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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 671 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], e residente in P.zza Indipendenza n. 32, Parte_1
Poggio Catino (RI), elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Enzo Pontecorvo;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di
Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato in data 24 giugno 2022 domanda per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/80, oggetto di successivo respingimento amministrativo in data 5 ottobre 2022.
In sede di a.t.p. si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito CP_1
sanitario.
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24.06.2022 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03 in quanto, a fronte di un provvedimento di rigetto
2 amministrativo comunicato il 5 ottobre 2022, il ricorrente ha depositato il ricorso per a.t.p. in data 19 ottobre 2022, entro il termine semestrale fissato a pena di decadenza.
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata in quanto infondata.
In sede di rinnovo delle operazioni peritali, il c.t.u., premesso che il ricorrente è affetto da
“Adenocarcinoma della prostata già trattato con radioterapia e ciclo di bicalutamide e decapeptyl, in follow-up, in attuale assenza di ripresa della malattia.
Esiti di emicolectomia sx per adenocarcinoma stenosante del sigma, G1, p T3 p N1c – stadio
III – già trattato con CHT, in follow-up clinico strumentale oncologico in attuale assenza di ripresa di malattia, con residua incontinenza/urgenza fecale.
Calcolosi colecistica asintomatica, in lista d'attesa per intervento. Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE). Ernia inguinale dx in lista d'attesa per intervento di ernioplastica.
Spondiloartrosi cervico-lombare. Sindrome ansioso depressiva”, ha concluso che il Pt_1
non ha i requisiti per essere riconosciuto titolare del diritto a godere dell'Indennità di
Accompagnamento, “poichè in grado di deambulare in modo autonomo e di compiere gli atti della vita quotidiana;
pertanto non necessita di assistenza continua” (valutazione sovrapponibile a quella già espressa dal diverso consulente in sede di a.t.p.).
Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3 P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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