Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 6
- 1. Art. 130 c.p.p.: errore verificatosi nel calcolo della penaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 28 giugno 2025
Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2025, sentenza n. 20183 LA MASSIMA “L'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all'esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale, non potendo farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione”. IL CASO Con l'ordinanza impugnata, la Corte …
Leggi di più… - 2. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 27 luglio 2025
Cass. Pen., Sez. I, 9 luglio 2025, sentenza n. 25214 LA MASSIMA “In tema di continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudi... Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2025, sentenza n. 20183 LA MASSIMA “L'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente... Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2025, sentenza n. 19806 LA MASSIMA “In tema di successione di leggi penali, tra l'abrogato art. 323 c... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 3. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 22 giugno 2025
Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2025, sentenza n. 20183 LA MASSIMA “L'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 4. errore nel calcolo della penaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 22 giugno 2025
Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2025, sentenza n. 20183 LA MASSIMA “L'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 5. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 29 giugno 2025
Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2025, sentenza n. 22341 LA MASSIMA “In tema di diffamazione a mezzo social network, la valutazione circ... Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2025, sentenza n. 22267 LA MASSIMA “Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso... Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2025, n. 22082 LA MASSIMA “La responsabilità amministrativa degli enti, in caso di reati comm... Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2025, sentenza n. 22259 LA MASSIMA “In tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, introdotta nel... Cass. Pen. Sez. II, 16 giugno 2025, sentenza n. 22569 LA MASSIMA "Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura, l... Cass. pen., Sez. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 20183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20183 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
udita la relazione del Cons. Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina – in espresso riferimento all’art.130 cod.proc.pen. – ha provveduto alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla stessa Corte il 25/07/2002 e con la quale ON ER era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione in relazione al reato previsto dall’art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte ha rilevato che la richiesta aveva a oggetto l’esclusione dell’aumento apportato per effetto dell’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art.7 della l.n.203/1991 (ora, art.416bis.1 cod.pen.), in realtà mai contestata all’imputato e con conseguente istanza di rideterminazione della pena, quantificata dal giudice della Penale Sent. Sez. 4 Num. 20183 Anno 2025 Presidente: RE AT Relatore: AR TI Data Udienza: 22/05/2025 2 cognizione in anni dieci di reclusione a seguito della diminuente determinata dalla scelta del rito;
ha quindi esposto che si verteva, nel caso di specie, in un’ipotesi di errore materiale “dovuto all’uso di strumenti informatici”, come confermato dall’esame della motivazione della sentenza di merito;
che la richiesta di riduzione della pena non poteva essere accolta, atteso che la menzione della predetta aggravante non era stata posta alla base di alcun incremento effettivo della sanzione e che, in ogni caso, la sentenza era divenuta irrevocabile con conseguente impossibilità di intervenire in ordine al quantum della pena;
ha quindi espunto dal dispositivo della sentenza, in riferimento al citato articolo del codice di rito, la menzione della suddetta circostanza aggravante, ferma restando la sanzione finale di anni dieci di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ON ER, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione della legge penale in riferimento agli artt.125 e 133 cod.proc.pen. e 74, T.U. stup.. Ha dedotto che la Corte di appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, non avrebbe correttamente operato in punto di rideterminazione della dosimetria della pena, operando solo l’eliminazione nominale della predetta aggravante ma senza procedere a un ricalcolo della sanzione;
esponendo che il giudice della cognizione aveva determinato la pena base di anni quattordici di reclusione comprendendo in essa “l’aumento per l’aggravante di cui all’art.416bis.1 cod.pen.”, in tal modo sforando rispetto al minimo trattamento edittale previsto dalla norma incriminatrice, il cui superamento doveva ritenersi ascritto proprio al calcolo dell’aumento determinato dalla circostanza aggravante;
ritenendo, quindi, che la Corte avrebbe errato nel limitare la correzione dell’errore rispetto al solo dato formale suddetto. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 5. Attesa la qualificazione dell’istanza operata dal giudice adito, deve ricordarsi che questa Corte ha rilevato che l'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all'esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale (Sez. 6, n. 2306 del 15/10/2013, dep.2014, Settimo, Rv. 258241) non potendo farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e 3 significativamente innovativa del contenuto della decisione (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158). 6. Ne consegue che, nel caso di specie, esulava del tutto dai poteri del giudice dell’esecuzione, anche in sede di correzione disposta ai sensi dell’art.130 cod.proc.pen., qualsiasi potere di emendare il processo volitivo del giudice della cognizione. Tanto in via pregiudiziale rispetto alle ulteriori argomentazioni espresse dalla Corte territoriale – e con le quali, comunque, il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi – con le quali è stato rilevato che il riferimento alla suddetta aggravante era di considerare frutto di un mero lapsus calami, che nessuna influenza effettiva aveva avuto sulla determinazione della pena finale. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TI AR AT RE