Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 9982/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I P A L E R M O T E R Z A S E Z I O N E C I V I L E
in persona del Giudice, dott. ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies, co. 2 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 9982 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Volpe ( , giusta procura Email_1 depositata nel fascicolo informatico
ATTORE
E
( ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
( Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 7.7.2021, , riassumendo il processo Parte_1 originariamente incardinato, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di
Termini Imerese, convenne in giudizio il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale subìto a causa dell'illegittima estirpazione delle piante di canapa sativa L. insistenti sul proprio terreno, sito in Piana degli Albanesi (Palermo), da parte degli agenti di Polizia
Giudiziaria, in occasione della perquisizione effettuata il 21.8.2018.
A sostegno della sua domanda, dedusse che:
- il 21.8.2018, nell'ambito di un'operazione finalizzata alla repressione del traffico di stupefacenti, gli agenti di P.G. della Questura di Palermo, senza alcuna previa verifica in ordine alla titolarità del terreno e alla sua destinazione, vi si erano introdotti e avevano estirpato tutte le piante ivi presenti, nell'erronea convinzione che si trattasse di una coltivazione di marijuana;
- contattato dalla P.G., aveva immediatamente provveduto ad esibire tutta la documentazione relativa alla propria azienda agricola, rappresentando altresì che, il
23.5.2018, egli aveva presentato alle medesime Autorità formale autodenuncia della propria attività, con indicazione di tutti i dati relativi all'ubicazione e all'oggetto della coltivazione, e ciò sebbene tale autodenuncia non fosse obbligatoria per legge;
- gli agenti di P.G. avevano successivamente redatto due verbali: il primo relativo all'acquisizione di n.31 piante da destinare alle analisi di laboratorio per la rilevazione dei livelli di THC, il secondo di restituzione delle restanti piante estirpate (700 circa), le quali, tuttavia, erano ormai prive di qualsiasi valore commerciale;
- l'illegittima perquisizione posta in essere dalla P.G. gli aveva conseguentemente provocato un notevole danno economico, determinando l'irrimediabile perdita dell'intera coltivazione di canapa che egli si era peraltro già obbligato a rivendere alla stessa società da cui aveva acquistato le sementi.
In punto di diritto, evidenziò che:
- la l. 242/2016, recante disposizioni per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, consentiva la coltivazione delle varietà di canapa da essa ammesse senza necessità di una preventiva autorizzazione amministrativa, prevedendo unicamente l'obbligo per il coltivatore di conservare i cartellini e le fatture di acquisto delle sementi per un periodo non inferiore a 12 mesi, onde rendere tracciabili i prodotti e consentire l'eventuale accertamento della loro liceità;
- ai sensi dell'art.4, c.7 della l. 242/2016, le Autorità non potevano in alcun caso procedere al sequestro o alla distruzione delle piante senza il mandato dell'Autorità
Giudiziaria, la cui concessione era peraltro subordinata al preventivo accertamento di livelli di THC nella coltivazione superiori allo 0,6%; r.g. 9982/2021
- l'attività posta in essere dagli agenti di P.G, era stata dunque del tutto illegittima, atteso che questi avevano proceduto all'espianto dell'intera coltivazione presente sul suo terreno senza prima svolgere i necessari accertamenti preliminari e i dovuti campionamenti;
- sebbene ai sensi dell'art. 4, c. 4 della l. 242/2016 gli addetti ai controlli avessero l'obbligo di eseguire i campionamenti, con prelievo della coltura, in presenza del coltivatore e di rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche, dai verbali di P.G. risultava invece che gli agenti intervenuti avevano proceduto a estirpare tutte le piante presenti sul terreno in assenza del coltivatore e che, solo in un secondo momento, quest'ultimo aveva assistito al sequestro delle 31 piante di canapa destinate alle analisi;
- con riguardo alle modalità di campionamento, gli agenti di P.G. non avevano minimamente osservato le prescrizioni contenute nel Reg. UE 1155/2017, che prevedeva, fra l'altro, che: - il prelievo dovesse essere effettuato di giorno, secondo un preciso protocollo, in modo che il campione raccolto fosse rappresentativo della pianta, esclusi i bordi;
- in una popolazione di una determinata varietà di canapa doveva prelevarsi una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata e il prelievo doveva essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura;
- il campione doveva essere costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella di terreno;
- sebbene dal rapporto di analisi del laboratorio della P.S. risultasse che la concentrazione di THC presente nelle piante esaminate fosse pari allo 0.7% - e dunque superiore alla soglia limite dello 0,6% prevista dall'art. 4 della l. 242/2016 ai fini della liceità della coltivazione – le successive analisi eseguite, di propria iniziativa, presso l'Istituto di Sanità Pubblica sul campione di piante prelevato in contraddittorio avevano evidenziato una concentrazione di THC entro il limite dello 0,6%.
