5 estintivi degli obblighi contrattuali anteriori all'ordinanza di convalida, che, pertanto, si sarebbero dovuti far valere nel corso del relativo procedimento con l'opposizione alla convalida dello sfratto”
(cfr. Trib. Roma, 08.02.2023 n. 2050).
L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi;
tuttavia, ciò non vale nel caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Cass. Civ. Ord. 23/04/2020,
n. 8116).
L'attore in senso sostanziale ha fornito, quindi, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno contestato in alcun modo la sussistenza del rapporto contrattuale, né il fatto di non aver corrisposto i canoni di locazione e gli oneri ingiunti.
Inoltre, nel procedimento sommario di convalida, all'udienza del 09.05.2024, gli intimati non hanno contestato la morosità ed hanno chiesto il termine di cui all'art. 55 L. n. 392/78 concesso dal Giudice per giorni 90 “per la sanatoria della morosità di € 20.372, 26 per canoni e spese accessorie, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, oltre € 1.675, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri di legge, per spese legali del presente procedimento” (doc. 6). La richiesta di termine di grazia esclude qualsiasi opposizione relativa all'an e al quantum ed è incompatibile con essa;
in ogni caso, questa avrebbe dovuto essere proposta nella procedura di convalida.
Peraltro, la contestazione sull'“eccessività della somma ingiunta”, fondata sull'argomentazione che il canone annuo pattuito ammonterebbe a euro 13.800,00, oltre 3.150,00 per oneri accessori, sicché
l'importo dovuto avrebbe dovuto essere pari a 16.950,00, è del tutto generica, non essendo precisato che cosa in concreto si contesta delle richieste dell'opposta. Del pari generica è l'eccezione relativa agli oneri condominiali, in quanto non giustificati, eccezione comunque incompatibile col termine di grazia richiesto.
Come sopra esposto, la richiesta del termine di grazia implica il riconoscimento da parte del conduttore della propria morosità e della legittimità della richiesta del locatore, mentre l'opposizione alla pagina 4 di 5 convalida si basa su una contestazione della pretesa del locatore, che il conduttore ritiene infondata o priva dei requisiti legali necessari.
Secondo la Corte di Cassazione (ad esempio, sentenza n. 1234/2023), queste due posizioni sono logicamente e giuridicamente incompatibili, non potendosi contemporaneamente contestare la legittimità della richiesta di sfratto e chiedere al giudice il beneficio di un termine per sanare la morosità.
L'opposizione proposta deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della attività in concreto svolta e del valore della controversia.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13332/2024 del 27/09/2024 RG n. 16084/2024 -1
Repert. n. 9223/2024 del 27/09/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, conferma lo stesso;
- condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte opposta, che si liquidano in € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 3 luglio 2025
Il Giudice
ER NU
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40838/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SCARPA FRANCESCO e dell'avv. C.F._2 Parte_1
( ), elettivamente domiciliati in VIA FABRIZIO PINTO, 72 84124
[...] C.F._1 SALERNO presso il difensore avv. SCARPA FRANCESCO
Opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FERRANTE FABI, elettivamente domiciliata in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRANTE FABIO
Opposta
Conclusioni delle parti opponenti da ricorso introduttivo:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo,
-preliminarmente, revocare la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
ancora preliminarmente e in subordine, concedere la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto d.i.;
-nel merito, fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione dell'opposizione per revocare l'opposto d.i. perché ingiusto, illegittimo e infondato;
in subordine, verificare l'esatto ammontare del dovuto anche a mezzo ctu. contestualmente
Vinte le spese.
Conclusioni della parte opposta da memoria difensiva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano adito, adversis reiectis, In via preliminare:
pagina 1 di 5 Rigettare l'avversa richiesta di revoca e la richiesta subordinata di sospensione, ex art. 649 c.p.c., dell'immediata esecuzione del decreto opposto e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecuzione del decreto opposto nell'importo capitale di €20.372,26, In via principale:
rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto,
confermare il Decreto Ingiuntivo di pagamento n. 13332/2024 del Tribunale di Milano - R.G. n. 16084/2024-1 o, comunque, condannare i Sig.ri (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], lettera A, int. 12 e (C.F. Parte_2
), residente in [...], al pagamento, in favore di C.F._2 [...] ella somma capitale € 20.372,26, o della diversa somma ritenuta dovuta, oltre Parte_3 interessi al tasso convenzionale (tasso legale + 6 punti), dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo oltre spese del procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità, come liquidate dal G.U. nel decreto ingiuntivo opposto.
condannate l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132 co. 2° n. 4) e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. n. 13332/2024 del 27/09/2024 RG n. 16084/2024 -1 Repert. n.
