Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6904 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6904 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sabina
Carretta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Carducci n. 21, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25.02.1973, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Marica Pesci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CE sul IO
(MI), Piazza Matteotti n. 6/A, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori e Parte_1
contratto il 12 luglio 1998 in NO ON (MI), matrimonio trascritto nei Parte_2
Registri dello Stato Civile del Comune di NO ON (MI), Atto N. 82 parte 2 serie A anno
1998;
- Ordinare al Comune di NO ON (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dichiarare compensate le spese legale tra le Parti;
1. Quanto al mantenimento del figlio , maggiorenne economicamente non autosufficiente: Per_1
Disporre a carico del signor l'erogazione del contributo al mantenimento in favore del Pt_1 figlio , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, per la somma mensile di Per_1
Euro 300,00 (trecento/00) da versarsi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, mediante Pt_2 bonifico bancario su conto corrente a lei intestato. L'assegno di mantenimento è soggetto a
Le spese di natura straordinaria, di cui al protocollo del Tribunale di Monza, che si riporta, saranno suddivise al 50% tra i genitori:
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche: c) trattamenti sanitari quali interventi chirurgici;
d) trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pro-scuola e dopo-scuola: b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo: spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, c) viaggi e vacanze, d) corsi di lingua straniera. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le sopra indicate spese da considerarsi spese straordinarie, e che sono in ogni caso da:
a) Documentare;
b) Suddividere tra entrambi i genitori al 50%;
c) Corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito sul conto corrente.
Le spese ordinarie e quindi incluse nel contributo al mantenimento disposto non necessitano di previo consenso tra i genitori, del pari alcune voci di spese straordinarie non necessitano il consenso tra i genitori ed altre invece lo impongono. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Il consenso ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
2. Quanto ai trasferimenti immobiliari padre-figli: Il signor quale negozio di Parte_1 diritto familiare senza corrispettivo, promette di trasferire ad entrambi i figli e Parte_3
in ugual misura, la propria quota pari al 50% delle proprietà immobiliari site in Parte_4
Cerete (BG) contraddistinte al C.F. del predetto Comune come segue:
- immobile al Foglio 4, Particella 4483, Subalterno 10, Cerete (BG), VIA PIETRO GHITTI n. SNC
Piano 1-2, Cat. A/3, Classe 01, Consistenza 2,5 vani, Rendita Euro: 99,42;
- autorimessa al Foglio 4, Particella 4483, Subalterno 27, Cerete (BG), VIA PIETRO CHITTI n. SNC
Piano S1, Cat. C/6, Classe 02, Consistenza 13 mg, Rendita Euro: 24,84; Il trasferimento degli immobili siti in Cerete avverrà entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, con spese notarili del trasferimento a carico del signor Pt_1
I coniugi concordano altresì che le spese condominiali sia di natura ordinaria che straordinaria resteranno a carico esclusivo della signora . Pt_2
3. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
Le Parti chiedono congiuntamente che la Cancelleria trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza di divorzio, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO
ON (Ml) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa del 16.02.2023 emessa dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 21.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 12.07.1998 (atto n. 82 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di NO ON (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO ON (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro Il Presidente
Carmen Arcellaschi