Chiese pertanto condannarsi il convenuto al pagamento della complessiva CP_1
somma di € 196.426,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subìti in conseguenza dell'illegittimo prelievo delle piante di cannabis sativa coltivate sul proprio fondo e, segnatamente: r.g. 9982/2021
- del danno emergente, quantificabile in € 2.676,00, pari al costo sostenuto per l'acquisto delle sementi;
- del danno emergente, forfettariamente liquidabile nella misura di € 10.000,00, corrispondente alla perdita del lavoro svolto (pari a circa sei mesi di attività lavorativa)
e dei costi di coltivazione;
- del lucro cessante, stimabile in € 183.750, consistente nella mancata percezione dei guadagni che avrebbe ricavato dalla vendita del prodotto, tenuto conto peraltro che, con il contratto stipulato con la società fornitrice delle sementi, si era convenuto che quest'ultima avrebbe corrisposto un prezzo pari a € 350,00 per ogni kg di prodotto ove le piante vendute avessero avuto una concentrazione di THC superiore allo 0,3% e fossero state altresì provviste di radici e fogliame.
Con comparsa del 15.11.2021, si costituì in giudizio il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. originariamente proposto dall'attore dinanzi al Tribunale di Termini
Imerese, atteso che: - il rito sommario di cognizione era inidoneo alla trattazione della controversia, stante la complessità dell'istruttoria da essa richiesta;
- in ogni caso, il ricorrente aveva omesso di attivare la procedura amministrativa contemplata dal D.P.R.
388/1994 – recante norme per la semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone o cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria – in virtù della quale colui che riteneva di essere stato danneggiato da operazioni di polizia giudiziaria avrebbe dovuto, anzitutto, formulare un'istanza risarcitoria agli uffici della
Questura o dell'Arma dei Carabinieri, che ne avrebbero curato poi la trasmissione alla
Prefettura territorialmente competente, la quale, verificatane la procedibilità e acquisiti i necessari pareri dell'Avvocatura dello Stato, l'avrebbe trasmessa a sua volta al
, che, in caso di accertamento positivo, avrebbe autorizzato il Controparte_1
pagamento della somma dovuta al danneggiato.
Contestò comunque, nel merito, l'asserita illegittimità dell'operazione che aveva condotto all'estirpazione della piantagione, evidenziando che:
- era stato destinatario di “un provvedimento di sequestro legittimamente disposto, Pt_1
convalidato ed eseguito”;
- nessun danno economico poteva in ogni caso essergli derivato in quanto – come affermato dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 30475/2019, “la r.g. 9982/2021
commercializzazione di cannabis sativa … non rientra nell'ambito di applicazione della legge
242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole … e che elenca tassativamente
i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”, sicché “integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/1990 le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia derogante”;
- l'attore non avrebbe potuto comunque porre in commercio le piante di cannabis, atteso che dalle analisi svolte dal Gabinetto Regionale di Polizia per la Sicilia Occidentale era risultato che tali piante presentavano una concentrazione di THC pari allo 0,7%, superiore alla soglia massima dello 0,6% fissata dalla l. 242/2016, con conseguente illiceità della coltivazione;
- del tutto infondata e pretestuosa era l'allegazione di controparte secondo cui “il prelievo di 30 piante su 700, eseguito peraltro in modo non corretto, corrispondendo appena al 5% del totale, non possa avere alcun valore rappresentativo”, tenuto conto che le rimanenti piante non erano state sottoposte a sequestro e analizzate in quanto lo stesso aveva Pt_1 dichiarato di averle bruciate alle ore 16:00 del 10.10.2018, ossia il giorno prima dell'esecuzione del sequestro;
- anche a voler accedere alla assunto attoreo secondo cui la concentrazione di THC presente nella propria coltivazione di cannabis non superava la soglia massima dello
0,6%, il rispetto di tale limite rilevava in ogni caso solo ai fini dell'esonero del coltivatore da responsabilità e non anche ai fini della commerciabilità delle piante, essendo comunque illecita la vendita di cannabis con livelli di THC superiori allo 0,2%, come confermato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno del 31.7.2018, con cui si era chiarito che il limite di tollerabilità dello 0,6% di THC era applicabile esclusivamente ai coltivatori della cannabis sativa;
- ad ogni modo, i pregiudizi lamentati dall'attore erano imputabili, ex art. 1227 c.c., unicamente al suo operato, atteso che costui, venendo meno ai propri doveri di diligenza, correttezza e buona fede, aveva colposamente omesso di denunciare alla Questura di
Palermo l'esistenza, sul proprio terreno, della piantagione di cannabis, (avendo prodotto, solo il 21.8.2018, copia dell'autodenuncia presentata il 23.5.2018 alla Stazione dei r.g. 9982/2021
Carabinieri di Piana degli Albanesi), di segnalare che si trattava di una piantagione lecita in quanto consentita nonché di rendere immediatamente riconducibile a sé la coltivazione tramite, ad esempio, l'installazione di cartelli recanti la denominazione dell'azienda agricola di cui era titolare;
- non vi era comunque alcuna prova dell'elemento soggettivo dell'illecito, atteso che le circostanze di fatto in cui gli agenti di P.G. si erano trovati ad operare avevano indotto gli stessi in errore scusabile sulla natura dell'attività agricola svolta dell'attore.
