Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 21236/2023 R.G. promossa da:
e con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'avv. MENICHINI RAFFAELE, con elezione di domicilio in via SANT'ANTONIO, 6/A MARIGLIANO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI RIZZO, Controparte_3 con elezione di domicilio in CENTRO DIREZIONALE IS G8, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: tfr+altro
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 15-11-2023, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1-8-2017 fino all' 1-1-2023 con qualifica di guardia particolare giurata ed addetti presso l' Parte_1
esponevano che avevano lavorato secondo turni giornalieri
[...] dalle 6,00 alle 18,00, ovvero dalle 18,00 alle 6,00, in maniera continuativa e per l'intera durata del rapporto;
che, alla cessazione del rapporto, non avevano ricevuto il tfr, comprensivo, nella base di calcolo del lavoro straordinario nonché della copertura economica ex art. 109 del ccnl
Vigilanza Privata, anche ai fini della 13ma e 14ma mensilità, né l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti;
che l'entità dello straordinario svolto, con conseguente penosità del lavoro, aveva determinato un danno non patrimoniale, nella misura pari alla quota oraria
Tanto premesso adivano il giudice del lavoro del Tribale di Napoli chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento delle somme come analiticamente indicate in ciascun ricorso per le causali predette, oltre accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la società convenuta che, con articolate argomentazioni, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Riconosceva, parzialmente la pretesa dei ricorrenti limitatamente al tfr e all'indennità sostitutiva delle ferie, nella misura come indicata i memoria per la quale veniva disposta ordinanza provvisionale.
*****
Va, fin da subito sgombrato il campo di indagine dalle domande che concernono il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e per permessi. Quanto all'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti, trattandosi di istituto di natura convenzionale, è del tutto omessa in ricorso ogni allegazione circa la loro disciplina e gli elementi costitutivi posti a fondamento del diritto. Quanto, invece, all'indennità sostitutiva delle ferie, va ricordato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v., ex multis, Cass. n.
22751 del 03/12/2004; Cass. n. 26895 del 22/12/2009; Cass. n. 8521 del 27/04/2015).
Nella specie parte ricorrente sul punto ha allegato unicamente il numero di giorni complessivi di ferie non godute per l'intero periodo di lavoro.
Fin troppo evidente che tale deduzione è del tutto generica e non può costituire oggetto di istruttoria, altrimenti demandando al teste non già di riferire in ordine a circostanze di fatto ma di valutare il numero di giorni spettanti rispetto a quelli fruiti.
2 Dall'inammissibilità della prova discende il rigetto anche di tale ulteriore capo di domanda, per la misura superiore rispetto a quella che la convenuta stessa ha riconosciuto come dovuta.
Le parti ricorrenti hanno, altresì chiesto il pagamento del tfr ed il computo nella base di calcolo del tfr e della 13ma e 14ma mensilità dell'indennità di copertura economica ex art. 109 del ccnl di settore. La società convenuta ha riconosciuto essere dovuto il tfr, anche se per un importo inferiore a quello richiesto
Il punto controverso attiene al computo nella base di calcolo del tfr del lavoro straordinario e dell'indennità ex art. 109. E' noto che in base all'art. 2120 c.c. “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. [II].
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese…”. L'art. 2120, co 2°c.c., fa riferimento al requisito della "non occasionalità" che è concetto di portata più restrittiva della non continuità dell'art. 2120 c.c. previgente per cui, in sostanza, dovendosi intendere l'occasionalità come sporadicità statistica collegata ad eventi casuali e contingenti, ai fini del calcolo del t.f.r. vanno esclusi unicamente i compensi percepiti in rapporto ad una evenienza del tutto episodica, che renda quindi del tutto casuale e contingente il motivo posto a base di tali spettanze. Difatti, con l'espressione “a titolo non occasionale”, il legislatore ha inteso riferirsi non già alla reiterazione nel tempo della corresponsione di un compenso bensì alla non occasionalità del titolo dell'erogazione di essa rispetto all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 11448/04).
Sulla stessa scia si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità (V. Cass. n. 15080 del 06/06/2008; Cass. n. 4286 del 04/03/2016), secondo cui “il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del
3 trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro”. Pertanto il criterio è quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione (Cass. n. 26609/2019).
Tale deroga, peraltro, può essere esercitata limitando la base di calcolo del t.f.r. anche con modalità indirette, purché la volontà dei contraenti collettivi risulti chiara, comunque senza la necessità che al fine siano utilizzate formule speciali o espressamente eccettuative (Cass. n.
365/2010).
Resta fermo che, a tale scopo, l'interpretazione del contratto collettivo va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma nell'ambito di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale
(v., ex multis, Cass. n. 28550/2022).
