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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa SA De Bonis, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 556/2023 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Lena ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al Viale del Basento
n. 114/D, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Luglio ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, in Potenza, alla Piazza Mario Pagano
n. 1, come in atti;
RESISTENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Pace ed C.F._2
1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Avigliano, alla via Labella n.
9, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
e
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 01.03.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Ente convenuto, , con profilo di Controparte_4
Istruttore Amministrativo addetto vigilanza, qualifica C5; che, nel periodo novembre 2020-maggio 2021, unitamente ai colleghi, in forza delle ordinanze del Questore di Potenza, aveva espletato numerose ore di straordinario per i controlli relativi alle restrizioni governative COVID 2019 e, in particolare: n. 7 ore di servizio straordinario in data 6.11.2020 in Genzano di Lucania;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 9.11.2020 in Genzano di Lucania;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 2.12.2020 in Gaudiano di Lavello;
n. 2 ore e 30 minuti di servizio straordinario in data 3.12.2020 in Pignola, Potenza, Vaglio di
Basilicata, Albano di Lucania, Laurenzana, Calvello, Anzi ed Abriola;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 5.12.2020 in Gaudiano di Lavello;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 17.12.2020 in Tolve, Genzano di Lucania e San
Nicola di Melfi;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 19.12.2020 in Muro
Lucano, Pescopagano e San Nicola di Melfi;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 21.12.2020 in Potenza;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 25.12.2020 in Potenza;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 26.12.2020 in Potenza;
n. 2 ore di servizio straordinario in data 5.3.2021 in Tito;
n. 1 ora di servizio straordinario in data 6.3.2021 in n. 2 ore di servizio straordinario in data Per_1
2 12.3.2021 in Bella e Muro Lucano;
n. 2 ore di servizio straordinario in data
7.4.2021 in Bella e Muro Lucano;
per un totale di 32,30 ore, di cui n. 7 ore di straordinario festivo;
che le predette ore di straordinario veniva espletate in ottemperanza alle ordinanze della Questura di Potenza e per ragioni di sicurezza pubblica;
che erano tutte debitamente rendicontate;
che risultavano dai cartellini marcatempo;
che erano state espressamente indicate negli ordini di servizio a firma del Maggiore della Polizia Locale , Vice Comandante Persona_2 della Polizia Provinciale e soggetto titolato ad autorizzare lo straordinario, e, quindi, erano state preventivamente e debitamente autorizzate;
che era stata richiesta la liquidazione ed il pagamento da parte del Vice Comandante della
Polizia Provinciale;
che il numero delle ore effettuate rispettava il limite massimo annuale previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva (ossia
250/anno); che, in forza del CCNL vigente, sulla base della qualifica e della categoria, la retribuzione oraria dello straordinario era individuata in € 19,98 lordi (€ 14,99 netti) per lo straordinario e in € 22,60 lordi (€ 16,95 netti) per lo straordinario festivo;
che il ricorrente era creditore dell'importo di € 663,70 lordi
(€ 505,50 per straordinario: € 19,98 x n. 25,30 ore + € 158,20 per straordinario festivo: 22,60 x n. 7 ore di straordinario festivo) ed € 497,90 netti (€ 379,25 per straordinario: (€ 14,99 per straordinario x n. 25,30 ore + € 118,65 per straordinario festivo: € 16,95 x n. 7 ore di straordinario festivo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo, come da conteggi allegati al ricorso;
che, nonostante i ripetuti solleciti, l'Ente datoriale non pagava il predetto importo e tale inadempimento era dovuto ad esclusiva responsabilità dell'ente e della sua organizzazione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle competenze per lo straordinario di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 663,70 lordi (€ 505,50 per straordinario: € 19,98 x n.
25,30, + € 158,20 per straordinario festivo: 22,60 x n. 7 ore di straordinario festivo) ed € 497,90 netti (€ 379,25 per straordinario: € 14,99 per straordinario x n. 25,30 ore + € 118,65 per straordinario festivo: € 16,95 x n. 7 ore di straordinario festivo) e/o al pagamento della misura maggiore o minore ritenuta
3 di giustizia, a titolo di responsabilità contrattuale e/o di responsabilità per perdita di chances e/o di arricchimento senza causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , in persona del Presidente p.t., e domandava, Controparte_1 in via preliminare di rito, per le ragioni illustrate, di autorizzare la chiamata in causa del Vice Comandante (dott. ) e del Dirigente pro Controparte_3 tempore (dott.sa della Polizia Provinciale della Provincia di Controparte_2
Potenza, con fissazione di altra udienza di discussione;
in via principale: respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate;
in via subordinata: dichiarare che i chiamati in causa siano tenuti, in solido o ciascuno per quanto di responsabilità, a manlevare la convenuta Amministrazione da ogni pretesa del ricorrente, con condanna a rifondere all'ente quanto dovesse essere eventualmente condannato a pagare.
