Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/05/2025, n. 9368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9368 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02489/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2489 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. La Fossa. R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Bucalo, Antonio Campagnola, Antonio Pazzaglia, Francesco Ferrazza, con domicilio digitale come in atti;
contro
Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Provenzani, con domicilio eletto in Roma, via Ruggero Fauro, 43;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Delibera del Consiglio Comunale di Ardea, n. 114 del 30.11.2016, avente ad oggetto: autorizzazione del Sindaco alla formalizzazione della domanda di attribuzione a titolo non oneroso dei beni di proprietà dello Stato - Loc. "Le Salzare";
- nonché di ogni altro atto comunque connesso e coordinato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ardea e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, la società La Fossa S.r.l. ha impugnato il procedimento amministrativo con cui il Comune di Ardea ha ottenuto dall’Agenzia del Demanio il trasferimento gratuito, ai sensi dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, di un compendio di circa 706 ettari in località “Le Salzare”, lamentando l’illegittima pretermissione nel procedimento, in quanto presunta titolare di parte dei terreni trasferiti, in forza di una scrittura privata del 1986 sottoscritta con il Duca Mario Sforza Cesarini.
2. In particolare, con il ricorso introduttivo notificato in data 8 marzo 2017, la società ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha formalmente avviato il procedimento per il trasferimento. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 6 settembre 2024, l’impugnativa è stata estesa al decreto di trasferimento n. 2494 del 20 marzo 2017 e agli atti istruttori ad esso presupposti, che la ricorrente ha dichiarato di aver conosciuto soltanto a seguito del deposito in giudizio del 7 giugno 2024.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ardea e l’Agenzia del Demanio. Il primo ha eccepito la carenza di legittimazione e interesse della ricorrente, nonché la tardività dell’impugnazione; ha inoltre prodotto la sentenza n. 2942/2023 del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato, che ha escluso ogni diritto della società sulle aree de quibus. Il Comune ha inoltre evidenziato come la documentazione relativa al procedimento sia stata ostesa alla ricorrente già nel 2019, a seguito di accesso agli atti.
4. L’Agenzia del Demanio, costituitasi a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha aderito alle medesime eccezioni, richiamando anch’essa il giudicato esterno sopra menzionato.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 febbraio 2025.
6. Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario scrutinare le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti, le quali risultano fondate e preclusive dell’esame nel merito delle censure.
7. Va in primo luogo esaminata la ricevibilità dei motivi aggiunti, notificati in data 6 settembre 2024, con i quali la società ricorrente ha esteso l’impugnazione al decreto di trasferimento dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2494 del 20 marzo 2017, e al verbale prot. n. 2016/13129 del 4 ottobre 2016.
8. La ricorrente ha dedotto di averne acquisito conoscenza solo in data 7 giugno 2024, in occasione del deposito processuale effettuato dal Comune. Tuttavia, la documentazione in atti smentisce tale ricostruzione. In particolare, risulta:
- che il decreto è stato trascritto nei registri immobiliari sin dal 2017, divenendo quindi conoscibile ex lege;
- che la documentazione amministrativa relativa al trasferimento è stata acquisita dalla società già nel 2019, a seguito di formale accesso agli atti.
9. Tali elementi integrano i presupposti di conoscenza legale e oggettiva dell’atto impugnato, idonei a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. I motivi aggiunti risultano pertanto irricevibili per tardività.
10. Venendo ora al ricorso introduttivo, esso risulta allo stato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del giudicato civile inter partes formatosi successivamente alla sua proposizione.
11. Come emerge dagli atti di causa, con sentenza n. 2942/2023, passata in giudicato, il Tribunale ordinario di Roma – all’esito di un giudizio promosso dalla stessa società ricorrente nei confronti dello Stato e del Comune di Ardea – ha rigettato la domanda di accertamento della proprietà sui terreni siti in località "Le Salzare", ritenendo che la società non avesse fornito alcuna prova idonea della titolarità del diritto reale vantato.
12. In particolare, il giudice civile ha ritenuto inidonea la scrittura privata del 1986 su cui si fonda la posizione della ricorrente, evidenziando che:
- non era assistita da data certa;
- non era stata trascritta nei pubblici registri;
- non vi era prova dell’avveramento della condizione sospensiva in essa contenuta;
- mancava qualsiasi atto pubblico traslativo conforme agli artt. 1350 e 2643 c.c.
13. A fronte di tale pronuncia di rigetto, divenuta definitiva, viene meno l’interesse giuridicamente rilevante della società alla coltivazione del presente ricorso, che era stato promosso al solo fine di ottenere l’annullamento degli atti mediante i quali l’Agenzia del Demanio ha trasferito la proprietà delle medesime aree al Comune di Ardea, ai sensi dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013.
14. Anche in ipotesi di accoglimento del presente gravame, infatti, la proprietà delle aree resterebbe in ogni caso in capo allo Stato, cui le stesse risultano essere state devolute sin dal 1999 in forza di un decreto ex art. 586 c.c., senza che l’annullamento degli atti impugnati possa determinare una retrocessione o attribuzione a favore della ricorrente.
15. In conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interesse a ricorrere – che deve consistere nella prospettiva di ottenere un’utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile dall’eventuale annullamento dell’atto – deve permanere fino alla definizione del giudizio. Quando tale interesse venga meno per effetto di circostanze sopravvenute, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
16. Ne discende che il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, non potendo più la società ricavare alcuna utilità dall’eventuale caducazione degli atti adottati dall’amministrazione.
17. Tenuto conto della complessità delle vicende amministrative e giurisdizionali sottese alla controversia e della definizione in rito della stessa, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO