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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/10/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2110/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LE UV Presidente
LO TO AM GI
RI ES GI relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SAMMARTANO GIOVANNA
Ricorrente
contro
, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. BUTTITTA VINCENZA MARCELLA
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 6.12.2023, Parte_1
rappresentava di aver contratto, in data 25.06.1973, matrimonio concordatario con celebrato a Trapani, atto n. 210 Controparte_1
Parte II Serie A Ufficio 1. Dall'unione sono nati due figli, a Per_1
AL (PA) in data 5.10.1974 e a RI (TP) in data 24.3.1977. Per_2
avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, Pt_1
rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di “gravi incompatibilità caratteriali”.
Il ricorrente rappresentava le seguenti condizioni di separazione:
“- il sig. che mensilmente percepisce una pensione Parte_1
pari ad euro 1.900,00 circa, provvederà al mantenimento della moglie, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat;
- il ricorrente, che attualmente risiede presso un monolocale ricavato anni addietro dalla divisione strutturale della casa coniugale, provvederà al pagamento delle utenze domestiche fino a quando non troverà una migliore sistemazione;
- formalizzato il trasferimento di residenza, il sig. provvederà a Pt_1
prelevare dalla casa coniugale i tutti i beni mobili e immobili di sua proprietà ed interromperà il pagamento delle utenze domestiche;
Pag. 2 di 7 - la sig.ra provvederà a volturare tutte le utenze domestiche entro CP_1
30 giorni dal trasferimento del sig. ; Pt_1
- I coniugi, entro e non oltre la data del 31.01.2024, provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato e divideranno al 50% la somma giacente”.
Si costituiva la resistente la quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione confermando l'esistenza di continui litigi con il coniuge, chiedeva l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto
e liberi di fissare le rispettive residenze.
2) L'abitazione coniugale sita in Misiliscemi (TP) nella Strada Marausa
Palma n. 119, sarà assegnata per intero alla IG.ra , con espressa CP_1
pronuncia di allontanamento del IG. , che si trasferirà da subito Pt_1
in altro appartamento.
3) Il IG. verserà alla moglie € 900,00 mensili, entro e Parte_1
non oltre il giorno cinque di ciascun mese, sin dalla instaurazione del presente giudizio e, dunque, dal mese di dicembre 2023, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla sentenza di separazione.
4) Il IG. dovrà consegnare immediatamente le chiavi del camper Pt_1
targato AP139XJ di proprietà della moglie.
5) I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato con ripartizione al 50% delle somme presenti alla data del 27.9.2023 per €
44.506,51.
Pag. 3 di 7 6) I coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti”.
***
All'udienza del 13.3.2024 il Tribunale avanzava la seguente proposta conciliativa: “Le parti, concluderanno congiuntamente per la separazione consensuale;
proseguiranno ad abitare nelle parti separate della casa, astenendosi da qualsiasi atto emulativo ed improntando i reciproci rapporti secondo criteri di rispetto;
si suddivideranno i beni mobili con
l'ausilio dei difensori;
consentiranno, a richiesta, ciascuno l'uso dei mezzi di trasporto a sé intestati, mantenendone la disponibilità; il sig Pt_1
provvederà al pagamento delle utenze e verserà per la signora un assegno di € 700,00 mensili;
le parti rinunceranno alle reciproche domande, spese compensate”.
Suddetta proposta veniva accettata esclusivamente da parte ricorrente, poiché parte resistente si è categoricamente opposta alla prosecuzione ad abitare nel medesimo immobile, sebbene in parti che risultano distinte e autonome.
Con ordinanza del 15.7.2024 il Tribunale rigettava la domanda di allontanamento dalla casa familiare formulata da parte resistente e poneva provvisoriamente a carico di l'obbligo di versare un assegno Pt_1
dell'importo di € 700,00 mensili rivalutabili in favore di , entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese.
Pag. 4 di 7 Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita l'informativa delegata alla
Guardia di Finanza in relazione alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
***
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto, rispetto alla domanda di separazione, non si può che accoglierla sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in prima udienza ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
In tal senso si è altresì espressa la teste la quale ha Testimone_1
confermato la ricorrenza di litigi e discussioni nella coppia.