9223/2024 del 27/09/2024, emesso contestualmente ad ordinanza di convalida di sfratto nella causa, il
Tribunale di Milano ingiungeva a e di pagare a Parte_1 Parte_2 la somma di € 20372,26 per canoni scaduti al momento Controparte_1 dell'intimazione di sfratto, oltre a quelli successivamente scaduti o a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi e spese di procedura. Nell'intimazione di sfratto si dava atto che la morosità ineriva incrementi ISTAT, oneri condominiali e quote di registrazione del contratto a partire dal mese di aprile 2022 alla data dell'intimazione, nonché l'intero canone di locazione in relazione alle mensilità di gennaio e febbraio 2024.
Con ricorso del 13.11.2024, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione contro il suindicato decreto, chiedendo di revocare la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, in subordine, concedere la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto d.i. e, nel merito, di revocare l'opposto d.i. perché ingiusto, illegittimo e infondato;
in subordine, chiedevano di verificare l'esatto ammontare del dovuto anche a mezzo ctu.
pagina 2 di 5 Quindi, istruita la causa con produzioni documentali e disposti dei rinvii per favorire la conciliazione tra le parti, la causa veniva rinviata per la discussione e precisazione delle conclusioni all'udienza del
3.7.2025.
In detta udienza sostituita da note scritte, dopo la discussione effettuata tramite il deposito di note, depositate solo dall'opposta, questa è stata decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si ricorda, che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass.n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Si rammenta che “Nel procedimento sommario di convalida di sfratto concluso con l'ordinanza di convalida, l'ordine di restituzione dell'immobile locato e l'ingiunzione di pagamento per i canoni e gli oneri accessori scaduti e a scadere fino al rilascio, il giudicato formatosi in relazione alla detta ordinanza - qualora unitamente sia stato emesso anche il decreto ingiuntivo per i canoni di locazione e gli oneri accessori - copre, oltre che ogni questione concernente l'esistenza, la validità e la risoluzione del contratto ed ogni questione relativa al possesso di fatto della cosa locata, anche i fatti impeditivi o pagina 3 di 5 estintivi degli obblighi contrattuali anteriori all'ordinanza di convalida, che, pertanto, si sarebbero dovuti far valere nel corso del relativo procedimento con l'opposizione alla convalida dello sfratto”
(cfr. Trib. Roma, 08.02.2023 n. 2050).
L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi;
tuttavia, ciò non vale nel caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Cass. Civ. Ord. 23/04/2020,
n. 8116).
L'attore in senso sostanziale ha fornito, quindi, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno contestato in alcun modo la sussistenza del rapporto contrattuale, né il fatto di non aver corrisposto i canoni di locazione e gli oneri ingiunti.
Inoltre, nel procedimento sommario di convalida, all'udienza del 09.05.2024, gli intimati non hanno contestato la morosità ed hanno chiesto il termine di cui all'art. 55 L. n. 392/78 concesso dal Giudice per giorni 90 “per la sanatoria della morosità di € 20.372, 26 per canoni e spese accessorie, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, oltre € 1.675, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri di legge, per spese legali del presente procedimento” (doc. 6). La richiesta di termine di grazia esclude qualsiasi opposizione relativa all'an e al quantum ed è incompatibile con essa;
in ogni caso, questa avrebbe dovuto essere proposta nella procedura di convalida.
Peraltro, la contestazione sull'“eccessività della somma ingiunta”, fondata sull'argomentazione che il canone annuo pattuito ammonterebbe a euro 13.800,00, oltre 3.150,00 per oneri accessori, sicché
l'importo dovuto avrebbe dovuto essere pari a 16.950,00, è del tutto generica, non essendo precisato che cosa in concreto si contesta delle richieste dell'opposta. Del pari generica è l'eccezione relativa agli oneri condominiali, in quanto non giustificati, eccezione comunque incompatibile col termine di grazia richiesto.
Come sopra esposto, la richiesta del termine di grazia implica il riconoscimento da parte del conduttore della propria morosità e della legittimità della richiesta del locatore, mentre l'opposizione alla pagina 4 di 5 convalida si basa su una contestazione della pretesa del locatore, che il conduttore ritiene infondata o priva dei requisiti legali necessari.
Secondo la Corte di Cassazione (ad esempio, sentenza n. 1234/2023), queste due posizioni sono logicamente e giuridicamente incompatibili, non potendosi contemporaneamente contestare la legittimità della richiesta di sfratto e chiedere al giudice il beneficio di un termine per sanare la morosità.
L'opposizione proposta deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della attività in concreto svolta e del valore della controversia.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13332/2024 del 27/09/2024 RG n. 16084/2024 -1
Repert. n. 9223/2024 del 27/09/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, conferma lo stesso;
- condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte opposta, che si liquidano in € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 3 luglio 2025
Il Giudice
ER NU
pagina 5 di 5