Orbene, si ritiene, ai fini della soluzione della controversia, dirimente la previsione contenuta nell'art. 141 del ccnl Vigilanza Privata, che esclude lo straordinario dalla base di calcolo del T.F.R. individuando, a tal fine, una specifica retribuzione composta esclusivamente da : “..stipendio o salario unico nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, eventuali superminimi ad personam, quota integrativa territoriali […] Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o somme corrisposte a titolo risarcitorio non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo”. Il fine dell'art. 141 del ccnl è chiaramente proprio quello di escludere le voci fisse e continuative corrisposte anche a titolo di lavoro straordinario.
4 D'altronde le voci economiche che non assumono le connotazioni predette, per essere sporadiche ed occasionali, sono già escluse ex lege, in forza dell'art. 2120 c.c., dalla base di calcolo del tfr, sicchè la previsione contrattuale, se intesa come riferita ad esse, non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere. Solo parzialmente fondata è la pretesa attorea per la parte nella quale è chiesta l'inclusione nella base di calcolo del tfr e della 13ma e 14ma mensilità dell'indennità ex art. 109 del ccnl. Sul punto, aderendo ad altra giurisprudenza di questa sezione lavoro del Tribunale di Napoli (v. sentenze i atti), si osserva che, in linea generale, “l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali e riprodotta in numerosi contratti collettivi successivi (…) l'indennità di vacanza costituisce quindi un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti" (Cassazione civile sez. lav.,
25/06/2014, n.14356).
Si tratta, in altri termini, di un elemento provvisorio della retribuzione destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto e che, in quanto tale, non può considerarsi nella base di calcolo del TFR.
Nella fattispecie in esame, nodo della controversia è se l'emolumento di cui all'art. 109 possa considerarsi una voce di natura puramente retributiva e non indennitaria, o piuttosto “elemento provvisorio della retribuzione”. L'art. 109 prevede che il compenso ha il “fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” e quindi è volto a compensare il futuro possibile ritardo. Pertanto, la norma citata chiarisce la natura retributiva di tale voce specificando che gli importi così erogati saranno assorbiti da “futuri incrementi retributivi”. Tanto premesso, la computabilità ai fini della base di calcolo del
T.F.R. dipende dalla circostanza se la voce vada computata nel concetto di
5 “retribuzione normale” ovvero “salario unico nazionale” di cui agli artt. 105 e 106 ovvero di retribuzione di fatto di cui all'art. 112. Proprio la espressa inclusione delle indennità fisse e continuative e che non abbiano carattere di rimborso spese, contenuta nel testo dell'art. 112, impone di includere dette indennità nel concetto di retribuzione di fatto posto che la stessa espressamente le include, e di escluderle dal concetto di retribuzione normale ovvero di salario unico nazionale.
D'altronde, le medesime parti collettive nel medesimo testo contrattuale, hanno ben tenuto presente il concetto di indennità continuative tanto da indicarle e prevederle nell'art. 112; se avessero optato nel senso di includerle negli artt. 105 e 106 lo avrebbero fatto espressamente.
Ne consegue che tale indennità vada inclusa nella voce di calcolo utile per il tfr che spetta nella misura riconosciuta dalla società convenuta (v., in memoria di costituzione, importo indicato a tale titolo comprensivo dell'indennità ex art. 109). Da tanto discende, invece, l'infondatezza delle domande relative alle differenze retributive sugli istituti della 13ma e 14ma mensilità (e quindi del conseguente ricalcolo del tfr) in ragione della omessa imputazione della suddetta voce retributiva nella relativa base di calcolo. Residua l'esame della domanda di risarcimento del danno per usura psico fisica per il lavoro straordinario prestato in misura aborme. E' bene evidenziare che, in punto di fatto, l'orario di lavoro e, quindi, la misura delle ore di straordinario svolte, è circostanza sostanzialmente non contestata dalla parte convenuta e, in ogni caso, documentata dalle buste paga.
Opportuno premettere che ai rapporti di lavoro in oggetto non trova applicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 d. lgs. n. 66/2003, come modificato dall'art. 41, comma 3 d.l. n. 112/2008 conv. con modificazioni nella l. n. 133/2008, la disciplina dettata dal d. lgs. n. 66/2003 cit. stante la espressa esclusione dall'ambito di relativa regolazione degli addetti ai servizi di vigilanza privata, settore al quale, per come pacifico, appartengono gli odierni ricorrenti.
6 Pertanto, per tutti gli aspetti afferenti alla regolamentazione dell'orario di lavoro occorre fare riferimento alla disciplina convenzionale negoziata dalle parti collettive.