La difesa erariale contestò altresì la quantificazione del danno operata dall'attore, in quanto sia la somma di € 10.000,00, domandata a ristoro della perdita del lavoro e dei costi di coltivazione, che quella di € 183.750,00, chiesta a titolo di lucro cessante, erano del tutto sproporzionate rispetto all'entità dei pregiudizi lamentati nonché sfornite di supporto probatorio. Con specifico riguardo al danno da lucro cessante, osservò inoltre che la clausola del contratto di vendita asseritamente stipulato dall'attore con altra società – con la quale si era convenuto che quest'ultima avrebbe pagato un prezzo pari a
€ 350,00 per ogni kg di prodotto a condizione che le piante avessero avuto una concentrazione di THC superiore allo 0.3% - era in ogni caso nulla, poiché in contrasto con la stessa legge n. 242/2016, in base alla quale le piante di cannabis sativa, per essere considerate lecite, e dunque commerciabili, dovevano presentare una concentrazione di
THC inferiore o uguale allo 0,2%.
Istruita mediante la sola documentazione rispettivamente depositata dalle parti, all'udienza del 4.7.2024 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies
c.p.c.
***
La responsabilità aquiliana del
[...]
è chiaro che la controversia ha ad oggetto la pretesa risarcitoria dell'attore Controparte_2
in ragione dei danni che assume essergli derivati dal compimento di attività di polizia giudiziaria in violazione delle regole generali di prudenza e diligenza nonché di quelle specifiche contenute nella legge 242/2016 che, nell'introdurre norme di sostegno e r.g. 9982/2021
promozione della coltivazione della filiera della canapa sativa, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita della biodiversità, consentendone la coltivazione senza necessità di autorizzazione (art. 2: Liceità della coltivazione), si riferisce testualmente alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole destinate alla prodizione di fibre o per altri usi industriali, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope … di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309.
L'esenzione di tali coltivazioni dal divieto di produzione nel territorio nazionale era peraltro già prevista dall'art. 26 DPR 309/90 che appunto vieta la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibra o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione Europea. Tale ultima specificazione si rendeva necessaria in quanto nell'ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente, per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la produzione e la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti dal Ministero della Salute secondo i criteri di cui all'art. 14 TU ed allegati allo stesso Testo normativo.
E l'art. 14 al punto 1 sub b) individua la “cannabis e i prodotti da essa ottenuti” tra le sostanze da includere nella tabella II.
La ratio e l'ambito applicativo della legge 242/2016 si desumono (a giudizio di questo decidente in termini non interamente coincidenti con quelli affermati dalla sentenza n.
30475/2019 delle Sezioni Unite Civili, invocata dall'Amministrazione) dalle fonti sovranazionali e in particolare dalla direttiva 2002/53/CE che, all'art. 17, stabilisce che
– conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri - la Commissione provvede a pubblicare nella GU delle Comunità Europee Serie C, sotto la designazione
“Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne le varietà; dal Regolamento UE
n. 1307/2013 che, all'art. 32 par. 6 stabilisce che le superfici utilizzate per la produzione r.g. 9982/2021
di canapa sono ettari ammissibili (per i pagamenti agli agricoltori nell'ambito del regime di sostegno) solo se il tenore di tetraidroccannabinolo delle varietà coltivate non supera lo o,2%; dall'art. 9 del Regolamento UE 639/2014 che, integrando il Reg. 1307/2013, riguardante la produzione di canapa, ribadisce che l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE.