Si costituiva e domandava, in via preliminare e Controparte_2 principale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente;
di rigettare comunque la domanda di manleva proposta dalla , Controparte_1 perché infondata in fatto e diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva . Controparte_3
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzata la chiamata in causa del terzo e dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e mediante l'espletamento della prova testimoniale e, in data 18 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato
4 la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, conviene in giudizio la CP_1 affermando di essere dipendente a tempo indeterminato nel Corpo di
[...]
Polizia Provinciale, con profilo di Istruttore Amministrativo addetto vigilanza, qualifica C5 del CCNL di settore. Sostiene di avere svolto, nel periodo da novembre 2020 a maggio 2021, unitamente ai colleghi e in forza delle ordinanze del Questore di Potenza, n. 32,30 ore di lavoro straordinario, di cui n. 7 ore di straordinario festivo, per i controlli relativi alle restrizioni governative COVID
2019, tutte debitamente rendicontate e risultanti dai cartellini marcatempo e dagli ordini di servizio firmati dal Maggiore della Polizia Locale
[...]
, Vice Comandante della Polizia Provinciale, e, quindi dallo stesso Persona_2 autorizzate, quale soggetto a ciò titolato, lamentando, sotto il profilo retributivo, la mancata corresponsione dei conseguenti emolumenti. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito, previo accertamento dello svolgimento di complessive 32,30 ore di lavoro straordinario in relazione al suddetto periodo, la condanna dell'Ente convenuto al pagamento in suo favore dell'importo lordo di
€ 663,70, oltre accessori di legge.
Avverso le rivendicazioni attoree, insorge la , deducendo la Controparte_1 carenza di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'asserito lavoro straordinario che, in ogni caso, afferma essere non provato e, comunque, di essere manlevata da ogni pretesa, deducendo che debbano ritenersi tenuti, in solido o ciascuno per quanto di responsabilità, il Vice Comandante (dott.
) ed il Dirigente pro tempore (dott.sa Controparte_3 Controparte_2 della Polizia Provinciale dell'Ente, dei quali ha chiesto la chiamata in causa.
Quanto all'autorizzazione preventiva, l'art. 32 del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021 nel prevedere, al comma 1, che la prestazione di lavoro straordinario possa essere richiesta solo per
5 fronteggiare esigenze eccezionali e, al comma 2, che debba essere preventivamente autorizzata (“La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”), si pone nel solco del costante orientamento della Suprema
Corte secondo cui, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, competa al lavoratore solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza 23509 del 27.07.2022).
Si tratta di disposizione contrattuale - come evidenziato dall'intestato Tribunale, con la sentenza emessa in data 1.12.2011 a definizione del procedimento iscritto al 793/2009 R.G., est. dott.ssa Gabriella Piantadosi, relativa a un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “… che riflette un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, anche amministrativa, e che trova la propria “ratio” nella circostanza che il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve corrispondere alla necessità effettiva dell'Amministrazione di svolgere o concludere attività istituzionali, cui non si sia potuto provvedere con la prestazione ordinaria dei dipendenti assegnati ad una determinata struttura unità organizzativa. I vincoli, sempre più pressanti per un serio controllo della spesa pubblica in coerenza col principio costituzionale di cui all'art. 97 della
Costituzione del buon andamento dell'Amministrazione, impongono in realtà di accertare sia la effettività delle straordinarie esigenze che richiedano la prestazione eccedente il normale orario lavorativo, sia la congruità del numero di ore asseritamente occorrente per la più efficace organizzazione delle finalità istituzionali dell'ente (si veda Cons. Stato, V sez., n. 1277/94 e IV sez., n.
1686/2006 ). In altre parole, le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e,
6 soprattutto, devono essere previamente autorizzate, a fini di verifica preventiva della effettività e della congruità sopra menzionate.
Il fatto della prestazione del lavoro straordinario, ove pure ne sussista la prova in relazione a ciascun periodo lavorativo, non è perciò sufficiente a radicare nel prestatore dell'attività il diritto al compenso a titolo di straordinario, in quanto in tal modo si opererebbe l'equiparazione della formale autorizzazione all'ipotesi di mancanza di alcun atto e, quindi, si riconoscerebbe un compenso per attività svolte contra legem, in quanto prive di autorizzazione (si veda Cons.