Passando alle questioni di carattere economico, quanto rappresentato dalle parti, gli accertamenti delegati e la deposizione della teste Tes_1
confermano che non sia percettrice di redditi adeguati al proprio CP_1
mantenimento. Di contro, è percettore di pensione pari a 1.900 € Pt_1
mensili circa, è comproprietario della casa familiare ed è titolare di un c/c con saldo positivo al 13.11.2024 di 44.062,71 €.
La resistente – seppur proprietaria dell'autoveicolo FIAT tg. AP139XJ e comproprietaria della casa familiare – non ha svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio e, per ragioni di salute e anagrafiche, risulta oggi del tutto impossibile un suo inserimento nel mondo del lavoro.
Pertanto, alla luce della situazione reddituale e familiare delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, ritiene questo
Pag. 5 di 7 Tribunale di non doversi discostare dalle statuizioni provvisorie contenute nel provvedimento del 15.7.2024, confermando l'obbligo di di Pt_1
contribuire al mantenimento di nella misura di € 700,00 mensili CP_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle residue questioni economiche afferenti all'assegnazione della casa familiare, alla divisione del mobilio e delle liquidità presenti sul c/c bancario cointestato, deve affermarsi l'inammissibilità: l'assenza di figli minorenni e l'indimostrata non autosufficienza del figlio maggiorenne convivente , palesano l'assenza dei presupposti di legge per Per_1
procedere all'analisi, in questa sede, di tali richieste.
È granitica la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che, nell'ambito del giudizio di separazione (o divorzio) è possibile proporre domande di restituzione di somme di denaro o di beni mobili soltanto nelle ipotesi di connessione qualificata ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., tali da giustificare il simultaneus processus1.
Essendo stata rifiutata da parte resistente la proposta conciliativa formulata dal Tribunale e non ricorrendo le summenzionate ipotesi di connessione qualificata, le ulteriori questioni petitorie e possessorie sull'immobile e sui beni mobili dovranno essere proposte nel rispetto del rito contenzioso ordinario.
***
Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati in atti, i quali hanno contratto, Controparte_1
in data 25.06.1973, matrimonio concordatario con, celebrato a
Trapani, atto n. 210 Parte II Serie A Ufficio 1;
- conferma a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
la somma di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il GI estensore Il Presidente
RI ES LE UV
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3316 del 08/02/2017; Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2110/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LE UV Presidente
LO TO AM GI
RI ES GI relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SAMMARTANO GIOVANNA
Ricorrente
contro
, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. BUTTITTA VINCENZA MARCELLA
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 6.12.2023, Parte_1
rappresentava di aver contratto, in data 25.06.1973, matrimonio concordatario con celebrato a Trapani, atto n. 210 Controparte_1
Parte II Serie A Ufficio 1. Dall'unione sono nati due figli, a Per_1
AL (PA) in data 5.10.1974 e a RI (TP) in data 24.3.1977. Per_2
avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, Pt_1
rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di “gravi incompatibilità caratteriali”.
Il ricorrente rappresentava le seguenti condizioni di separazione:
“- il sig. che mensilmente percepisce una pensione Parte_1
pari ad euro 1.900,00 circa, provvederà al mantenimento della moglie, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat;
- il ricorrente, che attualmente risiede presso un monolocale ricavato anni addietro dalla divisione strutturale della casa coniugale, provvederà al pagamento delle utenze domestiche fino a quando non troverà una migliore sistemazione;
- formalizzato il trasferimento di residenza, il sig. provvederà a Pt_1
prelevare dalla casa coniugale i tutti i beni mobili e immobili di sua proprietà ed interromperà il pagamento delle utenze domestiche;
Pag. 2 di 7 - la sig.ra provvederà a volturare tutte le utenze domestiche entro CP_1
30 giorni dal trasferimento del sig. ; Pt_1
- I coniugi, entro e non oltre la data del 31.01.2024, provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato e divideranno al 50% la somma giacente”.
Si costituiva la resistente la quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione confermando l'esistenza di continui litigi con il coniuge, chiedeva l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto
e liberi di fissare le rispettive residenze.
2) L'abitazione coniugale sita in Misiliscemi (TP) nella Strada Marausa
Palma n. 119, sarà assegnata per intero alla IG.ra , con espressa CP_1
pronuncia di allontanamento del IG. , che si trasferirà da subito Pt_1
in altro appartamento.
3) Il IG. verserà alla moglie € 900,00 mensili, entro e Parte_1
non oltre il giorno cinque di ciascun mese, sin dalla instaurazione del presente giudizio e, dunque, dal mese di dicembre 2023, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla sentenza di separazione.