Premesso, dunque, che la commercializzazione degli stupefacenti è vietata in tutti gli stati membri, fatta eccezione per un commercio rigorosamente controllato in vista dell'uso per scopi medici e scientifici, dall'esame della normativa in tema di politica agricola comune e della giurisprudenza unionale (interpretativa delle disposizioni contenute nelle citate fonti sovranazionali;
cfr. CGUE n. 141 del 19.11.2020 in C-
663/2018) emerge che, a livello europeo, nell'istituire un mercato unico della canapa, non viene operata alcuna distinzione tra le parti della pianta della canapa che possono essere impiegate nella filiera produttiva, limitandosi a definire la “canapa” nel suo complesso quale “prodotto agricolo” e “pianta industriale”, in quanto si stabilisce che, ai fini della qualificazione come pianta industriale, la canapa deve soddisfare due condizioni:
(i) provenire da varietà iscritte al Catalogo Comune delle varietà delle specie delle piante agricole di cui all'art. 17 della direttiva 2002/53/CE;
(ii) avere un livello di THC inferiore o uguale allo 0,2% (i.e. 0,3% da partire dal 1 gennaio
2023) (TAR Lazio, 2613/2023).
In tale quadro, l'art. 4 della legge 242/2016 prevede che: 1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116. 3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente r.g. 9982/2021
normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello
0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea
e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.
Ebbene, l'attore sostiene che, in data 21 agosto 2018, Ufficiali e Agenti di Polizia
Giudiziaria, appartenenti alla Questura di Palermo, nel corso di un'operazione finalizzata alla repressione del traffico di stupefacenti, avevano proceduto ad ispezionare l'area ov'era ubicata la propria azienda agricola e, dopo essere rimasti in appostamento all'esterno, erano entrati nella proprietà constatando la presenza di una coltivazione di numerose piante di canapa indiana. Quindi, senza alcuna previa verifica in ordine alla proprietà e alla destinazione del terreno e del relativo fabbricato rurale e dunque in assenza di contraddittorio, sebbene l'esistenza della coltivazione fosse stata comunicata all'autorità di PS in data 23.5.2018, avevano proceduto ad estirpare tutte le piante presenti, nell'erronea convinzione che si trattasse di piantagione di cannabis, ossia di sostanza stupefacente, illecita. Soltanto in seguito, gli operanti – contattato l'attore – avevano acquisito da quest'ultimo la documentazione relativa all'attività agricola esercitata, constatandone la conformità alle previsioni della legge 242/2016.
Egli aveva infatti conservato accuratamente i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e le fatture di acquisto della semente come stabilito dall'art. 3 (Obblighi del coltivatore) ed era pacifico che le piante appartenessero alla varietà consentita. r.g. 9982/2021
Per contro, la PG aveva proceduto alla distruzione della piantagione senza alcun mandato dell'Autorità Giudiziaria (che avrebbe potuto essere emesso soltanto ove in esito ai controlli la presenza di THC fosse risultata superiore allo 0,6%) ed aveva eseguito il campionamento in assenza di contraddittorio e senza attenersi ai criteri previsti dalla normativa comunitaria e in particolare dal Reg. UE 1155/2017 all. 1.
In effetti, dai verbali delle operazioni redatti dalla PG in data 21 e 22 agosto 2018 emerge che gli operatori estirparono, senza che ne fosse data notizia all'ignoto coltivatore, tutte le piante presenti sul terreno e soltanto in seguito, alla sua presenza, trattennero 31 piante finalizzate alle analisi, senza in alcun modo descrivere il criterio selettivo seguito nella composizione del campione da analizzare, e restituirono le restanti (circa 700) piantine di canapa sativa L. varietà TI (della lunghezza variabile dai 50 ai 180 centimetri) al titolare dopo aver avuto contezza trattarsi di piantagione legale (cfr. il verbale di restituzione del 21.8.2018 e il verbale di perquisizione del 22.8.2018, doc. nn. 7 e 5 del fascicolo attoreo).
