TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8807 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. BARBAGALLO DARIO
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- APPELLATO -
E
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2023/26.6.2024,
l' proponeva appello Parte_1
1 avverso la sentenza n. 3065/2023 del Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0282022900187572000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn.
02820110032485461000, 02820110037868141000 e
02820120021363755000, relative, rispettivamente, la prima a crediti della Corte di Appello di Roma e le altre due a crediti del . Controparte_3
Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva prescritti i crediti “avendo [l' ] CP_4 depositato copie di relate non corrispondenti agli atti impugnati”.
Si costituiva il il quale Controparte_2 sostanzialmente aderiva alle difese dell'appellante.
Non si costituivano in giudizio l'appellata originaria opponente ed il , dei quali va dichiarata Controparte_3 la contumacia.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto prescritti i crediti per non aver l' idoneamente provato CP_4 la notifica di atti interruttivi. Al contrario, l'agente della riscossione ha depositato, già in primo grado, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche delle tre cartelle de quibus (la prima notificata il 23.5.2011 a mani della destinataria, la seconda in data
8.7.2011 a mani del marito e la terza il 24.9.2012 sempre a mani del marito), nonché gli avvisi di ricevimento di ulteriori atti interruttivi ovvero l'avviso di intimazione n. 02820129021340091000 (notificato in data 23.11.2012 a mani proprie della destinataria), l'avviso di intimazione n.
02820129021340192000 (notificato in data 23.11.2012 a mani proprie della destinataria) e l'avviso di intimazione n.
02820179003119783000 (notificato in data 22.08.2017 a mani proprie della destinataria).
2 Tra la notifica di quest'ultimo atto (riguardante tutte e tre le cartelle oggetto di esame) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il
27.5.2022) non risulta trascorso il termine prescrizionale dei crediti in questione, decennale quanto alla prima cartella (relativa a spese processuali) e quinquennale quanto alle altre due cartelle (relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada).
Pertanto, l'appello va accolto con integrale riforma della sentenza di primo grado.
Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, esse vanno poste a carico dell'originaria opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e del Controparte_1 [...]
; CP_3
B) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
C) in riforma della sentenza n. 3065/2023 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
0282022900187572000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn. 02820110032485461000,
02820110037868141000 e 02820120021363755000;
D) condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell' , delle spese del doppio grado di giudizio, CP_4 che liquida in 435,00 per compensi professionali per il primo grado ed € 850,50 per compensi professionali per il secondo grado, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
3 E) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1
delle spese del solo Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
F) nulla per le spese tra opponente e , Controparte_3 rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 23/09/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8807 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. BARBAGALLO DARIO
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- APPELLATO -
E
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2023/26.6.2024,
l' proponeva appello Parte_1
1 avverso la sentenza n. 3065/2023 del Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0282022900187572000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn.
02820110032485461000, 02820110037868141000 e
02820120021363755000, relative, rispettivamente, la prima a crediti della Corte di Appello di Roma e le altre due a crediti del . Controparte_3
Deduceva essenzialmente l'erroneità della predetta sentenza laddove riteneva prescritti i crediti “avendo [l' ] CP_4 depositato copie di relate non corrispondenti agli atti impugnati”.
Si costituiva il il quale Controparte_2 sostanzialmente aderiva alle difese dell'appellante.
Non si costituivano in giudizio l'appellata originaria opponente ed il , dei quali va dichiarata Controparte_3 la contumacia.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto prescritti i crediti per non aver l' idoneamente provato CP_4 la notifica di atti interruttivi. Al contrario, l'agente della riscossione ha depositato, già in primo grado, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche delle tre cartelle de quibus (la prima notificata il 23.5.2011 a mani della destinataria, la seconda in data
8.7.2011 a mani del marito e la terza il 24.9.2012 sempre a mani del marito), nonché gli avvisi di ricevimento di ulteriori atti interruttivi ovvero l'avviso di intimazione n. 02820129021340091000 (notificato in data 23.11.2012 a mani proprie della destinataria), l'avviso di intimazione n.
02820129021340192000 (notificato in data 23.11.2012 a mani proprie della destinataria) e l'avviso di intimazione n.
02820179003119783000 (notificato in data 22.08.2017 a mani proprie della destinataria).
2 Tra la notifica di quest'ultimo atto (riguardante tutte e tre le cartelle oggetto di esame) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il
27.5.2022) non risulta trascorso il termine prescrizionale dei crediti in questione, decennale quanto alla prima cartella (relativa a spese processuali) e quinquennale quanto alle altre due cartelle (relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada).
Pertanto, l'appello va accolto con integrale riforma della sentenza di primo grado.
Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, esse vanno poste a carico dell'originaria opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e del Controparte_1 [...]
; CP_3
B) Accoglie l'appello e, per l'effetto,
C) in riforma della sentenza n. 3065/2023 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
0282022900187572000 limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn. 02820110032485461000,
02820110037868141000 e 02820120021363755000;
D) condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell' , delle spese del doppio grado di giudizio, CP_4 che liquida in 435,00 per compensi professionali per il primo grado ed € 850,50 per compensi professionali per il secondo grado, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
3 E) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1
delle spese del solo Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
F) nulla per le spese tra opponente e , Controparte_3 rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 23/09/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4