Al fine della verifica della correttezza dei possibili approdi ermeneutici in relazione alla disciplina collettiva, è opportuno ricordare che il diritto alla durata massima di lavoro si colloca nell'ambito dei diritti fondamentali del lavoratore. In base all'art. 31, § 2 CDFUE il lavoratore ha, infatti, diritto «a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
La finalità del diritto, che trova conferma anche nell'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE, è quella di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
In altri termini, con l'eccezione del diritto alle ferie annuali retribuite,
l'articolo 31, § 2, e la direttiva disciplinano il tempo di lavoro non al fine di determinare la giusta retribuzione del lavoratore ma al fine di garantire a quest'ultimo la tutela della salute e della sicurezza. Alla stregua degli articoli 3 e 6 della direttiva, tale diritto si concreta rispettivamente in un periodo di riposo minimo giornaliero ininterrotto di undici ore e in una durata media delle prestazioni rese nell'arco di sette giorni di quarantotto ore comprese quelle di lavoro straordinario. Ciò posto, venendo all'esame delle disposizioni della contrattazione collettiva, innanzitutto, l'art. 71 prevede, che “l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”; quindi “Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno …” (v. lett. b dell'art.71).
Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte per il recupero, nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all'orario normale giornaliero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione (art.78)
7 Tale essendo il quadro normativo di riferimento, può, innanzitutto, affermarsi che, il limite orario è fissato in 40 ore settimanali, laddove, invece, il limite di lavoro straordinario annuo massimo risulta fissato in 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12.
Dall'esame delle buste paga e, come si è detto, essendo pacifica l'articolazione oraria giornaliera ed i turni di servizio settimanali osservati dai ricorrenti, deve, senz'altro, ritenersi provato il superamento costante del limite massimo di lavoro straordinario, previsto dal CCNL per tutto il periodo di lavoro dal 2017 al 2023.
Ciò posto, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare il fatto astrattamente impeditivo o estintivo del diritto del lavoratore a conseguire il risarcimento del danno per superamento dell'orario lavorativo (Cass. 14- 07-2015, n. 14710; Cass. 15-07- 2019 n. 18884; Cass. 05-07-2024, n.
18390).
La tesi difensiva della parte convenuta si sostanzia nella sussistenza delle ipotesi derogatorie previste dalla normativa collettiva, laddove è sancito che non concorrano al conseguimento del limite massimo individuale di lavoro straordinario le prestazioni svolte in caso di esigenze di servizio, a garanzia della continuità dei servizi di tutela patrimonio pubblico e privato affidato, (v. art. 81, in riferimento ai principi di cui al precedente art.71 e alle prestazioni ulteriori di cui all'art. 79) nel limite di due ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
Invero, la norma collettiva invocata che consente il superamento del limite di straordinario di 48 ore, per ulteriori due ore giornaliere, prevede la fruizione di riposi giornalieri compensativi, di cui, tuttavia, non vi è traccia, nè in punto di allegazione che di prova. L'assunto è, perciò, abortito allo stato di mera petizione di principio.
8 Peraltro, l'esegesi della norma pattizia, condotta secondo il criterio letterale e sistematico, porta a ritenere che l'espressione “verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi”, sembra esprimere, per l'appunto, l'esigenza - avvertita dalle parti collettive e coerente con le indicazioni del legislatore comunitario - che la protrazione delle ore di lavoro al di sopra della soglia massima di 48 ore, proprio perché gravosa, non resti senza conseguenze ma sia “compensata” dal ripristino successivo del riposo per un numero di ore corrispondenti a quelle lavorate.
Occorre, poi, rilevare, ad abundantiam, che l'attività di vigilanza non può ritenersi ontologicamente discontinua o di semplice attesa o custodia, dovendo, invece, accertarsi in concreto tale modalità con un accertamento caso per caso (Cass. 26.11.2015 n. 24164; Cass.10.5.2019 n. 12538).
Nella fattispecie in esame tale accertamento, con onere a carico della società convenuta, non è stato ritualmente allegato né, tanto meno provato.
Né giova sostenere la volontarietà dello svolgimento di lavoro straordinario, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo".
A fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante
(Cass. n. 12538 del 10/05/2019).
Acclarato, pertanto, perché come si è detto, non contestato, che le ore di lavoro svolte e compensate dal datore resistente nella misura del 30% del loro valore, superano la soglia massima stabilita dall'art. 71 del CCNL, giova l'insegnamento di legittimità per il quale la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza e' presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravita' della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.
10.5.2019 n. 12540; Cass. 29.09.2021, n. 26450).
