CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GI AR LL, Presidente
NT TE, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5987/2021 depositato il 09/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 453/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 15/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L502817 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta e insiste.
Resistente/Appellato: L'ufficio si riporta e insiste nella conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina, l'appellante Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento N° TYX01L502817, relativo alla imposta IRPEF anno 2014.
Con l'atto impugnato, l'appellante deduceva in prime cure i seguenti motivi:
1. La nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 480 c.p.c.;
2. La nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica del procedimento notificatorio;
3. L'inammissibilità e/o nullità e/o improcedibilità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione attiva;
4. La nullità dell'atto impugnato per il mancato svolgimento del preventivo contraddittorio in violazione dei principi costituzionali e comunitari;
5. la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 comma 2 e 3 DPR 600/73;
6. La nullità delle sanzioni erogate ed incorporate nell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione dell'art. 17 D.LGS.427/97.
Resisteva L'Agenzia delle Entrate con apposite controdeduzioni, contestando gli addebiti mossi dal ricorrente;
La C.T.P. di Messina con la sentenza N° 453/2021 DEL 18/01/202, depositata il 15/02/2021, specificata in epigrafe, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Averso detta sentenza di primo grado, aveva proposto appello il signor Ricorrente_1 deducendo l'infondatezza della sentenza appellata, in particolare: Insisteva sulla errata liquidazione delle spese di giudizio di primo grado;
sulla inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento;
sul difetto di legittimazione attiva dell'appellante; sulla violazione del contraddittorio preventivo;
sulla nullità dell'atto di accertamento per difetto di motivazione;
chiedeva la riforma della sentenza di primo grado appellata.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati i motivi d'appello proposti dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva: per quanto riguarda la pretesa carenza di potere del delegato alla firma ai sensi dell'art. 42 DPR /600/73, risulta per tabulas che l'avviso di accertamento impugnato è stato firmato dal funzionario delegato dall'ufficio controlli, per delega del Direttore Provinciale dott. Nominativo_1, Funzionario terza Area F5, che è pienamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto. Il sottoscrittore, pertanto, risulta essere stato delegato dal dottor Nominativo_1, direttore 'ad interim' della Direzione Provinciale di Messina, come da provvedimento depositato dall'Ufficio in primo grado. Al riguardo si osserva che, la sentenza N° 37/2015 della Corte Costituzionale e successive sentenza della Corte di Cassazione, hanno evidenziato che ai fini della validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, non rileva la circostanza che la persona fisica che abbia sottoscritto l'atto o che abbia delegato altri alla relativa firma sia o meno dirigente, ma soltanto la riferibilità dello stesso all'Ufficio, organo titolare del potere nel cui esercizio stato,
l'atto è stato adottato. Risulta, quindi, insussistente ogni violazione di legge e soprattutto la violazione dell'articolo 7 comma 1) dello Statuto del contribuente richiamato dal contribuente. (cifr: Cassazione
20095/2025).-
La censura, in merito alla inesistenza della notifica dell'atto di accertamento, eseguita per posta ordinaria senza l'ausilio del messo notificatore reiterata dall'appellante, non può essere accolta in quanto la eventuale irritualità della notifica di un atto a mezzo servizio postale ordinario non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale.
Al riguardo deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131/2020, secondo cui la legge N° 146/1998, art. 20, che ha modificato l'art. 14 Legge N° 890/1982, ha previsto che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo servizio postale direttamente dagli uffici finanziari, fermo rimanendo, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla Legge n. 890/1982. Dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 146/1998, è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale;
Per cui, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario ferma restando quella dell'ufficiale postale;
quindi, è prevista la modalità di notificazione semplificata alla quale non si applicano le disposizioni della Legge n. 890/1982 concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali, ma si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario senza l'ausilio del messo notificatore.
L'Appellante censura la violazione del contraddittorio preventivo. Le doglianze sono infondate stante che per giurisprudenza della Corte di Cassazione, (cfr: Cass. Sez. U. N° 24823/2015), l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità dell'atto impositivo, per i soli tributi armonizzati. Tuttavia il contribuente aveva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere al fine della definizione della controversia dimostrando di non aver proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Nella fattispecie, non risultano enunciate le ragioni che avrebbero potuto modificare l'avviso di accertamento, pertanto, le doglianze del contribuente sono infondate.
La censura in merito al difetto di motivazione per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 è infondata, in quanto si scontra con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 42 DPR 600/73, richiede che l'avviso di accertamento contenga non soltanto gli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e di contestare efficacemente l'"an" e il "quantum debeatur". Tali elementi conoscitivi sono specificati nell'avviso di accertamento e consento all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
In conclusione, l'appello del contribuente è infondato e va rigettato.
Si confermano le spese di giudizio di primo grado contestate dal contribuente, e si liquidano per il presente procedimento d'appello euro 1.379,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina;
l'importo liquidato tiene conto dell'abbattimento del 20%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia sezione 16^, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.379,00.
Così deciso a Messina l'8 ottobre 2025.