L'amministrazione convenuta ha difeso l'operato della polizia giudiziaria sostenendo che le si erano trovate dinanzi alla necessità di mettere in sicurezza le piante e di aver Pt_2 perciò proceduto alla loro estirpazione;
avevano ottenuto dall'ENEL, con solerzia e in deroga alle ordinarie modalità di richiesta, i dati relativi all'intestatario della fornitura di energia elettrica a servizio della proprietà sita in C.da Arcera del Comune di Piana degli Albanesi;
il campionamento delle piante era stato realizzato in modo idoneo a rappresentare “la parte per il tutto” e non erano pervenute dall'Autorità Giudiziaria (cui pure il verbale di perquisizione era stato trasmesso e poi convalidato) indicazioni dirette a modificare la quantità di campioni da acquisire;
le piante erano state consegnate, in data 18.9.2018, al Gabinetto regionale di Polizia Scientifica per la Sicilia che, con relazione del successivo 20 settembre, aveva accertato la sussistenza di principio attivo di delta 9 THC pari a 0,7%, superiore al limite massimo ed inderogabile, oltre il quale erano consentiti il sequestro e la distruzione delle piante;
il decreto di sequestro probatorio era stato poi in effetti emesso dalla Procura presso il Tribunale di Termini
Imerese il successivo 3 ottobre 2018 ed era stato eseguito sulle piante di canapa sativa acquisite con verbale del 21.8.2021, sulla campionatura analizzata dal GRPS e sulla busta contenente il campione per ogni pianta prelevata ancora nella disponibilità r.g. 9982/2021
dell'indagato; non era stato invece possibile sottoporre a sequestro le piantine già restituite al , poiché a suo dire distrutte. Pt_1
In definitiva, la polizia giudiziaria aveva legittimamente proceduto alla estirpazione della piantagione, non rilevando in contrario la circostanza che gli esami di laboratorio eseguiti soltanto tra il 7 e l'11 dicembre 2018, su iniziativa dell'odierno attore, sul campione contenuto nella busta “confezionata e debitamente sigillata” sottoposta a sequestro, avessero restituito un valore di THC pari allo 0,6% in quanto, come è noto all'interno della comunità scientifica, il contenuto di THC presente nelle piante degrada con il trascorrere del tempo, con conseguente abbassamento dei livelli rilevabili in sede di analisi di laboratorio.
In ogni caso, ad avviso dell'amministrazione, l'azione risarcitoria sarebbe inammissibile in quanto non preceduta dalla presentazione di istanza in sede amministrativa, ai sensi del DPR 388/1994.
Tale ultima eccezione è tuttavia infondata in quanto il nostro ordinamento prevede e disciplina un procedimento semplificato per il risarcimento dei danni provocati a persone o cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla sussistenza di profili di illegittimità o colpa, ma tale rimedio non è previsto in via esclusiva e non preclude dunque l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi ingiustamente lesi e neppure ne condiziona la procedibilità.
Le difese dell'amministrazione non possono essere condivise neppure nel merito, emergendo piuttosto documentalmente che l'operato della polizia giudiziaria che nella mattina del 21.8.2021 procedette all'estirpazione dell'intera piantagione di canapa sativa
L. esistente sul terreno dell'odierno attore, in assenza di contraddittorio con quest'ultimo, non si sia conformato alle regole stabilite dall'art. 4 legge 242/2016 né a canoni di prudenza e diligenza, a tutela dei beni e dei diritti della persona interessata dall'attività e che dalla stessa avrebbe potuto essere pregiudicata.
Se, infatti, anteriormente all'introduzione del citato testo normativo, volto appunto alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, la Polizia giudiziaria, nel compimento delle attività di cui agli artt. 652 e 654 c.p.p, trovandosi dinanzi ad una piantagione di canapa avrebbe potuto presumerne la natura illecita, in quanto con ogni probabilità finalizzata alla produzione di sostanze stupefacenti e quindi vietata dal DPR 309/1990, un atteggiamento di maggior cautela si sarebbe imposto a r.g. 9982/2021
due anni dall'entrata in vigore della legge 242/2018, quando le coltivazioni di canapa sativa destinata alla produzione di fibre o altri usi industriali erano già notoriamente diffuse anche in Italia, anche in ragione dell'inserimento della canapa nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi sin dal Regolamento CE
1672/2000.
Già con la Circolare n. 1 dell'8 maggio 2002 il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali aveva indicato il metodo da impiegare nella rilevazione del tasso di THC sulle superfici destinate a canapa per la produzione di fibre in quello descritto nell'allegato
XIII del Reg. 2613/99/CE ed aveva anche previsto che ai fini della tutela degli agricoltori che ritengono di usufruire delle misure comunitarie di cui trattasi e per consentire agli organi di
Polizia l'effettuazione dei controlli dell'anzidetto regime di aiuti, gli operatori interessati avrebbero dovuto dare comunicazione sull'impianto della coltura di cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc…).
Ebbene, poiché non v'è prova delle rappresentate ragioni di urgenza assuntivamente impeditive di qualsiasi preventiva verifica (non risulta infatti neppure allegato che le piante fossero giunte a maturazione e fossero quindi prossime alla raccolta o che vi fossero difficoltà nel mantenimento del presidio), anteriormente all'estirpazione dell'intera piantagione gli operatori avrebbero potuto e dovuto sincerarsi dell'eventuale liceità della piantagione, in quanto proveniente da sementi di una varietà consentita, innanzitutto accertando eventuali comunicazioni al riguardo alla più vicina stazione di polizia (l'attore aveva infatti indirizzato in data 23.5.2018 alla Stazione CC di Piana degli
Albanesi modulo di “autodenuncia” relativo all'avvio di una piantagione di canapa ai sensi della legge 242/2016) e procurando l'individuazione del titolare del terreno e della coltivazione ivi impiantata.
La circostanza che l'ispezione dell'area e l'attività di sorveglianza fossero iniziate alle ore
16,30 circa del 20 agosto 2018, che nella mattina seguente – all'esito della perquisizione e dei rilievi della Polizia Scientifica – si sia proceduto all'estirpazione delle piante con
l'obiettivo di raccogliere le prove del reato, e che poche ore dopo, alle 13,30 avuta la presenza del e ricevutane la prescritta documentazione, gli siano state restituite 700 Pt_1
piante eradicate, rende ragione del fatto che l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato - prontamente individuato quale intestatario della fornitura di energia r.g. 9982/2021
elettrica – avrebbe potuto avvenire in tempi assolutamente compatibili con la celerità richiesta per il compimento dell'operazione.
La PG avrebbe così potuto accertare anche l'iscrizione del coltivatore al registro delle
Imprese presso la CC di Palermo ed Enna con la qualifica di piccolo imprenditore sin dal
10.4.2018 (ossia in epoca coeva con l'inizio dell'attività di “coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili”; cfr. comunicaz Agenzia delle Entrate, all. 20 fascicolo di parte convenuta) con attività prevalente “coltivazione di canapa”.
Non è poi dubbio che, procedendo all'estirpazione di tutte le piante, le forze di polizia intervenute non si curarono di osservare uno dei metodi di campionamento previsti nell'allegato I al Regolamento UE 2017/1155 della Commissione europea del 15.2.2017, sebbene al momento dell'acquisizione delle 31 piante di canapa al fine della determinazione quantitativa del contenuto di THC si sia fatto espresso riferimento all'acquisizione di campioni di canapa sativa ai sensi della legge 242 del 2006 (recte, 2016).
E non rileva in contrario l'intervenuto sequestro probatorio in quanto disposto sul presupposto (evidentemente erroneo anche alla luce delle difese svolte dall'amministrazione in questo giudizio) che l'accertamento sul contenuto di THC fosse stato effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 dell'art. 4 delle legge 242 del 2016.
L'obiettiva, grave, deviazione dalle regole che avrebbero dovuto presiedere l'attività di controllo non appare giustificabile proprio in ragione della tutela che le norme nazionali ed eurounitarie intendono assicurare ai coltivatori di canapa sativa nell'ottica della promozione della relativa filiera, contraddice dunque il principio del neminem ledere che deve informare l'attività anche della pubblica amministrazione ed è perciò foriera di responsabilità ex art. 2043 c.c. nella misura in cui procuri danno ingiusto al privato.
La relativa obbligazione risarcitoria va posta a carico del ai sensi Controparte_1 dell'art. 28 Cost., in quanto la pubblica amministrazione risponde solidalmente al proprio dipendente delle conseguenze dannose degli atti da costui compiuti per il raggiungimento delle finalità istituzionali sue proprie nello svolgimento del servizio affidatogli.
Il danno patrimoniale risarcibile
Sostiene la difesa erariale che non sussisterebbe pregiudizio risarcibile in quanto la piantagione avrebbe dovuto essere comunque assoggettata a sequestro, ai sensi dell'art. r.g. 9982/2021
4 comma 7 Legge 242/2016 (ed essere eventualmente distrutta ex art. 85 co. 2 TU), presentando un contenuto medio di THC superiore allo 0,6 per cento, e dunque idoneo a provocare un effetto drogante, indipendentemente dalla responsabilità del coltivatore, esclusa dalla stessa disposizione normativa.
In ogni caso, il valore della piantagione – ai fini dell'apprezzamento del lucro cessante - non avrebbe potuto essere quantificato con riferimento al contenuto di THC delle piante o alla presenza di foglie ed infiorescenze, sia perché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 30475/2019, a prescindere dalla soglia di principio attivo, la vendita di infiorescenze, olii e resine di cannabis, benché light, si pone al di fuori delle maglie di liceità tracciate dalla normativa speciale, sia in ragione della tipicità degli usi del prodotto derivante dalla coltivazione, indicati all'art. 2 comma 2 della legge 242/2016.
In ordine al primo rilievo, si è già detto dell'inaffidabilità – ai fini dell'odierno giudizio – dell'esito dell'analisi chimico – tossicologica eseguita dal Gabinetto di Polizia Scientifica in data 20.9.2018 sul campione prelevato dalle 31 piante acquisite dalla PG il 21.8.2018, non soltanto in assenza di qualsiasi puntuale descrizione circa le modalità di preparazione della campionatura – pacificamente non conformi alla metodologia prevista dal diritto comunitario - ma soprattutto perché conservate, per 30 giorni, non si sa con quali modalità
e a quali temperature, all'interno di un sacco di plastica (e non di tela o carta come previsto dal Reg. UE 2017/1155).