4) Il IG. dovrà consegnare immediatamente le chiavi del camper Pt_1
targato AP139XJ di proprietà della moglie.
5) I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato con ripartizione al 50% delle somme presenti alla data del 27.9.2023 per €
44.506,51.
Pag. 3 di 7 6) I coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti”.
***
All'udienza del 13.3.2024 il Tribunale avanzava la seguente proposta conciliativa: “Le parti, concluderanno congiuntamente per la separazione consensuale;
proseguiranno ad abitare nelle parti separate della casa, astenendosi da qualsiasi atto emulativo ed improntando i reciproci rapporti secondo criteri di rispetto;
si suddivideranno i beni mobili con
l'ausilio dei difensori;
consentiranno, a richiesta, ciascuno l'uso dei mezzi di trasporto a sé intestati, mantenendone la disponibilità; il sig Pt_1
provvederà al pagamento delle utenze e verserà per la signora un assegno di € 700,00 mensili;
le parti rinunceranno alle reciproche domande, spese compensate”.
Suddetta proposta veniva accettata esclusivamente da parte ricorrente, poiché parte resistente si è categoricamente opposta alla prosecuzione ad abitare nel medesimo immobile, sebbene in parti che risultano distinte e autonome.
Con ordinanza del 15.7.2024 il Tribunale rigettava la domanda di allontanamento dalla casa familiare formulata da parte resistente e poneva provvisoriamente a carico di l'obbligo di versare un assegno Pt_1
dell'importo di € 700,00 mensili rivalutabili in favore di , entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese.
Pag. 4 di 7 Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita l'informativa delegata alla
Guardia di Finanza in relazione alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
***
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto, rispetto alla domanda di separazione, non si può che accoglierla sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in prima udienza ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
In tal senso si è altresì espressa la teste la quale ha Testimone_1
confermato la ricorrenza di litigi e discussioni nella coppia.
Passando alle questioni di carattere economico, quanto rappresentato dalle parti, gli accertamenti delegati e la deposizione della teste Tes_1
confermano che non sia percettrice di redditi adeguati al proprio CP_1
mantenimento. Di contro, è percettore di pensione pari a 1.900 € Pt_1
mensili circa, è comproprietario della casa familiare ed è titolare di un c/c con saldo positivo al 13.11.2024 di 44.062,71 €.
La resistente – seppur proprietaria dell'autoveicolo FIAT tg. AP139XJ e comproprietaria della casa familiare – non ha svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio e, per ragioni di salute e anagrafiche, risulta oggi del tutto impossibile un suo inserimento nel mondo del lavoro.
Pertanto, alla luce della situazione reddituale e familiare delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, ritiene questo
Pag. 5 di 7 Tribunale di non doversi discostare dalle statuizioni provvisorie contenute nel provvedimento del 15.7.2024, confermando l'obbligo di di Pt_1
contribuire al mantenimento di nella misura di € 700,00 mensili CP_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle residue questioni economiche afferenti all'assegnazione della casa familiare, alla divisione del mobilio e delle liquidità presenti sul c/c bancario cointestato, deve affermarsi l'inammissibilità: l'assenza di figli minorenni e l'indimostrata non autosufficienza del figlio maggiorenne convivente , palesano l'assenza dei presupposti di legge per Per_1
procedere all'analisi, in questa sede, di tali richieste.
È granitica la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che, nell'ambito del giudizio di separazione (o divorzio) è possibile proporre domande di restituzione di somme di denaro o di beni mobili soltanto nelle ipotesi di connessione qualificata ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., tali da giustificare il simultaneus processus1.
Essendo stata rifiutata da parte resistente la proposta conciliativa formulata dal Tribunale e non ricorrendo le summenzionate ipotesi di connessione qualificata, le ulteriori questioni petitorie e possessorie sull'immobile e sui beni mobili dovranno essere proposte nel rispetto del rito contenzioso ordinario.
***
Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati in atti, i quali hanno contratto, Controparte_1
in data 25.06.1973, matrimonio concordatario con, celebrato a
Trapani, atto n. 210 Parte II Serie A Ufficio 1;
- conferma a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
la somma di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il GI estensore Il Presidente
RI ES LE UV
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3316 del 08/02/2017; Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009.