9 Pertanto, il lavoratore è sollevato dall'onere della prova della lesione patita in occasione dello svolgimento dello straordinario eccedente i limiti legali, essendo questa presunta allorquando il numero di ore di lavoro svolto, come nel caso di specie, sia stato sensibilmente superiore al massimo consentito.
A conclusioni non dissimili si perviene attraverso la valorizzazione del carattere contrattuale dell'illecito consistente nella violazione dei limiti massimi individuali di lavoro straordinario, cosicché deve riconoscersi che il danno biologico da usura psico-fisica fatto valere nel caso di specie deriva da un inadempimento e soggiace al criterio riparto dell'onere probatorio, (Cass. SS.UU. n. 13533 del 2001) per il quale al creditore spetta soltanto l'allegazione della violazione della lex contractus, gravando sul debitore la prova dell'adempimento o della sua impossibilità. Come, peraltro, accertato in precedenti arresti di legittimita' inerenti a fattispecie sovrapponibili a quella qui scrutinata, con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova e' ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento, elementi dai quali può lecitamente desumersi la "abnormita'" della prestazione eseguita e, quindi, tale di per se' da compromettere l'integrita' psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019 n.
12538, Cass. 10.5.2019 n. 12539). Appurata la spettanza nell'an del risarcimento del danno da usura psico-fisica, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056
c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.
10 Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/11/2002, n.16202).
Peraltro, l'evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato.
I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione.
Libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi a un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l'intelaiatura di legittimità (Cass. n. 28075 del 14/10/2021; Cass. n. 4047 del 19/02/2013; Cass. n. 10401 del 06/05/2009; Cass. n. 50 del
07/01/2009).
Al fine, quindi, di procedere, alla liquidazione equitativa del danno, il percorso logico giuridico è, in primis, orientato al recepimento delle indicazioni suggerite dalla Suprema Corte in fattispecie simili.
11 Si rammenta, in proposito che, per il caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, secondo la Suprema Corte, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale;
tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto. (cfr. ancora Cass. n.
14710/2015).
La contrattazione collettiva di settore pacificamente nulla prevede per l'ipotesi squisitamente risarcitoria ma unicamente, una maggiorazione del 30% nel caso di superamento dell'orario ordinario per l'orario diurno.
Tali maggiorazioni sono effettivamente state percepite dal lavoratore e, finanche superfluo, osservare che non assolvono ai fini risarcitori, sebbene di esse deve tenersi conto per il giudizio equitativo, per il quale, tenuto conto di tale parametro base, concorre la valutazione della gravosità delle prestazioni rese.
E la gravosità, nella specie, assume connotati particolarmente rilevanti in ragione di plurimi aspetti concorrenti: la protrazione continuativa per circa sei anni dello svolgimento di lavoro straordinario e la cadenza sistematica mensile;
ma, soprattutto, il superamento del tetto contrattuale sempre nella misura quanto meno doppia del suddetto limite.
A ciò deve aggiungersi la sempre crescente attitudine lesiva del lavoro straordinario.
Dalle predette considerazioni inferisce che, secondo un criterio puramente equitativo, il risarcimento possa quantificarsi nella misura della maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva, ovvero nel riconoscimento della ulteriore maggiorazione del 30%, prevista per lo straordinario diurno, della retribuzione oraria giornaliera.
12 Per la quantificazione, rilevato che dai conteggi di parte ricorrente, il ricalcolo è stato effettuato includendo anche le ore entro il tetto massimo di straordinario, dovendosi, invece, tenere conto solo delle ore che hanno superato il predetto tetto, per le quali va riconosciuta la sola ulteriore percentuale del 30%, consegue la condanna della società convenuta al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno per usura psico fisica per lavoro straordinario nella misura di € 7.005,85 per e di Controparte_1
€ 6.578,40 per CP_2
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc dalla pronuncia al saldo.
A tali somme vanno aggiunte quelle non contestate dalla società a titolo di tfr e indennità sostitutiva di ferie, già, in parte, riconosciute ex art. 423 cpc, nella misura di € 11630,06 in favore di e di € Controparte_1
11.434,66 in favore di oltre interessi legali e CP_2 rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc dalla maturazione di ciascun credito al saldo. E' appena il caso di evidenziare, in ordine alla misura delle somme non contestate che risulta del tutto priva di pregio l'eccezione di compensazione con la somma indicata in busta paga quale “saldo negativo”, perché decurtazione rimasta nel giudizio del tutto priva di alcuna giustificazione causale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, comprensive delle somme già liquidate ex art. 423 cpc:
€ 18.635,91 in favore di;
Controparte_1
€ 18.013,06 in favore di CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc come indicato in motivazione.
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 2600,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 20/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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