Non può al riguardo condividersi il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di stupefacenti, il controllo demandato ex art. 4 comma 1 legge 242/2014 al Corpo
Forestale dello Stato, in relazione alla coltivazione di “cannabis sativa L”, in quanto finalizzato ad accertare il rispetto delle condizioni in presenza delle quali la succitata legge stabilisce la liceità di tale attività ha natura diversa rispetto all'ordinario controllo di polizia, finalizzato ad acquisire elementi di prova per l'accertamento di reati, sicchè non assumerebbe rilievo, ai fini della legittimità del sequestro probatorio eseguito in relazione al delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti, il mancato rispetto da parte della PG operante, della procedura contemplata dal citato art. 4.
La decisione infatti valorizza il fatto che, nel far salvo “ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività r.g. 9982/2021
giudiziarie”, l'art. 4 co. 1 manterrebbe ferma – anche nel metodo - la diversità dei controlli di polizia finalizzati all'acquisizione di elementi di prova per l'accertamento di un reato.
Si trascura tuttavia la lettura sistematica del dato normativo: ed infatti, mentre il comma 3 dell'art. 4 riguarda il campionamento eseguito dal soggetto individuato al comma 1, il comma 6 si riferisce indistintamente agli esami per il controllo del contenuto di THC nelle coltivazioni – senza alcuna specificazione circa il soggetto che li effettua – e l'ultimo comma inequivocabilmente afferma che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'Autorita' giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e' superiore allo 0,6 per cento (escludendo al contempo la responsabilità dell'agricoltore).
La ratio non può che essere quella di uniformare i controlli a fini amministrativi e quelli a fini di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, scongiurando l'eventualità che una coltivazione possa risultare lecita per un verso – e fruire del sostegno mediante aiuti economici nell'ambito delle PAC – e penalmente illecita per l'altro.
L'affidabilità dell'analisi è in ogni caso smentita dal diverso esito dell'esame effettuato, su richiesta di , il 7.12.2018 presso l' che ha rilevato una Pt_1 Controparte_3 concentrazione di THC dello 0,6% e, a differenza dell'analisi condotta dal ha CP_4 misurato anche il OL (5,5%), poiché l'assunto del Ministero, secondo il quale la quantità di principio attivo degraderebbe col trascorrere del tempo, non è scientificamente supportato e presuppone comunque la conoscenza delle modalità di conservazione del campione (ad es. esposizione all'aria) delle quali non v'è prova e che comunque non sarebbero addebitabili all'odierno attore. Il campione destinato alle controanalisi venne infatti prelevato dalla busta di colore giallo, confezionata e debitamente sigillata predisposta dagli Ufficiali di PG (all. 36 fascicolo di parte convenuta) e consegnata nella stessa giornata al competente Dipartimento dell'ente ospedaliero (cfr il rapporto di prova, doc. 11 del fascicolo di parte attrice).
E neppure può addebitarsi all'attore di non avere nelle more provveduto a far analizzare un campione prelevato dalle centinaia di piante restituitegli già il 21 agosto 2018, in quanto ogni accertamento sarebbe stato viziato dall'originaria inosservanza del “metodo comunitario” (o almeno di altra metodologia equivalente) da parte della PG. r.g. 9982/2021
E' vero invece che non è stata offerta prova idonea del danno da lucro cessante lamentato dall'attore e da costui individuato nella mancata percezione degli utili attesi dalla vendita del prodotto finito, utili quantificabili in euro 183.750,00 e corrispondenti al corrispettivo di € 350,00 moltiplicato per il presumibile quantitativo (kg. 525) ricavabile dalla coltivazione estirpata. Sostiene di aver infatti stipulato apposito accordo Pt_1 contrattuale con la società fornitrice delle piantine, che si era Controparte_5 impegnata all'acquisto del prodotto finito ad un prezzo determinato e, in particolare, a corrispondere il prezzo di € 350.00 per ogni kg di prodotto qualora la pianta avesse avuto una concentrazione di THC superiore allo 0,3% e la biomassa presentasse anche radici e fogliame.
E però, non solo nella copia (all. 9) del contratto di somministrazione prodotta dall'attore
– peraltro carente delle pagine aventi numero pari – non è dato rinvenire una simile pattuizione, ma al contrario, all'art. 2.2 - dopo la clausola di esclusiva – si prevedeva che la biomassa oggetto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 242 del 2 dicembre 2016, verrà acquistata e messa in commercio solo ed esclusivamente nel caso in cui dalla trasformazione della canapa, a seguito dell'esito del controllo del contenuto complessivo di Delta-9- tetraidrocannabinolo (THC), questo risulti in percentuale inferiore al limite legale (ad oggi lo 0,2%
p/p). A tal fine il somministrante era obbligato a fornire alla somministrata analisi di THC con riferimento alla Biomassa acquistata.
Non essendovi prova che, al tempo della maturazione, le piante avrebbero avuto la prevista concentrazione (innocua) di principio attivo, non avendo effettuato precedenti Pt_1 verifiche ed essendo anzi emerso un valore certamente superiore al limite di 0,2% nelle analisi seguite all'estirpazione, non appare affatto probabile che l'odierno attore avrebbe potuto dar seguito alla programmata cessione in favore della controparte contrattuale.
In disparte poi la circostanza che dell'asserita distruzione delle piante restituite dalla PG e sulle quali non è stato possibile eseguire il sequestro probatorio disposto dall'autorità inquirente in data 3.10.2018 non è stata fornita prova alcuna (per cui non v'è neppure certezza che nessun impiego potesse farsi e sia stato fatto del prodotto), non è stata neppure allegata dall'attore la possibilità di un uso ulteriore delle parti (fusto, semi …) della pianta diverse dalle infiorescenze, dalle foglie e dalla resina per la produzione di fibra né è stato indicato il ricavo che avrebbe potuto trarsene. Il che impedisce anche la configurabilità di un danno da perdita di chance, prospettato in via subordinata da , in quanto la Pt_1 r.g. 9982/2021
possibilità perduta di conseguire un determinato vantaggio patrimoniale per integrare gli estremi del danno risarcibile deve necessariamente attingere i parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza (ex multis, tra le più recenti, vds. Cass. 3824/2024; ord.
24050/2023).
Non può trascurarsi, peraltro, l'effetto negativo che sulla commerciabilità del prodotto e dunque sull'interesse di eventuali terzi avrebbe avuto la perdurante incertezza – dovuta anche alla scarsa chiarezza del quadro normativo e all'indirizzo assunto dai giudici penali in seguito alla richiamata sentenza delle S.U. 30475/2019 – circa la liceità della cessione/circolazione di infiorescenze, foglie e resina anche in presenza di valori di THC inferiori allo 0,6%.
Pur non avendo le parti fornito notizia alcuna circa la sorte del disposto sequestro penale e del relativo procedimento, in conseguenza dell'illecita estirpazione delle piante va certamente risarcito all'attore il danno emergente rappresentato dalle somme investite nella coltivazione. Di tali costi, l'unica voce adeguatamente documentata è costituita dal prezzo di acquisto delle n. 1000 piantine di canapa sativa pari a complessivi € 2.676,40, risultante dalle due fatture del 30.3.2018 e del 16.5.2018, mancando prova di ulteriori esborsi (neppure enunciati) né essendo ammissibile una liquidazione equitativa di spese che avrebbero potuto essere agevolmente dimostrate (si pensi al pagamento di utenze idriche ed elettriche, all'acquisto di beni, strumenti e attrezzi per l'attività agricola, etc).
L'importo dovuto a titolo risarcitorio, costituendo un credito di valore, va maggiorato della rivalutazione monetaria dal 21.8.2018 all'attualità e degli interessi compensativi del danno da ritardo calcolati equitativamente al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sulle somme via via rivalutate secondo gli indici ISTAT – FOI dalla data della domanda sino a quella della decisione, pari ad € 271,27. Sull'importo complessivo matureranno interessi al tasso legale
(art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione all'effettivo pagamento.
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Considerato l'esito del giudizio che vede accolte in minima parte le pretese attoree, le spese di lite vanno addossate alla parte soccombente ma liquidate – secondo i parametri introdotti dal DM 55/2014 – commisurando i compensi al valore del decisum e quindi applicando i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per lo scaglione fino ad euro 5.200,00, maggiorati del 30% in considerazione dell'impegno difensivo richiesto dalla peculiarità delle questioni giuridiche controverse. A titolo di anticipazioni va rifusa all'attore la somma r.g. 9982/2021
necessaria all'iscrizione a ruolo di una causa di valore indeterminabile (€ 518,00) in luogo di quella corrispondente al maggior contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti Parte_3 del , in persona del Ministro pro tempore, con l'atto di Controparte_1 citazione notificato il 7.7.2021, così decide: condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di € 3.400,00 oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo pagamento e a rifondergli le spese di lite, liquidate in complessivi €
3.862,50 di cui € 3.317,60 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Palermo, il 19 gennaio 2025
Il Giudice Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.