Stato, V sez., n. 1277/94, cit.). Ne deriva che soltanto in presenza della preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché
l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie all'uopo destinate, essendo ipotizzabile che l'autorizzazione intervenga ex post, a sanatoria, solo in caso, come s'è detto, di prestazioni straordinarie espletate per eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio e non essendo, dunque ammissibile, proprio in forza del principio di cui sopra, la richiesta non esplicita, da parte del datore di lavoro pubblico, di prestazioni straordinarie.
Ciò perché, si ripete, la autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro, cui deve ritenersi condizionata la loro retribuibilità, svolge una pluralità di funzioni (sulle quali v., amplius, Cons. St.,
IV, 01 marzo 2006, n. 996), tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'articolo 97 della
Costituzione, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione…”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella specie, non risulta che vi sia stata, per il periodo oggetto della domanda (da novembre 2020 a maggio 2021), un'autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario da parte del Dirigente, il solo organo a ciò deputato nella struttura organizzativa dell'Amministrazione convenuta, non essendo la stessa sostituibile dagli ordini di servizio prodotti dal sig. . Pt_1
7 Non può sottacersi, tuttavia, come più di recente la Suprema Corte abbia statuito che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro
o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (si veda
Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 17912 del 28.06.2024 la quale, in parte motiva, ha chiarito come: “… per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo. I principi suesposti hanno del resto trovato continuità in fattispecie del tutto contigue, come quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia superamento del debito orario (Cass. n. 25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. di appartenenza, sempre oltre il debito orario
(Cass. n. 27842/2023) …”).
In applicazione di tali principi, atteso che la prestazione di lavoro straordinario eseguita per garantire i controlli relativi alle restrizioni governative COVID 2019
è stata svolta in modo coerente con la volontà di parte datoriale o, comunque, del soggetto munito del potere di conformare la stessa, non avendo l'amministrazione convenuta contestato nulla al riguardo, deve ritenersi per i terzi chiamati in causa il difetto di legittimazione passiva.
Sempre in applicazione dei principi da ultimo richiamati, ferma la irrilevanza dell'autorizzazione preventiva, risultando dagli atti e dalla prova dichiarativa
8 espletata che il lavoro straordinario svolto dal ricorrente fosse richiesto dai suoi superiori, e ferma l'applicabilità al rapporto in esame della disciplina di diritto privato, giova rammentare, in termini generali, che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei
“fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, laddove venga richiesto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, quale proiezione del principio del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Con riguardo, in particolare, ai compensi rivendicati per lavoro straordinario, la
Suprema Corte, con orientamento costante, ha ravvisato in capo al lavoratore, oltre ad un rigoroso onere probatorio, anche un preliminare onere di specifica allegazione del fatto costitutivo (diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova. Ha statuito, infatti, in relazione ai richiamati oneri, che
“Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.2009) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata
9 ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16150 del 19.06.2018).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente, attraverso la documentazione prodotta e attraverso le dichiarazioni testimoniali, ha provato lo svolgimento, nel periodo da novembre
2020 a maggio 2021, di n. 32,30 ore di lavoro straordinario, di cui n. 7 ore di straordinario festivo.
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass.
n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta non ha contestato in maniera specifica e puntuale i conteggi, né ha dedotto, prima ancora che provato, circostanze che potessero far ritenere la erroneità degli stessi, viceversa, la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree, da qui la superfluità della domandata C.T.U. (si veda, ex multis, Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 9060 del 6.06.2003, nonché Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017).
Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente in relazione al periodo da novembre 2020 a maggio 2021 per n. 32,30 ore, di cui n. 7 ore di straordinario festivo, la Provincia di Potenza, in persona del Presidente pro tempore, va
10 condannata al pagamento in favore del sig. dell'importo Parte_1 complessivo lordo di € 663,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie e l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra l'amministrazione provinciale e i terzi chiamati in causa delle spese di lite.
Con riferimento alla domanda attorea, le spese di lite, previa compensazione di un terzo, attesa l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e tenuto conto delle fasi espletate.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato in data 01.03.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa;
2. accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente in relazione al periodo da novembre 2020 a maggio 2021 per n. 32,30 ore, di cui n. 7 ore di straordinario festivo, condanna la di Potenza, CP_1 in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore del sig.
dell'importo lordo di € 663,70, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi come per legge;
3. compensa interamente le spese di lite tra la Provincia di Potenza, in persona del Presidente pro tempore, e i terzi chiamati in causa;
4. con riguardo alla domanda attorea, previa compensazione di un terzo, attesa l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate, condanna la , in persona del Presidente pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 427,40
11 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 18 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa SA De Bonis
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