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro NT Dott.ssa Maria Gabriella GI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GI AR LL, Presidente
NT TE, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5987/2021 depositato il 09/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 453/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 15/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L502817 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta e insiste.
Resistente/Appellato: L'ufficio si riporta e insiste nella conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina, l'appellante Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento N° TYX01L502817, relativo alla imposta IRPEF anno 2014.
Con l'atto impugnato, l'appellante deduceva in prime cure i seguenti motivi:
1. La nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 480 c.p.c.;
2. La nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica del procedimento notificatorio;
3. L'inammissibilità e/o nullità e/o improcedibilità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione attiva;
4. La nullità dell'atto impugnato per il mancato svolgimento del preventivo contraddittorio in violazione dei principi costituzionali e comunitari;
5. la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 comma 2 e 3 DPR 600/73;
6. La nullità delle sanzioni erogate ed incorporate nell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione dell'art. 17 D.LGS.427/97.
Resisteva L'Agenzia delle Entrate con apposite controdeduzioni, contestando gli addebiti mossi dal ricorrente;
La C.T.P. di Messina con la sentenza N° 453/2021 DEL 18/01/202, depositata il 15/02/2021, specificata in epigrafe, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Averso detta sentenza di primo grado, aveva proposto appello il signor Ricorrente_1 deducendo l'infondatezza della sentenza appellata, in particolare: Insisteva sulla errata liquidazione delle spese di giudizio di primo grado;
sulla inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento;
sul difetto di legittimazione attiva dell'appellante; sulla violazione del contraddittorio preventivo;
sulla nullità dell'atto di accertamento per difetto di motivazione;
chiedeva la riforma della sentenza di primo grado appellata.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati i motivi d'appello proposti dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva: per quanto riguarda la pretesa carenza di potere del delegato alla firma ai sensi dell'art. 42 DPR /600/73, risulta per tabulas che l'avviso di accertamento impugnato è stato firmato dal funzionario delegato dall'ufficio controlli, per delega del Direttore Provinciale dott. Nominativo_1, Funzionario terza Area F5, che è pienamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto. Il sottoscrittore, pertanto, risulta essere stato delegato dal dottor Nominativo_1, direttore 'ad interim' della Direzione Provinciale di Messina, come da provvedimento depositato dall'Ufficio in primo grado. Al riguardo si osserva che, la sentenza N° 37/2015 della Corte Costituzionale e successive sentenza della Corte di Cassazione, hanno evidenziato che ai fini della validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, non rileva la circostanza che la persona fisica che abbia sottoscritto l'atto o che abbia delegato altri alla relativa firma sia o meno dirigente, ma soltanto la riferibilità dello stesso all'Ufficio, organo titolare del potere nel cui esercizio stato,
l'atto è stato adottato. Risulta, quindi, insussistente ogni violazione di legge e soprattutto la violazione dell'articolo 7 comma 1) dello Statuto del contribuente richiamato dal contribuente. (cifr: Cassazione
20095/2025).-
La censura, in merito alla inesistenza della notifica dell'atto di accertamento, eseguita per posta ordinaria senza l'ausilio del messo notificatore reiterata dall'appellante, non può essere accolta in quanto la eventuale irritualità della notifica di un atto a mezzo servizio postale ordinario non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale.
Al riguardo deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131/2020, secondo cui la legge N° 146/1998, art. 20, che ha modificato l'art. 14 Legge N° 890/1982, ha previsto che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo servizio postale direttamente dagli uffici finanziari, fermo rimanendo, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla Legge n. 890/1982. Dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 146/1998, è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale;
Per cui, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario ferma restando quella dell'ufficiale postale;
quindi, è prevista la modalità di notificazione semplificata alla quale non si applicano le disposizioni della Legge n. 890/1982 concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali, ma si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario senza l'ausilio del messo notificatore.
L'Appellante censura la violazione del contraddittorio preventivo. Le doglianze sono infondate stante che per giurisprudenza della Corte di Cassazione, (cfr: Cass. Sez. U. N° 24823/2015), l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità dell'atto impositivo, per i soli tributi armonizzati. Tuttavia il contribuente aveva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere al fine della definizione della controversia dimostrando di non aver proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Nella fattispecie, non risultano enunciate le ragioni che avrebbero potuto modificare l'avviso di accertamento, pertanto, le doglianze del contribuente sono infondate.
La censura in merito al difetto di motivazione per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 è infondata, in quanto si scontra con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 42 DPR 600/73, richiede che l'avviso di accertamento contenga non soltanto gli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e di contestare efficacemente l'"an" e il "quantum debeatur". Tali elementi conoscitivi sono specificati nell'avviso di accertamento e consento all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
In conclusione, l'appello del contribuente è infondato e va rigettato.
Si confermano le spese di giudizio di primo grado contestate dal contribuente, e si liquidano per il presente procedimento d'appello euro 1.379,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina;
l'importo liquidato tiene conto dell'abbattimento del 20%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia sezione 16^, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.379,00.
Così deciso a Messina l'8 ottobre 2025.
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro NT Dott.ssa Maria Gabriella GI